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Materia: Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 6 GIUGNO 2009 CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA
Ordinanza n. 5 del 15 luglio 2010
Individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi a favore dei Comuni inseriti nel novero delle disposizioni commissariali per il ripristino di opere pubbliche danneggiate dagli eventi meteorologici del 6 giugno 2009 che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza.
Il Commissario delegato
Premesso che:
Considerato che:
Attesa:
Visti:
dispone
Art. 1
(Oggetto dei contributi)
1. I contributi alle opere pubbliche per fronteggiare i danni derivati dagli eccezionali eventi meteorologici del 6 giugno 2009 che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza sono concessi in ragione dell’entità dei danni subiti alle opere pubbliche medesime e della spesa complessivamente sostenuta e documentata per:
a) la ricostruzione o la riparazione di edifici pubblici, distrutti o danneggiati;
b) la ricostruzione o la riparazione di infrastrutture pubbliche, distrutte o danneggiate;
c) la ricostruzione o la riparazione di opere viarie, distrutte o danneggiate;
d) la ricostruzione o la riparazione di servizi pubblici, strettamente connessi alle precedenti tipologie, distrutti o danneggiati, nonché gli oneri sostenuti per la pulizia e lo sgombero di materiali vari, tra cui l’amianto.
Art. 2
(Contributi: Amministrazioni comunali beneficiarie, criteri e limiti)
1. I contributi per la ricostruzione, il ripristino o la riparazione delle opere pubbliche danneggiate sono concessi alle Amministrazioni comunali che hanno presentato istanza alla Regione del Veneto - Unità di Progetto Protezione civile e che sono state ricomprese nell’Allegato B alla Delibera di Giunta n. 3429, in data 10 novembre 2009.
2. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo i criteri di cui alla presente ordinanza commissariale, i contributi per la ricostruzione, il ripristino o la riparazione delle opere pubbliche danneggiate sono concessi alle Amministrazioni comunali sulla base degli importi indicati nell’Allegato B alla Delibera di Giunta n. 3429, in data 10 novembre 2009, “Censimento danni infrastrutture ed edifici pubblici”.
3. I contributi di cui all’articolo 1 sono assegnati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con le modalità e nei limiti stabiliti dal capo IX della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 (BUR n. 106/2003) - Disposizioni generali in materia di Lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.
4. I contributi di cui al presente articolo sono stabiliti sulla base della spesa complessivamente sostenuta e documentata da parte delle Amministrazioni comunali interessate.
5. I contributi di cui al presente articolo si intendono al netto degli eventuali indennizzi riconosciuti da polizze assicurative e da ulteriori contributi erogati da altri soggetti per gli stessi fini.
6. Qualora le Amministrazioni comunali abbiano presentato o intendano presentare ad altro Ente pubblico e/o a Compagnia di assicurazione ulteriori domande di contributo e/o risarcimento per i danni causati dal medesimo evento calamitoso, sono tenute a comunicarlo, con nota formale, al Commissario delegato entro il termine perentorio del 31 luglio 2010, indicando eventuali somme già incassate.
7. Nessun contributo può essere riconosciuto per danni conseguenti a incuria, scarsa diligenza, mancata manutenzione o per opere attuate in difformità dalla vigente normativa edilizia o altro cogente atto legislativo o provvedimentale.
Art. 3
(Norme di rinvio)
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente ordinanza commissariale e dall’articolo 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847, in data 5 febbraio 2010, si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) e alla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 (BUR n. 106/2003) - Disposizioni generali in materia di Lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.
2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente ordinanza commissariale, sono fatte salve le disposizioni di cui all’ordinanza commissariale n. 2, in data 22 aprile 2010, di individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi a favore dei soggetti pubblici e privati e per la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi meteorologici del 6 giugno 2009 che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza, successive modificazioni e integrazioni.
Art. 4
(Liquidazione dei contributi)
1. La liquidazione dei contributi è eseguita, entro il termine del 30 giugno 2011, dal Commissario delegato a favore delle Amministrazioni comunali interessate, entro i limiti specificati nella presente ordinanza commissariale, con le risorse messe a disposizione del Commissario stesso.
2. La liquidazione di cui al comma precedente è effettuata, in via di prima definizione, nella misura del 26,86% per ciascuna Amministrazione comunale richiedente. Tale aliquota potrà essere incrementata successivamente, in relazione alle economie e a ulteriori risorse che si renderanno disponibili.
Art. 5
(Erogazioni in anticipazione e in acconto del contributo)
1. Il Commissario delegato può erogare alle Amministrazioni comunali interessate le somme richieste dalle stesse in anticipazione, secondo le modalità di cui all’articolo 54, comma 2 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.
2. Eventuali anticipazioni già erogate dalla Regione del Veneto sono computate nell’ambito dei criteri fissati nella presente ordinanza commissariale e nell’ordinanza commissariale n. 2, in data 22 aprile 2010, successive modificazioni e integrazioni.
Art. 6
(Casi particolari)
1. Eventuali deroghe alle determinazioni di cui alla presente ordinanza sono valutate e disposte dal Commissario delegato sulla base di apposita, specifica, motivata e documentata segnalazione del Sindaco del Comune interessato.
Art. 7
(Pubblicazione)
1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e notiziata alle Amministrazioni comunali interessate.
Il Commissario delegato Ing. Mariano Carraro
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