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Bur n. 22 del 12 marzo 2010


Materia: Statuti

COMUNE DI MEL (BELLUNO)

STATUTO COMUNE DI MEL APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 205 DEL 23/3/2009

Approvazione statuto comunale


COMUNE DI MEL
Provincia di Belluno

STATUTO COMUNALE

approvato con delibera di consiglio comunale n. 205 del 23.03.2009


PREMESSA STORICA

Per quanto riguarda il toponimo Mel, sono state date diverse spiegazioni da più studiosi. La più accreditata afferma che Mel, con la e aperta, è riduzione di un anteriore Zumelle; anticamente la contea di Mel veniva indicata come Comitatus Zumellarum, mentre il castello è nominato come Castrum Zumellarum. L’origine è senza dubbio gemellus; in toponomastica è comune che due oggetti contrapposti o appaiati si denominino “gemelli”. Nel caso specifico si tratta delle due rocche di Zumelle e di Castelvint. Forse l’aggettivo al femminile sottintende “turres”, poi trasformato in epoche medievali in castelli.

Il centro di Mel, sulla sinistra della media valle del Piave, nasce alla fine del IX sec. a.C.
La scoperta risale agli anni ’60, quando fu messo in luce un tratto di necropoli appartenente ai Veneti Antichi, mentre più recenti sono i rinvenimenti di resti dell’abitato.
I reperti sono attualmente conservati presso il Museo Civico Archeologico. Sono raccolti ossuari fittili e bronzei, anelli, armille, orecchini, spilloni, fibule di particolare rilevanza, oggetti di uso quotidiano come coltelli, punteruoli, fusaiole, aghi per la filatura, vasellame. L’organizzazione dello spazio della necropoli in “circoli” e i corredi funerari rivelano un centro articolato ed evoluto soprattutto tra la metà del VIII e il VII sec. a.C.
Attraverso oggetti di importazione o che risentono di gusti non locali, i corredi delle sepolture rivelano i molteplici legami che il centro di Mel dovette intrattenere con le culture di oltralpe, in particolare quella hallstattiana orientale, come sito di controllo dei transiti vallivi.

Dopo il V sec. a.C. il territorio di Mel fu probabilmente attraversato dai Galli come vorrebbero testimoniare alcuni toponimi forse appunto di origine gallica come le località di Tiago e di Conzago.

I Veneti ebbero rapporti amichevoli con i Romani già dai tempi più antichi, accumunati com’erano dalla lotta contro i Galli. Li troviamo alleati nel 225 a.C. e anche in seguito; le leggende esaltavano le comuni origini dei due popoli che si facevano discendere da Enea e da Antenore, entrambi eroi Troiani.
I Veneti accettarono l’autorità di Roma e i suoi modelli culturali in un clima di pace e di vantaggi economici di scambio.
Nel corso del I sec. a.C. tra i Veneti Antichi la lingua latina divenne ufficiale.
Nel 42 a.C. la comunità ebbe la cittadinanza romana ed entrò a far parte della Repubblica Romana; con Augusto il Veneto e quindi anche Mel fu incluso nella Regio X, poi chiamata Venetia et Histria.
Mel fu dunque abitato dai Romani, come dimostrano vari reperti tra cui il tripode conservato in Museo, iscrizioni, sarcofagi, lapidi, monete e le strutture murarie (con frammenti di tegoloni e tessere di mosaico pavimentale) portate alla luce nel 1992 durante i lavori di ristrutturazione del nuovo edificio delle Poste.

In seguito con le calate dei barbari fu necessario fortificare i punti strategici per sbarrarne il passaggio. Ed è in questo il momento che si colloca il Castello di Zumelle, caposaldo territoriale di indubbia importanza politica, oggetto nel corso degli anni di aspirazioni, contrasti, litigi talora acerrimi.
Nel corso del V sec. d.C. infatti il territorio fu occupato dagli Ostrogoti, poi dai Bizantini per breve tempo e subito dopo dai Longobardi, come può testimoniare il toponimo di Farra.
E’ del periodo della lotta tra Ostrogoti e Bizantini la bellissima patera d’argento ritrovata nel 1937 a Castelvint (il colle gemello di Zumelle) databile appunto tra il V e il VI secolo e conservata presso il Museo Archeologico Nazionale di Venezia.

Dopo un breve periodo Bizantino, l’avanzata dei Longobardi fu rapida. I re longobardi donarono in feudo il Castello di Zumelle al Vescovo di Ceneda nell’VIII sec. d.C., privilegio riconfermato in seguito anche dai Franchi e poi dall’Imperatore Ottone III di Sassonia.

Mel fu poi nel corso del XII e XIII sec. teatro di continue lotte per il controllo del Castello di Zumelle, reclamato sia dal Vescovo di Belluno che dal Vescovo di Ceneda, come pure dai Signori da Camino. Nel XIII se ne impossessarono Ezzelino III da Romano e suo fratello Alberico.
Nel corso del XIII e XIV sec. si succederanno nel feudo di Mel ora l’uno ora l’altro Signore.
Mel per le continue lotte e guerre di predominio conobbe allora uno dei periodi più tristi e bui della sua storia.

E’ certo che nel 1404 Mel, per volontà concorde dei suoi abitanti si diede a Venezia per ottenere aiuto e protezione. L’atto di dedizione del 1404 venne riconosciuto nuovamente il 14 maggio 1420 con un nuovo atto di dedizione.
Il governo della Repubblica di Venezia nel territorio Zumellese, venne esercitato da questo momento attraverso la mediazione dell’istituto comitale. Il Doge investe con il titolo di conti la nobile famiglia veneziana degli Zorzi; l’atto di investitura è del 1422.
Nel 1720 il Doge Corner investe del titolo di conte di Mel la nobile famiglia veneziana dei Gritti, il cui primo rappresentante fu Ottaviano, il cui ingresso pubblico a Mel avvenne nel 1722.
Mel, nelle espressioni cartografiche, faceva allora parte della Marca Trevigiana e ciò durerà continuamente fino all’età napoleonica, fino al 1806 quando Mel sarà inserita nel Dipartimento della Piave. L’età Napoleonica, il trattato di Campoformido (ottobre 1797) mettono fine alla presenza veneziana a Mel.

Il 7 maggio 1797 fu deposto l’ultimo doge Ludovico Manin e una guarnigione francese si installò a Venezia proclamando la caduta della Serenissima. L’esercito francese raggiunse anche Feltre, Mel e Belluno dove vennero instaurate delle municipalità provvisorie. A Mel, dove in francesi giunsero da Conegliano attraverso il valico di San Boldo, venne meno il potere della famiglia Gritti e in piazza venne issato l’albero della Libertà.

Nel gennaio del 1798 in seguito al trattato di Campoformido a Mel ritornarono gli austriaci che furono visti come dei liberatori. Seguirono anni di carestia, miseria, malattie.
Nel 1805 l’imperatore d’Austria Francesco II dovette rinunciare ai domini veneti a favore dei francesi e il Veneto entrò a far parte del Regno Italico. Con i francesi Mel fece parte del Dipartimento della Piave.
Con il Congresso di Vienna si stabilì che Veneto e Lombardia appartenessero all’Austria formando il regno Lombardo-Veneto. Il Veneto fu diviso in sette province fra cui la provincia di Belluno. Mel visse in questi anni un forte processo emigratorio sia maschile sia femminile verso l’Austria, la Francia, la Germania e la Svizzera.

Nel 1848, in occasione dei moti risorgimentali, anche da Mel partirono dei giovani volontari per Venezia. In quello stesso periodo venne organizzata la rivolta cadorina da Pietro Fortunato Calvi, il quale, dopo la sconfitta, fu costretto a fuggire e per una decina di giorni venne ospitato in casa dalla famiglia Stefani (oggi palazzo Pivetta). Gli austriaci vennero in seguito informati, fecero irruzione e l’eroico ufficiale dovette fuggire.
Nel 1866, con la Terza Guerra d’Indipendenza, il Veneto venne liberato e a Mel, nel settembre dello stesso anno si svolsero le elezioni amministrative per la formazione del nuovo Consiglio Comunale.
Gli anni che seguono all’Unità d’Italia penso sono di facile memoria e di logico intreccio tra storia locale e storia nazionale.

Paola Brunello


TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
______________________________________________________________________

CAPO I
IL COMUNE

Art. 1
COMUNE DI MEL

1. Il Comune di Mel, istituzione autonoma nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal presente Statuto, è l'Ente che cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità Zumellese.

2. Gli organi del Comune, nel rispetto dell’ ordinamento giuridico, garantiscono ai cittadini della Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

Art. 2
TERRITORIO, STEMMA, GONFALONE, PATRONO

1. Il Comune di Mel, oltre al Capoluogo, riconosce le seguenti frazioni : Bardies, Corte, Tallandino, Cordellon, Campo San Pietro, Torta, San Candido, Vanie- Rive di Villa, Villa di Villa, Tiago, Gus, Follo, Nave, Conzago, Tremea, Campo, Carve, Carve Montagna, Valmaor, Samprogno, Pellegai, Zottier, Marcador, Signa, Farra, Col, Pagogna, Puner.

2. Agli abitanti delle frazioni è assicurata, in condizioni di parità tra loro e con il Capoluogo, la partecipazione alle scelte del Comune.

3. La sede municipale è ubicata nel Capoluogo del Comune, gli uffici possono essere ubicati anche nelle frazioni.

4. Lo stemma del Comune è <> come da dichiarazione del Capo del Governo in data 2 maggio 1929.

5. Il Gonfalone del Comune è costituito da un drappo partito di rosso e di bianco riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma del Comune, con l’iscrizione centrata in argento <>. Le parti di metallo e i cordoni sono argentati. L’asta verticale è ricoperta di velluto dai colori rosso e bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento, come da Decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953.

6. Il patrono del Comune di Mel è "Santa Maria Annunziata" e ricorre il giorno 25 marzo.

Art. 3
FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione e in particolare ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti inviolabili della vita, alla libertà e all’autodeterminazione, sancendo il rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e riconoscendo nella pace un diritto inalienabile e fondamentale delle persone e dei popoli. Tutti i cittadini, ai sensi dell' art. 3 della Costituzione, hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali.

2. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) affermazione dei valori della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e privata, considerando come obiettivo prioritario l’elevamento della base culturale dei cittadini e lo sviluppo di un moderno sistema di educazione permanente;
b) soddisfacimento dei bisogni della comunità e in particolare dei giovani, degli anziani, dei disabili e dei più deboli;
c) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
d) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, per uno sviluppo economico che sia socialmente ed ecologicamente compatibile e in grado di valorizzare le peculiarità territoriali e socio culturali;
e) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, oltre che di sviluppo delle relazioni personali anche attraverso l’ attività delle organizzazioni di volontariato;
f) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
g) attuazione delle pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo tra uomo e donna.


Art. 4
FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, politiche e sindacali alla amministrazione.

2. Il Comune promuove l’aggregazione, l’integrazione e l’associazione nelle più diverse forme con i Comuni limitrofi al fine di assicurare nel modo più efficiente ed economico la gestione del territorio, dei servizi pubblici e l’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Comune sviluppa forme di collaborazione e cooperazione con gli altri comuni dell’area territoriale omogenea anche appartenenti ad altre province, con la Comunità Montana, con la Provincia di Belluno, con la Regione Veneto e con gli altri Enti pubblici e privati interessati per il soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della Comunità.

4. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata dal Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

CAPO II
L'AUTONOMIA STATUTARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 5
L'AUTONOMIA

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto ed i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 6
LO STATUTO

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

4. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

Art. 7
I REGOLAMENTI COMUNALI
1. I regolamenti comunali sono provvedimenti normativi del Comune.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo le competenze di legge e secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto Comunale.

3. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell' ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro.

TITOLO II
ORGANI ELETTIVI
______________________________________________________________________

CAPO I
ORDINAMENTO GENERALE

Art. 8
ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9
RUOLO E FUNZIONI GENERALI

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero e la posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, potendo partecipare immediatamente alla seduta consiliare nella quale sono stati surrogati. A tale scopo la surroga è posta come primo punto all’ordine del giorno.

3. I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.

4. L'esercizio delle potestà e delle funzioni del consiglio, non può essere delegato.

Art. 10
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti ad esso attribuiti dalle vigenti disposizioni normative e nomina inoltre i componenti delle commissioni.

2. Le deliberazioni di competenza consiliare non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio Comunale esercita le sue competenze e attribuzioni secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle norme regolamentari.

Art. 11
PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti e alla comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della giunta.

2. La convocazione del Consiglio comunale neo-eletto, sarà disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 12
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Per la validità delle sedute di prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Sindaco stabilisce, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, le modalità di votazione e ogni altra questione relativa allo svolgimento della seduta consiliare.

3. Il Consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria per l’approvazione del Bilancio annuale di previsione e del Rendiconto della gestione.

4. Il Consiglio comunale è convocato in sessione straordinaria per l'esercizio di tutte le altre funzioni e l'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto, compresa la trattazione degli argomenti iscritti all’ ordine del giorno a seguito della richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri comunali.

5. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento; in ogni caso è assicurata la conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, non computando fra questi gli astenuti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o lo Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze qualificate.

7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento.

8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, che è coadiuvato a sua richiesta da uno o più dipendenti.

10. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

11. Il verbale indica sinteticamente i punti principali della discussione, purchè attinenti all’argomento in esame, e il risultato della votazione. Il segretario verbalizzante può avvalersi di strumenti di registrazione magnetica delle immagini e della voce, eventualmente depositando i supporti magnetici agli atti e citandoli come parte integrante del verbale.

12. Il Sindaco non è computato come consigliere ai fini del calcolo del quorum strutturale.

CAPO III
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13
PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. Il regolamento disciplina i tempi e le modalità della discussione e della presentazione di proposte di deliberazione o di emendamenti a proposte di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta.

4. Ogni Consigliere comunale, nel rispetto dello Statuto e con i limiti e la procedura stabiliti dal regolamento, ha diritto di:
a) iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
b) presentare interrogazioni. Le interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo sono indirizzate per iscritto dai consiglieri al Sindaco o agli altri assessori da lui delegati;
c) presentare per iscritto mozioni.

5. Il Sindaco può incaricare uno o più consiglieri di seguire determinate materie o dell’esame di singole problematiche ovvero di coadiuvare l’attività degli assessori.

6. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento comunale per la visione o la copia di atti e documenti amministrativi, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, visione e copia di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

7. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell' Ente nell' ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, nei termini di legge, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.

8. I Consiglieri, debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla deliberazione riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi; l’obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi nei quali sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’ amministratore o di suoi parenti e affini fino al quarto grado. I Consiglieri si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere dell'interesse dei corpi cui appartengono o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

9. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei loro successori.

10. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e se non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti dal consiglio con le modalità di approvazione delle proposte di deliberazione. Il Consigliere deve far pervenire la giustificazione dell’ eventuale assenza al Sindaco, allo scopo di permettere a quest’ultimo di darne notizia al Consiglio; la giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione verbale, fatta al Consiglio da un altro consigliere allo scopo informato. Dell’ avventa giustificazione viene presa nota a verbale.

11. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito il maggior numero di voti, sommando ai voti di preferenza quelli della lista di appartenenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri; a parità di voti è quello più anziano di età. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto Comunale e dal regolamento. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo il criterio sopra precisato.

12. Quando il Consiglio è chiamato a nominare più rappresentanti presso un singolo ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.

Art. 14
I GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in Gruppi consiliari formati da almeno due Consiglieri. Il Consigliere risultato unico eletto di una medesima lista può costituirsi in gruppo.

2. Ciascun consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare la propria dissociazione dal Gruppo di appartenenza. La dissociazione deve avvenire su un atto fondamentale del consiglio o per motivi di grave divergenza sulle scelte della linea politica adottata dal Gruppo di appartenenza.

3. I consiglieri che si dissociano e non dichiarano di aderire ad altro Gruppo, possono costituire un Gruppo misto, formato anche questo da almeno due persone.

Art. 15
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, con criterio proporzionale e con voto limitato, commissioni permanenti.

2. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

3. Il regolamento disciplina i poteri e il funzionamento delle commissioni.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori Sindaco, Assessori, funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 16
COMMISSIONE DI INDAGINE E COMMISSIONI CONSULTIVE

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2. L'istituzione delle commissioni di indagine avviene con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione devono essere presentate al protocollo nel termine indicato dalla delibera di istituzione e sono inserite all'ordine del giorno dalla prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.

4. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalla minoranza consiliare. La presidenza della commissione è attribuita al commissario nominato dalla minoranza.

5. Il Consiglio comunale può altresì istituire commissioni consultive su specifici argomenti o iniziative.

6. La delibera istitutiva della commissione consultiva stabilisce la composizione della commissione che può anche non essere composta da consiglieri, l'entità numerica e i compiti della stessa. La commissione deve avere in ogni caso rappresentanti eletti dalla minoranza nel rapporto espresso al comma 4.


CAPO IV
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 17
COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero non superiore a sei assessori, fra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.

Art. 18
PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Entro 5 mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la giunta, convoca il Consiglio Comunale per la presentazione delle linee programmate relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato

2. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori, con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale.

3. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio

Art. 19
RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti; in particolare ad essa compete:
a) accettare o rifiutare lasciti e donazioni di beni mobili e immobili;
b) assumere decisioni in materia di toponomastica;
c) decidere, sentito il responsabile del servizio competente o su proposta dello stesso, in ordine a transazioni nelle quali è parte il Comune;
d) decidere, sentito il responsabile del servizio competente per materia, se instaurare un giudizio o resistere in un giudizio nel quale è parte il Comune;
e) assumere, quale organo di vertice, gli atti in materia di organizzazione e programmazione del personale.

3. La Giunta promuove l’attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

4. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite.

Art. 20
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3. Il Sindaco può delegare agli Assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie, al fine di impartire ai responsabili degli uffici e dei servizi le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale e per verificare che l'azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia improntata alla massima efficienza ed efficacia; la revoca o la modifica di deleghe da parte del Sindaco, non comporta l’obbligo di dare alcuna comunicazione al Consiglio.

4. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il Consiglio, circa il quorum funzionale e strutturale, nonché circa le modalità di votazione.

5. L'Assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello del voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computabile ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

6. L'anzianità degli Assessori è data dall'età.

Art. 21
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario comunale, il quale rilascia al presentatore apposita ricevuta, e deve essere messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

Art. 22
REVOCA, DIMISSIONI E CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

2. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessore per altra causa, sono comunicate dal Sindaco al Consiglio.

3. Il Sindaco provvede alla surrogazione dell'assessore dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 23
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta siano presenti, con funzioni consultive, Consiglieri comunali, funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.

3. Possono inoltre essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
CAPO V
IL SINDACO

Art. 24
RUOLO E FUNZIONI

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, rappresenta legalmente il Comune di Mel nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale. Rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Ad esso compete:
d) convocare e presiedere il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;
e) provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Difensore Civico Regionale adotta i provvedimenti sostitutivi;
f) autorizzare l’uso dello stemma e del gonfalone per iniziative e/o manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o dallo stesso organizzate in collaborazione con soggetti pubblici e privati e per iniziative e/o manifestazioni patrocinate dal Comune o dallo stesso ritenute di interesse per la Comunità;
g) sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
h) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e i dipendenti chiamati a sostituirli in caso di loro assenza o impedimento;
i) attribuire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale;
j) nominare l’avvocato da incaricare nei giudizi nei quali è parte il Comune e conferire allo stesso la procura alla lite; può inoltre delegare ad un Responsabile del servizio il compito di sottoscrivere la citata procura, per singoli contenziosi;
k) assumere le ordinanze-ingiunzioni e gli atti in materia di pubblica sicurezza e igiene e sanità previsti dai testi unici delle rispettive materie;
l) decidere in ordine all’opposizione ad atti e/o a provvedimenti, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti;
m) sovraintendere ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge.

3. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 25
RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa o può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

3. Compete al Sindaco nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il Giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 26
IL VICE SINDACO

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori il vice Sindaco.

2. Il vice Sindaco è chiamato a sostituire il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 27
POTERI D' ORDINANZA

1. Il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce, esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Ai provvedimenti citati è data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio; ulteriori forme di diffusione possono essere stabilite dal Sindaco in relazione alla importanza del provvedimento e al numero dei soggetti interessati.

Art. 28
DIMISSIONI E CESSAZIONE DEL SINDACO

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
______________________________________________________________________

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 29
LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art.18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.

2. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente periodo.

3. Particolare rilevanza, inoltre, viene riconosciuta:
a) alle Pro Loco presenti ed operanti sul territorio comunale, come strumento di base per la tutela e promozione dei valori culturali, artistici, naturali e ambientali;
b) alle Scuole presenti ed operanti nel territorio comunale;
c) alle Parrocchie presenti ed operanti nel territorio comunale;
d) alle Associazioni con finalità di protezione civile;
e) alle Associazioni per l’attività di promozione dello sport, con particolare riguardo all’attività del settore giovanile;
f) alle Associazioni di promozione sociale.

3. La Giunta comunale promuove i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini.

4. Il Comune, allo scopo di favorire le libere forme associative, può attribuire alle Associazioni contributi e locali per la realizzazione di singole iniziative e per sostenere l’attività svolta. Può altresì affidare alle stesse Associazioni la gestione di alcune attività di sua competenza, non incompatibili con le finalità perseguite dall'Associazione. Può inoltre permettere alle stesse l'utilizzo di beni e attrezzature comunali.

Art. 30
PARTECIPAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE

1. Alle Associazioni che si costituiscono per la difesa di interessi riguardanti tutto o parte del territorio geografico comunale, è riconosciuta la facoltà di esercitare istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali o diffusi della collettività.

CAPO II
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 31
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza di fornire dati e/o di esprimere di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. L’ufficio competente dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale e alla Giunta per le valutazioni conseguenti.

Art. 32
REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo è l’istituto con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativo all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinchè gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. Al referendum si applica, ove possibile, la normativa generale in materia di referendum abrogativi nazionali. E’ facoltà della Giunta Comunale decidere un accorpamento degli uffici elettorali di sezione.

3. I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si fissa il testo da sottoporre agli elettori, la data, il luogo e le ulteriori modalità della consultazione. La delibera deve essere adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle Aziende speciali, Società, Unioni di Comuni;
b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
e) designazione e nomine di rappresentanti;
f) quesiti referendari che, nella sostanza, siano già stati oggetto di consultazione referendaria, con esito negativo o non abbiano raggiunto il quorum, nell'ultimo quinquennio.

5. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata dal Sindaco al Consiglio, dopo la verifica dell’ammissibilità del quesito proposto, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, per l’adozione del provvedimento di indizione di cui al comma 2. Per la verifica di ammissibilità, può essere nominata dal Sindaco una commissione di tre esperti in materia giuridica, compreso eventualmente il segretario comunale. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone al Consiglio la richiesta e il parere di inammissibilità dell’ufficio competente o della commissione, per la definitiva decisione da assumere con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco mediante pubblici avvisi.

7. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8. Le consultazioni di cui al presente articolo devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto.

9. Il consiglio comunale può approvare apposito regolamento disciplinante le modalità di indizione e svolgimento delle operazioni referendarie, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.

CAPO III
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 33
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. Il Comune ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio. In alternativa, sono fatti salvi gli effetti previsti dalla legge in caso di silenzio.

3. Il Comune determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. In mancanza, si applica il termine previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

4. Allo scopo di rendere effettiva la semplificazione amministrativa, non può essere istituita nessuna diversa o ulteriore forma di controllo degli atti rispetto a quelle stabilite per legge.

Art. 34
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il regolamento prevede le modalità di individuazione dei responsabili del procedimento e dei soggetti preposti a sostituirli in caso di assenza o impedimento, assicurando nel contempo la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo.

CAPO IV
L'AZIONE POPOLARE

Art. 35
L'AZIONE SOSTITUTIVA

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che l’Ente non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.

CAPO V
IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 36
PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

1. Tutti gli atti dell’Ente sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito dalle modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal regolamento attuativo, oltre che dall’apposito regolamento comunale.

3. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune viene effettuata all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 37
IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI,
ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato in generale a tutti i cittadini, singoli od associati, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e/o di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento.

3. Il rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dalla legge o dal regolamento.

Art. 38
DIFENSORE CIVICO

1. Per adempiere ai compiti attribuitigli dalla legge e ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell' amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonchè la tutela di interessi protetti, il consiglio comunale, nomina il Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

3. E' compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.

4. E' dovere degli organi comunali fornire al Difensore Civico motivate risposte.

5. Sono requisiti per la carica:
a) avere titolo di studio di scuola media superiore;
b) avere adeguata esperienza amministrativa;
c) assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite per la carica di Consigliere comunale.

6. Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.

7. Per gli adempimenti di sua competenza il Difensore Civico svolge la necessaria istruttoria, con pieno accesso agli uffici e agli atti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, sente i cittadini, gli amministratori e i funzionari interessati, può chiedere di essere ascoltato dalla Giunta, dal Consiglio comunale, dalle commissioni consiliari, dagli altri organismi comunali. Mantiene collegamenti con ogni altro ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti.

8. Al Difensore Civico sono forniti sede e strumenti adatti. Il Consiglio comunale può fissare per lo stesso una indennità non superiore al 10% dell'indennità spettante al Sindaco.

Art. 39
DIFENSORE CIVICO SOVRA COMUNALE

1. Il consiglio comunale può istituire, in accordo con uno o più Comuni o con la Comunità Montana o con la Provincia di Belluno, la figura del Difensore civico sovra comunale.

2. I rapporti tra il Comune e gli Enti aderenti all' iniziativa sono disciplinati con convenzione approvata dal consiglio comunale.

3. Oltre ai compiti stabiliti dalla convenzione di cui al comma 3, il difensore civico sovra comunale esercita anche i compiti che la legge attribuisce al difensore civico comunale.

4. Non si applicano alla figura del difensore civico sovra comunale le norme di cui all' art. 38.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
______________________________________________________________________

CAPO I
UFFICI E PERSONALE

Art. 40
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I servizi e gli uffici comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, e assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell' azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera nel rispetto della legalità con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini e assicura l'imparzialità, il giusto procedimento e il buon andamento dell' amministrazione utilizzando le risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica.

2. Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale riferiti all' evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici, inoltre riconosce la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali.

3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere contestualmente agli indirizzi politici del Sindaco, del Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, mediante un modulo organizzativo di tipo orizzontale per funzioni e attribuzioni e verticale per gerarchie e responsabilità.

4. La struttura organizzativa del Comune è articolata in servizi e ciascun servizio può essere articolato in uffici secondo le previsioni del regolamento. A ciascun servizio e, ove previsto, a ciascun ufficio, è preposto un responsabile.

Art. 41
DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA E FUNZIONE AMMINISTRATIVA

1. Nel rispetto delle competenze e della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa, mentre spetta agli organi di direzione politica del Comune definire gli obiettivi e i programmi da attuare e verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, spetta ai responsabili dei servizi e degli uffici la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Essi sono direttamente responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2. Ai responsabili dei servizi e degli uffici sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dagli organi politici, secondo le modalità previste dai regolamenti, con particolare riferimento alle seguenti attribuzioni:
a) la partecipazione come presidente o componente alle commissioni di gara;
b) la responsabilità delle procedure di appalto;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dell’ abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) i provvedimenti in materia di regolamentazione della circolazione stradale attuativi di piani generali o di indicazioni di indirizzo relative alla soluzione di particolari problemi ovvero i provvedimenti nella citata materia, che si rendano necessari per razionalizzare le modalità di utilizzo delle strade;
i) i decreti di esproprio e/o di occupazione d’urgenza e gli atti ad essi preliminari e conseguenti;
j) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
k) l'istruttoria delle deliberazioni e delle determinazioni e l'assunzione degli atti connessi e necessari per la loro attuazione;
l) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto o dai regolamenti, o in base a questi, delegati dal Sindaco.

3. I provvedimenti nelle materie di cui al comma 2 lettere g), h), sono assunti sotto forma di ordinanza

4. Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell’Ente per temporanea vacanza dei relativi posti, l’attribuzione delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere conferita mediante contratto di diritto pubblico a tempo determinato, utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto. Per la fattispecie citata si potrà, eccezionalmente e motivatamente, nel rispetto della normativa, farsi ricorso a contratti di diritto privato a tempo determinato, utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto.

Art. 42
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PIANO RISORSE OBIETTIVI

1. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto comunale e dal regolamento, sono annualmente attribuiti gli obiettivi di gestione, ed assegnate le relative dotazioni finanziarie di spesa, attraverso il piano esecutivo di gestione o il piano risorse - obiettivi.

2. I responsabili dei servizi e degli uffici sono abilitati a sottoscrivere i provvedimenti attuativi del piano esecutivo di gestione, che sono definiti "determinazioni", classificati e raccolti cronologicamente.

3. Le ulteriori modalità relative all' adozione delle determinazioni sono disciplinate dal regolamento.

Art. 43
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Comune può attribuire a soggetti esterni all'ente, con le modalità stabilite dal regolamento, incarichi di collaborazione ad alto contenuto di professionalità, per l’assistenza tecnica dei servizi relativi alla gestione del territorio, alle azioni in campo economico, alle attività sociali e culturali, alla statistica e alla informatizzazione. Il regolamento dispone in ordine alla durata del rapporto ed ai criteri per la determinazione del compenso.

Art. 44
COMMISSIONI DI CONCORSO

1. Le commissioni di concorso per l'assunzione del personale sono formate esclusivamente da esperti. Il regolamento ne determina la composizione e stabilisce i requisiti dei componenti.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE E IL DIRETTORE GENERALE

Art. 45
IL SEGRETARIO COMUNALE E IL VICESEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario comunale, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto ad apposito Albo territorialmente articolato, nominato e revocato dal Sindaco nel rispetto delle norme di legge.

2. Il Segretario comunale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell' Ente secondo le modalità del regolamento. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale, secondo le norme stabilite dal regolamento. Può altresì rogare tutti i contratti nel quale il Comune è parte e può autenticare scritture private e atti unilaterali nell' interesse dell' Ente. Sovra intende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina l' attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il direttore generale.

3. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

4. Il Comune può avere un Vicesegretario comunale.

5. Il Vicesegretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 46
IL DIRETTORE GENERALE

1. Al di fuori della pianta organica e con contratto a tempo determinato può essere nominato un direttore generale con il compito di provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, di sovra intendere alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia, di predisporre il piano dettagliato degli obiettivi necessario per il controllo di gestione, di formulare la proposta del piano esecutivo di gestione. Per le suddette finalità al direttore generale rispondono i responsabili dei servizi e degli uffici.

2. Il direttore generale è nominato dal Sindaco previa stipulazione di una convenzione tra comuni della provincia le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. Ove non sia stipulata la citata convenzione le attribuzioni del direttore generale possono essere conferite al segretario comunale. La cessazione per qualunque motivo del Sindaco dalla carica, comporta la cessazione automatica dall' incarico del direttore generale nella stessa data, senza necessità di alcun espresso provvedimento di revoca.

TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
______________________________________________________________________

CAPO I
COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 47
SERVIZI COMUNALI

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi comunali nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici o privati.

2. I servizi pubblici sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standards qualitativi definiti in Carte dei servizi.

3. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

4. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI
______________________________________________________________________

CAPO I
FORME COLLABORATIVE

Art. 48
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

2. In applicazione dell’art. 67 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., gli amministratori comunali, così come definiti dall’art. 77 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., possono assumere incarichi e svolgere funzioni di rappresentanza, di organizzazione o di coordinamento in istituzioni, aziende speciali e società di capitali partecipate o costituite dal Comune, anche svolgenti servizi e/o appalti nell’interesse di quest’ultimo.

Art. 49
CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o Enti Pubblici per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 50
CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e/o Enti Pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
b) lo statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto.
b) il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente, eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.

Art. 51
UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 48 e dei principi dell’ordinamento delle autonomie locali, il Consiglio comunale può costituire l’Unione di Comuni, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 52
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra Enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VII

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'
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CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 53
LA PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono il Bilancio di previsione annuale e i suoi allegati.

2. Il Bilancio di Previsione è deliberato dal Consiglio comunale nei termini stabiliti dalla legge osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità e pareggio finanziario.

3. Trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario, affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio comunale.

4. In tale caso, e comunque quando il Consiglio comunale non abbia approvato nei termini fissati dalle vigenti disposizioni normative lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta comunale, il Prefetto assegna al Consiglio comunale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario da lui nominato, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

5. Nel caso in cui in sede di presa d’atto consiliare degli equilibri generali di bilancio, si riscontri la mancanza di tale circostanza, il Consiglio Comunale approva appositi provvedimenti di ripiano dei debiti fuori bilancio dei quali sia possibile riconoscere la legittimità e appositi provvedimenti di ripiano dell’eventuale previsione di disavanzo, di amministrazione o di gestione. In caso di mancata approvazione dei provvedimenti citati, il Prefetto procede con le modalità di cui al comma 4.

6. Nel caso in cui, dal bilancio di previsione, dai rendiconti o da altra fonte, emerga una condizione di dissesto dell’Ente ritenuta sussistente, il Prefetto assegna al Consiglio comunale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario da lui nominato, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Art. 54
IL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI

1. Il Consiglio comunale approva annualmente il programma dei lavori pubblici, con le indicazioni e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

CAPO II
L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 55
LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Art. 56
LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi statali e regionali e da disposizioni comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

4. Il regolamento comunale di contabilità disciplina le modalità della conservazione del patrimonio comunale attraverso la tenuta dell' inventario.

5. Il regolamento stabilisce le modalità di alienazione dei beni patrimoniali disponibili.


CAPO III
PRINCIPI IN MATERIA DI STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 57
ATTIVITA’ TRIBUTARIA COMUNALE E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
1. Il Comune si impegna ad uniformare la propria attività in materia tributaria ai principi sanciti nello Statuto dei diritti del Contribuente. L’attività dell’ufficio tributi dovrà pertanto essere improntata ai principi di chiarezza e trasparenza nella redazione di disposizioni tributarie, assicurando completa e agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari ed amministrative adottate dall’Ente in materia tributaria.

CAPO IV
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 58
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Consiglio comunale elegge l’organo di revisione economico- finanziaria.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Può essere eletto anche in deroga ai limiti di cui all’ art. 238 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

3. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto

4. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, nella sua funzione di controllo e di indirizzo.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente.

6. Il Revisore adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

7. Il Revisore attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 3 del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 59
IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Revisore attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare e nella quale esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica. Nelle adunanze di seconda convocazione il rendiconto di gestione può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

CAPO V
APPALTI E CONTRATTI

Art. 60
PROCEDURE NEGOZIALI

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

CAPO VI
TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 61
TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante asta pubblica oppure mediante licitazione privata preceduta da apposito avviso di gara con la richiesta agli interessati di comunicare il proprio interesse a partecipare alla gara, sulla base dei criteri e di apposita convenzione fissati dal Consiglio comunale. La concessione ha durata minima triennale e massima quinquennale.

2. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.


TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
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Art. 62
REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura dalla legge.

Art. 63
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nelle materie demandate ai regolamenti, le disposizioni dello Statuto hanno efficacia dalla loro entrata in vigore.

2. I regolamenti vigenti alla data di approvazione dello Statuto restano in vigore in quanto compatibili con lo Statuto e fino alla approvazione dei successivi.

3. E' facoltà del Consiglio comunale adottare nelle materie demandate ai regolamenti, normative a carattere transitorio qualora ne ravvisi la necessità.
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Il Segretario Comunale Dr. Francesco PUCCI

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