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Materia: Ambiente e beni ambientali
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO n. 2 del 30 settembre 2010
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area prealpina e collinare dell'Alta Marca Trevigiana, compresa tra i comuni di Valdobbiadene e Segusino.
IL DIRETTORE REGIONALE
per i beni culturali e paesaggistici del Veneto
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, con il quale è stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’art. 17, comma 3, lettera o - bis) del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, che attribuisce ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici la funzione di adottare, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell’articolo 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 141 del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2009, con il quale è stato conferito all’arch. Ugo Soragni l’incarico di livello dirigenziale generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;
Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l’area prealpina e collinare dell’Alta Marca Trevigiana, compresa tra i comuni di Valdobbiadene e Segusino, formulata, ai sensi dell’art. 138, comma 3 e 141 del d. lgs. 42/2004, dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso con nota prot. 24753 del 16 dicembre 2009;
Considerato che la proposta di cui sopra, confermativa dell’avvio di procedimento della Soprintendenza per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso di cui alla nota prot. 29370 del 19 dicembre 2008, è stata ritenuta necessaria alla luce delle modifiche regolamentari introdotte in itinere dal decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;
Considerato che, con note prot. 2533 dell’8 febbraio 2010 e prot. 6843 del 6 aprile 2010, rispettivamente indirizzate alla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee del Ministero per i beni e le attività culturali e alla Direzione urbanistica della Regione del Veneto, la Soprintendenza per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha dato notizia dell’avvenuta trasmissione della proposta di cui sopra ai comuni di Valdobbiadene e Segusino, e della sua avvenuta pubblicazione nei rispettivi albi pretori in data 22 dicembre 2009 e 17 dicembre 2009, ai sensi dell’art. 141, comma 1, del d. lgs. 42/2004;
Considerato che, in data 8 gennaio 2010, il Soprintendente per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha provveduto alla pubblicazione della notizia dell’avvenuta proposta e della relativa pubblicazione agli albi pretori dei comuni interessati sui quotidiani «la Tribuna di Treviso», «la Nuova di Venezia e Mestre» e «La Repubblica», come previsto dall’art. 141, comma 1, del d. lgs. 42/2004;
Viste le memorie partecipative in data 16 aprile 2010 e 20 aprile 2010, con le quali i comuni di Segusino e Valdobbiadene sono rispettivamente intervenuti, ai sensi dell’art. 139, comma 5, del d. lgs. 42/2004, nel procedimento avviato con nota 24753/2009, rappresentando:
a) l’illegittimità dell’emanando provvedimento, poiché l’area da quest’ultimo interessata non concretizzerebbe alcuna delle fattispecie previste dall’art. 136, comma 1, del suddetto decreto legislativo;
b) l’insussistenza di un pubblico interesse notevole sotteso alla tutela paesaggistica delle porzioni di territorio interessate da insediamenti produttivi, infrastrutture e nuclei abitativi, ricomprese nell’area di cui sopra;
c) l’inessenzialità dell’emanando provvedimento, atteso il progressivo assestarsi delle trasformazioni del territorio interessato, compreso il fenomeno dell’urbanizzazione, la quale “si dimostra oggi sia qualitativamente che quantitativamente sotto controllo”;
d) l’impedimento all’utile economico derivante dall’assoggettamento delle aree connesse all’attività agricola vitivinicola interessate dall’emanando provvedimento alle prescrizioni di cui all’art. 138, comma 1, del suddetto decreto legislativo;
e) la lacunosità e l’imprecisione della proposta dichiarativa di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 138, comma 1, del d. lgs. 42/2004 di cui alla nota 24753/2009 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia, Belluno, Padova e Treviso;
Vista la nota prot. 14621 del 22 giugno 2010, con la quale la predetta Soprintendenza ha ritenuto che le motivazioni di cui alla menzionata comunicazione di avvio del procedimento 24753/2009 si confermino idonee a sorreggere la legittimità dell’emanando provvedimento, in quanto le osservazioni di cui al punto a) ineriscono a un’obsoleta concezione del concetto di tutela paesaggistica come bellezza individua, laddove il d. lgs. 42/2004 statuisce, all’art. 131, che il paesaggio è costituito da “un territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”; quelle di cui al punto b) riguardano elementi antropici che, relazionandosi con il paesaggio naturale, sono anch’essi parte del sistema di valori paesaggistici che si intende tutelare; quelle di cui al punto c) si riferiscono a dinamiche di trasformazione che omettono la considerazione degli aspetti legati all’interesse pubblico sotteso alla salvaguardia del paesaggio mediante l’impiego di adeguati strumenti di protezione e controllo delle sue trasformazioni; quelle di cui al punto d), ineriscono all’attività agricola vitivinicola, che l’assoggettamento a tutela non impedisce bensì subordina ad un’idonea salvaguardia paesaggistica; quelle di cui al punto e), sono confutate sulla base di elementi di conoscenza e di apprezzamento paesaggistico che dimostrano un’adeguata conoscenza del territorio;
Ritenuto di dover condividere le argomentazioni espresse dalla Soprintendenza sulle sopra menzionate memorie partecipative;
Considerato che il Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici di cui all’art. 14, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, ha espresso, nella seduta del 21 luglio 2010, parere favorevole alla proposta formulata dalla predetta Soprintendenza;
Considerato che la Direzione regionale per i beni architettonici e paesaggistici ha chiesto, con nota prot. 8057 del 10 maggio 2010, l’acquisizione del parere della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 138, comma 3, del d. lgs. 42/2004;
Considerato l’obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla regione o all’ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all’art. 146 del d. lgs. 42/2004 in ordine a qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi;
Considerato che l’area prealpina e collinare dell’Alta Marca Trevigiana, compresa tra i comuni di Valdobbiadene e Segusino, di cui al presente provvedimento, è delimitata come segue: a nord dai confini amministrativi della provincia di Treviso; a ovest dai confini provinciali lungo il corso del fiume Piave, fino al punto in cui il confine amministrativo fra il Comune di Segusino e il Comune di Valdobbiadene incontra il suddetto confine provinciale; a sud dal confine fra i suddetti comuni fino ad incontrare la S.P. N. 28, proseguendo verso est fino alla confluenza con via Garibaldi, lasciando la S.P. N. 28 per seguire la stessa via Garibaldi anche in corrispondenza del cambio di denominazione in via del Combai o S.P. N. 36. In corrispondenza con Piazza Rosa detto confine segue il perimetro delle aree già tutelate ai sensi dell’art. 136 del d. lgs. 42/2004. Quindi lascia via Garibaldi per ricongiungersi con via Guicciardini per poi risalire per via Cargador di Ron, intercettando la S.P. N. 143 del Cesen per poi ricongiungersi con via San Floriano. Segue via San Floriano fino all’incrocio con via Roma, prosegue attorno a Villa dei Cedri, continua per via Piva fino a Piazza Marconi dove continua per viale Mazzini e quindi lungo il rettilineo della strada provinciale N. 2 fino ad intersecare l’area tutelata a sud di Valdobbiadene. Prosegue con l’andamento di quest’ultimo perimetro passando per San Pietro di Barbozza, includendo la località di Santo Stefano, e seguendo la S.P. N. 36, includendo la località Guia nella sua interezza; a est segue il perimetro delle aree già riconosciute di particolare interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del d. lgs. 42/2004, quindi risale lungo la S.P. N. 36 del Combai. All’intersezione fra la S.P. N. 36 e i confini comunali fra Valdobbiadene e Miane, segue tali confini risalendo la “Valle Brutta” fino a ricongiungersi - più a nord -, in prossimità della “Valle delle Sanguinelle”, con i confini amministrativi della provincia di Treviso;
Ritenuto che detta area, come delimitata nell’unita planimetria, presenta il notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del d. lgs. 42/2004, per i motivi indicati nella relazione allegata alla nota prot. 24753 del 16 dicembre 2009 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, parimenti unita;
Decreta
L’area prealpina e collinare dell’Alta Marca Trevigiana, compresa tra i comuni di Valdobbiadene (Treviso) e Segusino (Treviso), come individuata in premessa, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.
Nella predetta area, assoggettata a dichiarazione di notevole interesse pubblico, vige la disciplina seguente, ai sensi dell’articolo 140, comma 2 del d. lgs. 42/2004:
a) interventi sul paesaggio naturale:
b) interventi sul paesaggio semi-urbanizzato:
c) interventi sul paesaggio agrario:
d) viabilità:
e) siepi, alberature e filari:
f) interventi di recupero di costruzioni esistenti di valore estetico e tradizionale:
g) interventi di nuova realizzazione:
h) piani interrati ed autorimesse:
i) parcheggi e aree scoperte:
l) recinzioni:
m) insegne e cartelloni pubblicitari:
n) prescrizioni generali:
La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto provvederà alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale della regione del Veneto.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del d. lgs. 42/2004, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, per il tramite della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, provvederà alla trasmissione ai comuni di Valdobbiadene e Segusino del numero della Gazzetta ufficiale contenente la presente dichiarazione, unitamente alle relative planimetrie, ai fini dell'adempimento, da parte dei comuni interessati, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4, del medesimo decreto legislativo, dandone comunicazione alla Direzione regionale.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione del presente atto.
Venezia, 30 settembre 2010
Il direttore regionale: Soragni
(seguono allegati)
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