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Bur n. 16 del 19 febbraio 2010


Materia: Acque

COMUNE DI SORGA' (VERONA)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29 settembre 2009

Regolamento comunale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue - misure contro la proliferazione degli insetti infestanti.

Regolamento comunale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue - misure contro la proliferazione degli insetti infestanti .

ART. 1. – PREMESSA

1. Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR n. 2495 del 7 agosto 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Regolamento reca inoltre misure contro la proliferazione degli insetti infestanti all’interno di stalle, annessi rustici e in aperta campagna. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si richiama l’obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.
2. In particolare, nell’ambito delle attività sopraindicate, gli operatori, oltre al presente Regolamento, dovranno rispettare la specifica normativa statale e regionale in materia, con specifico riferimento alle seguenti norme:
- Regione Veneto - Dgr n. 2495 del 07/08/2006 ;
- Regione Veneto - Dgr n. 2439 del 07/08/2007 ;
- Decreto 7 aprile 2006 - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Criteri e norme tecniche gene-rali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ;
- Codice di Buona Pratica Agricola, in attuazione della Direttiva CEE 91/676, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

ART. 2. – FINALITA’

1. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell’ambiente e del paesaggio, il rispetto delle norme igieniche e sanitarie.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio stesso interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alla cartografia predisposta nel PRG vigente.

ART. 5 – MODALITA’ DI UTILIZZO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:
a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
b) del tipo di effluente zootecnico e di acque reflue;
c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle rotazioni colturali.
3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare :
a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da at-tività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare ;
b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l’effettiva incorporazione nel suolo degli effluenti zootecnici deve avvenire simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell’azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli, l’incorporazione nel suolo consiste nell’aratura per una profondità di almeno 25 centimetri successiva allo spandimento;
c) la massima efficienza agronomica nell’utilizzazione degli elementi nutritivi ;
d) l’uniformità di applicazione degli effluenti ;
e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture in copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal Codice di Buona Pratica Agricola (DM 19.04.1999).
5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si appli-cano le medesime disposizioni.

ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA’ MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE

1. E’ ammessa l’utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (Dgr n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni), con le seguenti quantità massime:
a) 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) per gli effluenti di allevamento. Tale quantitativo si ritiene comprensivo anche degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;
b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nel limite massimo di apporti pari a 340 Kg/ha di azoto per anno. Tale quantitativo e le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l’efficienza dell’acqua e dell’azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

ART. 7 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

1. L’utilizzo dei LETAMI è vietato nelle seguenti situazioni:
a) sulle superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali dell’allevamento allo stato brado;
c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all’esercizio dell’attività agricola;
d) nelle zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006) ;
e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua;
f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d’acqua; g) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l’utilità a fini agronomici, come previsto dal Dgr 9.8.2005, n. 2241 ;
h) per una fascia di almeno 80 m dai centri abitati così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dal PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178, per una fascia di 50 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 20 m dalle strade statali, provinciali, comunali. Nel caso di distribuzione con contemporanea incorpora-zione nel terreno, le suddette distanze vengono dimezzate.
i) l’utilizzo ed il trasporto del letame, all’interno del territorio comunale, sono vietati nel periodo orario giornaliero compreso tra le 22.00 e le 06.00;
l) l’utilizzo ed il trasporto del letame, all’interno del territorio comunale, sono comunque vietati la domenica, in tutti i giorni festivi e il sabato a partire dalle ore 14.00;
2. È altresì vietato l’utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altri Autorità competenti provvedano ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l’uomo, per la difesa dei corpi idrici e per evitare attacchi massivi di insetti molesti e dannosi.
3. L’utilizzo dei LIQUAMI, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:
a) sulle superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali dell’allevamento allo stato brado;
c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all’esercizio dell’attività agricola;
d) nelle zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006 - Norme in materia ambientale) ;
e) su terreni con pendenza omogenea superiore al 10 %, con riferimento ad un’area aziendale omogenea;
f) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d’acqua;
g) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dal PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178, per una fascia di 60 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 20 m dalle strade statali, provinciali, comunali. Nel caso di distribuzione con interramento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddet-te distanze vengono dimezzate;
h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
l) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
4. L’utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre al 15 febbraio.
5. L’utilizzo ed il trasporto dei liquami zootecnici, all’interno del territorio comunale, sono vietati nel periodo orario giornaliero compreso tra le 22.00 e le 06.00; le attività di distribuzione e trasporto dei liquami zootecnici sono comunque vietate la domenica, in tutti i giorni festivi e il sabato a partire dalle ore 14.00;
6. È altresì vietato l’utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedano ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l’uomo, per la difesa dei corpi idrici e per evitare attacchi massivi di insetti molesti e dannosi.
7. Per ciò che concerne il trasporto e la distribuzione delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni previste per il liquame.

ART. 8 – STRUTTURE DI STOCCAGGIO ED ACCUMULO TEMPORANEO

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove si presenti la proliferazione di insetti molesti, derivanti dalle strutture di stoccaggio, o ricorrano condizioni di emergenza a carattere igienico-sanitario, il Sindaco può imporre l'adozione di particolari strutture od azioni di contenimento del fenomeno (es. teli, enzimi, disinfestanti, ecc.).
2. L’accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:
a) 5 metri dalle scoline;
b) 60 m dalle abitazioni sparse;
c) 100 m dal limite dei centri abitati;
d) 30 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
e) 20 m dai corpi idrici;
f) 30 m dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali;
3. L’accumulo temporaneo, così come stabilito dall’art. 25 della DGR n. 2495/06 e successive modificazioni ed integrazioni, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l’impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell’accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall’infiltrazione di acque meteoriche;
b) l’altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m2, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un’area di pertinenza non inferiore a 5 ha.
4. Nel formare l’accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

ART. 9 – ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti la “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”, sono individuate le seguenti aree di rispetto, corrispondenti a: foglio e mappale di punti di captazione, così come riportati su PRG.
2. Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell’art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.
3. In assenza dell’individuazione da parte delle Regioni, delle province autonome o degli Enti delegati della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

ART. 10 – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall’art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.
3. Il percorso dei mezzi di trasporto dei fertilizzanti organici naturali dovrà avvenire senza perdita alcuna sulle sedi stradali, né causare odori o esalazioni eccessivi dovuti alla cattiva manutenzione e/o pulizia del mezzo di trasporto ed avendo cura di evitare, nel limite del possibile, il transito lungo le strade dei centri edificati o abitati. All’uscita dai fondi dovrà essere curata la pulizia dei mezzi di trasporto onde evitare l’imbrattamento del fondo stradale; Nel caso comunque dovesse verificarsi anche un minimo imbrattamento, il trasportatore dovrà provvedere, immediatamente e senza ritardo, alla pulizia totale in tutta la larghezza del percorso stradale effettuato con il mezzo; in quest'ultimo caso dovrà provvedere a posizionare adeguata e idonea segnaletica stradale, atta ad individuare lo stato di momentaneo disagio. Nel caso si verifichino danni a cose e/o persone conseguenti ad un inadeguato sistema di rimozione dell'imbrattamento, e comunque fino alla rimozione dello stesso, il trasportatore sarà ritenuto responsabile per eventuali cause promosse civilmente, fatte in ogni caso salve le sanzioni di rilevanza penale. Nei casi in cui si renda necessario l’intervento del Comune per le operazioni di pulizia, il trasportatore dovrà provvedere al risarcimento dei costi sostenuti.

ART. 11 - MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DEGLI INSETTI INFESTANTI.

1. In tutti gli allevamenti di animali, nell'area di relativa pertinenza, nelle concimaie e nei cumuli di cui all'art.8, si devono effettuare i trattamenti necessari contro le mosche ed altri infestanti eventualmente presenti, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Tutti gli allevamenti zootecnici devono curare l’igiene dei locali di ricovero degli animali e di tutte le aree esterne, in particolare è necessario venga curata la pulizia nei punti di movimentazione delle deiezioni e delle attrezzature utilizzate.
3. L’area di pertinenza dell’allevamento dovrà essere periodicamente sfalciata e il materiale ottenuto dovrà essere asportato. Le lettiere degli allevamenti avicoli che presentano infestazioni in atto dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento di disinfestazione prima di essere rimosse dall'interno dell'allevamento.

ART. 12 – DIFFUSIONE

1. L’Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affliggerlo all’Albo Comunale. E’ data facoltà all’Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

ART. 13 – CONTROLLI E SANZIONI

Per l’inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano le seguenti sanzioni, nell’ambito delle competenze dell’attività di vigilanza e controllo assegnate alla polizia urbana e rurale:

            VIOLAZIONE                                                                                               SANZIONE

Spargimento e trasporto nel mancato rispetto
dell'art. 7 del presente Regolamento.                                                          Da 50 a 250 Euro

Mancata tenuta del Programma aziendale di
spargimento sul mezzo durante le operazioni
di trasporto e/o spargimento.                                                                         Da 25 a 250 Euro

Violazione dell'art. 8 in merito allo stoccaggio
interno all'azienda ed ai cumuli temporanei esterni.                                Da 100 a 250 Euro

Spargimento in violazione della fascia di
rispetto prevista dall’art. 9                                                                              Da 100 a 500 Euro

Imbrattamento del manto stradale durante il
trasporto, ai sensi dell'art. 10.                                                                       Da 100 a 250 Euro

Mancato rispetto degli obblighi di cui
all’art. 11 misure contro la proliferazione
degli insetti infestanti).                                                                                   Da 100 a 250 Euro

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