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Bur n. 6 del 21 gennaio 2011


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI CASALE SUL SILE (TREVISO)

Decreto n. 19949 del 29 novembre 2010

Snam rete gas s.p.a. - decreto di apposizione di servitu' di metanodotto a favore di snam rete gas - contestuale determinazione dell'indennita' provvisoria ed occupazione temporanea - art. 22, 25/sexies e 52/octies del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. - delle aree necessarie alla costruzione ed esercizio del metanodotto "potenziamento derivazione per casale sul sile dn 150 (6") p62 bar" in comune di Casale sul Sile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE :

- la Snam Rete Gas S.p.a. , società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Eni s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7 ed uffici in Padova (PD) Via Diego Valeri 23, in data 8 novembre 2007 ha inoltrato al Comune di Casale sul Sile – istanza allo scopo di essere autorizzata con l’approvazione del progetto definitivo – ai sensi dell’art.52 sexies del D.P.R. 8.6.2001 N.327 come modificato dal D.Lgs 27.12.2004 n.330, nonché della D.G.R.V. del 7.08.2006 n.2607 – alla costruzione (e successiva messa in esercizio), previo accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, del metanodotto denominato “Potenziamento Derivazione per Casale sul Sile DN 150 (6”) P62 bar“, allegando il relativo progetto definitivo ai sensi dell’art.52 quater/comma 2 del citato D.P.R. 8.6.2001 N.327 come modificato dal D.Lgs 27.12.2004 n.330;

- iltracciato di progetto si sviluppa in adiacenza a quello esistente, a partire dall’impianto esistente in località C. Pezzato (ai confini con il Comune di Preganziol), attraversa via Peschiere, l’autostrada A27 Mestre-Belluno, lo Scolo Bigonzo, la strada Provinciale “Schiavonia”, lo Scolo Serva, per poi attraversare la strada provinciale 64 “Zermanesa” e terminare nell’area della cabina esistente; la condotta attraversa prevalentemente zone agricole, interessando in alcuni tratti aree gravate dal vincolo paesaggistico determinato dagli scoli “Bigonzo” e “Serva”, mantenendosi nella maggior parte del tracciato in parallelo alla tubazione esistente, allontanandosi da questa in tre trattie genera una fascia di vincolo di totali m. 23, intesa come distanza minima che deve essere rispettata dall’edificazione di nuove costruzioni o manufatti (pavimentazioni, piazzali, lastricati, scavi ecc.);

- l’intervento, modificando l’assetto dei vincoli derivanti dalla posizione dei metanodotto, è risultato non conforme allo strumento urbanistico vigente per cui il Comune di Casale sul Sile ha provveduto ad approvare apposita variante urbanistica comportante apposizione di vincolo preordinato all’esproprio conformemente agli elaborati di progetto SNAM (delibera di adozione del Consiglio Comunale n. 57 del 25.09.2008 e successiva approvazione con Delibera di Consiglio comunale n. 67 del 04.12.2008);

- con riguardo alla procedura di reperimento della disponibilità delle aree, da svolgere secondo le procedure previste dal D.p.r. 327/2001, la Società “Snam Rete Gas S.p.a.” risulta promotore e beneficiario, ed il Comune di Casale sul Sile Autorità asservente;

- condetermina n. 262 del 07/12/2009, a conclusione dei lavori delle conferenze dei servizi (svoltesi in data 05.05.2008 e 02.04.2009, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in parola,

- con il predetto provvedimento di approvazione dell'opera, si è anche provveduto a dichiarare la pubblica utilità dell’opera nonché la sua urgenza ed indifferibilità, stabilendo in 5 anni dalla data di approvazione del progetto il termine per emanare provvedimenti ablativi e/o di costituzione di servitù a favore di SNAM Rete Gas SpA, e ad apporre, sulle aree oggetto di intervento ed individuate dal piano particellare, il vincolo preordinato all'esproprio per la durata di 5 anni, precisando che entro il medesimo termine devono essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi e/o di costituzione di servitù a favore di Snam Rete Gas Spa;

Tutto ciò premesso,

Vista la comunicazione della“SNAM Rete Gas SpA” - prot. 7240 del 26/4/2010, con la quale è stata richiesta la determinazione urgente delle indennità provvisorie e l'imposizione di servitù a favore della stessa società promotrice, allegando elaborati relativi alla quantificazione delle indennitàed allaindividuazione delle aree da asservire;

ATTESO che, per la realizzazione dell’opera in oggetto, SNAM RETE GAS S.p.A. ha necessità di occupare temporaneamente i fondi di proprietà privata al fine di eseguire i lavori per la costruzione e la messa in esercizio del metanodotto;

VISTA la comunicazione del Comune di Casale sul Sile- prot. 19093 del 17/11/2010 – con la quale l'Amministrazione Comunale ha inteso richiedere aSNAM Rete Gas SpA la valutazione di una variazione puntuale al progetto approvato, limitatamente alla proprietà delle ditte Ervas e Bellè (foglio 13, m.n. 482), e ritenuto di escludere dall'elenco delle ditte interessate dal presente provvedimento tali terreni;

VISTO l’art. 52/octies del D.P.R. 327/01, secondo cui il decreto di imposizione coattiva di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone anche l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere ed indica l’ammontare delle relative indennità;

PRESO ATTO che l’opera del metanodotto, autorizzata con il provvedimento sopra richiamato, è inamovibile e di proprietà della SNAM RETE GAS S.p.A. e che pertanto avrà successivamente anche facoltà di rimuoverla;

VISTI i valori agricoli medi determinati ai sensi dell'art. 41 di D.P.R. n. 327/2001 dalla Regione Veneto per la Provincia diTreviso;

VISTI e RICHIAMATI:

- il Decreto del 24 novembre 1984 del Ministero dell’Interno;

- il D.Lgs. 23 Maggio 2000 n. 164;

- il DPR n. 327/2001 come modificato dai D.Lgs n. 330/2004;

- la L. n. 241/1990;

Visto, infine, il decreto sindacalen. 1 del 22/01/2010, di nomina del Responsabile di Area;

DECRETA

Art. 1) costituzione di servitù coattiva di metanodotto.

E’ costituita a favore della Società SNAM Rete Gas SpA- C.F. e PI. 13271390158, con la condizione sospensiva di cui al successivo art. 5, la servitù coattiva di metanodotto sulle porzioni degli immobili posti in Comune di Casale sul Sile, meglio evidenziate nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente decreto. La servitù coattiva viene costituita per la costruzione di un metanodotto inamovibile interrato e costituito da una tubazione DN 150 (6”);

Art. 2) indennità provvisoria di asservimento.

L’indennità di asservimento coattivo in via d’urgenza è determinata con le modalità di calcolo specificate nel calcolo delle indennità di asservimento servitù di metanodotto riportate nell’allegato “A”.

Art. 3) occupazione temporanea.

Per l’esecuzione dei lavori in oggetto è altresì disposta a favore della società SNAM RETE GAS S.p.A., con decorrenza dalla data di esecuzione del presente decreto, l’occupazione temporanea delle porzioni degli immobili posti in Comune di Casale sul Sile, meglio evidenziate nel medesimo allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

L’indennità d’occupazione, ai sensi dell’art. 50 D.P,R. 327/01, è determinata con le modalità di calcolo specificate nel calcolo delle indennità di occupazione contenute nell'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 4) condizioni di asservimento.

L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di mt. 11,50 (undicivirgolacinquanta) dall’asse della tubazione DN 150 (6”), nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione.

La facoltà di SNAMRETE GAS S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.

L’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà della SNAMRETE GAS S.p.A. e che pertanto avrà anche facoltà di rimuoverle. L’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi.
L’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso o l’esercizio della servitù.

I danni prodotti alle cose, alle piantagioni e ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sonoquantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d’imposizione della servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, manutenzione, esercizio del metanodotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da SNAM RETE GAS S.p.A. a chi di ragione.


Art. 5)modalità di notifica ed esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di SNAM RETE GAS S.p.A., ai proprietari dei terreniindicati all’allegato “A” del presente decreto, nelle forme degli atti processuali civili, unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del decreto medesimo.
La notificazione dovrà avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per l’esecuzione.

All’atto dell’esecuzione, i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di stato di consistenza del bene in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiano dell’asservimento. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.


Art. 6) modalità di accettazione dell’indennità.

I proprietari asserviti, entro 30 giorni dall’esecuzione del presente decreto, devono comunicare a SNAM RETE GAS S.p.A. e per conoscenza al Comune di Casale sul Sile, se condividono l’indennità proposta, con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
Ricevuta dal proprietario la dichiarazione di accettazione suddetta e la dichiarazione comprovante la piena e libera proprietà del bene, il beneficiano dell’asservimento dispone il pagamento delle indennità accettate entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.


Art. 7) modalità di determinazione definitiva delle indennità.

Se non condivide la determinazione dell’indennità di asservimento, entro il termine di trenta giorni dall’esecuzione del presente decreto, il proprietario può chiedere la nomina dei tecnici previsti dall’articolo 21 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e, se non condivide la relazione finale, può, entro trenta giorni dalla notifica della stima, proporre opposizione ai sensi dell'art. 54 del DPR 327/01.

In assenza dell’istanza del proprietario, l’Autorità asservente richiederà alla Commissione provinciale espropri, prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001, la determinazione definitiva dell’indennità di asservimento.
La medesima commissione provinciale espropri determina l’indennità di occupazione temporanea, se manca l’accordo, su istanza di chi vi abbia interesse.

Contro la stima della commissione è proponibile ricorso in corte d’appello con le modalità all’art. 54.
Trascorso il termine per la proposizione dell’opposizione alla stima, l’indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia.

Art. 8) deposito delle indennità definitive non accettate.

Ove l’avente diritto non abbia manifestato nei termini di legge l’accettazione espressa dell’indennità definitiva, l’Autorità asservente ne dispone il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 9) registrazione, trascrizione e pubblicazione del presente decreto e annotazione della sua esecuzione nei registri immobiliari.

La SNAM RETE GAS S.p.A. provvederà senza indugio, a proprie cura e spese, alla registrazione e alla trascrizione del presente decreto, alla sua pubblicazione per estratto sul BUR nonché ad indicare in calce al decreto stesso la data in cui è avvenuta la sua esecuzione e a trasmettere copia del relativo verbale all’ufficio per i registri immobiliari per la relativa annotazione.

Art. 10) modalità e i termini per il ricorso.

Contro il presente decreto è ammesso Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro 60 giorni dalla data della sua notifica (art. 23 della L.1034/71 integrata e modificata dalla L. n. 205/2000) ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/71 e s.m.i.) entro 120 giorni dalla medesima data.

Casale sulSile, 29 novembre 2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FURLANETTO AGOSTINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO ARCH. AGOSTINO FURLANETTO


(seguono allegati)

PIANO-ASSERV_CASALE SUL SILE_def_229339.pdf

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