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Bur n. 38 del 07 maggio 2010


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 6 GIUGNO 2009 CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

Ordinanza n. 2 del 22 aprile 2010

Individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi a favore dei soggetti pubblici e privati e per la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi meteorologici del 6 giugno 2009 che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza.

Il Commissario Delegato

(omissis)

dispone

Art. 1

(Oggetto dei contributi)

I contributi per fronteggiare i danni derivati dagli eccezionali eventi meteorologici del 6 giugno 2009 che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza sono concessi in ragione dell’entità dei danni subiti e della spesa complessivamente sostenuta e documentata, quale fattura o altro titolo fiscale, per:

a) la ricostruzione o la riparazione di edifici destinati ad abitazione o ad attività produttive, distrutti o danneggiati;

b) la ricostruzione o la riparazione di fabbricati rurali, destinati agli usi previsti, distrutti o danneggiati;

c) la sostituzione o la riparazione di impianti, di attrezzature strettamente necessarie alle attività produttive, distrutti o danneggiati;

d) la sostituzione o la riparazione di beni mobili registrati, quali autovetture, motocicli, natanti, etc., distrutti o danneggiati in modo da non poter essere riutilizzati;

e) la sostituzione o la riparazione di beni mobili non registrati, quali elettrodomestici, mobili, attrezzi, etc., distrutti o danneggiati in modo da non poter essere riutilizzati;

f) il ripristino delle strutture agricole non ammissibili all’assicurazione agevolata, ovvero ammissibili ma non assicurate. A tal fine si considerano strutture agricole le serre fisse, stabilmente vincolate al terreno; nell’ambito di tali strutture sono compresi gli impianti di produzioni arboree e arbustive, limitatamente alle spese di reimpianto, con l’esclusione delle perdite di produzione;

g) la locazione di immobili temporaneamente, utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, in tutto o in parte, ovvero sgomberati, in esecuzione di provvedimenti delle autorità competenti;

h) la ricostituzione di materiale approvvigionato, all’interno dell’area di proprietà e in uso, perduto a seguito dell’evento in oggetto, purché supportato da idonea documentazione di spesa non anteriore al 1° gennaio 2009.

Art. 2

(Contributi: modalità di richiesta, criteri e limiti)

1. Al fine di accedere all’erogazione dei contributi, gli interessati presentano apposita istanza, integrativa rispetto a quella già presentata, entro il termine perentorio del 31 maggio 2010, alle Amministrazioni comunali o dove è situato il bene danneggiato, corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente:

· la proprietà dei beni danneggiati;

· l’ubicazione dei beni danneggiati;

· la natura e l’entità dei danni causati dall’evento accertato;

· eventuali indennità assicurative per i danni per quali è richiesto il contributo;

b) relazione descrittiva dei danni;

c) preventivo di spesa complessiva d’importo minimo non inferiore 1.000 Euro per la ricostruzione o la riparazione dei beni immobili danneggiati o distrutti.

2. Sono fatte salve le domande già presentate ai Comuni, purché complete della documentazione di cui al comma 1.

3. Eventuali necessarie integrazioni documentali sono presentate dagli interessati entro il predetto termine del 31 maggio 2010.

4. Per i beni mobili registrati distrutti a causa dagli eccezionali eventi meteorologici del 6 giugno 2009, oltre agli altri documenti, i soggetti interessati allegano alla domanda di contributo anche il certificato di avvenuta demolizione rilasciato dal pubblico registro.

5. Qualora i soggetti interessati abbiano presentato o intendano presentare ad altro ente pubblico ulteriori domande di contributo per i danni causati dal medesimo evento calamitoso, sono tenuti a indicarlo nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera a).

6. I contributi di cui all’art.1 sono assegnati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nel rispetto dei seguenti limiti massimi:

a) fino al 75% dell’importo della spesa ammessa per la ricostruzione o la riparazione di edifici destinati ad abitazione o ad attività produttive;

b) fino al 75% dell’importo della spesa ammessa per la ricostruzione o la riparazione di fabbricati rurali, destinati agli usi previsti;

c) fino al 75% dell’importo della spesa ammessa la sostituzione o la riparazione di impianti, di attrezzature strettamente necessarie alle attività produttive, distrutti o danneggiati;

d) fino al 75% dell’importo della spesa ammessa per la sostituzione o la riparazione di beni mobili registrati;

e) secondo gli importi di cui al seguente prospetto, e comunque non oltre 1.000 euro per singolo richiedente, per la sostituzione o la riparazione di beni mobili non registrati:

Oggetto

Percentuale di contributo

Importo massimo di contributo in Euro

caldaia, bruciatore, componenti c.t.

75 % del danno

1.000 €

serbatoi per combustibili

75 % del danno

1.000 €

combustibile per riscaldamento

75 % del danno

500 €

frigorifero

75 % del danno

250 €

cucina (forno, fornello)

75 % del danno

250 €

congelatore

75 % del danno

250 €

lavastoviglie

75 % del danno

250 €

lavatrice

75 % del danno

250 €

stufa (gas-elettrica-legna)

75 % del danno

250 €

televisore e attrezzature connesse

75 % del danno

350 €

computer, stampante

75 % del danno

500 €

deumidificatore

75 % del danno

150 €

aspirapolvere, lucidatrice e simili

75 % del danno

150 €

altri piccoli elettrodomestici

75 % del danno

25 €

attrezzature per giardino

75 % del danno

100 €

mobilio vario

75 % del danno

1.000 €

f) fino al 75% dell’importo della spesa ammessa per il ripristino dei danni alle strutture agricole non ammissibili all’assicurazione agevolata, ovvero ammissibili ma non assicurate. A tal fine si considerano strutture agricole le serre fisse, stabilmente vincolate al terreno; nell’ambito di tali strutture sono compresi gli impianti di produzioni arboree e arbustive, limitatamente alle spese di reimpianto, con l’esclusione delle perdite di produzione; per dette serre e impianti si fa riferimento al prezzario regionale agro-forestale allegato alla DGR n. 4383, in data 29 dicembre 2009;

g) nella misura forfettaria di 1.000 Euro al mese, per un periodo non superiore a sei mesi a datare dall’evento del 6 giugno 2009, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati;

h) fino al 75% dell’importo della spesa ammessa per la ricostituzione di materiale approvvigionato, all’interno dell’area di proprietà e in uso, perduto a seguito dell’evento in oggetto, purché supportato da idonea documentazione di spesa non anteriore al 1° gennaio 2009.

7. Le Amministrazioni comunali valutano, con criterio di analogia con quanto riportato nella tabella di cui al comma 6, punto e), tipologie di beni mobili non registrati che non risultino comprese nella sopraindicata tabella; resta comunque fermo il limite massimo di contributo di 1.000 Euro per singola voce e per ogni singolo richiedente.

8. I contributi di cui al presente articolo sono stabiliti sulla base delle pezze giustificative presentate e comunque non possono essere superiori alla cifra indicata per il contributo forfetario per la tipologia del bene corrispondente.

9. I contributi di cui al presente articolo si intendono al netto degli eventuali indennizzi riconosciuti da polizze assicurative e da ulteriori contributi erogati da altri soggetti per gli stessi fini.

10.I beni mobili non registrati sono ammessi a contributo unicamente se indispensabili alle ordinarie necessità della vita quotidiana, con esclusione pertanto dei beni di lusso o a carattere voluttuario.

11.Gli oneri sostenuti per lo sgombero e la pulizia dei locali interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del 6 giugno 2009, nonché per lo smaltimento dei materiali di risulta, così come gli interventi di riparazione degli edifici eseguiti totalmente o in parte in economia, rientrano nella tipologia di cui al comma 6, punti a) e b).

Per il riconoscimento di tali oneri è necessaria una dettagliata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Per quanto attiene i lavori in economia, gli stessi devono essere suffragati necessariamente dagli scontrini fiscali relativi all’acquisto del materiale e/o fatture per la manodopera.

12.Il contributo per bene mobile registrato che sia stato rottamato è calcolato sul valore commerciale del bene, desunto dalle tabelle delle compagnie assicuratrici.

13.Il contributo per bene mobile registrato che sia stato riparato è calcolato sulla base della spesa documentata sostenuta per la riparazione, purché questa non superi il valore commerciale del bene, desunto dalle tabelle delle compagnie assicuratrici. In caso contrario il contributo è calcolato sul valore commerciale del bene.

14.Qualora il bene sia stato riparato in economia il contributo è calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate da scontrini fiscali per l’acquisto di pezzi di ricambio e/o fatture per la manodopera.

15.Nessun contributo può essere riconosciuto per danni conseguenti a incuria, scarsa diligenza, mancata manutenzione o per opere attuate in difformità dalla vigente normativa edilizia o altro cogente atto legislativo o provvedimentale.

Art. 3

(Attività delle Amministrazioni comunali)

1. In relazione alle disposizioni di cui all’art.2, le Amministrazioni comunali interessate per territorio sono tenute ad attivare le procedure di competenza, ai sensi degli articoli 87, comma 3, lettera c) e 106, comma 1, lettera a) della Legge regionale 13 aprile 2001 n.11, compiendo i necessari accertamenti in ordine all’effettiva entità dei danni dichiarati e alla congruità dell’importo di spesa preventivato e trasmettendo al Commissario delegato l’esito dell’istruttoria, indicando la spesa complessivamente ammissibile, suddivisa nelle categorie individuate all’art.1.

2. Delle attività e delle iniziative di cui al precedente comma le Amministrazioni comunali competenti sono tenute a informare il Commissario delegato con cadenza trimestrale decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 4

(Liquidazione dei contributi)

1. La liquidazione dei contributi è eseguita, entro il termine del 30 giugno 2011, dalle Amministrazioni comunali interessate, entro i limiti specificati nella presente Ordinanza commissariale, con le risorse messe a disposizione del Commissario delegato.

A tal fine sono costituite, dalle stesse Amministrazioni, liste con previsione di individuazione dei contributi nella misura del 26,86 % per ciascun richiedente. Tale aliquota potrà essere incrementata successivamente, in relazione alle economie e a ulteriori risorse che si rendano disponibili.

2. È facoltà delle Amministrazioni interessate corrispondere fino al 100% del danno riconosciuto, integrando, con fondi propri, le somme risarcite dal Commissario delegato, fermi restando i criteri di cui all’art. 2, commi 5 e successivi.

Art. 5

(Anticipazione di contributi)

1. Nel caso in cui il contributo riconosciuto sia di importo superiore a 10.000 Euro, per gli interventi indicati all’articolo 1, le Amministrazioni comunali sono autorizzate a erogare un anticipo, a titolo di acconto, nel limite massimo del 50% del contributo spettante, tenuto conto di quanto disposto all’art. 4.

2. Il saldo sarà erogato successivamente, a lavori ultimati, dopo la presentazione di fatture o documenti equipollenti, nei limiti di cui al precedente art. 2.

3. L’anticipazione di cui al comma 1 è erogata sulla base di presentazione di apposita istanza al Comune interessato, corredata da perizia di professionista abilitato o da autocertificazione attestante i danni subiti e il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione per gli interventi indicati all’articolo 1. Le autocertificazioni sono rese ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli interessati che presentano istanza di anticipazione di contributo ai sensi dei precedenti punti 1 e 2 del presente articolo, sottoscrivono apposita polizza fideiussoria a favore del Commissario delegato a garanzia delle somme anticipate dal Commissario stesso. L’indicata polizza fideiussoria costituisce parte integrante dell’istanza.

Art. 6

(Elenco dei beneficiari di contributo)

1. L’elenco dei soggetti cui sono corrisposti i contributi è comunicato dalle Amministrazioni comunali al Commissario delegato, con la specificazione degli importi corrisposti, nell’ambito della relazione di cui all’art. 3, comma 2.

2. L’elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Art. 7

(Casi particolari)

Eventuali deroghe alle determinazioni di cui alla presente ordinanza sono valutate e disposte dal Commissario delegato sulla base di apposita, specifica, motivata e documentata segnalazione del Sindaco del Comune interessato.

Art. 8

(Pubblicazione)

La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e notiziata alle Amministrazioni ed Enti interessati.

Il Commissario Delegato
Ing. Mariano Carraro


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