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Bur n. 36 del 20 maggio 2011


Materia: Statuti

COMUNE DI MALO (VICENZA)

Modifiche statuto comunale approvate con deliberazione consiliare n. 13 del 15 marzo 2011

Modifiche all'art. 4 dello statuto comunale. Modificato il titolo e aggiunto il comma 2.

Modificato il titolo e aggiunto il comma 2.

ART. 4

(pianificazione territoriale, politica ecologica e patrimonio paesaggistico e naturale, acqua)

1. Il Comune, nell’esercizio delle proprie funzioni, promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e private; promuove la salvaguardia del territorio con una politica ecologica rivolta a prevenire, reprimere ed eliminare le fonti di inquinamento e ad assicurare una migliore qualità della vita; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale.

2. Il Comune riconosce il Diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico. Sostiene e difende il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico.


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