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Bur n. 83 del 05 novembre 2010


Materia: Ambiente e beni ambientali

TERNA SPA

Decreto n. 239/EL-148/116/2010 del 9 agosto 2010

Elettrodotto a 132 kV "Marghera C.le Term.ca - S.E. Villabona c.d. Cà Emiliani" (t.23.689); autor. Con D n. 4972 del 22.02.1932. Costruzione di una variante in cavidotto interrato, dal sostegno n. 344/B al sostegno n. 340/A, per consentire lo sviluppo di un'area a destinazione commerciale di proprietà Società B.L.O. s.r.l.; di cui Convenzione con il Comune di Venezia del 9 dicembre 2005.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CONCERTO CON MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE, ROMA

Decreto n. 239/EL-148/116/2010 del 9 agosto 2010

Elettrodotto a 132 kV “Marghera C.le Term.ca – S.E. Villabona c.d. Cà Emiliani” (t.23.689); autor. Con D n. 4972 del 22.02.1932. Costruzione di una variante in cavidotto interrato, dal sostegno n. 344/B al sostegno n. 340/A, per consentire lo sviluppo di un'area a destinazione commerciale di proprietà Società B.L.O. s.r.l.; di cui Convenzione con il Comune di Venezia del 9 dicembre 2005.

Visto il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Visto in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009 e 26 aprile 2010;

Visti i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna Spa;

Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Vista l'istanza n TEAOTPD/P2008005853 del 17 dicembre 2008, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la TERNA Spa, Direzione Mantenimento Impianti - Area Operativa Trasmissione di Padova - Via S. Crispino, 22 - 35129 Padova (C.F. e P.I. 05779661007) ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla costruzione ed all'esercizio di una variante in cavo interrato all'elettrodotto in doppia terna a 132 kV “Marghera C.le Term.ca - S.E. Villabona, c.d. Ca' Emiliani”(T.23-689), in Comune di Venezia;

Considerato che la suddetta variante all'esistente elettrodotto si rende necessaria al fine di risolvere l'interferenza tra l'elettrodotto medesimo e la realizzazione delle opere oggetto della Convenzione stipulata il 9 dicembre 2005 tra il Comune di Venezia e la società B.L.O. srl per l'attuazione delle previsioni del Prg in zona A.E.V. a Ca' Emiliani;

Considerato che la società B.L.O. srl ha, pertanto, richiesto alla società Terna S.p.a il suddetto intervento al fine di consentire lo sviluppo di un'area commerciale nell'ambito del recupero urbanistico e viabilistico di un'area degradata individuata dal Prg Venezia terraferma a destinazione commerciale;

Considerato che il progetto in esame prevede, in sintesi:

  • la realizzazione di una variante in cavo alla linea elettrica aerea in doppia terna ammazzettata a 132 kV “Marghera C.le Term.ca - S.E. Villabona, c.d. Ca' Emiliani”(T. 23-689), nel tratto compreso tra i sostegni n.340/A e 344/A, che verrà opportunamente modificato e che successivamente prenderà la nuova codifica 344/B, totalmente ricompresa nel Comune di Venezia;
  • la demolizione del tratto di linea aerea esistente compresa tra il sostegno n. 340 ed il sostegno n. 343/A;

Considerato che la pubblica utilità dell'intervento discende dall'interesse pubblico alla riqualificazione urbanistica e viabilistica dell'area, oggi congestionata dalla mancanza di svincoli e direttrici viarie;

Considerato che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

Considerato che la variante in questione risulta urgente e indifferibile per consentire la realizzazione dei suddetti interventi di recupero urbanistico e viabilistico;

Considerato che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione ed il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Terna Spa ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

Considerato che gli interventi di cui trattasi non rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a procedura di VIA;

Considerato che il tracciato dell'elettrodotto a 132 kV “Marghera C.le Term.ca - S.E. Villabona, c.d. Ca' Emiliani”(T.23-689), oggetto della variante, ricade all'interno del Sito di interesse nazionale (SIN) di “Venezia - Porto Marghera” e la Società Terna Spa ha, quindi, attivato la specifica procedura per l'autorizzazione alla manomissione suolo;

Visto il Provvedimento Unico conclusivo che costituisce titolo unico di autorizzazione alla manomissione di suolo per l'elettrodotto a 132 kV “Marghera C.le Term.ca - S.E. Villabona, c.d. Ca' Emiliani”(T.23-689) n. 2010/3771 adottato il 7 gennaio 2010 dal Dirigente dell'Area SUAP Servizi Tecnici del Comune di Venezia;

Vista la nota n. TEAOTPD/P2008005245 del 10 novembre 2008 con la quale la TERNA Spa ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è inferiore a €5.000.000 (cinque milioni di euro);

Vista la nota n. 0007003 del 21 gennaio 2009 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo dell'opera di cui trattasi;

Considerato che la Società Terna Spa ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Considerato che, poiché i proprietari delle particelle interessate dagli interventi sono inferiori a 50, la Società proponente ha provveduto all'invio delle comunicazioni personali dell'avviso di avvio del procedimento, tramite raccomandate A/R, in data 17 febbraio 2009;

Considerato che è stato anche affisso all'Albo Pretorio del Comune di Venezia l'avviso dell'avvio del procedimento ed è stata depositata, presso la segreteria comunale, la relativa documentazione dal 3 marzo al 2 aprile 2009;

Atteso che, a seguito delle notifiche e delle comunicazioni di cui sopra, non sono pervenute osservazioni;

Considerato che, con nota n. 0113876 del 13 ottobre 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato una conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del dPR 327/2001;

Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 28 ottobre 2009 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0122534 del 3 novembre 2009 a tutti i soggetti interessati;

Considerato che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

Considerato che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni, quale parere favorevole o nulla osta;

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

Vista la Delibera n. 163 del 3 febbraio 2010, trasmessa a questa Amministrazione con nota n. 80535 del 11 febbraio 2010 (prot. MiSE n. 0000185 del 17 febbraio 2010), con la quale la Giunta regionale del Veneto ha rilasciato la prescritta intesa;

Vista la nota n. 0010731 del 30 settembre 2009, con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, ha trasmesso il Provvedimento n. 493474/57.09 del 9 settembre 2009, con il quale il Presidente della Giunta regionale del Veneto ha dichiarato la conformità dell'opera rispetto alla normativa dello strumento urbanistico del Comune interessato, comunicando, nel contempo, la conclusione dell'accertamento medesimo;

Visto l'”Atto di accettazione” n. TEAOTPD/P20100002913 del 1 luglio 2010, con il quale Terna Spa si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza dei servizi;

Ritenuto, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

Visto l'articolo 6, comma 8 del citato dPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna Spa si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

decreta

Art. 1

1. È approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte della società Terna Spa, di una variante in cavo interrato all'elettrodotto in doppia terna a 132 kV “Marghera C.le Termica - S.E. Villabona, c.d. Ca' Emiliani” (T.23-689), in Comune di Venezia, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo i tracciati individuati nella Planimetria catastale n. DV23689A1ACX13505 del 18 luglio 2008, allegata alla citata istanza n. TEAOTPD/P2008005853 del 17 dicembre 2008.

Art. 2

1. La Società Terna S.p.a, con sede in Roma, ora in Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel Comune di Venezia in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;

3. La presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. La presente autorizzazione è trasmessa al suddetto Comune, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano apposte le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del dPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni citate in premessa, di quelle contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza dei servizi allegato.

Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna Spa, prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

3. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

4. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna Spa deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal Dpcm 8 luglio 2003.

Terna Spa deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Terna Spa dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal Dpcm 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

5. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna Spa deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

6. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

7. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna Spa

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

Art. 7

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna Spa, in persona del suo Amministratore delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal dPR 327/2001 e dal D.lgs 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato dPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 8

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto che dovrà avvenire a cura e spese della Terna Spa

Roma, 9 agosto 2010

Il Direttore generale
PER L'ENERGIA NUCLEARE
LE ENERGIE RINNOVABILI
E L'EFFICIENZA ENERGETICA
(Dott.ssa Rosaria Romano)

Il Direttore generale
PER LA TUTELA
DEL TERRITORIO
 E DELLE RISORSE IDRICHE
(dott. Marco Lupo)


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