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Bur n. 16 del 19 febbraio 2010


Materia: Statuti

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO)

Consiglio comunale n. 109 del 30.11.2009

Nuovo statuto del Comune di Cortina d'Ampezzo

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Capo I

Autonomia, finalità, obiettivi e impegno

Art. 1

Autonomia

  1. Il Comune di Cortina d'Ampezzo, memore dei valori della sua antichissima origine, riconosce i caratteri costitutivi della propria storia segnata da permanenti connotati di autonomia incisi nella autenticità della cultura e nel diritto regoliero, nella lingua, nell’assetto abitativo e naturale del territorio, nei suoi usi collettivi, nelle idealità religiose e nel ruolo della Parrocchia, nelle tradizioni, nelle forme di vita associativa e cooperativistica, nel patrimonio storico-architettonico, nell’ambiente, nell’economia, nella socialità.
  2. Il Comune di Cortina d’Ampezzo, come ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura e tutela gli interessi, ne promuove lo sviluppo nella continuità. Sostiene tutte le iniziative, rispettose dell’ordinamento vigente, ispirate al principio di autodeterminazione della comunità ampezzana e dell’affermazione della cultura e della tradizione locale.
  3. Nei documenti ufficiali il Comune può usare, accanto alla lingua italiana, la lingua ladina d’Ampezzo, nella forma riconosciuta dagli studi degli Istituti culturali.

Art. 2

Finalità

  1. Il Comune di Cortina d’Ampezzo promuove la qualità della vita dei propri cittadini e dei suoi ospiti realizzando una comunità ispirata a principi di pari opportunità, di partecipazione, di accoglienza, di solidarietà.
  2. Persegue lo sviluppo sostenibile, sostiene i valori della tradizione e dell’innovazione, incentiva l’iniziativa privata.
  3. Collabora con gli altri enti territoriali locali per realizzare un sistema di autonomie rispondente alla tradizione storica e ai bisogni e alle aspirazioni ideali e materiali della antica Comunità d’Ampezzo.
  4. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
  5. I medesimi principi riportati nel precedente comma 5 improntano l’azione del Comune nei confronti dei cittadini, delle persone giuridiche, associazioni ed enti con sede nel territorio comunale.

Art. 3

Obiettivi

  1. Il Comune promuove i diritti della persona, della famiglia, delle persone deboli e svantaggiate.
  2. Il Comune di Cortina d’Ampezzo considera le Regole, il diritto e la civiltà regoliera, patrimonio essenziale della storia della comunità ampezzana, strumento di salvaguardia e sviluppo della cultura, dell’ambiente originario, della bellezza e salubrità dei luoghi. Con le Regole d’Ampezzo, il Comune nell’osservanza dei rispettivi ruoli e autonomie e delle competenze istituzionali, promuove, collabora e partecipa a progetti di sviluppo culturale, sociale e civile, economico e territoriale.
  3. Tutela ogni espressione dell’identità culturale, nella difesa e conservazione delle tradizioni locali, dei valori linguistici, della toponomastica, delle forme di uso del territorio, dei modelli edilizi, delle tipologie produttive. Il Comune di Cortina d'Ampezzo concorre a consolidare le testimonianze delle peculiarità ladine che arricchiscono significativamente e originalmente la Comunità Ampezzana.
  4. Il Comune riconosce la vocazione turistica quale fattore primario dello sviluppo e impegna la propria azione nella salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale del territorio che sostiene tale vocazione. Favorisce lo sviluppo di attività di servizio ai fini turistico-ricettivi nel rispetto di tale patrimonio e si impegna nella realizzazione di strutture e servizi per lo sport e il tempo libero, nel sostegno alle private iniziative. Incoraggia il permanere di attività economiche tradizionali, in particolare nell’agricoltura anche al servizio dell’ambiente e nell’artigianato che testimoni la virtù creativa, inventiva ed artistica della popolazione. Stimola le iniziative fondate sulla cooperazione, depositarie e rinnovatrici di una storia di solidarietà, e ne favorisce lo sviluppo nei settori della produzione, del commercio, dei servizi, del credito.
  5. Il Comune programma e favorisce lo sviluppo urbanistico destinato ai residenti, promuove e sostiene gli interventi necessari alla realizzazione di insediamenti abitativi destinati ai cittadini residenti o già residenti in Ampezzo.
  6. Partecipa alle azioni associate degli enti locali contermini per la gestione di servizi di scala sovracomunale. Collabora con la Provincia di Belluno e la Regione del Veneto; riconosce la contiguità storica, analogia di problemi e di interessi con le Province autonome di Trento e Bolzano con le quali promuove rapporti collaborativi.
  7. Consapevole di un ruolo che è segnato dalla ricchezza della storia, dalla unicità dell’ambiente, dalle tradizioni operose e ospitali della gente, il Comune favorisce incontri, rapporti e scambi con uomini di terre, etnie e culture diverse, partecipando al processo di integrazione culturale e economica della Comunità Europea e Mondiale e ad azioni di solidarietà.

Art. 4

Impegno

  1. Il Comune di Cortina d'Ampezzo, nell’assumere impegno per l’attuazione dei principi generali che qualificano la propria autonomia, le finalità e gli obiettivi statutariamente assunti, invita la collettività, le forze politiche, sindacali e associative che la caratterizzano, a un’azione congiunta per la crescita economica e il progresso sociale e civile della Comunità.
  2. Nella prospettiva di impegno istituzionale e partecipativo, auspica la coerente azione politica di tutte le istituzioni per realizzare concretamente le azioni da porre in essere a promozione e tutela della valle ampezzana.

Capo II

Elementi costitutivi e distintivi

Art. 5

Popolazione

  1. Sono cittadini del Comune di Cortina d'Ampezzo i residenti nel territorio comunale.
  2. Il Consiglio Comunale può conferire, con atto solenne e motivato, la cittadinanza onoraria a persone che abbiano reso onore al Comune di Cortina d’Ampezzo in campo religioso, politico, sociale, culturale, scientifico, sportivo.

Art. 6

Territorio

  1. Il territorio comunale è costituito dalla parte del territorio nazionale delimitato dai confini storici e tavolari.
  2. Il territorio comunale si articola in villaggi che formano i sestieri di Alverà, Azzon, Cadin, Chiave, Cortina e Zuel.

Art. 7

Sede

  1. La sede del Comune è in Cortina d'Ampezzo, nel palazzo comunale.
  2. Gli organi comunali possono riunirsi anche in sedi diverse.

Art. 8

Stemma. Titolo. Patrono.
  1. Il Comune di Cortina d'Ampezzo conferma il proprio antico stemma civico. Lo stemma è riconosciuto con atto del Governo in data 29.11.1928, così descritto: Campo di cielo, alla torre quadrata, merlata alla ghibellina d’oro, coperta di rosso, murata, aperta e finestrata di nero, caricata di due rami di pino mugo al naturale, posti in croce di Sant’Andrea; la torre addestrata e sinistrata da due pini, al naturale, riuniti da una catena di ferro, il tutto su campagna erbosa di verde. Ornamenti esteriori da Comune. Motto "Modo vivo ac tuta quiesco".
  2. Il Comune è storicamente riconosciuto quale Magnifica Comunità d’Ampezzo.
  3. Sono patroni, da tradizione secolare, i santi Filippo e Giacomo. E’ pure riconosciuta l’antichissima devozione per la beata Vergine della Difesa".

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo 1

Organi elettivi

Art. 9

Norme generali

  1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.
  2. Spettano agli organi elettivi la rappresentanza democratica della comunità e l’attuazione dei principi stabiliti dalla Legge e dallo Statuto.
  3. La Legge e lo Statuto regolano l’attribuzione delle funzioni e i rapporti fra gli organi elettivi per realizzare un efficiente governo della collettività comunale.

Sezione I

Consiglio Comunale

Art. 10

Durata in carica – competenze - regolamento.

  • La durata in carica del Consiglio Comunale, la sua elezione, la composizione, le cause di scioglimento o sospensione e quant’altro non regolamentato dallo Statuto o dal Regolamento, sono stabilite dalla legge.
  • Il Consiglio Comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
  • Il Consiglio Comunale rimane in carica fino alle elezioni del nuovo, anche in caso di suo scioglimento anticipato a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
  • Il Consiglio Comunale ha funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Ha autonomia organizzativa e funzionale.
  • Le sedute del Consiglio Comunale vengono adeguatamente annunciate secondo quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
  • Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta.

Art. 11

Competenze e attribuzioni

  • Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge, con le modalità e secondo i principi e le regole stabiliti dal presente Statuto e dal regolamento.
  • Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di legalità, buona amministrazione, imparzialità, trasparenza e pubblicità.
  • Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione.
  • Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi, delle finalità da raggiungere, l'individuazione, l'indicazione e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

Art. 12

Funzioni di controllo politico amministrativo

  1. Il Consiglio esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti, per le attività:
  1. degli organi e dell’organizzazione operativa del Comune;
  2. delle aziende speciali, delle istituzioni e di ogni altra forma di gestione a cui partecipi il Comune.
  1. Il Consiglio verifica, in particolare, la coerenza dell’attività dei soggetti e organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali assunti e con gli atti fondamentali approvati.
  2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del primo comma l’attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla Legge e dai rispettivi ordinamenti.

Art. 13

Prima seduta, sessioni e convocazioni

  • Per la prima seduta, il Sindaco neoeletto dispone la convocazione del Consiglio Comunale nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
  • La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è riservata a:

a) convalida dei Consiglieri Comunali eletti;

b) elezione della commissione elettorale comunale;

  1. comunicazione da parte del Sindaco delle linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato;
  2. comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vicesindaco;
  3. giuramento del Sindaco.
  1. La prima seduta è presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri Comunali delle cui cause ostative si discute.
  2. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri Comunali.
  3. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
  4. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni per l’approvazione dello statuto e sue modifiche, l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
  5. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
  6. Il Consiglio è convocato altresì dal Sindaco su richiesta di 1/5 dei Consiglieri, entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Devono essere iscritti all’ordine del giorno tutti gli argomenti proposti dai richiedenti la convocazione.

Art. 14

Commissioni Consiliari

  • Il Consiglio istituisce una Commissione Consiliare permanente per l’aggiornamento dello Statuto e la predisposizione dei progetti di regolamento fra i quali, in particolare, quelli per l’attuazione dello Statuto e delle Leggi D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e 7 agosto 1990 n. 241 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
  • Il Consiglio Comunale può inoltre istituire nel suo seno ulteriori commissioni permanenti, temporanee e speciali che non hanno potere deliberativo
  • Il regolamento disciplina il loro numero, le competenze, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
  • Le commissioni possono invitare, di propria iniziativa o su richiesta, a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
  • Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
  • La presidenza delle commissioni di indagine, di controllo e di garanzia spetta ad un consigliere designato dalle minoranze.

Art. 15

Consiglieri

  • La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
  • Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da chi ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco.
  • Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo comunale nell’ordine temporale di presentazione. Se non sono presentate personalmente devono essere autenticate nella firma ed inoltrate al protocollo tramite persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, entro e non oltre 10 giorni, con separate deliberazioni, nell’ordine di presentazione delle dimissioni al protocollo.
  • In caso di dimissioni contestuali, o presentate contestualmente, di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati (senza computare il Sindaco), il Sindaco non può procedere alla convocazione del Consiglio per la surroga dei consiglieri dimissionari, ma deve darne immediata comunicazione al Prefetto per gli adempimenti conseguenti.

Art. 16

Diritti e doveri dei consiglieri

  • Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
  • L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
  • Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
  • Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. Qualora non elegga il domicilio le comunicazioni che lo riguardano saranno effettuate presso la segreteria comunale.
  • Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
  • I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti.

Art. 17

Gruppi Consiliari

  • I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
  • La conferenza dei Capigruppo è sentita dal Sindaco ai fini del migliore svolgimento dei lavori del Consiglio.
  • Il Regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento, i rapporti con il Sindaco che la presiede, con le Commissioni Consiliari e con la Giunta Comunale.
  • I Consiglieri Comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere Comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo Consiliare.
  • Il Consigliere Comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo Consiliare. Qualora due o più Consiglieri Comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo autonomo ed eleggere al proprio interno il Capogruppo.
    • Il regolamento ne disciplina la struttura, le competenze ed il funzionamento.

Sezione II

Giunta Comunale

Art. 18

La Giunta Comunale

  • La Giunta Comunale entra in funzione non appena nominata dal Sindaco.
  • La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune.
  • Impronta la propria attività all’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa nel rispetto dei principi determinati dal Consiglio Comunale.
  • Adotta tutti gli atti di governo per l’attuazione delle linee programmatiche del Sindaco.
  • Il Sindaco presiede le sedute della Giunta e ne fissa l’ordine del giorno.
  • Le sedute della Giunta sono segrete e vi possono partecipare, solo se invitate dal Sindaco, altre persone con funzioni consultive.

Art. 19

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore.

  • Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
  • Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco o degli altri assessori.
  • Al Sindaco nonché agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune, salvo specifiche ed espresse eccezioni previste nel presente statuto.

Art. 20

Composizione

  • 1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a 6, determinato dal Sindaco all’atto di nomina.
  • Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, secondo le leggi vigenti ed il presente Statuto.
  • L’anzianità degli assessori è data dall’anzianità della nomina o, in caso di nomina contestuale, dall’ordine in cui sono elencati nell’atto di nomina.
  • Non può essere nominato Assessore non Consigliere chi abbia concorso come candidato alle elezioni del Consiglio Comunale o Provinciale in carica.
  • Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto; la loro presenza non è computata ai fini della validità della seduta.

Art. 21

Sfiducia

  • La Giunta Comunale risponde del proprio operato al Consiglio Comunale.
  • Il voto contrario del Consiglio Comunale su una proposta della Giunta Comunale non comporta le dimissioni della stessa.
  • Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.
  • Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri Comunali assegnati.
  • La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa deve essere presentata per iscritto all’ufficio protocollo del Comune e notificata immediatamente, a cura del Segretario Comunale, al Sindaco.
  • In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto.
  • La mozione di sfiducia approvata comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e quindi la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22

Competenze

  • Le competenze della Giunta sono determinate dalla legge e dai regolamenti comunali.
  • Inoltre alla Giunta compete:
  1. collaborare con il Sindaco nell’attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato del Sindaco;
  2. assumere gli impegni di spesa direttamente derivanti dall’adozione di atti di sua esclusiva competenza, attingendo a risorse di bilancio non espressamente assegnate alla competenza del Consiglio Comunale;
  3. accettare o rifiutare lasciti e donazioni, a meno che l’accettazione o il rifiuto comporti oneri finanziari particolarmente significativi, nel qual caso la competenza è del Consiglio;
  4. approvare gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Direttore Generale;
  5. adottare il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
  6. approvare la dotazione organica del personale ed il piano delle assunzioni;
  7. deliberare in ordine a tutte le iniziative giudiziarie in cui il Comune sia parte attiva o passiva, qualunque sia il grado di giudizio. Compete alla Giunta anche la scelta del difensore.

Art. 23

Deliberazioni degli organi collegiali.

  • Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio. In seduta di seconda convocazione il Consiglio può validamente deliberare con la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.
  • Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
  • Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche secondo le norme del regolamento.
  • L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Le sedute segrete non vengono registrate, sono verbalizzate solo per la parte dispositiva e la documentazione viene immediatamente secretata. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito dal Vicesegretario oppure, se il caso si verifica nel corso della seduta, da un componente del Collegio nominato dal Presidente.
  • I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Sezione III

Sindaco

Art. 24

Sindaco

  • Il Sindaco, oltre alla funzione di Autorità locale – Ufficiale di Governo attribuitagli dalla legge, è il capo dell'Amministrazione Comunale ed in tale veste è l'organo responsabile della medesima e pertanto esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. Presiede la Giunta ed il Consiglio Comunale.
  • Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
  • La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
  • Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 25

Attribuzioni di amministrazione

  • Il Sindaco:
  1. sovrintende e coordina l'attività politico-amministrativa;
  2. nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vicesindaco, ed ha il potere di revocarli, motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Costituisce motivo di revoca anche la sola sfiducia. In tal caso la revoca non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento all’interessato;
  3. può sospendere e revocare, motivatamente, atti specifici rientranti nell'ambito dell'attività amministrativa delegata ai singoli assessori;
  4. entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina e designazione degli amministratori e dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
  5. revoca, con provvedimento motivato, gli amministratori ed i rappresentanti di cui alla lettera d);
  6. nomina, conferma, revoca il Segretario Generale secondo le modalità previste dalla Legge;
  7. nomina il Direttore Generale secondo i criteri e con le modalità previsti dalla Legge e dal regolamento;
  8. impartisce direttive generali al Direttore Generale, se nominato, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza nell'intera gestione amministrativa degli uffici e dei servizi;
  9. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e ne definisce il contenuto dell’incarico, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento comunale di organizzazione;
  10. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni cui il Comune partecipa, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con le linee programmatiche presentate al Consiglio;
  11. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge;
  12. coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 26

Attribuzioni di vigilanza

  1. Il Sindaco:
  1. acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;
  2. promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
  3. controlla l'attività urbanistica ed edilizia direttamente o tramite un assessore;
  4. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
  5. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune tramite i rappresentanti legali degli stessi e ne informa il Consiglio Comunale.

Art. 27

Attribuzioni di organizzazione

  • Il Sindaco:
  1. Convoca e presiede il Consiglio Comunale determinando gli argomenti da porre all’ordine del giorno;
  2. esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
  3. propone argomenti da trattare, convoca la Giunta e la presiede;
  4. ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori e, per singoli procedimenti o affari, a uno o più Consiglieri;
  5. risponde alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri Comunali.

Art. 28

Dimissioni, sospensione, decadenza del Sindaco.

  • Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. Se non sono presentate in seduta di Consiglio, devono essere presentate al protocollo comunale con firma autenticata ed il Segretario Comunale deve procedere immediatamente alla loro notifica ai consiglieri. Il termine dei venti giorni decorre dalla data dell’ultima notifica eseguita.
  • In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Escluso il caso delle dimissioni, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. Nel caso delle dimissioni, gli organi elettivi comunali sono sostituiti da un Commissario di nomina prefettizia.
  • Il Sindaco decade:
  1. Per scioglimento del Consiglio;
  2. Per condanna penale con sentenza divenuta irrevocabile, qualora lo preveda la legge;
  3. Per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 29

Vicesindaco

  • Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni.
  • Il medesimo sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.
  • In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni di Capo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo vengono esercitate da un assessore appositamente delegato o, in mancanza, dall’assessore anziano.
  • Il Vicesindaco, se consigliere comunale, sostituisce il Sindaco anche nelle funzioni di Presidente del Consiglio. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere anziano nel caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vicesindaco nonché quando il Sindaco sia assente o temporaneamente impedito ed il Vicesindaco non sia consigliere comunale.

Art. 30

Dovere di astensione

  1. Il Sindaco e i membri del Consiglio e della Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 31

Informazione, accesso agli atti e partecipazione al procedimento

  1. In attuazione alle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e della L. 241/1990, i cittadini singoli o associati hanno il diritto di accesso agli atti e alle informazioni secondo Regolamento.
  2. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli organismi di partecipazione all’azione del Comune, è assicurata l’informazione con iniziative dirette dell’Amministrazione e con l’utilizzo di altri mezzi.
  3. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze e di ogni atto che va portato a conoscenza del pubblico.

Art. 32

Libero associazionismo

  1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all’azione amministrativa, valorizza gli organismi a base associativa. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori turistico, sportivo, ambientale, culturale, assistenziale e in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato, della cooperazione e della solidarietà.
  2. Il Comune, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, agevola gli organismi associativi con disponibilità di strutture, sostegni finanziari o in altri modi consentiti; assicura agli stessi organismi il diritto di informazione e favorisce la loro partecipazione alla formazione di provvedimenti amministrativi di carattere generale e settoriale.
  3. Ai fini sopraindicati viene istituito l’albo comunale delle associazioni operanti nel territorio comunale. I criteri e le modalità per l’iscrizione sono disciplinati dal Regolamento.
  4. Con gli organismi associativi iscritti all’albo, secondo i principi della sussidiarietà orizzontale e dell’adeguatezza, il Comune può stipulare apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico o per la realizzazione di specifiche iniziative.

Art. 33

Organismi di partecipazione. Frazioni

  1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione, a competenza generale o settoriale.
  2. E’ compito degli organismi di partecipazione collaborare con il Comune, nell’ambito della propria competenza definita dal Regolamento e con strumenti resi disponibili dall’Amministrazione Comunale. Il Comune può affidare a detti organismi la gestione di pubblici servizi secondo i principi della sussidiarietà orizzontale e dell’adeguatezza.
  3. Al fine di potenziare i rapporti dell’Amministrazione con le frazioni, il Comune riconosce il Capovilla quale espressione degli interessi generali della frazione e portavoce delle esigenze dei singoli cittadini. Il Capovilla è nominato dal Sindaco, decade con il rinnovo del Consiglio Comunale e può essere riconfermato.
  4. I compiti, le modalità dell’espletamento dell’incarico e la revoca sono stabiliti con Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
  5. Il Consiglio Comunale può istituire, con le modalità stabilite dal Regolamento, consulte con competenza su specifici settori, chiamando a farne parte le rappresentanze delle associazioni e della realtà socio culturale ed economica. Le consulte sono presiedute dagli Assessori competenti per materia e formulano pareri e proposte sugli atti di contenuto generale e programmatico.

Art. 34

Consultazione della popolazione

  1. Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali il Comune consulta la popolazione mediante assemblee generali o di frazione o di categoria e gruppi sociali.
  2. La consultazione, oltre che promossa dagli organi comunali, può essere richiesta dagli organismi di partecipazione e dal Capovilla, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
  3. Il Capovilla collabora con l’Amministrazione per l’organizzazione delle assemblee nelle sedi di frazione.

Art. 35

Istanze, petizioni e proposte

  1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
  2. Entro 30 giorni, il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell’istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di 30 giorni ove reso necessario dalla complessità della materia.
  3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Art. 36

Referendum

  1. Il referendum può essere consultivo o abrogativo. Quale strumento di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica, è ammesso su tutte le materie di esclusiva competenza comunale, fatti salvi:
    • le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
    • le norme ed i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il Comune;
    • le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria, con esito negativo, nell'ultimo quinquennio;
    • i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
    • le designazioni e le nomine di rappresentanti;
    • atti consequenziali di opere pubbliche già approvate.
    • il documento programmatico col quale é nominata la Giunta.
    • i provvedimenti a contenuto vincolato previsti da Leggi Statali o Regionali.
  2. L’iniziativa del referendum consultivo spetta al Consiglio Comunale o a un numero di cittadini pari a un quindicesimo degli elettori iscritti nelle liste del Comune che abbiano sottoscritto il quesito referendario.
  3. Il quesito, redatto in termini chiari e intellegibili e integrato da una relazione illustrativa, va inoltrato al Consiglio Comunale che decide, entro 30 giorni e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sull’ammissibilità del referendum, ai sensi del primo comma.
  4. Entro 30 giorni dall’esecutività della deliberazione consiliare di ammissibilità, il Sindaco indice il referendum, convocando i comizi elettorali nei 60 giorni successivi. Partecipano al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
  5. Entro 30 giorni l’esito del referendum viene comunicato al Consiglio per le determinazioni di competenza.
  6. Non si fa luogo a referendum qualora il Consiglio si adegui alla proposta referendaria. Inoltre il referendum viene sospeso in caso di scioglimento del Consiglio Comunale, di indizione nello stesso periodo di comizi per le elezioni politiche, amministrative, europee o di referendum nazionali, o qualora una legge nazionale o regionale abbia approntato sostanziali modifiche alla materia oggetto del quesito referendario.
  7. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori, nonché per lo svolgimento delle operazioni di voto.
  8. L’Amministrazione Comunale si impegna a rispettare la volontà espressa dai referendum passati e futuri, assumendo tutte le azioni che le competono a sostegno di quanto deciso dalla maggioranza dei cittadini.

Art. 37

Difensore civico

  • E’ facoltà del Consiglio Comunale istituire il difensore civico, unitamente al regolamento che ne disciplini l’attività e l’organizzazione dell’ufficio. Il Comune può procedere alla istituzione del difensore civico in forma convenzionata con altri Comuni.
  • Il difensore civico è il garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione Comunale, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze, ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
  • E' eletto dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.
  • Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
  • Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, le norme dello Statuto e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 38

Incompatibilità e decadenza

  • La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per documentate preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, e competenza giuridico - amministrativa.
  • Non può essere nominato difensore civico:
  • chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
  • i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
  • i ministri di culto;
  • gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
  • chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
  • chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune;
  • i membri degli organi aventi controllo sul Comune o sugli organi o atti del Comune;
  • i segretari politici ed i membri dei direttivi di partiti politici o di sindacati.
  1. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta anche di un solo consigliere comunale. Può essere revocato dall'incarico con deliberazione approvata con i 2/3 dei voti dei membri assegnati al Consiglio. La revoca viene discussa in seduta segreta e votata con votazione segreta. Alla seduta deve essere invitato, con diritto di parola, il titolare dell’ufficio. Il verbale della deliberazione non riporterà né la discussione né la motivazione della revoca.

Art. 39

Mezzi e prerogative

  • L'ufficio del difensore civico ha sede presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, dotati di quanto necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
  • Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare la regolarità e tempestività dei procedimenti amministrativi.
  • A tal fine può sentire il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
  • Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
  • Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; sollecita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
  • L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco può porre la questione, ma solo se di pubblico interesse, all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
  • Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 40

Rapporti con il Consiglio

  • Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando, nel rispetto della riservatezza, le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
  • La relazione viene discussa dal consiglio nella seduta successiva alla data di presentazione. Alla seduta è invitato anche il difensore civico.
  • In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.
  • Il difensore civico può esercitare il controllo di legittimità sulle delibere di Giunta e di Consiglio con le modalità e nei limiti di cui all’art. 127 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. E’ obbligato a farlo qualora venga sollecitato da cittadini singoli o associati.

Art. 41

Compensi

Con la deliberazione di nomina il Consiglio Comunale determina il compenso da corrispondere al difensore civico, sotto forma di indennità o di gettone di presenza, in relazione all’impegno richiesto o previsto per lo svolgimento della funzione.

Titolo IV

FINANZA E CONTABILITA’

Art. 42

Finanza comunale

  1. L’ordinamento della finanza comunale è riservato alla Legge ed ai Regolamenti comunali di contabilità e dei tributi.

Art. 43

Organo di revisione del conto

  • L’organo di revisione del conto è composto da uno o più revisori, secondo legge, in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali. Deve avere i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
  • Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle S.p.A.
  • Nell'esercizio delle proprie funzioni l’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle proprie competenze, con le modalità che potranno essere previste dal regolamento comunale. L’organo di revisione dovrà relazionare al Consiglio Comunale sull'andamento economico – finanziario dell'Ente.

Art. 44

Controllo della gestione

  • Con apposite norme regolamentari vengono definite le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
  • Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
  • Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta comunale propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

Titolo V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Uffici e personale

Capo I

Art. 45

Principi e criteri direttivi

  • L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
  • I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili dei servizi.
  • Il Direttore Generale, se nominato, ed i Responsabili dei servizi sono responsabili, nei limiti delle competenze e delle risorse attribuite, della correttezza amministrativa, dell'efficienza ed efficacia della gestione e del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’ambito degli indirizzi generali di governo.

Art. 46

Il Segretario Comunale

  • Il Segretario Comunale è nominato e/o confermato dal Sindaco secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di Legge.
  • Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d’ufficio.
    • Il Segretario:
  • collabora e svolge funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune;
  • qualora non sia nominato il direttore generale o non gli siano attribuite le funzioni, sovrintende e coordina l’attività dei responsabili dei servizi;
  • partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  • qualora non siano nominati i responsabili dei servizi, in relazione alle competenze, esprime i pareri tecnici obbligatori sulle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio;
  • può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Comune;
  • esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, ovvero conferitagli dal Sindaco.
  1. Quando il Segretario Comunale sia stato nominato anche Direttore Generale, gli compete:
  • l’attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente;
  • la sovraintendenza della gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia;
  • il coordinamento dei Responsabili dei servizi;
  • la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e degli strumenti per il loro raggiungimento (piano esecutivo di gestione o simile);
  • il controllo di gestione.
  1. A tali fini al Segretario – Direttore Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili dei servizi dell’ente.
  2. Il Comune può convenzionarsi, previa deliberazione del Consiglio Comunale, con altri Comuni sia per la nomina del Segretario che del Direttore Generale. Con la deliberazione che approva tale scelta saranno regolati tutti gli istituti inerenti alla funzionalità della nomina ed al trattamento economico e giuridico del funzionario.

Art. 47

Il Vicesegretario

  1. Quando lo preveda il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il Comune può assumere un Vicesegretario avente i requisiti culturali minimi richiesti per l’accesso alla carriera di segretario comunale.
  2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
  3. Il Sindaco, salve le condizioni di cui al superiore comma 1, può attribuire la qualifica di Vicesegretario ad un dipendente in servizio avente i titoli necessari.

Art. 48

I Responsabili dei servizi

  • Il Sindaco provvede con proprio atto, sentito il Direttore Generale, ad attribuire ed a revocare gli incarichi di Responsabile di servizio, conferendoli di norma a personale dipendente con qualifica adeguata.
  • Gli incarichi ai responsabili dei servizi possono essere attribuiti mediante contratti di diritto pubblico o, eccezionalmente e motivatamente, mediante contratti di diritto privato, a tempo determinato.
  • Gli incarichi di cui al presente articolo non possono avere durata superiore ai 60 giorni dalla scadenza del mandato del Sindaco in carica. Quando non venga specificato alcun termine la scadenza corrisponde alla scadenza del mandato del Sindaco.

Art. 49

Competenze dei Responsabili dei servizi

  • Le competenze, le responsabilità, le modalità di retribuzione dei Responsabili dei servizi comunali sono definite dalla legge, dal Regolamento comunale di organizzazione, dall’atto di nomina del Sindaco, dai contratti collettivi ed individuali di lavoro, dalle direttive del Sindaco e del Direttore Generale.

Art. 50

Organizzazione dei servizi, del personale e del lavoro

  • La struttura organizzativa del Comune, in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'attività istituzionale, si articola, sulla base di quanto stabilito dal presente Statuto e dal regolamento sull’ordinamento di uffici e servizi, secondo i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
  • L’organizzazione dei servizi, degli uffici e del personale è attuata mediante il regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici. Tale regolamento può prevedere, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
  • Il regolamento è approvato dalla Giunta Comunale nel rispetto degli indirizzi approvati dal Consiglio.

Capo II

Servizi Pubblici

Art. 51

Principi Generali

  1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione dei beni o l’espletamento di attività rivolte a promuovere e realizzare lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità.
  2. Il Comune gestisce i servizi pubblici mediante le strutture e con le forme che assicurano la migliore efficienza ed efficacia, ricercando la collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Art. 52

Forme di gestione

  • L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione dei beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
  • La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
  • Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
  • L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 53

Azienda speciale

  • Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
  • L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio d’amministrazione delle aziende.
  • Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune cariche di Assessore o Consigliere Comunale o di Revisore dei Conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
  • Anche su proposta del Consiglio Comunale, il Sindaco procede alla revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Il Sindaco inoltre procede alla sostituzione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.
  • Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.

Art. 54

Istituzione

  • Il Consiglio Comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento organizzativo, l'attività della istituzione, i costi dei servizi, le forme di finanziamento e la dotazione di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, la dotazione di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
  • Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
  • Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e/o il Direttore.

Art. 55

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione

  • Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente della istituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.
  • Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
  • Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 56

Nomina e revoca degli amministratori di enti, aziende ed istituzioni

  • Gli amministratori di enti, aziende ed istituzioni del Comune o partecipate dal Comune, la cui nomina competa al Comune, sono nominati dal Sindaco.
  • Tali amministratori possono essere revocati dal Sindaco, che provvede contestualmente alla loro sostituzione, quando perdano i requisiti o le qualità sulla base dei quali furono nominati, oppure svolgano la loro attività amministrativa in contrasto con atti di indirizzo approvati dal Consiglio o con gli interessi del Comune.

Art. 57

Società di capitale

  • Negli Statuti delle società di capitale in cui sia socio il Comune, devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Titolo VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

E FORME ASSOCIATIVE

Capo I

Organizzazione territoriale

Art. 58

Organizzazione sovracomunale

  • Il Consiglio Comunale può promuovere e favorire forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II

Forme collaborative

Art. 59

Principio di cooperazione

  • L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi delle modalità e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 60

Convenzioni

  • Il Comune può promuovere la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
  • L’approvazione delle convenzioni con altri Enti Locali è di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 61

Consorzi

  • Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, può promuovere la costituzione di consorzi con altri enti pubblici per l’esercizio associato di funzioni.
  • Il consorzio è soggetto alla normativa ed ai limiti di cui all’art. 31 del T.U.E.L., D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Art. 62

Unione di Comuni

  • Il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 63

Accordi di programma

  • Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
  • L'accordo deve contenere tutti gli elementi essenziali per la regolamentazione dei rapporti fra le parti.

Titolo VII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 64

Statuto

  • Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
  • E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 15% dei cittadini elettori al 31 dicembre dell'anno precedente per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
  • Lo Statuto e le sue modifiche, una volta esecutivi, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 65

Regolamenti

  • Nelle materie di competenza riservata, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme generali dell’ordinamento giuridico e dello Statuto.
  • Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
  • Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
  • I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 66

Ordinanze

  • Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie, per le finalità e con le modalità di cui all’art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
  • In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce, ai sensi del presente Statuto.
  • Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi, essa viene pubblicata all’Albo Pretorio e in altre forme richieste dalle circostanze.

Art. 67

Norme transitorie e finali

  • Il presente Statuto, salvo le disposizioni di cui al successivo comma, entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, successiva alla esecutività della delibera di approvazione.

Il Segretario Generale dottor Agostino Battaglia


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