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Bur n. 28 del 02 aprile 2010


Materia: Statuti

COMUNE DI FONTANIVA (PADOVA)

Statuto comunale modificato e integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2.02.2010

Approvazione modifiche ed integrazioni allo statuto comunale con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del febbraio 2010.

Approvazione modifiche ed integrazioni allo statuto comunale con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del febbraio 2010.

Si porta a conoscenza che il Consiglio Comunale di Fontaniva, con deliberazione n. 3 del 2.02.2010 ha approvato alcune modifiche allo Statuto comunale.

Si riportano integralmente gli articoli così come modificati.

ART. 1 – Oggetto dello Statuto
1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Fontaniva in attuazione del Dlgs 267/2000, sull'ordinamento delle autonomie locali.
2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

ART. 3 – Autonomia e funzioni del Comune
1. La comunità locale di Fontaniva, ordinata in Comune secondo i principi costituzionali e l'ordinamento del Dlgs 267/2000, è autonoma.
2. Il Comune di Fontaniva rappresenta la comunità insediata nel proprio territorio, ne cura tutti gli interessi e ne promuove lo sviluppo socio-economico.
3. Per la cura di tali interessi il Comune svolge funzioni politiche, normative e di governo.
4. Le funzioni, di cui il Comune ha la titolarità, sono esercitate secondo il presente Statuto, i regolamenti comunali, nonché secondo le leggi statali e regionali in quanto non incompatibili con l'ordinamento delle autonomie locali.
5. Le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione ai Comuni sono esercitate secondo le rispettive leggi statali e regionali.
6. Il Comune rappresenta, altresì, la comunità locale verso gli altri livelli di governo e di amministrazione.
7. Il Comune di Fontaniva, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani.
8. Il fiume Brenta determina le valenze storico - paesaggistico - ambientali del Comune di Fontaniva; le scelte amministrative dell'Ente locale, dunque, rispetteranno la particolare locazione integrità territoriale degli ambiti particolarmente significativi dal punto di vista ambientale ed agricolo.


ART. 10 – Composizione e funzioni del Consiglio comunale
1. Il numero dei consiglieri è stabilito dalla legge.
2. Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni di indirizzo, di controllo politico ed amministrativo, nonchè le funzioni di organizzazione mediante l'adozione dello Statuto e di atti fondamentali.
Per atti fondamentali si intendono gli atti normativi e regolamentari di programmazione, di pianificazione territoriale e gli atti organizzativi generali, di cui all’art. 42 del Dlgs 267/2000.
3. Il Consiglio Comunale nomina le commissioni comunali, elegge i rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni ed aziende e procede alla loro revoca nei casi in cui ciò si renda necessario. Adotta gli atti di indirizzo della Giunta, del Sindaco, delle aziende pubbliche, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.
4. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti comunali, nonchè gli statuti delle aziende speciali. Approva la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio, i programmi di opere pubbliche, i piani finanziari.
Adotta i piani urbanistici tenendo conto del programma di sviluppo economico-sociale della comunità, al fine di garantire il conseguimento di obiettivi di interesse pubblico.
5. Il Consiglio comunale emana tutti gli atti e provvedimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti che non siano riservati ad altri organi.
6. (abrogato)
7. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento.
8. Il Consigliere Comunale che, senza giustificato motivo comunicato per iscritto, non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio, decade dalla carica.


ART. 14 – Gruppi consiliari – Capigruppo
1. I consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppi consiliari.
2. Ciascun consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare la propria dissociazione dal gruppo di appartenenza.
3. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di capogruppo.
4. In mancanza di designazione assume le funzioni di capogruppo, il consigliere candidato Sindaco.


ART. 16 – La Giunta comunale (composizione)
1. La Giunta è composta dal Sindaco che la nomina e presiede, nonché da un numero massimo di sei assessori, di cui uno svolge anche le funzioni di Vicesindaco.
2. Possono essere nominati assessori oltre ai consiglieri comunali, cittadini in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale.
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. Su invito del Sindaco, possono partecipare alle sedute di Giunta, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio Comunale e/o i Consiglieri Delegati.


ART. 18 – Competenze
1. Spettano alla Giunta le funzioni di Governo relative all’attuazione delle scelte politiche generali operate dagli atti fondamentali del Consiglio, con particolare riferimento al documento programmatico approvato con l’elezione della stessa.
2.  A tal fine essa delibera l'approvazione delle proposte esecutive e di intervento ed assume i provvedimenti di amministrazione delle risorse che implichino rilevante incidenza nell'organizzazione e nelle dotazioni patrimoniali dell'Ente.
3.  La Giunta stabilisce inoltre le direttive generali alle quali i responsabili di area devono ispirare la propria azione, nonchè le indicazioni di massima e la scala delle priorità per l'azione da svolgere, tenuto conto delle risorse a disposizione.
4.  In particolare spettano alla Giunta comunale:
- le funzioni ad essa direttamente attribuite da leggi o regolamenti;
- l'approvazione di progetti, di scelte operative di attuazione determinando l'ambito gestionale di competenza dei responsabili di area e del Segretario Comunale, nel rispetto del Dlgs 267/2000;
- la predisposizione degli elementi per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, nonché degli altri atti di programmazione di competenza del Consiglio;
- la redazione dei progetti di regolamento da sottoporre all'approvazione di competenza del Consiglio;
- l'autorizzazione alle transazioni;
- l'accettazione e la rinuncia di eredità, legati e donazioni;
- l'autorizzazione alle liti ed ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
- la programmazione delle assunzioni di personale.


ART. 19 – Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale.
6. (abrogato)
7. (abrogato)
8. (abrogato)


ART. 20 – Competenze
1. Oltre a quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, il Sindaco rappresenta anche in giudizio gli interessi generali e diffusi della popolazione.
2. Compete, inoltre, al Sindaco:
- impartire le direttive al Segretario comunale ed ai capi area per lo svolgimento delle procedure e dell’attività amministrativa dell’ente;
- verificare costantemente la corretta esecuzione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio;
- coordinare lo svolgimento delle funzioni degli assessori e l’attività dei vari uffici;
- delegare agli assessori, quando occorre, di rappresentare il Comune in manifestazioni, cerimonie, riunioni, ecc.
3. Il Sindaco, quale capo dell’amministrazione comunale:
a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge, in particolare nei rapporti con gli altri enti e nelle assemblee dei consorzi e delle società di cui il Comune fa parte;
b) concede il patrocinio del Comune; dispone le spese di rappresentanza e autorizza le missioni nei limiti di bilancio, dei Consiglieri ed Assessori;
c) convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio in caso di mancata nomina del Presidente;
d) assicura l’unità di indirizzo nell’attività degli assessori;
e) (abrogato)
f) convoca i comizi per i referendum consultivi;
g) indice la conferenza dei servizi per interventi di competenza del Comune, partecipa a quelle indette da altre amministrazioni, promuove la conclusione di accordi di programma e svolge altri compiti connessi, stipula le convenzioni con altri enti, fatte salve le competenze dei responsabili delle posizioni organizzative;
h) sta in giudizio in rappresentanza del Comune, in caso di urgenza propone azioni giudiziarie o si costituisce per resistere alle stesse salvo approvazione della Giunta entro trenta giorni; propone i ricorsi amministrativi o resiste agli stessi;
i) sovrintende ai servizi ed agli uffici, nonché all’esecuzione degli atti;
l) determina l’importo delle sanzioni amministrative di competenza comunale;
m) (abrogato)
n) (abrogato)
o) (abrogato)
p) presenta istanze per la concessione dei contributi al Comune da parte dello Stato, della Regione o di altri soggetti;
q) determina gli orari di apertura al pubblico dei servizi e degli uffici del Comune;
r) svolge gli altri compiti attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Il Sindaco quale ufficiale di governo svolge i compiti affidatigli dalla legge.


ART. 21 – Funzioni vicarie
1. Le funzioni vicarie del Sindaco sono, da quest’ultimo, attribuite ad un assessore comunale che assume la denominazione di “Vice-sindaco”.
2. In caso di assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco e per i casi di assoluta ed inderogabile esigenza, le funzioni sono svolte dall’assessore presente in ufficio in ordine di precedenza nella lista di elezione ad assessore.
3. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie loro assegnate.
4. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
5. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
6. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al primo Consiglio utile.


ART. 30 – Referendum consultivo
1. L'amministrazione comunale riconosce il referendum consultivo come strumento incisivo di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.
2. Il Sindaco indice il referendum consultivo, previa deliberazione della Giunta comunale quando lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune o almeno 1.000 elettori.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Formano oggetto di referendum consultivo tutte le materie di esclusiva competenza locale fatto salvo quelle in materia di tributi locali o quelle che risultino avere un contenuto vincolato per effetto di una norma statale o regionale.
5. Per l'ammissibilità dei quesiti referendari e quindi sulla conseguente indizione del referendum consultivo è istituita un'apposita commissione consiliare integrata da esperti e dal Segretario Comunale che avrà il compito di verificare la regolarità e la chiarezza delle richieste referendarie e delle firme raccolte e decidere sull'ammissibilità del referendum consultivo entro trenta giorni dalla presentazione delle richieste stesse.
6. Non può essere proposto referendum consultivo una volta indetti i comizi elettorali o comunque in coincidenza con altre operazioni di voto.
7. E' fatto divieto di proporre identico referendum consultivo prima che siano trascorsi 5 anni ed indire più di una consultazione referendaria all'anno.
8. Il referendum consultivo decade qualora il Consiglio comunale si adegui alla proposta fatta dai promotori del referendum o per scioglimento del Consiglio comunale.
9. Le modalità di svolgimento del referendum (i tempi, i modi, i quorum per la validità delle consultazioni, la proclamazione dei risultati) dovranno essere disciplinati da apposito regolamento.
10. Il Consiglio comunale dovrà deliberare dopo la consultazione referendaria in merito all'argomento proposto con referendum entro 90 giorni.
11. Sono inoltre adottate, ad integrazione di quella referendaria, altre forme di consultazione popolare, che si possono svolgere attraverso ogni modalità ritenuta idonea, quali a titolo esemplificativo sondaggi d’opinione, assemblee pubbliche e referendum parziali stabilite dal regolamento di cui al comma 9.
12. La consultazione può riguardare solo una parte della popolazione comunale e può coinvolgere minorenni o residenti non cittadini italiani.
13. Le consultazioni possono essere promosse dal Consiglio Comunale o dalla Giunta.


ART. 32 – Il Segretario
1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, persegue gli obiettivi ed i programmi decisi dall’amministrazione e, pertanto svolge funzioni di collaborazione e di consulenza anche propositiva, nonché di coordinamento e direzione complessiva degli uffici e dei servizi.
2. Il Segretario svolge attività di vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
3. Il Segretario partecipa alle riunioni degli organi collegiali con funzioni consultive oltrechè referenti e di assistenza e cura direttamente, od anche a mezzo di funzionario di sua fiducia, la redazione dei relativi verbali.
4. Al Segretario compete in particolare:
a) la direzione dell’ufficio elettorale in occasione di tutte le elezioni, compresi i referendum;
b) (abrogato)
c) (abrogato)
d) (abrogato)
e) la rogazione dei contratti nei quali l’ente è parte, ha interesse o è destinatario;
f) la funzione certificativa che dalla legge o dal presente Statuto non è attribuita ad altri soggetti;
g) tutte le iniziative per assicurare la pubblicità, la visione degli atti e dei provvedimenti ai consiglieri comunali, ai cittadini, alle associazioni, nonché le informazioni a chi ne ha diritto a richiederle, sull’attività del Comune ed il miglior utilizzo dei servizi nell’interesse del cittadino;
h) l’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei responsabili delle posizioni organizzative;
5. Il Segretario si avvale della struttura, dei servizi e del personale, affinché, in coerenza con quanto previsto al comma 1, possa realizzare gli obiettivi ed i programmi dell’amministrazione svolgendo la necessaria attività a carattere organizzatorio e provvedimentale.


ART. 34 – I responsabili delle posizioni organizzative
1. I Responsabili delle posizioni organizzative stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso, nonché provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni, permessi o concessioni e svolgono, inoltre, le seguenti funzioni :
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso,assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta le designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni di loro competenza;
c) emettono le comunicazioni,i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono ad emanare le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;
e) provvedono alle autentiche ed alle legalizzazioni;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di leggi o di regolamenti;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti dei loro collaboratori ed adottano le sanzioni disciplinari secondo le norme di legge, sino alla censura;
i) provvedono a dare attuazione alle deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunali ed alle direttive impartite dal Sindaco;
j) forniscono al Direttore,se nominato, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni dei propri collaboratori. rispondono nei confronti della Giunta Comunale o del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. (abrogato)
4. (abrogato)


ART. 38 – Principi generali in materia di servizi pubblici locali
1. La gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, viene effettuata nella seguente forma:
a) in economia;
b) in concessione a terzi;
c) a mezzo di azienda speciale;
d) a mezzo di istituzione;
e) a mezzo di società di capitali.
2. Particolare rilevanza viene attribuita all'associazionismo e al volontariato nella gestione dei servizi sociali.
3. Per la definizione della forma di gestione del servizio, dovranno essere effettuati studi preliminari che tengano conto dei seguenti fattori: obiettivi e utenza interessata, organizzazione della struttura esistente e/o da attivare, aspetti economici e finanziari.


ART. 39 – Aziende speciali
1. Le aziende speciali sono enti pubblici strumentali del Comune dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.
2. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda è nominato dal Consiglio comunale tra soggetti che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.
3. Il Consiglio di amministrazione viene rinnovato entro 4 mesi dalla proclamazione degli eletti e resta in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.
4. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati in caso di gravi irregolarità, di inefficienza o di palese contrasto con gli indirizzi del Consiglio Comunale a seguito di mozione approvata con il voto favorevole della metà più uno dei componenti l’organo.
6. Il Direttore è nominato a seguito di pubblico concorso con le modalità stabilite dal regolamento.
7. Le competenze e le funzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e in genere la disciplina di dettaglio relativa all'attività ed al funzionamento dell'azienda sono fissati dallo Statuto e dai regolamenti dell'azienda stessa, in armonia con le leggi statali e regionali.


ART. 41 – Istituzioni
1. Il Consiglio Comunale può prevedere che l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, sia gestito a mezzo di istituzione, organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
2. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione è nominato dal Consiglio comunale tra soggetti che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza amministrativa.
3. Il Consiglio di amministrazione viene rinnovato entro 4 mesi dalla proclamazione degli eletti e resta in carica sino alla nomina del successivo Consiglio di amministrazione.
4. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.
5. Il Presidente ed i consiglieri di amministrazione cessano dalla carica a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva o di revoca, con le modalità previste dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche su proposta della Giunta.
6. Il Direttore è nominato a seguito di pubblico concorso con le modalità stabilite dal regolamento. E’ comunque riservata alla Giunta Comunale, la possibilità di provvedere alla copertura dell’incarico utilizzando personale qualificato dell’Amministrazione Comunale.
7. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati da apposito regolamento.


ART. 42 – Società
1. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società di capitale aventi per oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o d’interesse pubblico.
2. Inoltre il Comune può partecipare a società di capitali anche con quote di minoranza aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico-sociale della comunità locale.


ART. 45 – Consorzi
1. Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano maggiori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri Comuni od Enti Pubblici.
2. La costituzione del consorzio avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio comunale, dello Statuto e di una convenzione avente il contenuto di cui precedente art. 44.
3. Al consorzio si applicano le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del Dlgs 267/2000 e le norme dello Statuto.


ART. 48 – Il Revisore del conto
1. Il Revisore del conto ha diritto di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta e, se richiesti, potrà esprimere pareri.
2. I compiti del Revisore sono stabiliti dall'art. 239 del Dlgs 267/2000. Egli ha diritto di richiedere agli organi e agli uffici dell'amministrazione tutti i documenti che riterrà utili e rilevanti ai fini dell'adempimento del suo mandato.


ART. 49 – Fasi della spesa
1. Tutte le spese debbono essere preventivamente impegnate ad eccezione di quelle previste nel regolamento di economato e debbono trovare completa copertura in bilancio. Il Sindaco trasmette alla ragioneria le ordinanze contingibili ed urgenti, che comportino oneri a carico del bilancio comunale, al fine di provvedere alla relativa copertura.
2. Le spese sono liquidate dal Responsabile della posizione organizzativa che ne richiede il pagamento al ragioniere capo. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal ragioniere capo e debbono contenere tutti gli elementi fissati dalla legge e dal regolamento.


ART. 50 – Controllo di gestione
1. La Giunta comunale allega alla proposta di approvazione del conto consuntivo una relazione sull'attività amministrativa dell'anno di riferimento sui risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Al conto consuntivo è allegata la contabilità economica strutturata ai sensi degli artt. 2423 e segg. del Codice Civile, e per schede che ne permettano la lettura per progetti, programmi, interventi, servizi, e ne indichino ogni elemento, per la determinazione del rapporto costi/benefici. Su ogni scheda in sede di conto consuntivo il revisore esprime le valutazioni di efficienza dell’azione.
3. Il Consiglio comunale, nella stessa seduta nella quale viene approvato il conto consuntivo, si pronuncia in ordine al grado di efficacia e di efficienza conseguito dall’attività della Giunta comunale.


ART. 51 – Disposizioni finali
1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Statuto cessa l'applicazione delle norme transitorie di cui al Dlgs n. 267 del 2000 se sono state adottate le integrazioni necessarie.
2. I vigenti regolamenti comunali restano in vigore in quanto compatibili con il Dlgs n. 267 del 2000 ed il presente Statuto, sino alla loro revisione.

Il Segretario Comunale Sorace dr. Francesco


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