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Bur n. 62 del 30 luglio 2010


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 6 GIUGNO 2009 CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

Ordinanza n. 5 del 15 luglio 2010

Individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi a favore dei Comuni inseriti nel novero delle disposizioni commissariali per il ripristino di opere pubbliche danneggiate dagli eventi meteorologici del 6 giugno 2009 che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza.

Il Commissario delegato

Premesso che:

  • con Decreto n. 106 del 11 giugno 2009 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza il giorno 6 giugno 2009;
  • con Decreto in data 26 giugno 2009 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza con riferimento ai territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici indicati;
  • con Ordinanza n. 3847, in data 5 febbraio 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Segretario regionale ai Lavori Pubblici della Regione del Veneto Commissario delegato per l’emergenza concernente gli eventi meteorologici succitati;
  • con Decreto in data 20 maggio 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga dello stato di emergenza;
  • l’art. 1, comma 4, lett. c) dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847/2010 dispone che il Commissario delegato provveda alla individuazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché al ripristino delle infrastrutture e dei beni pubblici e privati distrutti e danneggiati;
  • l’art. 1, comma 4, lett. a) dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847/2010 dispone che il Commissario delegato provveda alla erogazione di contributi secondo modalità attuative fissate con successivi provvedimenti commissariali.

Considerato che:

  • la Regione del Veneto, con Deliberazione di Giunta n. 2484, in data 4 agosto 2009, successivamente integrata con Deliberazione di Giunta n. 2965, in data 6 ottobre 2009, ha individuato i territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del giorno 6 giugno 2009;
  • la Regione del Veneto, con successiva Deliberazione di Giunta n. 3429, in data 10 novembre 2009, ha concesso un contributo finanziario complessivo di Euro 2.800.000,00, a valere su economie derivanti da interventi finanziati con precedenti Opcm n. 3027/1999, n. 3090/2000, n. 3237/2002, n. 3258/2002 e n. 3276/2003, a favore dei Comuni colpiti dagli eventi meteorologici che hanno riguardato il territorio delle province di Treviso e Vicenza il giorno 6 giugno 2009, come dettagliatamente indicati nell’Allegato B dell’indicata Deliberazione di Giunta;
  • la Delibera di Giunta n. 3429, in data 10 novembre 2009, è stata trasmessa al Dipartimento di Protezione civile per la relativa autorizzazione di competenza relativamente all’utilizzo delle risorse sopraindicate;
  • l’Allegato B alla Delibera di Giunta n. 3429, in data 10 novembre 2009, è relativo anche al censimento dei danni alle infrastrutture ed edifici pubblici distrutti o danneggiati a seguito degli eventi meteorologici del 6 giugno 2009 che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza.

Attesa:

  • l’urgenza e la necessità di individuare i criteri di ammissibilità ai sopra indicati contributi, in attuazione del disposto di cui all’art. 1, comma 4, lett. a) e c) dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847/2010.

Visti:

  •  l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847, in data 5 febbraio 2010;
  • il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  • la Legge regionale n. 27, in data 7 novembre 2003;
  • la Deliberazione di Giunta n. 2484, in data 4 agosto 2009;
  • la Deliberazione di Giunta n. 2965, in data 6 ottobre 2009;
  • la Deliberazione di Giunta n. 3429, in data 10 novembre 2009;
  • l’ordinanza commissariale n. 1, in data 22 aprile 2010, di individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi meteorologici del 6 giugno 2009 che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza;
  • l’ordinanza commissariale n. 2, in data 22 aprile 2010, di individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi a favore dei soggetti pubblici e privati e per la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi meteorologici del 6 giugno 2009 che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza, successivamente integrata con ordinanza commissariale n. 4, in data 25 giugno 2010

dispone

Art. 1

(Oggetto dei contributi)

1. I contributi alle opere pubbliche per fronteggiare i danni derivati dagli eccezionali eventi meteorologici del 6 giugno 2009 che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza sono concessi in ragione dell’entità dei danni subiti alle opere pubbliche medesime e della spesa complessivamente sostenuta e documentata per:

a) la ricostruzione o la riparazione di edifici pubblici, distrutti o danneggiati;

b) la ricostruzione o la riparazione di infrastrutture pubbliche, distrutte o danneggiate;

c) la ricostruzione o la riparazione di opere viarie, distrutte o danneggiate;

d) la ricostruzione o la riparazione di servizi pubblici, strettamente connessi alle precedenti tipologie, distrutti o danneggiati, nonché gli oneri sostenuti per la pulizia e lo sgombero di materiali vari, tra cui l’amianto.

Art. 2

(Contributi: Amministrazioni comunali beneficiarie, criteri e limiti)

1. I contributi per la ricostruzione, il ripristino o la riparazione delle opere pubbliche danneggiate sono concessi alle Amministrazioni comunali che hanno presentato istanza alla Regione del Veneto - Unità di Progetto Protezione civile e che sono state ricomprese nell’Allegato B alla Delibera di Giunta n. 3429, in data 10 novembre 2009.

2. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo i criteri di cui alla presente ordinanza commissariale, i contributi per la ricostruzione, il ripristino o la riparazione delle opere pubbliche danneggiate sono concessi alle Amministrazioni comunali sulla base degli importi indicati nell’Allegato B alla Delibera di Giunta n. 3429, in data 10 novembre 2009, “Censimento danni infrastrutture ed edifici pubblici”.

3. I contributi di cui all’articolo 1 sono assegnati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con le modalità e nei limiti stabiliti dal capo IX della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 (BUR n. 106/2003) - Disposizioni generali in materia di Lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.

4. I contributi di cui al presente articolo sono stabiliti sulla base della spesa complessivamente sostenuta e documentata da parte delle Amministrazioni comunali interessate.

5. I contributi di cui al presente articolo si intendono al netto degli eventuali indennizzi riconosciuti da polizze assicurative e da ulteriori contributi erogati da altri soggetti per gli stessi fini.

6. Qualora le Amministrazioni comunali abbiano presentato o intendano presentare ad altro Ente pubblico e/o a Compagnia di assicurazione ulteriori domande di contributo e/o risarcimento per i danni causati dal medesimo evento calamitoso, sono tenute a comunicarlo, con nota formale, al Commissario delegato entro il termine perentorio del 31 luglio 2010, indicando eventuali somme già incassate.

7. Nessun contributo può essere riconosciuto per danni conseguenti a incuria, scarsa diligenza, mancata manutenzione o per opere attuate in difformità dalla vigente normativa edilizia o altro cogente atto legislativo o provvedimentale.

Art. 3

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente ordinanza commissariale e dall’articolo 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847, in data 5 febbraio 2010, si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) e alla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 (BUR n. 106/2003) - Disposizioni generali in materia di Lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.

2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente ordinanza commissariale, sono fatte salve le disposizioni di cui all’ordinanza commissariale n. 2, in data 22 aprile 2010, di individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi a favore dei soggetti pubblici e privati e per la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi meteorologici del 6 giugno 2009 che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza, successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

(Liquidazione dei contributi)

1. La liquidazione dei contributi è eseguita, entro il termine del 30 giugno 2011, dal Commissario delegato a favore delle Amministrazioni comunali interessate, entro i limiti specificati nella presente ordinanza commissariale, con le risorse messe a disposizione del Commissario stesso.

2. La liquidazione di cui al comma precedente è effettuata, in via di prima definizione, nella misura del 26,86% per ciascuna Amministrazione comunale richiedente. Tale aliquota potrà essere incrementata successivamente, in relazione alle economie e a ulteriori risorse che si renderanno disponibili.

Art. 5

(Erogazioni in anticipazione e in acconto del contributo)

1. Il Commissario delegato può erogare alle Amministrazioni comunali interessate le somme richieste dalle stesse in anticipazione, secondo le modalità di cui all’articolo 54, comma 2 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.

2. Eventuali anticipazioni già erogate dalla Regione del Veneto sono computate nell’ambito dei criteri fissati nella presente ordinanza commissariale e nell’ordinanza commissariale n. 2, in data 22 aprile 2010, successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6

(Casi particolari)

1. Eventuali deroghe alle determinazioni di cui alla presente ordinanza sono valutate e disposte dal Commissario delegato sulla base di apposita, specifica, motivata e documentata segnalazione del Sindaco del Comune interessato.

Art. 7

(Pubblicazione)

1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e notiziata alle Amministrazioni comunali interessate.

Il Commissario delegato
Ing. Mariano Carraro


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