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Materia: Acque
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO, PARMA
Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 1 del 24 febbraio 2010
Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po in adempimento delle disposizioni comunitarie di cui all'art. 13 della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 ai sensi dell'art. 1 comma 3bis del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13.
IL COMITATO ISTITUZIONALE
[omissis]
DELIBERA
ARTICOLO 1 (Adozione del Piano di Gestione Distrettuale)
1. In attuazione dell’articolo 13 della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 ed ai sensi dell’articolo 1, comma 3bis del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13) è adottato il Piano di Gestione per il Distretto idrografico del fiume Po (di seguito: Piano di Gestione o PdGPo) il quale è allegato alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 2 (Valore del Piano di Gestione Distrettuale)
1. Il Piano di Gestione di cui all’articolo 1 costituisce articolazione interna del Piano di Bacino Distrettuale padano di cui all’art. 65 del D. lgs. n. 152/2006 ed ha il valore di Piano territoriale di settore. Esso è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le misure finalizzate a garantire, per l’ambito territoriale costituito dal distretto idrografico del Po, la corretta utilizzazione delle acque ed il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti agli articoli 1 e 4 della Direttiva 2000/60/CE.
2. Alle finalità del presente Piano provvedono, per il proprio territorio, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, secondo quanto stabilito dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Tutti i riferimenti a tale Provincia Autonoma e a tale Regione contenuti negli Elaborati di Piano e nell’Allegato A alla presente Deliberazione devono, quindi, essere interpretati ed applicati nel rispetto di quanto stabilito dalle suddette disposizioni.
ARTICOLO 3 (Ambito territoriale di riferimento)
1. L’ambito territoriale di riferimento del Piano di Gestione è costituito dal distretto idrografico padano di cui all’art. 64, comma 1, lett. b del D. lgs. n. 152/2006, comprendente tutti i corpi idrici del bacino del fiume Po.
2. Ai corpi idrici superficiali compresi nel Distretto del Po ma non direttamente individuati nell’ambito degli Elaborati di Piano, le Regioni possono attribuire obiettivi di qualità e prevedere misure specifiche per il loro raggiungimento.
ARTICOLO 4 (Elaborati di Piano)
1. in data 23 luglio 2009, nonché dalle modifiche ed integrazioni degli stessi conseguenti al recepimento delle osservazioni formulate nel corso della fase di partecipazione di cui al comma 7 dell’art. 66 del D. lgs. n. 152/2006, indicate all’Elaborato 15 del Piano in adozione:Il Piano di Gestione è corredato dal Rapporto ambientale di cui agli articoli 13 e ss. del D. lgs. n. 152/2006 e, in conformità all’Allegato 4.A della Parte Terza di tale Decreto legislativo, è costituito dai seguenti elaborati, già costituenti il Progetto di Piano di Gestione pubblicato sul sito web dell’Autorità di bacino del fiume Po (www.adbpo.it)
ARTICOLO 5 (Riesame ed aggiornamento del Piano di Gestione)
1. Il Piano di gestione è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.
2. L’Autorità di bacino del fiume Po provvede a coordinare l’integrazione degli elaborati del Piano di gestione, per adeguare i medesimi alle prescrizioni contenute nel parere motivato di cui all’art. 15 del D. lgs. n. 152/2006, nonché agli impegni di cui al documento Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione allegato alla presente Deliberazione, della quale costituisce parte integrante.
3. Il processo di integrazione e aggiornamento del Piano di gestione alle prescrizioni contenute nel parere di VAS dovrà avvenire in collaborazione con l’Autorità Competente ai sensi del D. lgs. n. 152/2006, che ne prenderà visione e ne verificherà contenuti e risultati. Gli approfondimenti richiesti dovranno essere pubblicatisul sitodell’Autorità di bacino del fiume Po (www.adbpo.it) man mano che saranno ultimati e costituiranno parte integrante del Piano di gestione.
ARTICOLO 6 (Criteri generali di attuazione del Piano di Gestione)
1. Le attività poste in essere per dare attuazione al Piano di Gestione e, in particolare, per il conseguimento degli obiettivi di cui all’Elaborato 5 del Piano, devono essere coerenti, in ogni caso con i principi stabiliti dalle disposizioni dell’articolo 73 del D. lgs. n. 152/2006 e dell’articolo 4, paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE.
2. In particolare, oltre agli obiettivi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici ed alle finalità di risanamento degli stessi, le attività di cui al primo comma devono, in ogni caso, perseguire l’obiettivo di impedire l’ulteriore deterioramento e di proteggere lo stato degli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico come previsto dall’art. 73 comma 1 lett. f del D. lgs. n. 152/2006.
3. Allo scopo di garantire la piena attuazione del Piano di Gestione nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalle disposizioni comunitarie e dalla legislazione nazionale vigente, con particolare riguardo all’applicazione delle misure indicate nell’Elaborato 7 del Piano medesimo ed agli adempimenti stabiliti dalle disposizioni legislative in materia di Valutazione Ambientale Strategica, le attività di cui ai commi precedenti devono conformarsi ai criteri ed agli indirizzi operativi di cui al documento Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione allegato alla presente Deliberazione.
4. Per la realizzazione integrata a livello di bacino e sottobacino idrografico delle attività di cui ai commi precedenti, potranno essere promosse modalità di gestione che si avvalgano degli strumenti di programmazione negoziata, quali i contratti di fiume ed i contratti di lago.
ARTICOLO 7 (Pubblicazione del Piano di Gestione e trasmissione alla Commissione Europea)
1. Il Piano di Gestione per il Distretto idrografico del fiume Po è pubblicato in un’apposita sezione del sito web dell’Autorità di bacino del fiume Po (www.adbpo.it)ed è disponibile presso la sede dell’Autorità di bacino del fiume Po. Detto Piano sarà inoltre trasmesso in copia al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alle Regioni ricadenti nel territorio del Distretto.
2. La presente Deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria. Dell’adozione della presente Deliberazione è data altresì notizia sui Bollettini Ufficiali delle Regioni comprese nel Distretto e della Provincia Autonoma di Trento.
3. Sono, inoltre, resi pubblici entro il giorno della pubblicazione della presente Deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Autorità di bacino del fiume Po (.itwww.adbpo):
4. Il Piano di Gestione adottato con la presente Deliberazione viene trasmesso dall’Autorità competente alla Commissione Europea per gli adempimenti di cui all’articolo 15 della Direttiva 2000/60/CE.
ARTICOLO 8 (Effetti dell’adozione del Piano di Gestione)
1. Al fine di garantire il pieno perseguimento degli obiettivi del Piano di Gestione, dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto Piano e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma di misure dell’Elaborato 7 del Piano medesimo.
2. Dalla data di pubblicazione di cui al comma precedente, i soggetti pubblici di cui al medesimo comma sono altresì tenuti a dare avvio allo svolgimento delle attività di cui al documento Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione allegato alla presente Deliberazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti costituiscono misure di salvaguardia ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 65, comma 7 del D. lgs. n. 152/2006.
ARTICOLO 9 (Norma finale)
1. Le disposizioni regionali in materia di tutela e uso sostenibile delle risorse idriche vigenti alla data di adozione del Piano di Gestione coerenti con le previsioni dello stesso continuano a dispiegare i loro effetti.
Il Dirigente incaricato del Coordinamento della Pianificazione di bacino (Dott. Francesco Puma)
Il Presidente (On. le Roberto Menia)
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