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Bur n. 38 del 07 maggio 2010


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI CITTADELLA (PADOVA)

Estratto del Decreto n. 27 del 20.4.2010

Metanodotto "Allacciamento Comune di Cittadella 2^ presa DN 100". Asservimento coattivo ex art. 52-octies del D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che il Dirigente del 3° Settore – Ufficio per le espropriazioni con Decreto di asservimento n. 27 del 20.4.2010 ha disposto a favore del promotore del procedimento e beneficiario dell’esproprio la società SNAM RETE GAS Spa con sede in Piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), la costituzione della servitù coattiva perpetua di metanodotto a carico dei beni immobili sotto riportati ed occorrenti per la realizzazione dell’opera in oggetto:

eredi PIOTTO CATERINA nata a Tezze sul Brenta il 11/02/1935, C.F. PTTCRN35B51L156D proprietaria del seguente mappale:

Comune censuario di Cittadella – Catasto terreni – Foglio n. 10, mappale n. 89, superficie mq 9030, superficie da asserviremq. 429, per una fascia della lunghezza di circa ml 19,50 ed una larghezza di ml 22,00,

Indennità provvisoria di asservimento spettante: € 2.000,00 (euro duemila/00) per la quale la ditta ha rilasciato quietanza di saldo.

La servitù perpetua di metanodotto costituita con il decreto riconosce, a carico dei fondi sopradescritti, ed a favore della società Snam Rete Gas Spa:

a. Lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

b. l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

c. l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredicivirgolacinquanta) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della superficie di posa della tubazione, salvo quanto previsto dall’art. 6 del presente decreto;

d. la facoltà della Snam Rete Gas Spa ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per il tempo strettamente occorrente alla corretta esecuzione dei lavori, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori così come indicato dettagliatamente nell’allegato piano particellare di occupazione (allegato sub. b);

e. le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

f. il diritto della Snam Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;

g. i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;

h. il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;

i. tributi ed altri oneri gravanti sul fondo a carico dei proprietari.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulle predette indennità potranno proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l’indennità resta fissata nelle somme su indicate.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ufficio per le espropriazioni

Arch. Damiano Scapin


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