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Bur n. 97 del 27 novembre 2009


Materia: Statuti

COMUNE DI CHIOGGIA (VENEZIA)

delibera consiglio comunale n. 109 del 13 luglio 2009

Modifiche allo statuto della città di Chioggia.

Art. 1

Comune di Chioggia

omissis

3) Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà verticale;

4) Il comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, in attuazione del principio della sussidiarietà orizzontale, in modo da rendere la funzione amministrativa più adeguata agli interessi pubblici perseguiti.

omissis

Art. 7

Composizione del Consiglio Comunale

1) Il Consiglio comunale è organo di governo con funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo. L'elezione e la durata del mandato, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, sono regolati dalla legge.

2) Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente. La prima seduta dopo l'elezione viene convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano.

Art. 11

Prerogative dei Consiglieri

1) lI Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto, nell'interesse dell'intera comunità.

2) Ogni Consigliere, secondo le modalità e le procedure stabilite dallo Statuto e dal Regolamento interno, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;

b) ottenere tempestivamente dagli uffici comunali, nonché dagli enti, aziende ed organismi partecipati o controllati dal Comune, le notizie, le informazioni e i documenti richiesti ai fini dell'espletamento del mandato.

3) Ogni Consigliere ha diritto di presentare proposte di deliberazioni, interrogazioni, mozioni e interpellanze, cui viene data risposta nei tempi e nei modi previsti dalla legge e dal Regolamento.

4) Qualora lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5) Le proposte di deliberazione di iniziativa di singoli Consiglieri sono iscritte all'ordine del giorno nei modi ed entro i termini previsti dal Regolamento.

6) Al fine di favorire il raccordo funzionale tra gli Organi colleggiali dell’Ente (Consiglio e Giunta) il Sindaco può affidare a singoli Consiglieri Comunali specifici compiti, delimitandone funzione e termini temporali, restando comunque esclusa la corresponsione di indennità alcuna a carico del bilancio comunale.

7) I consiglieri comunali possono essere designati o nominati dal Sindaco, in rappresentanza del Comune, in qualità di componenti delle Assemblee o dei Consigli di Amministrazione delle Società controllate o partecipate dal Comune o delle altre nelle quali le dette Società dovessero a loro volta partecipare, qualora sussistano ragioni ed esigenze di interesse generale collegate all’esercizio del mandato in conformità alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.   267/2000.

Art. 12

Gettone di presenza

I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

Art. 14

Nomina del Presidente del Consiglio

1) Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio comunale elegge il Presidente del Consiglio, a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno, a maggioranza dei consiglieri assegnati. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.

2) Con la medesima maggioranza il Presidente può essere revocato a seguito di una mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei Consiglieri, con le modalità di cui al successivo articolo 32.

Art. 15

Elezione Vice Presidenti del Consiglio

Il Consiglio elegge, dopo l’elezione del Presidente, con le stesse modalità di cui all’articolo precedente, due Vice presidenti, di cui almeno uno scelto tra i Consiglieri della minoranza. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Art. 18

Funzionamento del Consiglio

omissis

2) E' Vice Presidente anziano il Vice presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'elezione dei Vice presidenti.

3) E' Consigliere anziano, per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, colui che alle elezioni ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 20

Votazioni del Consiglio Comunale

1) Salvo i casi previsti dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento, le votazioni si effettuano a scrutinio palese secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Le deliberazioni concernenti persone sono prese a scrutinio segreto.

2) Le deliberazioni del Consiglio sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti fatti salvi i differenti quorum prescritti dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 21

Commissioni consiliari

1) Il Consiglio istituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti, con criterio di rappresentanza, proporzionale ai Consiglieri dei rispettivi gruppi, aventi funzioni istruttorie, propositive e consultive sui provvedimenti di competenza del Consiglio.

omissis

Art. 23

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio esercita, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento interno, le attribuzioni stabilite dalla legge.

Art. 24

Attività programmatoria del Consiglio

omissis

c) gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica e loro varianti;

omissis

Art. 25

La Giunta comunale

1) La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2) La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da non meno di sei e non più di dieci assessori nominati dal Sindaco, tra i quali un Vicesindaco.

omissis

Art. 26

Attribuzioni della Giunta

1) La Giunta adotta tutti gli atti che la legge non riserva ad altri organi.

2) Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 45, comma 2, lett. m), la Giunta delibera la costituzione in giudizio nei casi in cui siano impugnati atti o provvedimenti di competenza degli organi collegiali; in tal caso la rappresentanza in giudizio spetta al Sindaco.

Art. 27

Attribuzioni del Sindaco

1) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l’Ente, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune; esercita inoltre le funzioni attribuitegli quale Ufficiale di Governo nonché quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

2. In particolare il Sindaco:

a) nomina, convoca e presiede la Giunta comunale;

b) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000, nonché del presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione; assegna a tali soggetti, per ciascun ambito di attività dell'Amministrazione, gli obiettivi e ne controlla il perseguimento; conferisce le relative risorse, indica le direttive necessarie e verifica l'adeguatezza degli atti e dei comportamenti;

omissis

Art. 28

Linee programmatiche di mandato

1) Entro 120 giorni dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Possono essere proposte dai Consiglieri modifiche o integrazioni delle linee programmatiche.

2) Entro il trenta settembre di ciascun anno il Consiglio verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche ed introduce le modifiche ed integrazioni eventualmente necessarie.

Art. 29

Incarichi degli Assessori

omissis

3) Nell’ambito della definizione degli incarichi assessorili, il Sindaco può attribuire ad un Assessore il compito di assicurare un’adeguata organicità agli interventi e ai servizi comunali nell’area di Sottomarina , intendondosi per tale l’area litoranea, di recente formazione, che va dal Porto di S. Felice al fiume Brenta, comprendendo anche il Centro Storico di Sottomarina. L’Assessore a ciò delegato assume la denominazione di Pro¿Sindaco di Sottomarina. La sua funzione in ogni caso deve inserirsi armonicamente nell’ambito dell’operato collegiale della Giunta Comunale.

Art. 32

Mozione di sfiducia

1) Il sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. omissis

3. Il Sindaco ha facoltà di depositare presso la Segreteria Generale memorie scritte a giustificazione del proprio operato entro cinque giorni dalla seduta consiliare. L’ufficio del Consiglio provvede ad inviare copia delle memorie a tutti i consiglieri comunali.

4. Il Presidente del Consiglio deve convocare il Consiglio comunale in seduta straordinaria da tenersi non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla presentazione della mozione.

omissis

Art. 33

Cessazione dalla carica di Assessore

omissis

2) Le dimissioni dei singoli Assessori, indirizzate al Sindaco, sono presentate al protocollo e hanno effetto immediato.

omissis

Art. 38

Organizzazione amministrativa

omissis

8) Il Regolamento di organizzazione, al fine di accrescere l’efficacia, l’efficienza, l’economicità, la qualità, la trasparenza, la flessibilità e la pronta capacità di adeguamento ai bisogni e alle domande dell’utenza, deve ispirarsi ai seguenti principi:

  • orientamento alla soddisfazione dell’utenza;
  • separazione tra i ruoli di direzione politica e direzione amministrativa;
  • coerenza tra struttura e strategia, mediante costante revisione e razionalizzazione della sua articolazione in funzione delle dinamiche dei bisogni dell’utenza, delle nuove e mutate competenze, del riparto di responsabilità, poteri e funzioni e dei meccanismi operativi;
  • scomposizione della struttura organizzativa in macro e micro struttura;
  • orientamento al risultato di tutta l’organizzazione, da conseguire mediante un efficace sistema di definizione e condivisione degli obiettivi, di controllo dei costi e dell’efficienza dei singoli servizi erogati;
  • valorizzazione e accrescimento professionale delle risorse umane;
  • collegamento, ed interconnessione mediante sistemi informatici, delle attività degli uffici;
  • garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
  • pari opportunità tra uomini e donne sotto il duplice profilo dell’accesso e del trattamento sul lavoro;
  • rispetto del sistema di relazioni sindacali.
Art. 40

Analisi organizzativa

omissis

2) Sulla base delle risultanze della relazione annuale di cui al primo comma la Giunta:

a) adotta le misure organizzativi necessarie;

b) propone al Consiglio le eventuali modifiche al Regolamento di organizzazione;

ommissis

Art. 42

Segretario Comunale

1) Il Segretario Generale è nominato, confermato, revocato dal Sindaco secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

omissis

Art. 43

Direttore Generale

Il Sindaco previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco stesso, e che sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi nonché la proposta di piano esecutivo di gestione. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’ente ad eccezione del segretario del comune.

Art. 48

Incarichi a tempo determinato

1) Possono essere conferiti incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2) I posti di qualifica dirigenziale e di alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica, sono coperti esclusivamente mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Sono fatti salvi e impregiudicati i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore delle disposizione di cui a comma precedente, come introdotte dalla deliberazione C.C. n. 109 del 13.07.2009.

Art. 49

Collaborazioni esterne

1) Possono essere conferiti incarichi a contenuto tecnico-specialistico ad enti, istituti, professionisti ed esperti, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine in base alle disposizioni del Regolamento.

omissis

Art. 52

Servizi pubblici locali

1) Al fine di promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità e realizzare i programmi sociali, il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici.

ommissis

Art. 53

Forme di gestione dei servizi pubblici

1) L'erogazione dei servizi pubblici avviene in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamento, secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

2. La forma di gestione è scelta dal Consiglio in base a criteri di efficienza, imparzialità, economicità e trasparenza.

omissis

Art. 54

Convenzioni, Consorzi e Unioni

1) Il Comune favorisce la fruizione da parte dei cittadini di altre comunità del proprio patrimonio culturale e delle iniziative realizzate ed è disponibile a fornire assistenza tecnica ed organizzativa ad altri enti locali.

2) Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune di Chioggia potrà stipulare con altri enti locali apposite convenzioni, così come potrà costituire un consorzio tra enti locali per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio associato di funzioni, secondo le vigenti disposizioni di legge. Potrà anche costituire o partecipare ad Unioni di comuni per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni.

3) Nelle convenzioni e negli Statuti sono disciplinati gli strumenti per la tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi delle attività e degli interventi oggetto della collaborazione.

Art. 55

Accordi di programma

1) Il Comune stipula accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni pubbliche o l’impiego di risorse da esse fornite. L’Accordo di programma determina i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2) Quando gli interventi sono di competenza prevalente del Comune, il Sindaco promuove la conclusione dell'accordo, convocando i rappresentanti delle amministrazioni interessate.

3) Ove l'Accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, la sottoscrizione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 56

Forme associative e relazioni con il Comune

1) Il Comune di Chioggia riconosce e promuove i diritti costituzionali dell'uomo di riunirsi in formazioni sociali ed associazioni ove si svolga la sua personalità.

2) Promuove il volontariato a fini di solidarietà e promozione sociale per soddisfare bisogni sociali, civili, culturali e sportivi. Il Comune assicura al volontariato la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.

3) Alle associazioni è riconosciuto il diritto:

a) di presentare istanze, petizioni e proposte e di accedere attraverso propri rappresentanti agli atti e alle informazioni concernenti l'attività amministrativa, in relazione ai fini dell'associazione risultanti dal rispettivo statuto;

b) di partecipare, nei casi e secondo le modalità previste dai regolamenti, agli organismi consultivi istituiti dal Comune e alla gestione o al controllo sociale dei servizi;

c) di avvalersi del difensore civico;

4) Viene istituito un apposito albo comunale delle associazioni operanti nel territorio comunale. Il Regolamento comunale stabilisce le modalità ed i requisiti per l'iscrizione, nonché i criteri per l'erogazione di eventuali finanziamenti.

Art. 57

Istanze, petizioni e proposte popolari

1) Ogni cittadino può rivolgere al Comune istanze e petizioni volte a promuovere l'emanazione di provvedimenti amministrativi nell'interesse proprio o della collettività.

2) Può altresì presentare interrogazioni per chiedere ragione di scelte operate dall'Amministrazione non conoscibili attraverso il normale esercizio del diritto di accesso.

3) Il dirigente competente dà risposta scritta e motivata, entro 60 giorni, alle istanze ed interrogazioni sottoscritte da almeno 250 cittadini.

4) I cittadini in numero non inferiore a 500 esercitano il potere di iniziativa popolare proponendo una bozza di deliberazione redatta nelle forme previste per la stessa.

5) Sulle proposte di iniziativa popolare l'organo competente delibera entro il termine fissato dal Regolamento.

6) Le istanze, le proposte e le petizioni debbono essere corredate di sottoscrizione a pena di inammissibilità.

Art. 58

Consulte comunali

1) Sono istituite Consulte comunali quali strumenti di partecipazione della comunità locale alla vita amministrativa del Comune di Chioggia.

2) Le Consulte sono nominate dal Sindaco. I membri delle Consulte restano in carica per un massimo di 4 anni e comunque non oltre lo scioglimento del Consiglio Comunale e non sono immediatamente rieleggibili. La partecipazione alle Consulte è a titolo gratuito.

3) Il Regolamento prevede la composizione, le modalità di funzionamento delle Consulte e ne definisce i rapporti con l'amministrazione. Individua, altresì, gli atti amministrativi per i quali è obbligatoria la richiesta di parere delle Consulte e determina il termine entro il quale lo stesso parere, se non espresso, si ha per acquisito.

Art. 59

Partecipazione popolare al procedimento amministrativo

1) Il Comune assicura la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti che ne hanno titolo, secondo le vigenti disposizioni di legge.

2) Vengono recepite le disposizioni di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme in materia di Statuto dei diritti del contribuente, demandando ad apposito regolamento dell’ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirino a semplificare l’attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e riduzioni degli adempimenti, a prevenire l’insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.

Art. 60

Comitato utenti

E' prevista 1’istituzione di Comitati degli utenti con funzioni consultive e propositive sugli indirizzi gestionali e sulle prestazioni erogate da servizi pubblici.

Art. 61

Referendum consultivo

1) L'Amministrazione comunale riconosce il referendum consultivo come strumento incisivo di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

2) Il referendum consultivo può essere indetto anche dal Consiglio Comunale col voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

3) E' indetto referendum consultivo su richiesta del 5% degli elettori del Comune risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Le firme dei sottoscrittori della richiesta debbono essere autenticate nelle forme di legge.

4) Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo esprimendo il proprio voto tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune, con diritto di elettorato attivo e passivo.

5) Sono ammesse alla consultazione referendaria le materie di esclusiva competenza dell' Ente locale.

6) Sono definite dal Regolamento le procedure, le formalità di consultazione e le modalità di controllo di un'apposita Commissione Consiliare sull'attuazione del referendum.

Art. 62

Diritti di informazione, di accesso e segnalazione

1) Il Comune riconosce e garantisce il diritto dei cittadini all'informazione sull'attività svolta e sui servizi resi direttamente o indirettamente dal Comune o dagli organismi da esso promossi o ai quali partecipa.

2) Tutti i cittadini hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune; l’accesso si esercita secondo le disposizioni di legge e regolamento, mediante visione ed l'estrazione di copia. L'esame degli atti e dei documenti è gratuito.

3) Tutti gli atti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

4) Il rifiuto dell'accesso, la sua limitazione o il suo differimento possono essere disposti solo per i motivi previsti dalla legge o dal Regolamento e sono in ogni caso motivati per iscritto. Il relativo provvedimento deve essere emesso entro 30 giorni.

5) Il Regolamento disciplina, in base a legge, le modalità dell’accesso, i casi di esclusione o differimento. Annualmente, in sede di determinazione di aliquote e tariffe, viene determinato l’ammontare del rimborso spese per il rilascio di copie.

6) Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità dei procedimenti amministrativi ed individua i dipendenti e i funzionari responsabili, ad ogni livello funzionale, dei relativi adempimenti nonché i termini e i modi di partecipazione dei cittadini.

7) La Giunta Municipale informa i cittadini sul suo operato, mediante assemblee annuali.

8) Il doveroso diritto dei cittadini di segnalare eventuali disservizi e guasti va assicurato dall'Amministrazione Comunale mediante apposito registro presso il Comando VV.UU. e l'istituzione di un numero verde.

Art. 63

Difensore Civico

1) E' istituito il Difensore Civico, il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale e tutela i cittadini nei confronti dell'Amministrazione.

2) Il Difensore Civico svolge la sua funzione in piena libertà e indipendenza, non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, esercita i poteri di accesso ai documenti e agli uffici che spettano ai Consiglieri Comunali. Il Difensore Civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.

3) Il Difensore Civico segnala su iniziativa propria o su istanza dei cittadini agli organi di controllo ed al Commissario Governativo, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 64

Elezione del Difensore Civico

1) Il Consiglio Comunale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto con un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei 3/4 dei consiglieri assegnati. Se alla terza votazione nessun candidato ha ottenuto la predetta maggioranza dei voti, l’elezione avviene con un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2) Il candidato alla carica di Difensore Civico deve dare garanzia di indipendenza, obiettività, deve possedere un'adeguata preparazione giuridico-amministrativa e ha l’obbligo, in caso di elezione, di risiedere nel Comune.

3) Non sono eleggibili coloro che:

a) si trovino in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) abbiano ricoperto nei precedenti 5 anni la carica di Assessore o di Sindaco del Comune di Chioggia;

c) nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale abbiano intrattenuto rapporti economici o professionali non occasionali con l'amministrazione Comunale;

d) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali e coloro che siano stati candidati nelle ultime elezioni per il Parlamento nazionale o europeo o per un Consiglio Regionale Provinciale o Comunale;

e) gli amministratori di enti ed imprese pubbliche od organismi controllati dal Comune e gli amministratori di unità sanitaria locale;

f) i dipendenti pubblici locali e quelli di Enti soggetti a controllo;

g) i componenti degli organi di controllo.

4) Il Difensore Civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici. Resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile una volta sola. Esercita le sue funzioni fino all'elezione del successore.

5) Il trattamento economico del Difensore Civico e le risorse di mezzi e personale a sua disposizione sono determinati dal Regolamento.

6) Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale annualmente una relazione dettagliata dell'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni amministrative ed ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per riferire su aspetti particolari della propria attività.

7) Il Difensore Civico ha diritto di accesso a tutti gli atti ed alle strutture dell'Amministrazione e degli enti collegati, senza che gli possa essere apposto alcun segreto d'ufficio.

8) Gli organi ed uffici cui il Difensore Civico faccia pervenire i propri rilievi o critiche devono motivatamente rispondere entro 15 giorni.

Art. 65

Bilancio e spese

1) Il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica sono presentati dalla Giunta al Consiglio entro la scadenza determinata dalla legge e dai regolamenti comunali in modo che gli stessi possano essere deliberati nei termini previsti dopo approfondita discussione.

2) Il Consiglio, previa istruttoria in Commissione ed eventuali udienze pubbliche per raccogliere proposte ed osservazioni, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini di legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Non sono ammessi emendamenti tendenti a modificare le spese senza l'indicazione della relativa copertura finanziaria, nonché gli emendamenti emulativi e/o seriali.

3) Il conto consuntivo e la relazione illustrativa con le valutazioni di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi stabiliti e ai costi sostenuti, sono presentati dalla Giunta al Consiglio, che li approva entro i termini di legge.

Art. 66

Collegio dei revisori dei conti

1) Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, in modo che sia comunque l’elezione di un membro indicato dai gruppi di minoranza, un Collegio di revisori composto da 3 membri, di cui uno scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, il quale presiede il Collegio, e due scelti tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, assicurando la presenza di un dottore commercialista e di ragioniere commercialista.

2) I componenti del Collegio dei revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per una sola volta. L'elezione ha luogo non oltre la data di scadenza del Collegio in carica. Le modalità di nomina dei revisori le incompatibilità e le sostituzioni sono disciplinate dalla legge e dal Regolamento.

3) Ciascun componente del collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può effettuare verifiche sulla situazione contabile del Comune, riferendone i risultati al Collegio.

4) Il Collegio dei revisori:

a) vigila in modo continuativo sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione del Comune e delle sue istituzioni;

b) riferisce al Consiglio sul rendiconto, attestandone la corrispondenza ai risultati di gestione;

c) formula rilievi e proposte per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d) verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'ente;

e) fornisce al Consiglio e ai singoli consiglieri, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo anche presenziando al Consiglio Comunale o alle Commissioni consiliari;

f) informa tempestivamente il Sindaco, che ne riferisce al Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.

5) Sono messi a disposizione del Collegio dei revisori gli indici e i parametri elaborati per il controllo di gestione e i risultati del controllo medesimo.

Art. 67

Deliberazione e modificazione dello Statuto

1) Lo Statuto comunale è deliberato o modificato dal Consiglio con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non viene raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2) Lo Statuto e le eventuali modifiche statutarie sono pubblicate sul bollettino ufficiale della Regione, affisse all’Albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3) Lo Statuto e le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dall’affissione all'albo pretorio.

4) Le proposte di modificazione dello Statuto possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta, dai singoli Consiglieri o dai cittadini del Comune di Chioggia nelle forme e con le procedure di cui all'art. 66, comma 4, del presente Statuto.

Art. 68

Regolamenti comunali

1) I Regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore, per le parti in cui non siano incompatibili con esso, fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti.

2. In particolare sono previsti:

a) il Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari,

b) il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale;

c) il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

d) il Regolamento per la disciplina dei contratti;

e) il Regolamento per l'albo delle associazioni e dei gruppi operanti nel territorio;

f) il Regolamento per il diritto di accesso agli atti amministrativi del Comune ed il rilascio di copie;

g) il Regolamento per le Consulte comunali;

h) il Regolamento per il referendum consultivi;

i) il Regolamento per l'elezione e l'attività del Difensore civico;

l) il Regolamento di contabilità;

m) il Regolamento di polizia urbana;

n) il Regolamento edilizio;

o) il Regolamento delle Circoscrizioni comunali;

p) il Regolamento delle spese elettorali.

3) I Regolamenti previsti dallo Statuto sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del medesimo, salva diversa disposizione di legge. Il Regolamento del Consiglio Comunale è deliberato entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 69

Collaborazioni esterne

La disposizione dell'art. 49, comma 4, si applica anche agli incarichi in atto conferiti prima dell'entrata in vigore dello Statuto. Degli incarichi conferiti sono comunicati al Consiglio anche le date di decorrenza e di scadenza.

Art. 70

Riorganizzazione dei servizi pubblici

1) Le concessioni di servizi pubblici di cui sono titolari, alla data di entrata in vigore dello Statuto, aziende del Comune sono mantenute fino alla riorganizzazione dei servizi pubblici ai sensi degli art. 52 e seguenti.

2) Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti e degli Statuti delle aziende di cui al titolo IV dello Statuto, continuano ad applicarsi i Regolamenti comunali ed aziendali vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto medesimo.


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