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Bur n. 52 del 25 giugno 2010


Materia: Statuti

COMUNE DI CALDOGNO (VICENZA)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12.05.2010

Modifiche allo Statuto Comunale introdotte con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12.05.2010

Art. 4: modificato comma 3 e aggiunto comma 4

3. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri tramite la segreteria del Comune o direttamente nella seduta del Consiglio Comunale. Il/i Consigliere/i può/possono chiedere che all'interrogazione venga data risposta scritta; in tal caso, il Sindaco è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla presentazione della stessa; nel caso, invece, non vi sia esplicita richiesta di risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile del Consiglio Comunale successiva alla presentazione.

4. Le interpellanze sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri tramite la segreteria del Comune o direttamente nella seduta del Consiglio Comunale. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile del Consiglio Comunale successiva alla presentazione, sempre che l'interpellanza sia stata presentata almeno dieci giorni prima di detta seduta.

Art. 5: aggiunto comma 3

3. I Consiglieri Comunali non possono ricoprire cariche di Presidente o Vice Presidente od Amministratore Delegato di Associazioni, Enti od organi similari, in presenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente. E' consentita qualsiasi altra forma di partecipazione"

Art. 7: modificato l’intero articolo

1.    Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria, straordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

2.    L'avviso della convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima per la seduta ordinaria ed almeno tre giorni prima per la seduta straordinaria.

3.    Nel calcolo dei giorni di cui al precedente comma non si tiene conto del giorno in cui avviene la notifica dell'avviso di convocazione e del giorno in cui avviene la seduta.

4. L’avviso di convocazione per le sedute d'urgenza deve essere notificato ai Consiglieri ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta. La convocazione deve contenere la motivazione dell'urgenza.

Art. 10: modificato il comma 3

3. Nella stessa convocazione, il Sindaco stabilirà ed indicherà le modalità e la durata degli interventi.

Art. 12: modificato l’intero articolo

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà dei Consiglieri in carica e in seconda convocazione quando sono presenti almeno un terzo dei Consiglieri.

In entrambe le situazioni, nella computazione dei Consiglieri non deve essere conteggiato il Sindaco.

Art. 17: modificato l’intero articolo

1. Il Consiglio Comunale può istituire a maggioranza assoluta dei suoi Consiglieri in carica, Commissioni d'indagine, di controllo o di garanzia sull'attività dell'Amministrazione.

2. Dette Commissioni possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti inerenti l'oggetto per cui sono state istituite, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni la cui attività sia sottoposta all'esame di dette Commissioni e presentano al Consiglio Comunale le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni delle Commissioni sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.

3. Ogni Commissione d'indagine, di controllo o di garanzia è composta da sei consiglieri con paritetica nomina di Consiglieri di maggioranza e di minoranza ed il funzionamento è disciplinato dal Regolamento. 

4. La presidenza delle Commissioni spetta alla minoranza.

Art.18: modificato il comma 1

1.    La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge viene effettuata con voto limitato ad una sola preferenza.

Art. 27: modificato l’intero articolo

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dalla discussione e votazione delle delibere riguardanti interessi propri o di propri parenti o affini fino al quarto grado civile.

2. Per i provvedimenti a contenuto generale che riguardano l'approvazione di strumenti urbanistici comuni, si può procedere con votazioni per singole parti secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 28: modificato il comma 1

1.    Il Regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, stabilisce la possibilità di prendere visione ed ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune, salvo l'adempimento previsto dal comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 40: modificato il comma 2

2. Il Sindaco, nel rispetto della legge secondo le modalità stabilite dal “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di responsabile, quelli di collaborazione esterna e conferisce gli incarichi di direzione delle aree funzionali.

Art. 45:  modificato l’intero articolo

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio Comunale, sostituendo quello precedentemente in vigore.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEGRETERIA Anna Zanotti


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