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Bur n. 30 del 09 aprile 2010


Materia: Statuti

COMUNE DI ARCUGNANO (VICENZA)

Delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 22.12.2009

Modifica statuto comunale.

STATUTO COMUNALE

COMUNE DI ARCUGNANO

PROVINCIA DI VICENZA

ART. 19

Disposizioni generali sulle commissioni consiliari

1.  Il Consiglio Comunale istituisce le commissioni permanenti temporanee o speciali.

2.  Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, la natura del parere, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3.  Gli organi ed uffici del Comune, di enti, aziende ed istituzioni e strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari e ad esibire loro gli atti e i documenti di cui sono in possesso rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

4.  Il regolamento disciplina l’ attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.

ART.24

Giunta Comunale

1.  La Giunta collabora con il Sindaco nel Governo del Comune; compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio o al Sindaco e nel rispetto della destinazione delle competenze proprie dalle competenze spettanti agli organi burocratici dell’ Ente; è organo propositivo e di impulso per il Consiglio Comunale e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2.  La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati dell’ attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3.  La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

ART.25

Composizione della Giunta

1.  La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori nel limite massimo previsto dalla legge, fra cui il Vice Sindaco.

2.  Gli assessori sono scelti e nominati dal Sindaco a sua discrezione, entro il limite indicato al comma precedente, tra i Consiglieri o tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità stabiliti dalla legge per la carica di Consigliere.

3.  Gli Assessori non Consiglieri, per quanto concerne le materie attribuite alla competenza della Giunta, godono dei medesimi diritti e prerogative spettanti agli altri componenti della giunta medesima; partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed intervengono nella discussione con diritto della parola, con gli stessi limiti e modalità previsti per i Consiglieri, ma senza diritto di voto.

4.  In nessun caso gli Assessori esterni vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta del Consiglio Comunale.

5.  Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

6.  La Giunta Comunale può validamente riunirsi e deliberare anche prima della convocazione del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti.

7.  La Giunta, prima di deliberare su qualsiasi oggetto deve in ogni caso esaminare se vi sono cause ostative e provvedere alla convalida degli Assessori nominati dal Sindaco.

ART.26

Nomina

1.  Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presenti al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. Nel caso di nomina di Assessori non Consiglieri, spetta al Sindaco la verifica del possesso dei requisiti di eleggibilità dei componenti della Giunta.

2.  Ad ogni effetto previsto dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, l’ anzianità degli Assessori è determinata secondo l’ ordine di precedenza di elencazione contenuto nell’ atto di nomina del Sindaco.

3.  Gli Assessori entrati a far parte della Giunta Comunale a seguito della sostituzione di precedenti Assessori, si considerano inseriti per ultimi nella lista in ordine di successione, qualora nell’ atto di nomina non sia espresso diversamente.

4.  Gli Assessori esterni al Consiglio Comunale possono ricoprire anche la carica di Assessore Anziano.

5.  Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale e sostituisce entro venti giorni gli Assessori revocati o dimissionari.

6.  Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

ART.27

Funzionamento della Giunta

1.  La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

2.  In caso di assenza del Sindaco la Giunta Comunale è presieduta dal Vice Sindaco o in sua assenza od impedimento dall’ Assessore Anziano presente.

3.  Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta Comunale sono stabiliti in modo informale dalla stessa e sono applicabili i criteri previsti per il funzionamento del Consiglio Comunale. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti, compreso il Sindaco e le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Sindaco.

4.  Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

ART.28

Incompatibilità

1.  Non possono far parte contemporaneamente della stessa Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

2.  Non possono far parte della Giunta Comunale, gli ascendenti e discendenti, il coniuge, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.

3.  Gli Assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’ esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.(Art.78 C.3 del T.U. della legge sull’ ordinamento degli enti locali).


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