Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 27 del 08 aprile 2011


Materia: Opere e lavori pubblici

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE (VERONA)

Decreto n. 3276 del 15 marzo 2011

Approvazione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 tra il Comune di Albaredo d'Adige e la Provincia di Verona.

IL SINDACO

Premesso che:

  • il Comune di Albaredo d’Adige è dotato di P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 1401 del 18.05.2010, che recepisce anche la variante parziale al P.R.G. approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n°11 del 23.05.2008 di adeguamento dello strumento urbanistico al progetto definitivo dell’opera pubblica denominata “ lavori di riqualificazione dell’incrocio della variante di Albaredo d’Adige tra la strada provinciale n° 18 e la strada provinciale n° 19”, approvato con D.G.P. n° 389 del 27/12/2007;

  • per la realizzazione del progetto sopraccitato la Provincia di Verona ha necessità di acquisire alcune aree di proprietà del Comune e in particolare i beni distinti al Catasto Terreni al foglio n°7 mappali n°37-71, per una superficie totale di mq 194;

  • a seguito di scambi intercorsi tra Provincia e Comune di Albaredo d’Adige, nei quali il Comune si è reso disponibile alla cessione delle suddette aree, i due Enti hanno ritenuto opportuno disciplinare con apposito accordo di programma i reciproci impegni nell’ambito dell’opera pubblica;

  • la Giunta Provinciale ha approvato, con deliberazione n. 214 del 30.09.2010, lo schema di accordo di programma per la regolamentazione delle condizioni di realizzazione della suddetta opera;

  • che il Consiglio Comunale ha, con deliberazione n. 31 del 08.11.2010, approvato il suddetto schema di accordo di programma;

  • che l’accordo di programma è stato siglato tra le parti in data 14.03.2011;

Richiamato l’articolo 34, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 ed appurato che l’accordo deve essere approvato con atto formale del Sindaco ed essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000

D E C R E T A

di approvare l’Accordo di Programma stipulato in data 14.03.2011 tra la Provincia di Verona e il Comune di Albaredo d’Adige per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell’opera pubblica “riqualificazione dell’incrocio tra la s.p. n°19 Ronchesana e la s.p. n°18 Legnaghese sinistra in Comune di Albaredo d’Adige” e che di seguito si allega.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

f.to Paolo Silvio Menegazzi

Accordo di programma tra la Provincia di Verona ed il Comune di Albaredo d'Adige per la definizione dei reciproci impegni nell'ambito dell'opera provinciale di riqualificazione dell'incrocio della variante di Albaredo d'Adige tra la strada provinciale n. 18 “Legnaghese destra” e la strada provinciale n. 19 “Ronchesana”, in Comune di Albaredo d'Adige.

L’anno duemilaundici,addì 14 del mese di marzo

fra

la Provincia di Verona, di seguito denominata “Provincia”, C.F. 00654810233 rappresentata dal Presidente Giovanni Miozzi,

e

il Comune di Albaredo d'Adige, di seguito per brevità “Comune”, C.F. 00264700238 rappresentata dal Sindaco Paolo Silvio Menegazzi,

premesso che:

  • con deliberazione di giunta provinciale n. 316 del 27 dicembre 2007, è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di riqualificazione dell'incrocio della variante di Albaredo d'Adige tra la strada provinciale n. 18 “Legnaghese destra” e la strada provinciale n. 19 “Ronchesana” in Comune di Albaredo d'Adige, dell'importo complessivo di euro 900.000,00, di cui euro 515.000,00 di lavori, oneri di sicurezza compresi;
  • per la realizzazione del progetto è necessario occupare alcune aree di proprietà del “Comune” e in particolare i beni distinti al catasto terreni al foglio 7, mappali n. 37 (demanio pubblico in quanto pertinenza del cimitero comunale) e n. 71 (patrimonio indisponibile del “Comune” in quanto area di manovra del parcheggio del cimitero, individuata nel piano regolatore generale come zona territoriale omogenea 'F');
  • con nota acquisita al protocollo provinciale in data 22 settembre 2009 al numero 98184 il “Comune”, nella persona del sindaco Paolo Silvio Menegazzi, ha dichiarato la disponibilità a cedere le aree comunali, in cambio di alcune migliorie da apportare al progetto, da concordare con il “Comune”;
  • con successiva nota acquisita al protocollo provinciale l'8 marzo 2010 al numero 25009 il “Comune”, nella persona del sindaco Paolo Silvio Menegazzi, ha ribadito la disponibilità alla cessione delle aree comunali in parola, richiedendo in cambio alla Provincia di realizzare i seguenti interventi di miglioria, a completamento dell'opera principale:
    • realizzazione la rotatoria con pendenza trasversale della pavimentazione a tetto;
    • continuazione della pista ciclopedonale, con passaggio pedonale, lungo la direttrice San Bonifacio;
    • regimentazione delle acque di scolo della rotatoria per lo smaltimento all'interno della stessa con pozzi perdenti;
    • laminazione nello scolo Serega, secondo le prescrizioni del consorzio irriguo territorialmente competente;
    • pavimentazione con materiale identico a quello utilizzato nella pista ciclopedonale per i reliquati di piccola entità;
    • predisposizione di idoneo impianto di irrigazione a servizio delle aree verdi;

dato atto che a seguito degli scambi intercorsi tra “Provincia” e “Comune”, successivamente alla suddetta nota del “Comune”, gli stessi convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Il presente accordo di programma individua le opere da eseguire a completamento del progetto definitivo dei lavori di riqualificazione dell'incrocio in oggetto, approvato con deliberazione di giunta provinciale n. 316 del 27 dicembre 2007, e ne disciplina le modalità di realizzazione e di gestione.

2. Con il presente accordo il “Comune” cede in proprietà alla “Provincia” le aree comunali distinte al catasto terreni al foglio 7, mappali n. 37 (demanio pubblico in quanto pertinenza del cimitero comunale) e n. 71, interessate dai lavori di riqualificazione dell'incrocio, e la “Provincia” cede in proprietà al “Comune” le aree afferenti al sedime della pista ciclopedonale come prevista nella planimetria allegata.

Articolo 3

(Impegni della “Provincia”)

1. La “Provincia” si impegna:

  • a frazionare le aree comunali interessate dai lavori di riqualificazione dell'incrocio in oggetto e della pista ciclo-pedonale, come da planimetria allegata;
  • a realizzare la rotatoria con sistemazione interna del terreno con baulatura in rilevato;
  • a realizzare la continuità della pista ciclopedonale, con attraversamento di ramo di immissione in rotatoria e raccordo lungo la direttrice di San Bonifacio;
  • a regimentare le acque di scolo della rotatoria;
  • a realizzare le opere di laminazione nello scolo Serega, secondo le prescrizioni del consorzio irriguo territorialmente competente;
  • a realizzare le opere di predisposizione dell'impianto di irrigazione a servizio delle aree verdi, consistenti in cinque attraversamenti di tubazioni di servizio sulla sede stradale;
  • a realizzare l'impianto di pubblica illuminazione dell'incrocio;
  • a trasferire al “Comune” la titolarità della proprietà delle aree afferenti il sedime della pista ciclopedonale;
  • ad acquisire, con oneri a proprio carico, le aree comunali necessarie alla realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'incrocio in oggetto e a cedere al “Comune”, sempre con oneri a proprio carico, le aree interessate dalla pista ciclopedonale;

Il tutto come evidenziato nella planimetria allegata al presente accordo.

Articolo 4

(Impegni del “Comune”)

1. Il “Comune” si impegna:

  • a cedere gratuitamente alla Provincia le aree necessarie alla realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'incrocio oggetto di cui al precedente articolo 2 , comma 2;
  • ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione e delle aree verdi dell'incrocio;
  • ad attivare il contratto di fornitura dell'energia elettrica e ad assumere a proprio carico la relativa spesa e la spesa riguardante i consumi;

- ad acquisire in proprietà le aree della pista ciclopedonale, ad assumere i relativi oneri manutentivi e a consentire la costituzione della servitù di passaggio a favore della “Provincia” sulla sede della pista ciclopedonale, nel tratto relativo alla vecchia sede della strada provinciale n. 18 “Legnaghese destra” tra lo scolo Serega e l'attuale impianto di distribuzione carburanti, al fine di garantire l'accesso carraio e pedonale al fondo intercluso, che verrà a crearsi a seguito dell'esecuzione dei lavori.

2. Il “Comune” cede alla “Provincia” il possesso delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori, nelle more del perfezionamento dell'atto di cessione.

Articolo 5

(Manutenzione ordinaria e straordinaria)

1. Per quanto riguarda l'impianto di pubblica illuminazione, rientrano nella manutenzione ordinaria gli interventi di sostituzione di lampade ed il controllo del quadro di comando; rientrano nella manutenzione straordinaria invece la ricostruzione o sostituzione di singoli elementi che, a causa di danneggiamento o usura, non risultino più funzionali, ad esempio, la sostituzione di pali di sostegno o la completa sostituzione del quadro di comando dell'impianto qualora siano irrimediabilmente danneggiati.

2. Per quanto riguarda le aree a verde, rientrano nella manutenzione ordinaria, a titolo di esempio, il taglio dell'erba, la pulizia e la sistemazione delle aiuole, e nella manutenzione straordinaria, ad esempio, la sostituzione di elementi tecnologici ed architettonici.

Articolo 6

(Rapporti finanziari e reciproci obblighi)

1. La “Provincia” ed il “Comune” si obbligano a sostenere gli oneri finanziari derivanti dalla stipulazione del presente accordo in ragione degli impegni assunti, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 3.

Articolo 7

(Durata)

1. Il presente accordo di programma ha durata fino al compimento degli obblighi contenuti nel presente accordo.

Articolo 8

(Collegio di vigilanza)

1. Sull'esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2002 n. 267, il collegio di vigilanza formato:

a. Presidente della “Provincia” pro tempore, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b. Sindaco pro tempore del “Comune” o un suo delegato.

2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell’accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione dell’accordo stesso.

3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del settore sviluppo del territorio della “Provincia” e dal responsabile dell'area tecnica del “Comune”.

Articolo 9

(Approvazione)

1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del “Comune”.

Articolo 10

(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo come previsto dall’articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall’articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Verona, 14/03/2011

Per il Comune di Albaredo d'Adige

f.to Sindaco: Paolo Silvio Menegazzi

Per la Provincia di Verona

f.to Presidente: Giovanni Miozzi


Torna indietro