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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 13 del 12 febbraio 2010


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI GOSALDO (BELLUNO)

Decreto del Responsabile n. 1/2010 del 28/01/2010

Lavori di riqualificazione centro storico di S.Andrea stralcio A - Illuminazionme pubblica e arredo Piazza ex latteria. Espropriazione difinitiva.

Lavori di “Riqualificazione centro storico di S.Andrea stralcio “A” – Illuminazione pubblica e arredo Piazza ex latteria”. D.P.R. 08.06.2001, n° 327 e ss.mm.ii. Espropriazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

omissis

DECRETA

ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ART. 2 E' definitivamente espropriato, ai fini dell’acquisizione delle aree occorrenti per l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione del centro storico di Villa S.Andrea”, il sottoelencato bene immobile: 

COMUNE DI GOSALDO:

 C.F. - foglio n. 12, mappale n. 59, categoria D/1, rendita € 185,30, corrispondente al C.T. con il mappale n. 59 E.U. di are 00.89, confinante da nord ed in senso orario con le p.lle n. 58, n. 458 e n. 541, stesso foglio, di proprietà della ditta catastale: LATTERIA SOCIALE DI S. ANDREA – c.f. SRFGRG41C26B574U, proprietaria per 1/1, per una indennità di esproprio determinata in via provvisoria ed urgente in € 500,00 (diconsi euro cinquecento/00);

ART. 3 L’espropriazione definitiva viene disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito entro il termine perentorio di anni 2 (due). Di tale esecuzione dovranno essere effettuate le annotazioni e le comunicazioni previste dal 5^ comma dell’art. 24 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii..

ART. 4 Si da atto che l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'esproprio del bene immobile indicato all’art. 2, è stata stabilità in via d’urgenza ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/2001, con la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 9 del 26.01.2010.

ART. 5 Gli interessati, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data di immissione nel possesso, sono invitati a comunicare se condividono l’indennità provvisoria così come determinata con il provvedimento indicato nelle premesse, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa deve intendersi rifiutata. Nel caso in cui non condividano la determinazione della misura dell’indennità, i proprietari possono chiedere, entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni, la nomina dei tecnici ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.. In quest’ultima ipotesi, qualora non dovessero condividere ulteriormente la relazione finale dei tecnici, essi potranno proporre opposizione alla stima. In assenza dell’istanza di nomina dei tecnici, sarà richiesta, a cura dell’autorità espropriante, la determinazione dell’indennità alla Commissione Provinciale prevista dall’art. 41 del citato D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., che vi dovrà provvedere entro il termine di 30 gg. e della quale sarà data comunicazione al proprietario con avviso notificato nelle forme degli atti processuali civili.

ART. 6 Qualora i proprietari dichiarino di condividere l’indennità nel termine di trenta giorni successivi alla data di immissione in possesso, il corrispettivo dell’atto di cessione è calcolato ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 327/2001.

ART. 7 Qualora i proprietari condividano l’indennità di espropriazione e trasmettano la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, sarà disposto il pagamento dell’indennità medesima nel termine di sessanta giorni dalla data di esecutività della relativa determinazione. Decorso tale termine ai proprietari sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

ART. 8   Il presente decreto deve essere notificato nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ai proprietari del bene espropriato ed agli eventuali terzi titolari di diritti reali, unitamente ad un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la sua esecuzione, almeno sette giorni prima di essa, nonché registrato, trascritto e volturato senza indugio presso i competenti uffici.

ART. 9 La notifica del presente decreto potrà altresì essere effettuata con le modalità stabilite dal comma 3 dell’art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..

ART. 10 Un estratto del presente decreto sarà inviato entro cinque giorni al B.U.R per la pubblicazione e trasmesso al Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..

ART. 11 Ai sensi delle vigenti norme di legge, avverso il presente decreto la ditta espropriata potrà ricorrere avanti il T.A.R. per il Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o avanti al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

ART. 12 Esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n.642 art. 22 tabella all.B.

Gosaldo, 28.01.2010                   

Il Responsabile del Servizio geom. Franco Curti


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