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Bur n. 36 del 30 aprile 2010


Materia: Statuti

COMUNE DI CAVAION VERONESE (VERONA)

Statuto comunale

statuto comunale approvato delibera c.c. 08.10.

STATUTO COMUNALE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART.1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Cavaion Veronese è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

3. Individua nei valori di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà i cardini della crescita e dello sviluppo civile.

4. Il Comune di Cavaion Veronese riconosce l’accesso all’acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico.

ART.2 - FINALITA'

1. Il Comune di Cavaion Veronese basa la sua vita sui valori, sulla cultura e sulle tradizioni nel mondo rurale che si rifanno alla centralità della persona umana ed alla sua dignità; principi già espressi nello storico statuto comunale del 1260.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. Il comune assume la famiglia nel suo rapporto con il territorio come risorsa e valore fondamentale, da rispettare e promuovere nella predisposizione dei piani e programmi e nell'offerta di concreti servizi sociali.

4. Il comune riconosce e promuove come una delle finalità essenziali per la crescita del cittadino di domani l'impegno formativo dei genitori, educatori, animatori e pone attenzione al ruolo importante che nella vita presente e futura della comunità locale ricoprono bambini, ragazzi e giovani. A tal fine il Comune favorisce tutte le iniziative di tipo educativo e formativo presenti sul territorio della comunità.

5. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi, con attenzione ai piani di edilizia economico popolare, e alle infrastrutture sociali.

Il comune privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente favorendo il permanere della popolazione all'interno dei nuclei abitati e del centro storico.

Promuove la salvaguardia dell'ambiente con iniziative rivolte a prevenire e ad eliminare l'inquinamento; promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali, tutela i valori dell'ambiente naturale, storico ed artistico.

6. assicura e promuove, in conformità alla legislazione nazionale e alle direttive CCE, la realizzazione delle pari opportunità uomo-donna. Più in generale informa la propria azione ai principi costituzionali della parità giuridica e dell’effettiva uguaglianza di opportunità nella vita istituzionale, economica e sociale fra uomo e donna. Il Comune favorisce la presenza di entrambi i sessi nei suoi organi collegiali, nella Giunta, nonché negli organi collegiali degli Enti, aziende ed istituzioni ad esso dipendenti.

ART.3 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Veneto e della Provincia di Verona, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono ispirati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART.4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il Territorio del Comune è costituita dal Capoluogo Cavaion e dalla frazione Sega.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 12,34 confinate con i Comuni di Affi, Rivoli V.se, Pastrengo, Bardolino, S. Ambrogio di Valpolicella.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nell'abitato di Cavaion che è capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle frazioni può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

6. La modifica della denominazione delle Vie può essere disposta dal Consiglio Comunale.

ART.5 - ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario o titolare di posizione organizzativa competente cura l'affissione degli atti di cui al comma 1, certificandone l'avvenuta pubblicazione.

ART.6 - STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Cavaion Veronese.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata dal R.D. del 22.08.1930.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

4. Il gonfalone è costituito dal drappo di colore rosso riccamente ornato di ricami d'argento caricato dello stemma del Comune con l'iscrizione centrata in argento "COMUNE DI CAVAION VERONESE" le parti di metallo con i nastri sono argentati, l'asta verticale è ricoperta di velluto rosso con bullette argentate poste a spirale; nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome, cravatta e nastri tricolori dei colori nazionali frangiati d'argento.

5. Lo stemma rappresenta tre collinette, di cui la centrale più alta porta un Quercus ilex fra due lettere C (Comunitas Capalionis).

Titolo II

ORGANI

ART.7 - ORGANI

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART.8 - CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è organo elettivo

2. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo e ne esercita il controllo.

3. Il Consiglio costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART.9 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge[1] e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

6. Il Consiglio Comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. Il Consiglio Comunale, unitamente alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio previsti dall’articolo 193 del TUEL, verifica l’attuazione delle linee programmatiche.

ART.10 - SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione relative al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione; tutte le altre adunanze sono da considerarsi straordinarie.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'Ordine del Giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento che ne prevede le forme di pubblicità.

4. Gli adempimenti previsti dal comma 3, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco sono assolte dal consigliere anziano.

5. Il Consiglio Comunale può essere convocato d’urgenza quando ciò risulti giustificato dall’esigenza dell’esame immediato di determinati affari, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il comune e per i cittadini.

ART.11 - COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. In attuazione del principio di parità stabilito dall’art. 3 della costituzione italiana, può istituire la Commissione Pari opportunità tra uomo e donna

3. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART.12 - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi di competenza del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate nel Consiglio Comunale.

3. La nomina del Presidente della Commissione è riservata al Consiglio Comunale.

4. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

-le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

-metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione proposte.

ART.13 - CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate da colui che nella elezione alla carica di Consigliere ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e di preferenza. Nel caso di impedimento o impossibilità del primo degli eletti, è ritenuto Consigliere Anziano il secondo degli eletti e così di seguito.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Consiglio. Le dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. La surroga deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

ART.14 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

3. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:

a) iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;

b) presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;

c) accesso agli atti come prevede la legge.

ART. 15 – LAVORI DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. E’ convocata e presieduta dal Sindaco, con il seguente ordine del giorno:

a) convalida degli eletti;

b) giuramento del Sindaco;

c) comunicazioni del Sindaco, in ordine alla nomina della Giunta.

3. Entro 60 giorni dalla data delle elezioni, il Sindaco deve predisporre uno schema di documento programmatico da trasmettere a ciascun Consigliere. Entro i successivi 30 giorni tale documento, sentita la Giunta Comunale, deve essere presentato al Consiglio. Allo scadere dei dodici mesi dalla data delle elezioni e, di seguito, con cadenza annuale, il Consiglio provvederà alla verifica ed eventualmente all’adeguamento delle linee programmatiche di cui al punto precedente.

4. Il Consiglio Comunale deve svolgersi entro 20 giorni, quando lo richieda 1/5 dei Consiglieri.

5. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato alla acquisizione dei pareri tecnici.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

ART.16 - GRUPPI CONSIGLIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione scritta al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART.17 - GIUNTA COMUNALE

1. La giunta collabora con il Sindaco nell’attività di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

ART.18 - NOMINA E PREROGATIVE

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da unnumero di assessori non superiore a 6, compreso il Vice Sindaco.

2. Il sindaco determina il numero dei componenti della giunta comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative

3. La giunta è nominata dal sindaco entro 20 giorni dalle elezioni dello stesso secondo le modalità previste dalla legge.

4. Della nomina il sindaco dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla propria elezione.

5. Chi ricopre la carica di assessore ai lavori pubblici, edilizia privata ed urbanistica, deve astenersi dall’esercizio di attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato.

6. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

7. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal comma precedente, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di terzo grado. Non possono altresì far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.

8. La giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilitàdei suoi componenti.

9. Possono essere nominati assessori, nel numero massimo di uno, anche persone che non sono consiglieri comunali, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

10.Gli assessori, nel numero massimo di due, se scelti tra i consiglieri comunali, una volta accettata la carica, possono rassegnare le proprie dimissioni da consigliere comunale.

11.Gli assessori nominati ai sensi dei commi precedenti non possono comunque essere superiori a tre.

12.Gli assessori esterni partecipano alle sedute di consiglio con diritto di intervento nelle materie di competenza e senza diritto di voto e non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta consiliare.

13.Il sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.

14.L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.

ART.19 - REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Ogni assessore può essere revocato dal sindaco che ne dà motivata comunicazione al consigliocomunale.

ART.20 - DIMISSIONI E DECADENZA

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.

2. Le dimissioni del sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio determina in ogni caso la decadenza di sindaco e giunta.

4. Le dimissioni del sindaco vanno presentate al consiglio comunale e quelle degli assessori al sindaco.

5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di consiglio e si considerano presentate il giorno stesso. Nel caso di che trattasi le dimissioni vengono verbalizzate dal segretario comunale.

6. Gli Assessori presentano le proprie dimissioni al Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

ART.21 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del consiglio comunale a una proposta del sindaco e della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al comune.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata dal consiglio comunale si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

ART.22 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI E COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La convocazione della giunta comunale spetta al sindaco, il quale ne presiede le riunioni.

2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della giunta possono essere invitati tutti coloro che il sindaco ritenga opportuno sentire.

3. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale. Il segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.

4. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.

5. La giunta comunale esercita collegialmente le sue funzioni e delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni della giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

6. Le deliberazioni della giunta sono firmate dal sindaco e dal segretario comunale. Esse vengono comunicate ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.

7. La giunta collabora col sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi.

8. Adotta gli atti di amministrazione che non rientrino nelle competenze del consiglio[2] e che la legge o lo statuto non attribuiscano al sindaco, al segretario o ai dirigenti.

9. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

10.Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

11.In particolare sono attribuiti alla Giunta:

a) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;

b) la determinazione delle tariffe di canoni, tributi e servizi;

c) le determinazioni in materia di toponomastica;

d) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dell'amministrazione comunale;

e) la concessione del patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma comunale

f) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;

g) l’approvazione del regolamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dal presente Statuto in materia di organizzazione del personale.

ART.23 - IL SINDACO

1. Il sindaco esprime ed interpreta gli indirizzi di politica amministrativa del Comune.

2. E’ il capo dell’Amministrazione ed ha la rappresentanza generale e legale dell'ente. Previa autorizzazione della Giunta Comunale rappresenta l’ente anche in giudizio ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune;

3. Il Sindaco promuove e coordina l’azione dei singoli assessori, indirizzando gli stessi ad attuare le determinazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell’ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, a tal fine impartendo direttive al Segretario Comunale ed al Direttore Generale se nominato

4. Il Sindaco esercita le funzioni che sono attribuite dalle leggi statali, anche con riferimento al ruolo di autorità locale, dalle leggi regionali, dal presente statuto e dai regolamenti.

5. Il Sindaco sulla base della normativa specifica in materia e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, adotta ogni iniziativa necessaria per il coordinamento degli orari dei pubblici esercizi, servizi ed uffici, così come previsto dalla normativa vigente, anche promuovendo la costituzione di apposite consulte.

6. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori le funzioni o parte di esse.

7. Sottoscrive gli accordi di programma.

8. Stipula i gemellaggi.

9. Nomina i titolari di Posizione Organizzativa.

10.Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

11.Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

12.Impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

13.Rilascia autorizzazioni e concessioni quando non sia altrimenti prevista la competenza dei responsabili di settore;

14.Convoca i comizi per i referendum consultivi

15.stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione;

16.Informa preventivamente il Consiglio Comunale sulle varianti allo studio da apportare al P.R.G.

17.Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;

18.esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

19.Propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta;

20.Ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze e attribuzioni ad uno o più assessori e/o consiglieri comunali;

21.Delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori al segretario comunale;

22.Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

ART.24 - VICESINDACO

1. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori o a consiglieri comunali deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL COMUNE

ART.25 - PRINCIPI GENERALI

1. Il comune disciplina, con appositi atti, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo e funzione di gestione amministrativa.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficacia, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l’adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento qualitativo e quantitativo dell’azione amministrativa e al raggiungimento degli obiettivi programmati dagli organi elettivi.

ART. 26 – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e verifica di conformità dei risultati di gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di governo, mentre la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione all’esterno, l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al Responsabili dei Servizi e al Segretario Comunale/Direttore Generale.

2. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina con apposito regolamento, l’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo - funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) diritti, doveri e sanzioni;

e) modalità organizzative delle commissioni di disciplina;

f) trattamento economico.

ART.27 – SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario del Comune svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti dell’organo dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti.

2. Il segretario comunale, inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte e autenticare le scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori o delle aree organizzative e ne coordina l’attività;

d) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

3. Al segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale al segretario comunale, viene attribuita una indennità di direzione determinata dal Sindaco.

ART.28 – DIRETTORE GENERALE

1. Il sindaco può attribuire, sentita la giunta, le funzioni di direttore generale al segretario comunale.

2. Qualora il sindaco non si avvalga di tale facoltà è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni la cui popolazione assommata raggiunga i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale deve provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi dei comuni interessati.

3. Le modalità di scelta, la durata del contratto, la disciplina dei rapporti tra segretario e direttore, nonché le condizioni per la revoca sono stabiliti nella convenzione di cu al precedente comma 2.

4. Il Direttore Generale:

a) collabora con l’amministrazione nella predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica e dello schema di bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;

b) predispone, d’intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del PEG o del PRO, definendo il piano dettagliato degli obiettivi;

c) verifica nel corso dell’esercizio finanziario, d’intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e dei programmi e propone eventuali modifiche ed integrazioni;

d) sovrintende alla gestione e coordina l’attività dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attraverso direttive operative, disposizioni, ed altre forme di coordinamento,da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;

e) definisce i criteri per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative.

5. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili degli uffici e dei servizi/titolari di Posizione Organizzativa.

6. Il direttore generale è revocato dal sindaco, previa deliberazione della giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco

ART.29 - VICE SEGRETARIO

1. Il vice segretario esercita le funzioni vicarie del segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. L’incarico, che è aggiuntivo rispetto al normale funzionamento dell’ufficio. E’ attribuito dal Sindaco ed è da esso revocabile in qualsiasi momento con provvedimento motivato.

3. Tale qualifica, di norma, viene attribuita a chi è preposto al settore comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria comunale ed affari generali. Il destinatario di tale incarico deve comunque essere in possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di segretario comunale.

ART.30 - RESPONSABILI DEI SERVIZI / TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della struttura comunale.

2. Essi vengono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell’amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti.

3. Ad essi è attribuita l’attività gestionale dell’ente; essi la esercitano in attuazione degli indirizzi degli organi di governo con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti operativi e responsabilità di risultato nei limiti delle risorse attribuite;

4. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

5. Spettano ai responsabili, secondo le modalità stabilite nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni che sono attribuite dal Sindaco con provvedimento motivato e quelle che la legge, lo Statuto e i regolamenti espressamente stabiliscono.

ART.31 - PERSONALE

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

TITOLO III

SERVIZI PUBBLICI

CAPO I

SERVIZI

ART.32 - FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART.33- GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

ART.34 - AZIENDA SPECIALE

1. L’Azienda speciale è ente strumentale del comune; dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

ART.35 - ISTITUZIONE

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, dove necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario e la dotazione di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornamenti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione il presidente ed il direttore.

ART.36 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. L'atto costitutivo disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo statuto dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ART.37 - IL PRESIDENTE

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

ART.38 - IL DIRETTORE

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dal consiglio di amministrazione con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART.39 - NOMINA E REVOCA

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale nei termini di legge, sulla base di un documento corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di un quinto dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

ART.40 - SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO LOCALE

1. Il Comune può promuovere la costituzione o può partecipare a società per la gestione dei servizi pubblici locali.

2. La partecipazione a società per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e di controllo e di gestione, nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.

3. L’indicazione di eventuali criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di affidamento del servizio.

4. Negli statuti delle società a capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il comune.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE

ART.41 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

ART.42 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART.43 - CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART.44 – CONSORZI

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto dall'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 46, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART.45 - UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 42 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART.46 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l’attuazione delle opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, Provincie e Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici o comunque di due o più tra soggetti predetti, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del comune sull’opera, sugli interventi o sui programmi d’intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Consiglio Comunale definisce le linee guida per l’approvazione degli accordi di programma. La conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l’accordo di programma segue le procedure prevista dalla normativa vigente.

3. Il Sindaco con proprio atto formale approva l’accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l’accordocomporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco stesso deve essere rettificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

5. Per l’approvazione dei progetti di opere pubbliche compresi nei programmi di amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si provvede a norma dei precedenti commi.

L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica attività indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro 3 anni.

6. Si applicano per l’attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla Legge.

TITOLO IV

CONTROLLI

ART.47 - PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico - finanziaria dell'ente.

E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART.48 - REVISORE DEL CONTO

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza.

Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.a.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

4. Il revisore del conto può assistere alle riunioni della Giunta con facoltà di esprimere il suo parere sugli aspetti economico - finanziari delle questioni trattate; qualora vi sia un invito formale da parte del Sindaco il revisore unico non può esimersi dal partecipare alla seduta della Giunta alla quale è stato invitato.

5. Il revisore del conto presenzia ai lavori del Consiglio quando è in discussione il bilancio preventivo ed il rendiconto dell'ente.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART.49 – PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Sono titolari dei diritti riconosciuti nel presente Titolo V e sono indicati con il termine di “cittadini”:

a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cavaion Veronese;

b) i cittadini, anche stranieri, che abbiano domicilio stabile nel Comune di Cavaion Veronese.

2. Il Comune garantisce e promuove la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità, la correttezza dell’informazione.

3. Per gli stessi fini, il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, garantendone le effettive possibilità di partecipazione per mezzo degli strumenti normativi ed assicurando loro mezzi strutturali e strumentali e sostegni economici necessari allo scopo, con le modalità stabilite dal regolamento.

4. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette di partecipazione alla formazione degli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, a tutela dei propri interessi.

5. Al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme legislative dell’ordinamento statale e dallo specifico regolamento comunale.

6. E’ altresì riconosciuto il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

7. Il Comune si avvarrà, oltre che dei sistemi tradizionali, quali la notificazione all’albo pretorio, anche di mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

8. L’amministrazione assicura, nei casi e nelle forme previsti dallo Statuto, forme di consultazione della popolazione, procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

ART.50 - PARTECIPAZIONE

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO II

INIZIATIVA POPOLARE – DIRITTO DI ACCESSO

ART.51 – DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE

1. I cittadini esercitano l’iniziativa per l’adozione di regolamenti comunali, di provvedimenti amministrativi di interesse collettivo di competenza dell’ente mediante la presentazione di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di cittadini del Comune non inferiore a un decimo di quelli iscritti alle liste elettorali al momento della sua presentazione, salvo il caso della proposta di revisione dello Statuto.

3. La proposta deve essere sufficientemente dettagliata in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e del suo contenuto dispositivo.

4. Il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili, trasmette la proposta di pareri all’organo competente ed ai capigruppo consiliari entro 20 giorni dal ricevimento.

5. L’organo competente, che può sentire i proponenti, deve adottare entro 60 giorni dal ricevimento della proposta le proprie determinazioni. Tali determinazioni sono pubblicate negli appositi spazi e comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

6. Sono escluse dal diritto di iniziativa popolare le proposte inerenti le seguenti materie:

a) tributi e bilancio;

b) espropriazioni per pubblica utilità;

c) designazioni, nomine e relative revoche.

ART.52 – ISTANZE E PETIZIONI

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere, iscritti nel registro comunale delle associazioni, possono rivolgere istanze all’amministrazione comunale per essere informati su specifici aspetti dell’attività amministrativa aventi interesse collettivo.

2. I medesimi soggetti, di cui al comma 1 del presente articolo, possono rivolgere all’amministrazione comunale delle petizioni per sollecitare l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari.

4. Se la petizione è sottoscritta da un numero di cittadini non inferiore ad un decimo di quelli iscritti alle liste elettorali al momento della presentazione della relativa richiesta, l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e di espletamento di quanto è connesso alla presentazione delle istanze e delle petizioni.

ART.53 - PROPOSTE

1. Cento cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro i 30 giorni successivi all'organo competente corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra il consiglio comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

ART.54 - REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali o di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 20% del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale.

4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione

ART.55 - EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

ART.56 - DIRITTI DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad indicare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART.57 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali, delle notificazioni e della pubblicazione all'albo pretorio anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento del diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 legge 7.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO III

ASSOCIAZIONISMO

ART.58 - PRINCIPI GENERALI

1. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 60, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

ART. 59 – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. E’ istituito l’Albo delle Associazioni nel quale si provvede alla registrazione delle associazioni che ne facciano richiesta documentando di non avere scopo di lucro e non essere parte o settori di enti o associazioni aventi scopo di lucro, di perseguire scopi finalizzati alla crescita culturale, allo sviluppo civile della cittadinanza cavaionese.

2. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti pubblici o a qualunque vantaggio economico di natura pubblica.

ART. 60- ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

4. Con apposito regolamento verrà disciplinata l’istituzione della Consulta delle Associazioni senza scopo di lucro ed il suo funzionamento.

ART.61- INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico - professionale e organizzativo.

ART.62- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

ART.63 - NOMINA

1. Il Consiglio comunale può nominare anche in forma consortile con altri comuni, il difensore civico, la nomina avviene a scrutinio palese ed a maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

2. Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento avanti al sindaco.

ART.64 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra le persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale e comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente.

La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

ART.65 - MEZZI E PREROGATIVE

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

ART.66 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità della azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal consiglio entro il primo semestre dell’anno.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

ART.67 - INDENNITA' DI FUNZIONE

1. All'atto della nomina il Consiglio Comunale determina l'indennità spettante al difensore civico.

TITOLO VI

FUNZIONE NORMATIVA

ART.68 - STATUTO

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi gli atti normativi del comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 20% dei cittadini votanti per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di entrata in vigore, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART.69 – LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all’art.6 comma 4, del D.Lgs. 267/2000. E’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nella stessa forma se non sia decorso almeno un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

ART.70 - REGOLAMENTI

1. Il comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa di proporre regolamenti spetta alla giunta, ai consiglieri come previsto dal D. L.vo. 267/2000 ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 del presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti entrano in vigore alla data di esecutività della deliberazione che li approva; devono essere, comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART.71 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

Il Sindaco Lorenzo Sartori


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