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Bur n. 56 del 09 luglio 2010


Materia: Trasporti e viabilità

COMUNE DI TRIBANO (PADOVA)

Decreto del Responsabile del Servizio n. 1 del 24 giugno 2010

Declassificazione di relitti stradali in comune di tribano

Il Responsabile del Servizio

VISTI:

  • l’art. 2 del D.P.R. 16.12.1992 n 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, così come modificato dal D.P.R. 16.09.1996 n. 610, indicante le procedure da adottare per la classificazione delle strade;

  • l’art. 3 del medesimo D.P.R. 495/1992 indicante le procedure da adottare per la declassificazione delle strade;

  • l’art. 94 della Legge Regionale del Veneto n. 11 del 13.04.2001, concernete le funzioni delegate in materia di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade;

  • la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 di reg. del 19.04.2010;

PRESO ATTO che i relitti stradali di seguito indicati non hanno più le caratteristiche e l’interesse di pubblica viabilità e sono privi dei requisiti tecnici di strada classificabile ai sensi dell’art. 2 comma 5 del Nuovo Codice della Strada:

Comune di Tribano, Fg 7 mapp. 2667 area urbana di mq. 31, mapp. 2669 area urbana di mq. 12, mapp 2671 area urbana di mq. 45, mapp 2673 area urbana di mq. 141, mapp 2676 di mq. 18, mapp 2678 di mq. 6, mapp. 2505 di mq. 2, mapp. 2524 di mq. 2, mapp. 2674 area urbana di mq. 04, mapp. 2668 area urbana di mq. 44 per complessivi mq. 305

RITENUTO, pertanto, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, di assumere il provvedimento di declassificazione e sdemanilizzazione;

IN FORZA: dell’art. 107 del D.lgs 267/2000; degli artt. 4 e 17 del D.lgs 165/2001;

DECRETA

  • Di declassificare, per le ragioni in premessa illustrate, dal demanio stradale comunale a patrimonio disponibile della provincia, i relitti stradali in Comune di Tribano individuati in premessa;

  • Di precisare che, ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001, art, 94 comma 2 la decisione di cui al precedente punto 1) costituisce provvedimento definitivo a tutti gli effetti di legge;

  • Di dare atto, che ai sensi dell’art. 3, comma 3°, D.P.R. 16/12/1992, n. 495, come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 16/09/1996, n. 610, il presente decreto avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Veneto;

  • Che ai sensi dell’articolo 226 del Nuovo Codice della Strada viene data informazione all’Archivio Nazionale delle Strade.

Il responsabile del servizio geom. Sitta Mario Alberto


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