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Bur n. 18 del 26 febbraio 2010


Materia: Acque

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI (VICENZA)

Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.

Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.

Comune di Campiglia dei Berici - V icenza
Regolamento per l'utilizazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue
Approvato con Delibera di C.C. n. 54 del 28.11.2009

ART. 1.
PREMESSE

Il presente Regolamento detta, all’interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l’obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

ART. 2.
FINALITÀ

L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell’ambiente e del paesaggio.

ART. 3
AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

ART. 4
INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alla cartografia del vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.).

ART. 5
MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:
a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
b) del tipo di effluente;
c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l’effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell’azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
c) la massima efficienza agronomica nell’ utilizzazione degli elementi nutritivi;
d) l’uniformità di applicazione degli effluenti;
e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).
5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

ART. 6
DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE

1. È ammessa l’utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni), delle seguenti quantità massime:
a) 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) per gli effluenti di allevamento. Tale quantitativo si ritiene comprensivo anche degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;
b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nel limite massimo di apporti pari a 340 Kg/ha di azoto per anno. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l’efficienza dell’acqua e dell’azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

ART. 7
LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI

1. Così come riportato nell’art. 4 della DGR n. 249 5/2006 e successive modifiche e integrazioni, l’utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
a) sulle superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell’allevamento allo stato brado;
c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all’esercizio dell’attività agricola;
d) nelle zone di tutela assoluta (D. Lgs n. 152/2006);
e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua;
f) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall’inizio dell’arenile;
g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d’acqua;
h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l’utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.
2. È altresì vietato l’utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altri Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l’uomo e per la difesa dei corpi idrici.
3. L’utilizzo dei liquami, oltre che nei casi come di sopra riportati, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:
a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un’area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera l);
b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d’acqua;
c) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d’acqua mediante un argine secondario;
d) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
e) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall’inizio dell’arenile;
f) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nel PRG comunale (42) ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178, per una fascia di 20m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interramento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
i) dopo l’impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
j) su colture foraggere nelle due settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
k) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l’utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.
4. L’utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre al 15 febbraio.
5. È altresì vietato l’utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altri Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infe stive e diffusive per gli animali, per l’uomo e per la difesa dei corpi idrici.

ART. 8
ACCUMULO TEMPORANEO

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495 e dalla DGR 7.8.2007, n. 2439.
2. L’accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:
a) 5 metri dalle scoline;
b) 20 m dalle abitazioni sparse;
c) 100 m dal limite dei centri abitati;
d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
e) 20 m dai corpi idrici;
f) 30 m dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali;
g) 40 m dalle sponde dei laghi, dall’inizio dell’arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
3. L’accumulo temporaneo, così come stabilito dall’art. 7 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l’impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell’accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall’infiltrazione di acque meteoriche;
b) l’altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m2, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un’area di pertinenza non inferiore a 5 ha.
4. Nel formare l’accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

ART. 9
ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO

Alla data di adozione del presente regolamento non sono presenti nel territorio comunale punti di captazione di acque per uso pubblico destinate al consumo umano.
Qualora, in futuro, venissero realizzati nel territorio del Comune punti di captazione di acque per uso pubblico destinate al consumo umano, al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006, concernenti la “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”, saranno individuate le zone di rispetto di detti punti di captazione.
Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell’art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.
In assenza dell’individuazione da parte delle Regioni, delle province autonome o degli Enti delegati della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

ART. 10
TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall’art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

ART. 11
DIFFUSIONE

L’Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affiggerlo all’Albo Comunale. È data facoltà all’Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

ART. 12
CONTROLLI E SANZIONI

Per l’inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano sanzioni nell’ambito delle competenze dell’attività di vigilanza e controllo assegnate alla polizia urbana e rurale.

ART. 13
ENTRATA IN VIGORE

Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga ad adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l’agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti.
Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà tramite pubblicazione nel BURV (Bollettino Ufficiale Regione del Veneto), abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

I N D I C E

ART. 1. PREMESSE 1
ART. 2. FINALITÀ 1
ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE 1
ART. 4 INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE 1
ART. 5 MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE 1
ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE 2
ART. 7 LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI 2
ART. 8 ACCUMULO TEMPORANEO 4
ART. 9 ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO 5
ART. 10 TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE 5
ART. 11 DIFFUSIONE 5
ART. 12 CONTROLLI E SANZIONI 6
ART. 13 ENTRATA IN VIGORE 6


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