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Bur n. 8 del 28 gennaio 2011


Materia: Statuti

COMUNE DI ERBE' (VERONA)

Statuto comunale

Modifiche allo statuto comunale approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 4 novembre 2010.

ART. 48 BIS - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO QUALE SERVIZIO PUBBLICO COMUNALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA.

1. Il Comune riconosce il diritto umano all’acqua, consistente nel diritto all’accesso all’acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico.
2. Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di parsimonia e solidarietà; nonché il principio che devono essere mantenute in ambito pubblico la proprietà delle reti e la gestione del Servizio Idrico Integrato.
3. Riconosce il Servizio Idrico Integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto di accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini e la cui gestione va attuata secondo gli artt 31 e 114 del D.lgs n 267/2000.


ART. 53 - SOCIETA’ PER AZIONI E A RESPONSABILITA’ LIMITATA
1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. Il Sindaco e i consiglieri comunali possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni e a responsabilità limitata, nel rispetto delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla Legge.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

ART. 60 – NOMINE IN RAGIONE DEL MANDATO ELETTIVO

1. In attuazione del disposto dell’art. 67 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000, il Sindaco e i consiglieri comunali possono svolgere incarichi e funzioni anche di amministratori presso consorzi, aziende, fondazioni, associazioni e società di capitali, dipendenti dal Comune o soggetti a controllo e/vigilanza da parte dello stesso, nei casi in cui sussista ragione di espletamento del mandato elettivo.
2. I provvedimenti che conferiscono gli incarichi e le funzioni motivano il ricorrere delle condizioni atte a conferire gli stessi, anche riferendosi alla rilevanza dei servizi pubblici gestiti. I medesimi provvedimenti accertano che gli interessati non siano soggetti portatori di interessi confliggenti o si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità.
3. Sono fatte salve in ogni caso le ipotesi di esclusione della ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge.


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