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Bur n. 35 del 13 maggio 2011


Materia: Statuti

COMUNE DI FONZASO (BELLUNO)

Statuto comunale

Statuto comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale n.3 del 15 marzo 2011

TITOLO I I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Il Comune

1. Il Comune di Fonzaso rappresenta ed esprime l’autonomia della propria Comunità secondo i principi e con poteri e gli istituti di cui di seguito, nell’ambito della Costituzione della Repubblica.

Art. 2 Il capoluogo e le frazioni

1. Il capoluogo del Comune è Fonzaso.

2. Il Comune riconosce le seguenti frazioni: Agana, Arten, Frassenè, Giaroni e riconosce le seguenti località: Calderal, Case Balzan, Pederoncon.

3. L’istituzione di nuove frazioni, il loro eventuale accorpamento ed il cambio di denominazione sono disposti dal Consiglio previa consultazione dei frazionisti interessati.

Art. 3 Finalità

1. Il Comune, istituzione autonoma all’interno della Repubblica:

a) cura e rappresenta gli interessi generali della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione della Repubblica, promuovendo la cultura della pace e dei diritti umani;

b) persegue l’equa ed equilibrata fruizione da parte di tutti i cittadini dei beni comuni ed in particolare del territorio, quale risorsa dell’intera Comunità;

c) si avvale dei suoi poteri pubblici per regolare i rapporti di convivenza sociale ed economica tra i cittadini e le loro associazioni, secondo i principi della sussidiarietà, della proporzionalità, dell’adeguatezza, dell’economicità e dell’interesse generale, e ne persegue il benessere sviluppando i servizi pubblici locali;

d) svolge le sue funzioni anche attraverso la collaborazione con cittadini e con le loro forme di aggregazione sociale, favorisce la partecipazione alle scelte amministrative e l’assunzione delle cariche pubbliche locali;

e) informa i cittadini dell’attività amministrativa ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici;

f) promuove il diritto allo studio, sviluppa occasioni di integrazione con le realtà scolastiche territoriali.

2. Il Comune ricerca forme d’incontro e di scambio culturale, sociale ed economico con enti locali, anche di altre nazioni, in particolare con quelli nei quali vi sono presenze significative di Fonzasini.

Art. 4 Solidarietà sociale e tutela della salute

1. Il Comune manifesta la solidarietà della Comunità nei confronti dei propri cittadini, che per disabilità o per altri impedimenti involontari non sono in grado di assicurare a se stessi e alle proprie famiglie un adeguato livello di vita, nonché nei confronti di altre comunità nel caso di emergenze eccezionali e nei limiti delle proprie possibilità.

2. Il Comune tutela il diritto alla saluteed alla sicurezza dei cittadini.

Art. 5 Sviluppo economico

1. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, delle varie attività produttive, agricole, commerciali, turistiche e ricettive.

Art. 6 Assetto ed utilizzazione del territorio e del patrimonio

1. Il Comune promuove un organico assetto del territorio, nel quadro di sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e di impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Il Comune difende e conserva l’ambiente, il patrimonio storico, artistico ed archeologico esistente nel suo territorio.

3. Il Comune riconosce il diritto umano all’acqua ossia l’accesso all’acqua come diritto universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene pubblico. Riconosce che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico di interesse generale atto a garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.

Articolo 7 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Il Comune assume iniziative specifiche a favore della collettività emigrante e di quella di entrata in patria, anche con azioni di sostegno nei confronti delle associazioni di settore.

3. Favorisce le attività sportive, turistiche, ricreative e culturali.

4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune sostiene e favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni ricreative, sportive, culturali non aventi scopo di lucro riconosciute dal Comune.

5. Nel quadro della valorizzazione anche turistica del Comune è riconosciuto particolare rilievo all’associazione Pro Loco.

Art. 8 Principi di organizzazione

1. Il Comune assicura i servizi di sua competenza con sistemi di gestione che permettano economicità e miglioramento continuo ricorrendo anche all’esternalizzazione, alla privatizzazione e alla liberalizzazione, agli istituti di associazione con altri enti, nonché alla collaborazione con le associazioni locali e del volontariato.

2. Il Comune riconosce il principio della separazione delle funzioni di governo da quelle della gestione e vi adegua la propria organizzazione strumentale, demandando tutte le attività e gli atti gestionali e la relativa responsabilità.

3. I provvedimenti, che comportano l’esercizio in modo inscindibile di entrambe le succitate funzioni, sono di competenza degli organi di governo.

Art. 9 Autonomia impositiva e finanziaria

1. I cittadini concorrono al finanziamento delle spese generali dell’Amministrazione Comunale e a quello dei costi per i servizi obbligatori e a domanda in ragione della fruizione diretta.

2. I regolamenti individuano le situazioni di tutela e di agevolazione e le fonti di compensazione, nonché i casi di sospensione dei servizi a domanda per mancata contribuzione.

3. La repressione dell’evasione va improntata a criteri e forme di collaborazione con i contribuenti.

Art. 10 Programmazione, pianificazione e forme di cooperazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell’azione di governo il metodo e gli strumenti della programmazione per obiettivi, della verifica della loro attuazione e della pubblicità dei risultati.

2.Il Comune nell’esercizio delle proprie competenze concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.

Art. 11 L’attività amministrativa

1. L’attività amministrativa persegue i fini stabiliti dagli organi di governo comunale nell’ambito della legge ed in attuazione dello Statuto e dei regolamenti ed è retta dai principi della partecipazione, dell’imparzialità, della proporzionalità, dell’efficienza, dell’efficacia, della economicità e della pubblicità.

2. La semplificazione dei procedimenti costituisce obiettivo primario degli organi di governo e dell’organizzazione ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale.

3. L’attività gestionale non autorizzatoria può utilizzare gli strumenti del diritto privato.

Art. 12 I regolamenti

1. L’autonomia in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni viene esercitata mediante l’emanazione di regolamenti.

2. Le norme regolamentari che riguardano le attività dei cittadini o i loro rapporti con l’Amministrazione Comunale devono tenere conto dei vincoli che impongono e degli effetti che provocano, anche in termini di costi, in relazione ai benefici generali che ne conseguono, devono evitare inutili imposizioni formali ed essere comprensibili ed essenziali.

3. I procedimenti sanzionatori e l’ammontare delle sanzioni sono fissati da apposito regolamento o in apposite norme dei singoli regolamenti nei limiti e secondo i principi della legge.

Art. 13 Sede

1. La sede del Comune è presso Fonzaso Capoluogo.

2. Il Comune è insignito dell’onorificenza della “Croce al merito di guerra alla città di Fonzaso”.

3. Il territorio del Comune si estende per Kmq 27,49 confina con i comuni di Sovramonte, Lamon, Arsiè, Seren del Grappa, Feltre, Pedavena.

4. Gli organi di governo collegiali possono essere convocati anche in sedi diverse.

5. La dislocazione degli uffici e dei servizi è stabilita dal Sindaco, avuto riguardo alle esigenze dei cittadini.

Art. 14 Albo comunale

1. La pubblicazione avviene utilizzando tecnologie informatiche o telematiche.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

Art. 15 Stemma e gonfalone

1. Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 22.07.1991 n° 4273 partito: nel primo, troncato di rosso e d’argento, alla torre attraversante, d’oro, merlata alla ghibellina di tre pezzi, chiusa, finestrata, murata di nero; nel secondo, di azzurro, all’abete al naturale, nodrito nella collina di verde, fondata in punta. Ornamento esteriori da Comune.

2. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone, confermato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22.07.1991 n° 4273, drappo di rosso riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma così sopra descritto con l’iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L’asta verticale è ricoperta di velluto rosso con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

Art. 16 Prevalenza dello Statuto

1. Le norme del presente Statuto, nell’ambito di cui all’articolo 4 della legge 131/2003, si intendono prevalenti rispetto alle norme di legge.

TITOLO II GLI ORGANI DI GOVERNO

Capo I

Il Consiglio Comunale

Art. 17 Le funzioni

1. Il Consiglio Comunale esprime l’unità della Comunità Locale e la pluralità dei cittadini, esercita la funzione costitutiva attraverso l’approvazione e le modifiche dello Statuto e la funzione regolamentare generale, fissa l’ammontare complessivo della contribuzione tributaria, partecipa alla determinazione delle linee programmatiche proposte dal Sindaco, compie gli atti di amministrazione attiva riservatagli dalla legge ed esercita il controllo generale sull’attività dell’Amministrazione e sulla qualità ed economicità dei servizi pubblici locali a tutela degli utenti.

2. Spetta inoltre al Consiglio, a specificazione di quanto previsto dalla lettera e), 2° comma dell’articolo 42 del Testo Unico Enti Locali 267/2000, la costituzione delle società di capitali a totale o prevalente proprietà del Comune, ivi compresa l’approvazione dello statuto, nonché l’autorizzazione al Sindaco ad esercitare i poteri di socio nelle assemblee straordinarie limitatamente alle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e alle variazioni del capitale sociale e alla sua ricostituzione.

Art. 18 Principi del regolamento del Consiglio

1. Nella determinazione delle norme ad esso riservate dalla legge, il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dovrà perseguire:

a) la separazione effettiva dei poteri e delle funzioni del Consiglio rispetto a quelle del Sindaco e della Giunta;

b) le modalità di esercizio delle funzioni d’indirizzo e di controllo dei risultati dell’attività amministrativa e dei suoi effetti sui cittadini, nel rispetto dell’autonomia gestionale;

c) la conduzione dell’attività dell’assemblea e delle commissioni in modo da privilegiare il dibattito e la costruzione di idee e di soluzioni;

d) la possibilità da parte di tutti i componenti di esprimere le proprie idee e soluzioni, nell’ambito delle finalità del Consiglio e delle competenze del Comune, e di disporre d’idonei elementi di conoscenza ed informazione, nonché di adeguati supporti strumentali;

e) la semplificazione delle procedure in modo da mantenere tempestiva ed efficace l’attività deliberativa;

f) l’interdizione di ogni forma di impedimento all’esercizio delle funzioni consiliari e delle prerogative dei componenti.

2. Il regolamento potrà prevedere l’istituzione di commissioni consiliari e dovrà definire le funzioni ed i poteri della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 19 Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto presenta e pubblicizza le linee programmatiche del mandato entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Art. 20 Decadenza dei consiglieri

1. Qualora un consigliere senza giustificarne il motivo in forma scritta al Sindaco risulti assente per tre sedute consecutive dell’assemblea, il Sindaco attiva la procedura di decadenza, chiedendo giustificazione all’interessato, che è tenuto a rispondere entro 10 giorni. Le giustificazioni devono essere riferite a serie e circostanziate ragioni di impedimento.

2. Il consigliere sottoposto a procedimento di decadenza può prendere parte alla discussione, ma non alla votazione.

3. Il Consiglio, dichiarata la decadenza, procede immediatamente alla surroga.

Art. 21 Commissioni speciali d’indagine e di garanzia

1. Il Consiglio può istituire con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, commissioni consiliari straordinarie con compiti di indagine o di inchiesta nei casi di gravi violazioni di legge o delle norme statutarie e regolamentari da parte dell’Amministrazione e dai singoli consiglieri.

2. La proposta di istituzione della commissione deve essere presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e deve essere sottoposta all’esame del Consiglio entro 30 giorni dal deposito della richiesta presso la segreteria.

3. La richiesta deve indicare in maniera circostanziata le ragioni che motivano la richiesta.

4. Il Consiglio determina la durata dei lavori.

5. La commissione è presieduta dal designato dall’Opposizione Consigliare, che non ha però diritto di voto.

6. La commissione d’inchiesta può convocare i dipendenti e gli incaricati del Comune e può richiedere l’audizione degli amministratori.

7. I lavori della Commissione si concludono con una relazione al Consiglio, approvata a maggioranza e redatta nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento.

Capo II

Il Sindaco

Art. 22 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco:

a) è a capo del Comune ed è responsabile dell’amministrazione dell’ente nei confronti del Consiglio e dei cittadini, salvo per quanto demandato al Consiglio medesimo;

b) determina, in collaborazione con il Consiglio, gli indirizzi del mandato amministrativo e li attua con i poteri attribuitigli dalla legge e dallo Statuto;

c) assume tutti gli atti di governo, mediante determinazioni, salve le competenze del Consiglio e della Giunta previste dalla legge e dallo Statuto;

d) nomina il segretario comunale ed il suo sostituto, nonché i responsabili della gestione e i collaboratori ad alta professionalità in base alla competenza specifica.

e) convoca il Consiglio, fissa gli argomenti da trattare, ne dirige i lavori ed assicura l’esercizio delle funzioni e dei diritti dei componenti;

f) può delegare attività ed atti di sua competenza, nell’ambito delle funzioni comunali, agli assessori ed ai consiglieri. Egli può delegare anche ai responsabili della gestione la rappresentanza legale del Comune in giudizio, ferma restando la sua competenza a decidere la costituzione, la resistenza e la conciliazione.

2. Spetta al Sindaco la convocazione delle conferenze di servizio, la stipula degli accordi di programma e delle convenzioni tra enti per l’attribuzione di funzioni, nonché l’assunzione di determinazioni in seno alle conferenze dei sindaci in organismi sovracomunali, che abbiano per oggetto l’esercizio di poteri o attengano comunque alle competenze degli organi di governo del Comune. Gli impegni conseguenti sono autorizzati o ratificati dal Consiglio Comunale solo nel caso incidano sugli strumenti della programmazione comunale, o sui regolamenti, o comportino attribuzioni di funzioni o di poteri del Comune.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune nelle assemblee societarie e ne esercita i poteri inerenti salvo quanto riservato preventivamente al Consiglio Comunale.

4. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale nella prima riunione dopo l’elezione, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.

Art. 23 Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica in tutte le funzioni, fatta eccezione per la nomina di nuovi assessori o per la revoca di quelli in carica.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Sindaco, alla sostituzione provvede l’assessore in carica nell’ordine di nomina del Sindaco con precedenza assoluta per gli assessori consiglieri comunali.

3. Nel caso di reggenza spettano al Vice Sindaco tutte le funzioni ad esclusione della nomina di un altro vice sindaco.

4. Nel caso di nomina di un commissario per la sostituzione del Sindaco e della Giunta, la presidenza del Consiglio è assunta dal consigliere in carica che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista del Sindaco.

Capo III

La Giunta

Art. 24 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune attraverso:

a) l’esercizio del potere regolamentare e deliberativo nei casi espressamente previsti dalla legge;

b) l’assunzione di decisioni nelle materie di competenza del Sindaco e sugli argomenti che lo stesso rimetta alla collegialità della Giunta;

c) l’assistenza al Sindaco nella formulazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e dei loro aggiornamenti;

d) la formulazione di proposte deliberative al Consiglio;

e) l’assistenza al Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni e poteri;

f) l’emanazione di atti programmatori delle attività gestionali e d’indirizzo amministrativo ai responsabili della gestione;

g) il controllo della gestione.

Art. 25 Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da non più di quattro assessori e non meno di due, compreso il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco deve obbligatoriamente nominare il Vice Sindaco tra i consiglieri, mentre è sua facoltà nominare assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, ma in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità a consigliere.

3. Gli assessori non consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.

Art. 26 Funzionamento

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta ed assicura la collegiale responsabilità delle decisioni.

3. La Giunta è convocata dal Sindaco, che la presiede.

4. Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Il Sindaco stabilisce l’elenco degli argomenti da trattare ed attribuisce i compiti istruttori agli assessori, al Segretario Comunale ed ai responsabili della gestione, ove convocati.

7. Le sedute non sono pubbliche.

8. Formano oggetto di specifico atto deliberativo i provvedimenti di cui alle lettere a) del precedente articolo 24 e quelli per i quali la Giunta stessa ne ritenga l’opportunità. Le decisioni della Giunta sono attestate dal verbale.

Capo IV

Controllo sugli atti degli organi di governo

Art. 27 Controllo sugli atti degli organi di governo

1. Eventuali opposizioni agli atti degli organi di governo devono essere esaminate dagli organi medesimi per la rispettiva competenza entro dieci giorni. Nel caso di opposizione a delibere consiliari il termine per l’esame è di 30 giorni e viene effettuato dalla Conferenza dei Capigruppo.

2.I responsabili della gestionehanno l’obbligo di segnalare al Sindaco e al Segretario Comunale per quanto di loro competenza le eventuali illegittimità, illiceità e le violazioni dello Statuto e dei regolamenti relativamente agli atti da assumere o assunti dagli organi di governo o di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA AMMINISTRAZIONE E FORME DI TUTELA

Art. 28 Consultazioni dei cittadini

1. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale individua e struttura forme di consultazione, di sondaggioe referendum dei cittadini residenti, ricorrendo anche alla tecnologia telematica.

2. I referendum e le consultazioni sono proposte, dal Consiglio o su richiesta sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali comunali previsto nell’apposito regolamento.

Art. 29 Partecipazione al governo

1. Tutti i cittadini singoli o associati hanno diritto a presentare osservazioni, proposte e richieste agli organi di governo per quanto di rispettiva competenza e a riceverne risposta.

2. Tutti i cittadini residenti, singoli o associati, hanno diritto di segnalare le eventuali violazioni dello Statuto da parte dell’Amministrazione, nel governo e nella gestione. Le segnalazioni sono esaminate entro 60 giorni dalla Conferenza dei Capigruppo o dalla commissione consiliare di ciò incaricata e, qualora ritenute motivate e pertinenti, sono sottoposte all’esame del Consiglio nella successiva seduta.

Art. 30 Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ferme restando le norme di legge in ordine alla partecipazione dei cittadini ai procedimenti che li riguardano o per i quali hanno un interesse tutelabile, i regolamenti di settore prevedono forme di agevole conoscibilità pubblica degli atti conclusivi dei procedimenti.

Art. 31 Difensore civico

1. Viene data adesione all’istituto tramite convenzione. Il difensore civico svolge il ruolo di garante, del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 32 I principi

1. Le funzioni autoritative, quelle attinenti la programmazione del territorio e dei servizi locali, nonché quelle di controllo sono gestite, ove direttamente assunte, con personale dipendente.

2. Le attività strumentali sono assicurate anche mediante ricorso all’associazione con altri enti, all’esternalizzazione e alla privatizzazione.

3. L’attività di gestione viene svolta dai responsabili in forza dell’incarico e nell’ambito degli indirizzi di governo, che costituiscono vincolo, ma non anche necessario presupposto.

4. Gli organi di governo valutano l’attività di gestione dei responsabili in base ai risultati, predeterminando le modalità e gli strumenti del controllo.

5. Il rapporto tra gli organi di governo ed i responsabili della gestione, nonché gli altri dipendenti è improntato a fiducia, collaborazione e riconoscimento dei rispettivi ruoli.

6. Le aree gestionali della struttura organizzativa sono delimitate con provvedimenti giuntali.

7. Gli atti di indirizzo degli organi di governo devono sempre avere carattere generale e non provvedimentale.

8. Al personale dipendente vanno assicurati strumenti ed opportunità di formazione ed aggiornamento professionale, possibilità di sviluppo professionale, nonché condizioni ed ambienti di lavoro soddisfacenti e consoni alla dignità della funzione pubblica svolta.

9. La responsabilità degli incaricati di funzioni gestionali e degli altri dipendenti è estesa all’ambito dei poteri a loro espressamente conferiti, salva la possibilità di relazione scritta al Sindaco sugli impedimenti ad adempiere ai doveri conseguenti.

10. I dipendenti devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura delle mansioni loro affidate.

Art. 33 Criteri generali per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. Compete alla Giunta Comunale, nell’ambito dei principi di cui all’articolo precedente, stabilire i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 34 Conferimento incarichi

1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici, specificando gli ambiti gestionali e provvedimentali attribuiti.

2. Gli ambiti di competenza sono individuati con riferimento al risultato finale, ferma restando la collaborazione e la corresponsabilizzazione ove siano richieste competenze tecniche ed organizzative plurime.

3. Gli atti dei responsabili della gestione concernenti le attività d’imperio non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.

4. In caso di inerzia, il Sindaco fissa, ove possibile, un termine per l’adempimento e nomina un sostituto ad acta ove l’inerzia permanga ulteriormente.

5. Gli incarichi di responsabile della gestione hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco, che li ha conferiti, e possono essere anticipatamente revocati dal Sindaco medesimo previa idonea motivazione.

Art.35 Il segretario comunale

Il segretario comunale nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico ruolo e funzioni è l’organo burocratico che assicura e sovrintende la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

TITOLO V ISERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 36 Istituzione e regolamentazione

1. Il Comune riconosce il suo interesse pubblico per tutti i servizi che possono concorrere alla migliore qualità della vita dei propri cittadini e li istituisce con appositi regolamenti.

2. Il Comune attua i servizi, di cui al comma precedente, in qualità di committente e quindi ricorrendo, allorché sia economicamente ed organizzativamente ritenuto possibile e migliore, agli istituti associativi o convenzionati, nonché all’esternalizzazione e alla privatizzazione.

3. Il Comune:

a) assicura l’erogazione dei servizi locali propri con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

b) garantisce l’informazione ed i diritti dell’utenza mediante le carte dei servizi, approvate dal Consiglio;

c) attiva forme di controllo, che permettano di misurare il grado di soddisfazione degli utenti;

d) individua l’ambito ottimale di gestione dei singoli servizi in modo di assicurare sia la loro economicità, sia l’esercizio da parte dell’Amministrazione Comunale delle funzioni di ente pubblico erogatore.

TITOLO VI GLI ISTITUTI ASSOCIATIVI DI DIRITTO PUBBLICO E LE ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 37 Delega di funzioni

1. Al fine di migliorarne l’esercizio, il Consiglio Comunale può attribuire funzioni proprie del Comune, alla Comunità Montana, alla Provincia ed alle altre istituzioni associative previste dalla legge o partecipate dal Comune. Il Sindaco relaziona al Consiglio Comunale in sede di conto consuntivo sull’attività di controllo e sui risultati.

Art. 38 Convenzione per la gestione di servizi

1. La gestione associata tra enti pubblici di servizi non comportanti delega di funzioni o di poteri pubblici è assunta o conferita dal Sindaco mediante convenzioni indicanti l’oggetto, la durata, le modalità di calcolo del concorso economico ed i mezzi economici per fronteggiarlo.

2. Gli accordi per mere prestazioni di servizio a rimborso diretto sono di competenza dei responsabili della gestione.

Art. 39 Collaborazione con Istituzioni e con Associazioni di diritto privato

1. Il Comune riconosce la rilevanza pubblica delle attività delle associazioni private, che concorrono all’attuazione delle finalità del Comune e dei programmi dell’Amministrazione.

2. L’eventuale sostegno economico è disposto nel bilancio ed è assegnato in base a convenzione o ad accordo preventivo.

TITOLO VII ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Art. 40 Normafinale

1. Gli atti ed i provvedimenti del governo e della gestione in contrasto con lo Statuto sono illegittimi.

2. Il regolamento del Consiglio va sottoposto al Consiglio entro un anno dalla approvazione del presente Statuto.


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