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Bur n. 36 del 30 aprile 2010


Materia: Statuti

UNIONE DEI COMUNI "COLLI BERICI - VAL LIONA", SAN GERMANO DEI BERICI (VICENZA)

MODIFICA ARTT. 9 E 25 DELLO STATUTO DELL'UNIONE

Modifica artt. 9 e 25 dello statuto dell'unione

ART. 9 OGGETTO

All'Unione possono essere affidate le competenze concernenti le funzioni ed i servizi di seguito elencati:

Sportello unico per le imprese.

Ufficio tecnico comunale.

Interventi di tutela idrogeologica, ecologica e dell'ambiente urbano e rurale.

Programmazione e progettazione delle opere pubbliche di interesse dei Comuni associati.

Gestione degli appalti di opere pubbliche, servizi e forniture di interesse dei comuni associati.

Servizi di segreteria comunale.

Servizi demografici.

Servizi sociali.

Servizio di tesoreria e riscossione tributi.

Ufficio commercio.

Ufficio finanziario-contabile.

Ufficio tributi comunali.

Servizi scolastici.

Gestione servizi informatici integrati, formazione, amministrazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti dei comuni, nonché promozione e diffusione dell’innovazione organizzativa, tecnologica e professionale dei servizi di competenza comunale.

Servizio di raccolta e smaltimento R.S.U.

Manutenzione ordinaria demanio stradale.

Servizio polizia municipale.

Promozione attività culturali, sportive, turistiche, artigianali e commerciali della zona, nonché la gestione delle iniziative d’interesse intercomunale.

·         Piani di traffico intercomunale e servizi di trasporto pubblico locale.

·         Realizzazione e gestione di interventi di edilizia residenziale pubblica.

·         Protezione civile.

L'attivazione delle predette competenze avviene con le modalità e le procedure indicate al successivo art. 10.

In fase di prima applicazione, all'Unione è affidato l'esercizio dei seguenti servizi:

·         Sportello unico per le imprese

·         Ufficio tecnico comunale.

·         Servizi demografici.

·         Servizio polizia municipale.

·         Servizi di segreteria comunale.

·         Ufficio finanziario-contabile.

·         Ufficio tributi comunali.

·         Servizi scolastici.

·         Servizio raccolta e smaltimento R.S.U.

·         Manutenzione ordinaria demanio stradale.

·         Gestione appalti per acquisto di beni e di servizi.

·         Gestione servizi informatici integrati, formazione, amministrazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti dei comuni, nonché promozione e diffusione dell’innovazione organizzativa, tecnologica e professionale dei servizi di competenza comunale.

·         Protezione civile.

·         Gestione servizi sociali.

·         Promozione delle attività culturali, sportive, turistiche, artigianali e commerciali della zona, nonché la gestione delle iniziative d’interesse intercomunale.

ART. 25 FINANZE DELL'UNIONE - SERVIZIO FINANZIARIO  COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI

L'Unione, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, gode di autonomia fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

I Comuni sono tenuti a versare all'Unione la quota relativa alla copertura delle spese dell'Unione per la gestione corrente e per gli investimenti.

La quota a carico di ciascun Comune, per la gestione corrente dei servizi di cui alle successive lettere a) b)e c), è stabilita nella misura pari al costo del servizio effettivamente svolto per ogni Comune:

a)spese per il servizio di pulizia delle sedi Municipali;

b)spese per il servizio di sfalcio erba dei cigli stradali;

c)spese per il servizio di sgombero neve.

Al fine di garantire una equa assunzione delle spese per il riscaldamento dei relativi edifici Municipali, l’Unione rimborserà a ciascun Comune una quota annua pari alla minore spesa effettuata tra i due Comuni.

La compartecipazione dei Comuni alla restante spesa corrente, al netto delle spese e del rimborso di cui ai precedenti commi 3 e 4,è così stabilita:

una quota del 20% suddivisa in eguale misura a carico di ciascun Comune;

la restante quota dell’80% suddivisa in proporzione al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario.

L'Unione, nei limiti stabiliti dalla legge, ha potestà impositiva autonoma in materia di tariffe con riguardo alle materie ed ai servizi-funzioni attribuiti.

La quota di compartecipazione di ogni Comune per la gestione delle spese in conto capitale, sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio dell’Unione, tenendo conto della natura delle opere da effettuarsi.

Il Funzionario Marco Menegolo


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