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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 39 del 03 giugno 2011


Materia: Statuti

COMUNE DI LENDINARA (ROVIGO)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 4 febbraio 2011

Esame ed approvazione delle modifiche allo statuto comunale.

Si riportano gli articoli modificati ed abrogati:

Art. 35 bis

Il Consigliere Delegato

1. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano e sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, può assegnare ad uno o più Consiglieri comunali il compito di coadiuvarlo nell’esame e nello studio di materie e problemi specifici, fissando i termini entro i quali il Consigliere deve portare a compimento la propria attività collaborativa. Il Consigliere Delegato non può sovrintendere al funzionamento di servizi ed uffici né adottare atti di rilevanza esterna o assumere compiti di amministrazione attiva. Il provvedimento del Sindaco viene comunicato al Consiglio nella prima seduta utile.

2. La Conferenza dei Capigruppo Consiliari può di propria iniziativa proporre al Sindaco l’istituzione del Consigliere Delegato su materie e problemi specifici.

3. Al Consigliere Delegato non compete alcuna indennità o compenso comunque denominato.”

Art. 37

Nomina della Giunta

1. l componenti della Giunta Comunale ed il Vice Sindaco sono nominati dal Sindaco il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Il Sindaco deve altresì sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari o comunque cessati dalla carica.

Art. 54

Il Direttore Generale

Abrogato

Art. 55

Compiti del Direttore Generale

Abrogato

Art. 56

Funzioni del Direttore Generale

Abrogato

Art. 83

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri, il revisore unico dei conti, in conformità al disposto dell'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

2. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile nei casi previsti dalla legge.

3. L’organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. A tal fine il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3 del presente articolo, l’organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il revisore unico dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Sindaco e contestualmente al Presidente del Consiglio che provvederà alla convocazione dell'organo consiliare entro dieci giorni.

7. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

8. Il revisore unico dei conti è retribuito secondo i criteri fissati dalla normativa in vigore.

Art. 105

Istituzione

1. Il Consiglio Comunale può istituire il difensore civico nei limiti e con le modalità di cui all’art. 1 del D.L. n. 25/1/2010 n. 2 convertito in legge 26/3/2010 n. 42.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

Art. 106

Elezione del difensore civico

1. Ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 25/1/2010 n. 2 convertito in legge 26/3/2010 n. 42, le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, esclusivamente al difensore civico della Provincia di Rovigo. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 107

Durata in carica e revoca del difensore civico

1. Nella convenzione con la Provincia di Rovigo di cui all’art. 106 è stabilita la durata in carica del difensore civico nonché le cause di risoluzione anticipata della convenzione medesima.

Art. 111

Mezzi e trattamento economico del difensore civico

1. Nella convenzione con la provincia di Rovigo di cui all’art. 106 sono stabiliti i mezzi ed il trattamento economico del difensore civico.

Art. 112

Gestione intercomunale dell'Ufficio del Difensore civico

Abrogato

Responsabile Affari Generali e Legali, Dante Buson


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