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Bur n. 42 del 21 maggio 2010


Materia: Acque

COMUNE DI ROSSANO VENETO (VICENZA)

Delibera di C.C. n. 9 del 20.01.2010

Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nel territorio comunale designato zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola.

ARTICOLO 1 - PREMESSE
Il presente Regolamento detta, all’interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal D.M. 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla D.G.R. 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l’obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.
ARTICOLO 2 – FINALITA’
1. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell’ambiente e del paesaggio.
ARTICOLO 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.
ARTICOLO 4- INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE
1. Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alla cartografia allegata.Gli allegati, a compendio della parte normativa, sono uno strumento dinamico, che andrà periodicamente revisionato, senza che questo necessiti di una nuova approvazione da parte del Consiglio Comunale, ciò per riportare nuove informazioni, aggiornare lo strumento alle reali situazioni territoriali al variare della pianificazione ed uso del suolo.
ARTICOLO 5 - MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE
5.1 Modalità generali
1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:
a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
b) del tipo di effluente;
c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
d) ll contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
e) Fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l’effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell’azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
f) la massima efficienza agronomica nell’ utilizzazione degli elementi nutritivi;
g) l’uniformità di applicazione degli effluenti;
h) la prevenzione della percolazione dei nutrienti dei corpi idrici sotterranei.
4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in al-ternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).
5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.
5.2 Modalità specifiche
1. Considerato che il territorio comunale di Rossano Veneto è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate al punto 5.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:
i) l’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell’anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
j) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;
k) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
l) la preclusione allo spandimento del letame, altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs 217/06) nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 febbraio;
m) la preclusione allo spandimento di liquami, altri materiali assimilati e acque reflue dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente; dal 1° novembre a fine febbraio nei terreni destinati ad altre colture;
n) l’adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell’uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.
2. Ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l’interramento di paglie e stocchi.
Preclusione allo spandimento Periodo
Letame, altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs. 217/2006). dal 15 Novembre al 15 Febbraio
Liquami, altri materiali assimilati e acque reflue nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente. dal 15 Novembre al 15 Febbraio
Liquami, altri materiali assimilati e acque reflue nei terreni destinati ad altre colture.
dal 1° Novembre a fine Febbraio

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA’ MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE.
1. E’ ammessa l’utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n.2495/06 e successive modifiche ed integrazioni), delle seguenti quantità massime:
a) 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli effluenti di allevamento;
b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l’efficienza dell’acqua e dell’ azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno.
ARTICOLO 7 - LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI AFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI”
1. Cosi come riportato all’art. 22 della DGR n. 2495/2006,utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
a) sulle superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell’allevamento allo stato brado;
c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per le altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all’esercizio dell’ attività agricola;
d) nelle zone di tutela assoluta (D.Lsg n. 152/2006);
e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua;
f) sui terreni gelati, innevati e terreni saturi di acqua;
g) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l’utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.
2. Inoltre, l’utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs. n. 217/06) è vietato entro:
h) 5 mt. di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali individuati come non significativi.
3. L’utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.lgs .n 217/06 è vietato sui terreni gelati, saturi d’acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l’intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
4. L’utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:
i) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d’acqua;
j) per una fascia di almeno 100 mt. dai centri abitati così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D.lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada),ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178, per una fascia di 20 mt. dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 mt. dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interramento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
k) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
l) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;dopo l’impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
m) su colture foraggere nelle due settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento (DGR n. 2439/2007);
n) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.
5. Inoltre, l'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro 10 mt. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
6. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale secondo quanto indicato al precedente articolo 5.
ARTICOLO 8 - ACCUMULO TEMPORANEO
1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495;
2. L’accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:
a) 5 metri dalle scoline;
b) 20 metri dalle abitazioni sparse;
c) 100 metri dal limite dei centri abitati;
d) 5 metri dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
e) 20 metri dai corpi idrici;
f) 30 metri dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali.
3. L’accumulo temporaneo, così come stabilito dall’art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
g) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l’impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell’accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall’infiltrazione di acque meteoriche;
h) l’ altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
i) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq., in modo da essere funzionale alla distribuzione su un’area di pertinenza non inferiore a 5 ha.
4. Nel formare l’accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.
ARTICOLO 9 - ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO
1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti la “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” sono individuate le aree di rispetto seguenti:
- Pozzo S. Lorenzo – Via S. Paolo
- Pozzo Centro Capoluogo – Piazza Duomo
- Pozzo Patronato Parrocchiale – Piazza Duomo
le cui fasce di rispetto sono riportate in planimetria Scala 1:5000 (su carta tecnica regionale).
2) Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell’art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006. tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.
3) In assenza dell’ individuazione da parte della Regione della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
ARTICOLO 10 - TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE
Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall’art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.
La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.
ARTICOLO 11 - DIFFUSIONE
L’ amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente Regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché ad affiggerlo all’ Albo Pretorio e sul sito web comunale.
ARTICOLO 12 - CONTROLLI E SANZIONI
Per l’inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano sanzioni nell’ambito delle competenze dell’attività di vigilanza e controllo assegnate alla polizia urbana e rurale ed al personale degli uffici comunali.
ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE
1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga di adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l’agricoltura e ad ARPAV –Servizio Osservatorio suolo e rifiuti;
2. il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà tramite pubblicazione nel BURV (Bollettino Ufficiale Regione del Veneto), abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie completate o in contrasto con il Regolamento stesso.

Omissis: Cartografia disponibile nel sito del Comune di Rossano Veneto.

Sindaco pro-tempore Trevisan Gilberto


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