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Bur n. 31 del 29 aprile 2011


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI PORTOGRUARO (VENEZIA)

Decreto n. 22 del 31 marzo 2011

Decreto di imposizione di servitù ex artt. 52-octies e 22 del DPR n. 327/2001 e s.m.i..

DITTA:

  • Venturin Maria Francesca
  • Fragonas Carlo
  • Fragonas Moreno

PROCEDIMENTO: Metanodotto – Allacciamento Centrale Autotrazione Regal Petroli - DN 100 (4”) in Frazione di Pradipozzo a Portogruaro (VE).

IL DIRIGENTE

Vista la Determinazione del Comune di Portogruaro n. 548 del 07.06.2010 con la quale è stato approvato il progetto dell’opera denominata “METANODOTTO - ALLACCIAMENTO ALLA CENTRALE DI AUTOTRAZIONE REGAL PETROLI DN 100 (4”) P.75 BAR A PRADIPOZZO”, redatto dalla Società Snam Rete Gas Spa.

Visto che con la sopra citata Determinazione n. 548/2010 è stata accertata la conformità urbanistica delle opere, è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento, per la durata di 5 anni, ed è stata dichiarata la pubblica utilità per la durata di 5 anni dal giorno 07.06.2010.

Visto l’art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e s.m.i., nel quale si stabilisce che le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensione o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal Comune.

Considerato che la Società Snam Rete Gas Spa, che svolge attività di trasporto e distaccamento del gas naturale, con nota DI-NOR/PED/tp/Prot. 1099 del 21.07.2010 (prot. com. n. 0036134 del 30.07.2010), ha fatto istanza al Comune di Portogruaro per l’emissione del Decreto di imposizione di servitù, con procedura ai sensi degli artt. 22 e 52-sexies di cui al D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a carico di alcuni fondi interessati dalla realizzazione dell’opera di cui trattasi.

Considerato che, così come specificato con la sopra citata Determinazione n. 548/2010, “…l'opera proposta consiste essenzialmente nella posa di una tubazione interrata per una lunghezza complessiva di circa m. 540, con relativi tubi di sfiato, cartelli segnalatori e quant’altro occorra, nella realizzazione di un nuovo impianto di stacco dal metanodotto principale “Mestre-Trieste” in prossimità della strada comunale di Via Comugne (area recintata delle dimensioni di m. 3,30 x 3,30 per il contenimento dei dispositivi di intercettazione), nella costruzione di un impianto di intercettazione all’interno dell’area della centrale di autotrazione Regal Petroli, nonché delle necessarie opere di sostegno e protezione”, “…che l'opera di cui è stata chiesta la realizzazione è indispensabile in quanto con la rete esistente non è possibile soddisfare le previste ulteriori richieste di trasporto di gas e che la realizzazione dell’opera è finalizzata ad assicurare la fornitura costante del gas metano ad un cliente idoneo ubicato nell’area del Comune di Portogruaro e a garantire una maggiore flessibilità di trasporto di gas ed un più razionale assetto definitivo della rete di distribuzione” e “… che l'opera medesima contribuisce inoltre all’ampliamento della distribuzione del gas metano nell’area interessata e che tale tipo di combustibile va a favore di una generale riduzione dell’inquinamento con conseguenti benefici a livello ambientale”.

Considerato che la Società Snam Rete Gas Spa ha indicato la misura dell’indennità per l’asservimento da corrispondere ai proprietari dei fondi, conformemente a quanto previsto dall’art. 44 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., e la misura dell’indennità per occupazione temporanea, come da piano particellare di asservimento e di occupazione temporanea allegato alla domanda DI-NOR/PED/tp/Prot. 1099 del 21.07.2010 (prot. com. n. 0036134 del 30.07.2010).

Constatato che l'asservimento è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e, pertanto, la valutazione della relativa indennità è stata effettuata ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Considerato che l’avvio dei lavori aventi per oggetto “METANODOTTO - ALLACCIAMENTO ALLA CENTRALE DI AUTOTRAZIONE REGAL PETROLI DN 100 (4”) P.75 BAR A PRADIPOZZO” riveste carattere d’urgenza come disposto dal punto 7) della sopra citata Determinazione n. 548/2010 e come richiamato nella sopra citata istanza DI-NOR/PED/tp/Prot.1099 del 21.07.2010 (prot. com. n. 0036134 del 30.07.2010).

Preso atto della nota DI-NOR/PED/tp/Prot. 1099 del 21.07.2010 (prot. com. n. 0036134 del 30.07.2010).

Considerato che a seguito del ricorso presentato da una delle ditte interessate per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della Determinazione n. 548/2010, il TAR del Veneto con ordinanza del 15.12.2010 depositata in data 17.12.2010 ha rigettato l’istanza cautelare.

Accertato che, per quanto sopra riportato, esistono le condizioni per emanare il decreto di imposizione di servitù per le aree in oggetto indicate, interessate dall’esecuzione in questione, così come richiesto dalla Società Snam Rete Gas Spa, ai sensi degli artt. 52-octies e 22 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Preso atto che, con nota prot. com. n. 0003598 del 25.01.2011, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Guido Andrea Anese, è stato comunicato alla Ditta in oggetto indicata l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, preordinato all’emanazione del decreto di imposizione di servitù in base alla determinazione urgente dell’indennità di asservimento ai sensi degli artt. 52-octies e 22 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Considerato che, relativamente al procedimento di cui si tratta, è pervenuta un’osservazione dalla Ditta in questione con la quale chiede che la nuova condotta venga collocata ad una profondità tale da garantire un ricoprimento minimo non inferiore a 180 cm per esigenze di coltivazione che prevedono uno scasso del terreno fino a 150 cm.

Considerato che nella tavola di progetto 6265/3 VEN redatta dalla Società Snam Rete Gas Spa in data 03.07.2007 (prot. com. n. 0032692 del 19.06.2008) è previsto un ricoprimento della nuova tubazione di 150 cm e che nella prima seduta del 30.10.2009 della conferenza di servizi la Società Snam Rete Gas Spa ha espresso la disponibilità a estendere, su richiesta, fino a metri 2,00 dal piano di campagna la profondità della condotta.

Ritenuto opportuno estendere il ricoprimento della nuova condotta fino a circa 180 cm dal piano campagna.

Dato atto che, ai sensi del citato art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità ed ha esecuzione secondo le disposizioni dell’art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Visti gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Sulla base del fatto che l’avvio dei lavori riveste carattere di urgenza tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di procedere alla determinazione urgente dell'indennità, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., indicando l'ammontare delle relative indennità, da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta in questione per l'asservimento delle aree interessate dai lavori, così come stabilite nell'allegato prospetto sub A).

Ai sensi delle vigenti norme sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi asserviti, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.

DECRETA

Art. 1 - Di disporre la costituzione di un diritto di servitù di metanodotto, in favore della Società Snam Rete Gas Spa, con sede in piazza Santa Barbara n. 7 a San Donato Milanese (MI) - C.F. 13271390158 – beneficiaria dell’asservimento, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 52-octies e 22 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Detta costituzione di diritto di servitù è a carico dei fondi di cui all’allegato prospetto sub. A), che si unisce come parte integrante e sostanziale del presente atto, insieme alle planimetrie catastali sub B) per l’esatta individuazione della condotta e della relativa fascia di rispetto e sub C) per l’individuazione delle aree in occupazione temporanea necessarie per la posa della condotta e dei relativi servizi accessori.

La servitù avrà i seguenti contenuti:

  1. Lo scavo e l’interramento con un ricoprimento di circa metri 1,80 (unovirgolaottanta) dal piano campagna, misurato al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche.
  2. L’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
  3. L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di metri 11,50 (undicivirgolacinquanta) dall’asse della tubazione libera e di metri 3,50 (trevirgolacinquanta) dall’asse della tubazione protetta, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione.
  4. La facoltà della Società Snam Rete Gas Spa ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici l’area necessaria all’esecuzione dei lavori così come indicato dettagliatamente nell’allegato piano particellare di occupazione.
  5. Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.
  6. Il diritto della Società Snam Rete Gas Spa al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.
  7. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.
  8. Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù.
  9. Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

Art. 2 - Il presente decreto di imposizione di servitù ha i contenuti previsti dall’art. 23 del n. D.P.R. 327/2001 e nello specifico:

  • Viene emanato entro il termine di scadenza di 5 anni dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, che decorre dal giorno 07 Giugno 2010, data della Determinazione n. 548 del 07.06.2010 avente per oggetto “Metanodotto - Allacciamento alla centrale di autotrazione Regal Petroli DN 100 (4”) P. 75 bar a Pradipozzo. Approvazione del progetto con autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, accertamento della conformità urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 52-sexies del DPR n. 327/2001.”.
  • Indica nella Determinazione n. 548/2010 sopra citata l’atto da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio ed il provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera, ai sensi dell’art. 52 quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
  • Indica, nel presente decreto, quale sia l'indennità determinata in via urgente.
  • Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 22, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., in quanto l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
  • Dà atto della sopraccitata determinazione urgente dell’indennità provvisoria.
  • Dispone il passaggio del diritto oggetto dell'asservimento sotto la condizione sospensiva che sia successivamente notificato ed eseguito.
  • E’ notificato alla ditta proprietaria asservita nelle forme degli atti processuali civili, a cura e spese del beneficiario dell’asservimento, cioè la Società Snam Rete Gas Spa, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di asservimento, almeno sette giorni prima di essa.
  • E’ eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'asservimento, con la redazione del verbale di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., come meglio specificato nel presente decreto.

Art. 3 - Le operazioni di registrazione e trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari del presente decreto hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell’asservimento, cioè la Società Snam Rete Gas Spa.

Un estratto del presente decreto di imposizione di servitù è trasmesso, a cura e a spese del beneficiario dell’asservimento, cioè la Società Snam Rete Gas Spa, entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

Adempiute le suddette formalità tutti i diritti inerenti i beni asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Art. 4 - Con il presente decreto di imposizione di servitù si indica l’ammontare delle relative indennità così come riportate nell’allegato sub A).

Considerato che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il presente decreto di imposizione di servitù:

  • E’ emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente dell’indennità di asservimento sopra indicata, senza particolari indagini o formalità.
  • Dà atto della determinazione urgente dell'indennità.

Si invita la ditta proprietaria asservita, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, a comunicare se condivide la determinazione urgente dell’indennità di asservimento, con dichiarazione irrevocabile.

Sarà disposto il pagamento dell'indennità di asservimento nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, da parte della ditta proprietaria asservita, di quanto segue:

  • Comunicazione di condivisione della determinazione urgente della indennità di asservimento.
  • Documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene.

Decorsi inutilmente i trenta giorni, la determinazione dell'indennità si intende non concordata. Di conseguenza, verrà disposto dalla Società Snam Rete Gas Spa il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma non accettata.

Se la ditta proprietaria asservita non intendesse condividere la determinazione della misura dell’indennità di asservimento, entro i trenta giorni successivi all’immissione in possesso, potrà richiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., e, se non condivide la relazione finale, può proporre l’opposizione alla stima.

In assenza della richiesta della nomina dei tecnici da parte della ditta proprietaria asservita, verrà chiesta la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che vi provvederà entro il termine di novanta giorni.

Si darà comunicazione della determinazione della commissione sopraccitata alla ditta proprietaria con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.

Art. 5 - Se la ditta proprietaria avesse intenzione di richiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., si ricorda che:

  • Le spese per la nomina dei tecnici, liquidate dall'autorità espropriante in base alle tariffe professionali, sono poste a carico della proprietaria, se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell’asservimento, cioè la Società Snam Rete Gas Spa, e l’asservito, se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo, e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell’asservimento, cioè la Società Snam Rete Gas Spa.
  • I tecnici incaricati comunicheranno agli interessati il luogo, la data e l’ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. La ditta proprietaria potrà assistere alle operazioni, anche mediante persona di fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici terranno conto.

Art. 6 - Il presente Decreto di imposizione di servitù dispone in favore del beneficiario dell’asservimento, cioè la Società Snam Rete Gas Spa, l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere per il tempo occorrente alla loro completa esecuzione.

Dette aree sono identificate negli allegati prospetto sub A) e nella planimetria sub C).

Per l’occupazione delle aree l'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. prevede sia dovuta alla ditta proprietaria un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. Vista la ridotta durata prevista per l’esecuzione dei lavori in argomento, l’indennità è stata calcolata considerando la produzione lorda vendibile media relativa alle coltivazioni praticate, alla quale è stato sommato il contributo a sostegno dei seminativi, nonché i maggiori oneri di lavorazione e minori redditi delle aree occupate.

Detta indennità è quantificata nell'allegato prospetto sub A).

In caso di mancato accordo, su istanza di chi vi abbia interesse, la commissione provinciale, prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., determina l’indennità e ne dà comunicazione alla ditta proprietaria, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili.

Contro la determinazione della commissione, è proponibile l’opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell’art. 54 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., in quanto compatibili.

Art. 7 - Il presente Decreto di imposizione di servitù ha esecuzione secondo le disposizioni dell’art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

L’esecuzione del presente Decreto di imposizione di servitù ha luogo, per iniziativa del beneficiario dell’asservimento, cioè la Società Snam Rete Gas Spa, con il verbale di immissione in possesso, redatto dai tecnici incaricati dal beneficiario dell’asservimento, entro il termine perentorio di due anni.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in contraddittorio con la ditta proprietaria asservita o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'asservimento, cioè la Società Snam Rete Gas Spa. Potranno partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Si intende effettuata l’immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità.

In calce al presente decreto di asservimento verrà indicata la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e copia del relativo verbale verrà trasmessa all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.

Art. 8 - Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si comunica che, avverso il presente atto, può essere presentato ricorso:

  • Entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
  • In alternativa, entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica.

Art. 9 – Di disporre che il presente atto non venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto non previsto dal D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. che disciplina la materia in tema di espropri e asservimenti.

il Dirigente di Area Ing. Guidi Andrea Anese


(seguono allegati)

Indenn_Venturin_SubA_231886.doc

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