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Bur n. 97 del 27 novembre 2009


Materia: Statuti

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE (BELLUNO)

Delibera Consiliare n. 22 del 11 agosto 2009

Aggiornamento e modifica dello statuto comunale.

Nota sulle origini del Comune di Comelico Superiore

Il Comune di Comelico Superiore, nella sua attuale fisionomia di ente pubblico territoriale, è stato istituito in virtù del Decreto 9 aprile 1806, n. 56, che estese agli Stati Veneti il Reale decreto 8 giugno 1805 sulla amministrazione pubblica e sulla divisione del territorio del Regno.

Il 19 maggio 1797, con l'occupazione e l'unione dei territori della Repubblica di Venezia a quella Francese, era stata istituita assai precariamente la Municipalità di Campedello, che comprendeva tutto il Comelico.

L'ordinamento del Regno d'Italia napoleonico istituì in origine un Comune di Dosoledo (con Padola e Casamazzagno) ed un Comune di Candide (con S.Nicolò, Costa e Danta).

Con l'assestamento del dominio austriaco e l'attivazione della Regia Patente 12 febbraio 1816 circa l’amministrazione comunale, venne ristabilita l'unione dei 4 attuali paesi, quali "sezioni " o "frazioni" del Comune di Candide ovvero di Comelico Superiore.

Tale conformazione rimase inalterata con l'annessione al Regno d'Italia nel 1866. Il nuovo comune napoleonico è stato innestato sull'antico ordinamento dei centenari e delle regole. "Comelico Superiore " è stata, propriamente e ab immemorabili, la denominazione di una delle dieci centene del Comune o Comunità di Cadore.

L'assemblea del centenaro, che comprendeva anche San Nicolò e mezza Danta, provvedeva alla organizzazione militare e fiscale ed eleggeva 3 rappresentanti nel consiglio generale del Cadore. Nel territorio del centenaro esistevano più Regole ovvero consorzi di comproprietari per il godimento dei pascoli, prati e boschi e per il soddisfacimento di oneri e bisogno collettivi e pubblici. Con l'ordinamento napoleonico, alcune di queste Regole furono liquidate tra i privati (Zovo, Fessà), altre cessarono di diritto ed i loro beni furono trasferiti in amministrazione al Comune o sue Frazionì in virtù del Decreto 25 novembre 1806, n.225. Tra le Frazioni ed il nuovo Comune furono spesso mantenuti i medesimi rapporti che esistevano precedentemente fra le 4 Regole e la Regola Matrice.

Gli antichi regolieri di Candide erano comproprietari con quelli di Lozzo, Domegge e Calalzo probabilmente di tutti i pascoli, boschi e prati da Monte Croce alla Valle del Digon. Una divisione con Domegge è del 22 giugno 1214.

La nuova comunità di Candide, giuridicamente ancora in formazione, è definita nell'anno 1186 con riferimento alla chiesa di S.Maria: "qui ad ecclesiam Sancte Marie veniunt" ("coloro che frequentano la chiesa di Santa Maria').

Nell'anno 1191 i regolieri sono definiti come "coloro che risiedono stabilmente Tarcin fino a Padola ("omnes qui cotidie habitant in fabula Candidana a Torcono usque ad Padulam ").

Pochi anni dopo la "faula", "regola" o "comune" di Candide ovvero di Santa Maria si diede ai propri statuti per fissare le penalità relative ai danni dati alle colture per organizzare il pascolo, per stabilire l'inalienabilità dei beni. Detti statuti o "laudi"furono più volte riformati nel Trecento ed organicamente in 240 articoli nell'anno 1630.

Agli inizi del Cinquecento, in seno alla Regola matrice di Candide, si formarono le 4 Regole oggi esistenti, che nell'anno 1588 divisero tra loro i boschi e successivamente, fino al secolo scorso, i prati ed i pascoli di monte. Furono anche abbandonate le abitazioni periferiche di Prese, Casaviere, Crode e Palù; altre furono aggregate ai villaggi maggiori.

Candide, più antico, fu anche il villaggio più importante; Dosoledo è il più recente ed ebbe la sua prima chiesa solo nel 1521; Staunovo fu abbandonato un secolo fa.

I confini del territorio comunale ricalcano per lo più quelli delle antiche proprietà regoliere: in Monte Croce e verso Nord si tratta anche di un importante confine etnico e di Stato, definito nel 1403, 1-148, 1 582 e col trattato internazionale di Rovereto del 20 ottobre 1752; verso Auronzo e Danta segue quelli della spartizione delle antiche Regole di Zovo e Caradiés; sopra Gera e lungo il Digon è stato fissato nel secolo scorso.

INDICE

Titolo I : Principi generali

Art. 1 - La comunità di Comelico Superiore: elementi costitutivi e caratteri

Art. 2 - Il Comune e la sua autonomia istituzionale

Art. 3 - I rapporti tra il Comune e i cittadini: principi e criteri

Art. 4 - Rapporti del Comune con le altre istituzioni pubbliche

Art. 5 - Sede del Comune e segni distintivi

Titolo II : Ordinamento degli organi rappresentativi

Art. 6 - Organi

Art. 7 - Consiglio Comunale

Art. 8 - Competenze

Art. 9 - Ordine del giorno, sessioni e sedute

Art. 10 - Consiglieri

Art. 11 - Poteri dei consiglieri

Art. 12 - Gruppi e Commissioni consiliari

Art. 13 - Decadenza

Art. 14 - Dimissioni e surroga

Art. 15 - Giunta comunale

Art. 16 - Competenze

Art. 17 - Funzionamento

Art. 18 - Decadenza della giunta

Art. 19 - Assessori

Art. 20 – Sindaco

Art. 21 - Competenze

Art. 22 - Cessazione dalla carica

Art. 23 – Vicesindaco

Titolo III: Organi burocratici, uffici e servizi

Art. 24 - Segretario comunale

Art. 25 - Competenze

Art. 26 - Pareri

Art. 27 – Vice Segretario Comunale

Art. 28 – Uffici

Art. 29 – Personale

Art. 30 - Servizi

Titolo IV: Strumenti di programmazione e controllo

Art. 31 - Il processo di programmazione e collegamento con il sistema di bilancio

Art. 32 - Controllo economico-finanziario e di gestione

Art. 33 - Revisore della gestione

Art. 34 - Funzioni del revisore della gestione

Titolo V : Forme associative e di cooperazione

Art. 35 - Principi generali

Art. 36 – Convenzioni

Art. 37 – Consorzi

Art. 38 – Unione di Comuni

Art. 39 - Accordi di programma

Art. 40 – Rapporti con la Comunità Montana del Comelico e Sappada

Titolo VI: Istituti di partecipazione

Art. 41 - Partecipazione popolare

Art. 42 - Valorizzazione di istituzioni sociali, di libere forme associative e del volontariato

Art. 43 - Organismi di partecipazione

Art. 44 - Consultazione della popolazione

Art. 45 - Istanze, petizioni e proposte

Art. 46 - Referendum consultivi

Art. 47 - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 48 - Diritto di accesso

Art. 49 – Diritto di informazione

Art. 50 - Difensore civico

Art. 51 – Funzioni

Art. 52 – Facoltà e prerogative

Titolo VII: Disposizioni transitorie

Art. 53- Revisione dello statuto

Titolo I : Principi generali

Art. 1 - La comunità di Comelico Superiore: elementi costitutivi e caratteri

1. Comelico Superiore, Comune della Repubblica appartenente alla Magnifica Comunità di Cadore, è una comunità autonoma che riconosce storicamente la propria identità unitaria in un ambito territoriale in cui convivono i cittadini che la compongono, nelle loro varie aggregazioni sociali e professionali, in un insieme di valori ed esigenze che ne esprimono la civiltà e ne indicano le ragioni comuni di vita.

2. Comelico Superiore è costituito dalle quattro frazioni di Candide, Casamazzagno, Dosoledo e Padola, nonchè dalle borgate di Sega Digon e Sopalù.

3. Il territorio comunale, che si estende per Kmq. 95,86, confina con quello dei Comuni di S. Nicolò di Comelico, Danta di Cadore, Auronzo di Cadore, Sesto Pusteria (BZ), Kartitsch (Austria).

4. La comunità di Comelico Superiore, che esprime e concorre a garantire i valori universali della libertà, della democrazia, della tolleranza e della pace, intende promuovere lo sviluppo culturale e la qualità della vita per i suoi cittadini e i suoi ospiti, attenta sia ai caratteri specifici della propria identità ladina sia alla evoluzione della realtà locale, regionale, nazionale, europea e internazionale consapevole delle crescenti interdipendenze che possono influire sulle condizioni di esistenza della comunità locale.

Art. 2 - Il Comune e la sua autonomia istituzionale 

l. Il Comune di Comelico Superiore rappresenta istituzionalmente la comunità locale,curandone gli interessi e promuovendone losviluppo, avvalendosi della propria autonomia per lo svolgimento delle sue attività e dei suoi fini, nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, dei principi generali dell'ordinamento nazionale e comunitario nonché di quelli contenuti nello statuto della Regione del Veneto.

2. Spettano a titolo proprio al Comune, ente locale a fini generali, tutte le funzioni pubbliche che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, salvo che non siano eventualmente attribuite ad altri soggetti dalla legge. Il Comune può pertanto assumere ed esercitare, sulla base di regole e atti di autonomia, anche compiti non espressamente individuati e riconosciuti dall'ordinamento vigente, in particolare quando siano preordinati a:

 

a) rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b) promuovere la cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale, oltre a forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

c) recuperare, valorizzare e tutelare le risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutelare la vita umana, della persona e della famiglia, e garantire il diritto allo studio e alla formazione professionale e culturale in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

e) riconoscere pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali tra i sessi;

f) valorizzare lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati per la realizzazione del bene comune;

g) favorire la formazione, a tutti i livelli, di operatori di volontariato;

h) attivare un più efficace ed efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento al disagio giovanile, agli anziani, ai disadattati e ai portatori di handicap;

i) promuovere, conservare e valorizzare le risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio, nonché sviluppare e incentivare ogni iniziativa turistica;

l) valorizzare e promuovere le attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

m) salvaguardare e promuovere la conoscenza del patrimonio linguistico e toponomastico ladino.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Comelico Superiore nei rapporti con lo Stato, con la Regione Veneto, con la Provincia di Belluno, con la Comunità Montana del Comelico e Sappada e con gli altri enti e soggetti pubblici e privati e nei confronti della comunità internazionale.

Art. 3 - I rapporti tra il Comune e i cittadini: principi e criteri

1. I1 Comune persegue le proprie finalità istituzionali con metodo democratico,promuovendo la partecipazione alle proprie attività dei cittadini e delle componenti sociali, economiche e sindacali organizzate, nonchè di ogni altra libera associazione operante nel territorio comunale, che sia disponibile a contribuire fattivamente allo svolgimento dei compiti ad esso spettanti. Valorizza inoltre il rapporto con le Regole, le quali esprimono realtà comunitarie di antica origine e di specifica rilevanza per la tutela e la gestione dei patrimoni collettivi agro-silvo-pastorali.

2. Sempre a tal fine, specifiche norme statutarie e regolamentarie, oltre a prevedere forme di partecipazione diretta degli interessati a procedimenti in cui debbono essere adottati atti destinati ad incidere su loro situazioni giuridiche soggettive:

a) valorizzano forme di consultazione diretta della popolazione;

b) assicurano i diritti di accesso ai documenti amministrativi e di informazione.

Art. 4 - Rapporti del Comune con le altre istituzioni pubbliche

l. Il Comune valorizza la propria autonomia ed il proprio ruolo perseguendo anche idonee scelte di coordinamento e di collaborazione con le altre istituzioni locali, nel rispetto di un metodo programmatorio equiordinato che sia in grado di rendere efficace e integrata l'azione di rispettiva competenza e assumendo comunque il principio di cooperazione quale criterio ispiratore dei rapporti con i Comuni contermini, la Comunità Montana del Comelico e Sappada, la Magnifica Comunità di Cadore e la Provincia di Belluno. Analogamente il Comune di Comelico Superiore ispira al principio di cooperazione il raccordo politico-amministrativo e il coordinamento operativo della propria azione con quella di competenza della Regione e degli organi centrali e periferici dello Stato.

2. A tal fine, il Comune, allorquando vi siano interessi comuni da perseguire in collaborazione con altri enti o possibilità di gestione associata più efficiente di funzioni e servizi di competenza comunale, esercita di norma la propria autonomia organizzativa ricercando intese, anche di carattere permanente, con gli altri enti interessati, in particolar modo con la Comunità Montana del Comelico e Sappada, sia mediante la utilizzazione e la valorizzazione, in rapporto alle specifiche esigenze da soddisfare, degli strumenti di amministrazione consensuale, sia ricorrendo, ove possibile e preferibile, ad accordi per la delega di funzioni o servizi.

Art. 5 - Sede del Comune e segni distintivi

1. Sede ufficiale del Comune è il palazzo civico di Candide in cui è ubicato l'ufficio del Sindaco e si svolgono di norma le adunanze del Consiglio e della Giunta Comunale. In tale sede è ubicato anche l'albo pretorio, destinato alla pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.

2. Il Comune ha come propri segni distintivi:

a) uno stemma, come descritto nel decreto del Presidente della Repubblica del 27/07/1987;

b) un gonfalone, da esibire alle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, che ha la foggia riprodotta in appendice.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono soggetti ad autorizzazione della Giunta Comunale.

Titolo II : Ordinamento degli organi rappresentativi

Art.6 - Organi

1. Gli organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 7 - Consiglio comunale

l. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

2. L'elezione, la composizione e la durata in carica sono regolate dalla legge.

3. La prima seduta del consiglio deve essere convocata, dal sindaco neoeletto, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 8 – Competenze

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto dell'ente e i regolamenti, ad eccezione di quelli riservati dalla legge alla competenza della Giunta;

b) i programmi e le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comune e Comunità Montana e Provincia; la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione di mutui e le aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Sindaco, del Segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

n) l’indizione di referendum consultivi su materie ed argomenti di propria competenza, con presa d’atto degli esiti ed assunzione delle determinazioni conseguenti.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta comunale e devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

3. Il Consiglio comunale ha inoltre competenza su quant'altro stabilito dalla legge.

4. Nell'adozione degli atti di propria competenza il consiglio privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con gli atti di programmazione comunitaria, provinciale, regionale e statale.

5. Apposito regolamento interno dell'ente disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 9. - Ordine del giorno, sessioni e sedute

1. L'ordine del giorno è redatto dal Sindaco.

2. L'ordine del giorno deve essere riportato nell'avviso di convocazione e notificato a ciascun Consigliere comunale.

3. L'ordine del giorno, qualora la notifica della convocazione sia già avvenuta, può essere integrato con altri argomenti e la relativa comunicazione deve pervenire a ciascun Consigliere almeno un giorno libero prima di quello stabilito per la seduta.

4. Spostamenti dell'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno possono essere richiesti da ciascun componente il Consiglio comunale e il Consiglio decide a maggioranza semplice.

5. L'attività del Consiglio comunale può svolgersi in sessione ordinaria e/o d’urgenza.

6. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta. Le sessioni d’urgenza devono invece essere convocate con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno due giorni liberi o un giorno libero prima della seduta, a seconda che si tratti di sessione ordinaria o d’urgenza. Solo a tal fine, per giorno libero deve intendersi quello di normale apertura al pubblico degli uffici municipali.

8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti da norme di legge.

Art. 10 - Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.

Art. 11 - Poteri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, secondo i modi e le forme stabiliti dalla legge e dal regolamento.

2. Hanno diritto di presentare mozioni, interpellanze ed interrogazioni secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento.

3. Possono svolgere specifici incarichi esterni su diretta attribuzione del Sindaco in materie che investono la sfera istituzionale dell'ente.

4. Possono assumere incarichi e ruoli di amministrazione, rappresentanza e coordinamento in istituzioni, aziende speciali, società pubbliche o a prevalente capitale pubblico, loro controllate, collegate o partecipate, che gestiscono servizi pubblici locali anche nell’ambito comunale, purchè la partecipazione del Comune non sia prevalente.

5. Almeno un quinto dei Consiglieri può richiedere per iscritto la convocazione del Consiglio comunale, indicando gli argomenti da trattare. In tal caso, la seduta deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza del Consiglio comunale.

6. Per l'espletamento del proprio mandato, i Consiglieri hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni dagli uffici del Comune.

Art. 12 - Gruppi e Commissioni Consiliari

l.  I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento consigliare e ne danno comunicazione al segretario comunale.

2. Il Consiglio comunale istituisce commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi, costituite con criterio proporzionale.

Il consiglio comunale può altresì istituire commissioni temporanee con criterio proporzionale per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al consiglio.

Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti con funzione puramente consultiva.

Le commissioni, istituite per aree di competenza, sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio che ne determina i poteri, disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 13 - Decadenza

l. Il Consigliere comunale decade dalla carica, oltrechè per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità e delle incapacità contemplate dalla legge, anche per il mancato intervento a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

2. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio comunale.

Art. 14 - Dimissioni e surroga

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate nelle forme previste dalla legge. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio procede alla relativa surroga entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

2. Il seggio che durante il mandato rimane vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 15 - Giunta comunale

l.  La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune.

2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro Assessori.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, scelti tra i Consiglieri comunali,  tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile successiva.

Art. 16 - Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, del Sindaco o del Segretario o di altri organi gestionali dell'ente.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti ed approva quelli rientranti nella propria competenza;

b) approva i progetti delle opere pubbliche;

c) formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione illustrativa al  conto consuntivo;

d) approva disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

e) assume attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione;

f) elabora e propone al Consiglio criteri per la istituzione e l'ordinamento delle tariffe, dei canoni e dei tributi;

g) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

h) approva gli accordi aziendali di contrattazione decentrata;

i) fissa gli obiettivi gestionali.

Art. 17 - Funzionamento

l. La Giunta e' convocata e presieduta dal Sindaco, o in sua assenza, dal Vicesindaco, che stabilisce gli argomenti da trattare.

2. La Giunta delibera a maggioranza dei componenti.

Art. 18 - Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, che determinano lo scioglimento del Consiglio.

2. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 19 - Assessori

l. La posizione giuridica e lo status degli Assessori sono disciplinati dalla legge.

2. Gli Assessori cessano dalla carica per:

a)-morte;

b)-dimissioni;

c)-revoca.

3. Le dimissioni da Assessore sono indirizzateper iscritto al Sindaco e protocollate. Sono immediatamente efficaci.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio.

5. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, deceduti o revocati, provvede il Sindaco, che deve darne comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 20 - Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune.

E’ l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale. E' Ufficiale di Governo.

2. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che ne disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo status giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori.

4. II Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, quando le stesse non siano riservate alla competenza del Consiglio.

5. II Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art. 21- Competenze

·  Attribuzioni di amministrazione

1. II Sindaco ha la rappresentanza generale e legale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune

2. In particolare, il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c) rappresenta il Comune nell’assemblea delle strutture associative e nelle società di capitali;

d) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000;

e) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

f) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;

g) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

h) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per  detta nomina;

i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali.

·  Attribuzioni di vigilanza

1. II Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. II Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

·  Attribuzioni di organizzazione

1. II Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede; provvede inoltre alla sua convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri.

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni, interpellanze e mozioni da sottoporre al Consiglio, in quanto di competenza consiliare.

Art. 22 - Cessazione dalla carica

1. Il Sindaco cessa dalla carica alla scadenza del mandato previsto dalla legge.

2. Il Sindaco cessa anticipatamente dalla carica:

a) per dimissioni, che diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio;

b) per decadenza dovuta a condanna penale divenuta definitiva,sopravvenienza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità o perdita della qualità di Consigliere;

c) per rimozione decretata dal Capo dello Stato;

d) per impedimento di carattere permanente o decesso.

Art. 23 - Vicesindaco

l. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, le sue funzioni vengono espletate dal Vicesindaco.

2. In caso di assenza o impedimento contemporanei del Sindaco e del Vicesindaco, le relative funzioni vengono svolte dagli Assessori in ordine di età, fatti salvi gli espressi divieti di legge.

Titolo III : Organi burocratici, uffici e servizi

Art. 24 - Segretario Comunale – Dirigente

1. II Comune, anche in forma convenzionata, ha un Segretario comunale dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico ed iscritto ad apposito Albo territorialmente articolato, nominato e revocato dal Sindaco nel rispetto delle norme di legge.

2. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la scadenza del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre i centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

Art. 25 – Competenze

1. II Segretario comunale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze di Consiglio e di Giunta; può altresì rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e può autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

2. II Segretario comunale, ove non sia stato nominato il Direttore Generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale.

3. II Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

4. Previa stipula della convenzione di cui all'art. 108, comma 3, della Legge 18 agosto 2000, n. 267, il Comune potrà avvalersi del Direttore Generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra comuni convenzionati.

5. In assenza della convenzione di cui al comma precedente, il Sindaco può conferire al Segretario comunale anche le funzioni di Direttore generale. In tal caso, con il provvedimento di conferimento dell'incarico, sarà attribuita al Segretario comunale congrua indennità determinata dal Sindaco, su parere della Giunta.

6. II Direttore generale ha il compito di provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, di sovraintendere alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia, di predisporre il piano dettagliato degli obiettivi necessario per il controllo di gestione e di formulare la proposta del piano esecutivo di gestione. Per le suddette finalità, al Direttore Generale rispondono i responsabili dei servizi e degli uffici.

7. Previa deliberazione della Giunta comunale, il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell'incarico, che comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

Art. 26 - Pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e anche, qualora essa comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. In caso di assenza o impedimento dei responsabili, i pareri sono espressi dal Segretario comunale per quanto di sua competenza ed in relazione alla natura ed alle caratteristiche della proposta.

Art. 27 - Vicesegretario

1. Il Comune può avere un Vicesegretario, nominato dal Sindaco tra i responsabili apicali delle unità organizzative.

2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario e lo sostituisce nei casi di temporanea sua assenza o impedimento.

3. La nomina a Vicesegretario richiede il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso per segretario comunale.

Art. 28 - Uffici

1. L'organizzazione strutturale del Comune e' articolata in uffici, anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obbiettivi assegnati.

2. Ai responsabili delle diverse aree di attività compete la responsabilità gestionale, compresa la gestione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante poteri di spesa e di controllo, come definiti nel regolamento di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 29 - Personale

1. Il personale del Comune e' organizzato in base ai principi della responsabilita' e della valorizzazione dell'apporto individuale, della qualificazione professionale e dell'efficienza.

2. I dipendenti comunali, inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale, stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

3. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza, tempestività ed imparzialità agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 30 – Servizi

1. Il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici nella gestione dei servizi rivolti alla produzione di beni e servizi o alla realizzazione di fini sociali, culturali, economici, civili.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni tra Comuni, nonchè in ogni altra forma consentita dalla legge.


Titolo IV : Strumenti di programmazione e di controllo

Art. 31 - Programmazione e collegamento con il sistema di bilancio.

1. Al fine di perseguire i propri obiettivi di sviluppo, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento;

2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definiti mediante piani, programmi generali,  settoriali e progetti;

3. Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni del bilancio annuale e pluriennale devono essere collegate col processo di programmazione;

4. Le modalità del collegamento tra processo di programmazione e bilancio sono disciplinate dal regolamento di contabilità.

Art. 32 - Controllo economico-finanziario e di gestione.

1. Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi previamente individuati e secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, motivando e responsabilizzando convenientemente gli organi e gli uffici, il Comune adotta un sistema di controllo di gestione. I responsabili di aree rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi prefissati e alle risorse loro assegnate. In funzione dell'approvazione della bozza del bilancio di previsione, la Giunta può chiedere ai responsabili delle aree una relazione sull'attività svolta.

2. Possono essere istituiti, servizi di controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi determinano, almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

I servizi di valutazione sono composti da esperti anche esterni all'Amministrazione comunale.

3. I servizi hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici.

4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

Art. 33 - Revisore della gestione

l. Il revisore della gestione è organo ausiliario, tecnico, consultivo del Comune.

2. Esso e' nominato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra le persone che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Le proposte inerenti la nomina del revisore devono essere depositate presso la segreteria comunale almeno dieci giorni prima dell'adunanza consiliare ed essere corredate di appropriato "curriculum professionale” di ciascun candidato e delle preventive dichiarazioni di accettazione dell'eventuale incarico.

4. Il revisore dura in carica per tre anni, può essere rieletto per una volta soltanto e non è revocabile dall'incarico, salvo il caso di inadempienza ai dettami di legge, statuto e regolamento.

5. Non possono essere nominati revisori della gestione:

a) i parenti ed affini, entro il quarto grado, dei componenti della Giunta in carica, del Segretario comunale e del dirigente e/o responsabile dell'ufficio di contabilità e ragioneria;

b) i dipendenti dell'ente;

c) i consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente;

d) coloro che hanno infruttuosamente partecipato all'ultima campagna elettorale per la nomina a consigliere dell'ente medesimo.

6. L'esercizio delle funzioni di revisore e' incompatibile con qualsiasi altra attività resa a favore dell'ente con carattere di continuità, eccezion fatta per le prestazioni "una tantum".

7. Costituisce causa automatica ed immediata di decadenza dalla carica di revisore la perdita delle condizioni di eleggibilità e compatibilità di cui ai punti precedenti nonchè la sopravvenuta cancellazione dal ruolo o albo professionale o anche la semplice sospensione disposta per un periodo superiore a trenta giorni.

8. La revoca per inadempienza e' disposta dal Consiglio comunale non prima che il Sindaco abbia mosso formale contestazione degli addebiti all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre.

9. In caso di decadenza, cessazione o revoca dalla carica di revisore, il Consiglio provvede alla sostituzione.

Art. 34 - Funzioni del revisore della gestione

1. Deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico finanziaria della gestione, il revisore esercita le funzioni demandategli dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario, assumendo la responsabilità delle sue attestazioni.

2. Collabora con il Consiglio comunale, fornendo a quest'ultimo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e giudizi in ordine all'azione dell'ente.

3. E' chiamato ad esprimere pareri preventivi sugli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.

4. Nell'esercizio della funzione di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente e delle sue istituzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed alle risultanze del sistema di controllo della gestione.

5. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, il revisore è tenuto a riferireimmediatamente al Consiglio comunale.

6. Il revisore può essere sentito dal Consiglio e dalla Giunta in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso medesimo mossi all'operato dell'Amministrazione.

7. Il regolamento definisce i contenuti più specifici e le concrete modalità di svolgimento dei compiti e delle funzioni del revisore, prevedendo la loro periodicità e disciplinando forme peculiari di controllo di gestione.

8. Il compenso del Revisore è stabilito nel provvedimento di nomina.

Titolo V :    Forme associative e di cooperazione

Art. 35 - Principi generali

1. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi, informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione nei rapporti con gli altri enti e soggetti pubblici e privati.

Art. 36 - Convenzioni

1. II Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o enti pubblici per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nelle convenzioni gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito che alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali dì capitali e beni di dotazione e le relative modalità di riparto alla loro scadenza.

Art. 37 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e/o enti pubblici, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra enti consorziati;

b) lo statuto del consorzio.

2. II consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica ed autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del consorzio:

a) L'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti consorziati nella persona del Sindaco, o suo delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente, che sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.

4. Sono disciplinati dalla legge i consorzi di tipo obbligatorio.

Art. 38 - Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 30 e dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, l'Unione dei Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 39 - Accordi di Programma

1. II Comune, per la definizione e per l'attuazione di opere, investimenti oprogrammi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni, Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti dì arbitrato nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

4. II Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge.

Art. 40 - Rapporti con la Comunità Montana del Comelico e Sappada

1. II Comune, nel rispetto del ruolo istituzionale di ciascun ente, pone in atto rapporti di cooperazione con la Comunità Montana del Comelico e Sappada e con gli altri Comuni che la compongono.

2. La gestione delle funzioni e dei servizi pubblici potrà essere affidata alla Comunità Montana del Comelico e Sappada, ove se ne ravvisi l'opportunità.

3. L'affidamento avviene con la deliberazione del Consiglio comunale che approva la relativa convenzione, nella quale dovranno essere determinati i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

 

Titolo VI : Istituti di partecipazione

Art. 41 - Partecipazione popolare

l. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le istituzioni sociali, le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

Art. 42 - Valorizzazione di istituzioni sociali, di libere forme associative e del volontariato.

1. Il Comune riconosce il valore delle istituzioni sociali e delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere l'efficacia della democrazia.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso apporti consultivi alle commissioni comunali e a riunioni su specifici argomenti, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, proposte, osservazioni utili alla formazione di programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. II Comune promuove e favorisce forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente, concorrendo anche al reperimento dei mezzi ritenuti necessari per il migliore espletamento della loro attività.

Art. 43 - Organismi di partecipazione

l. Il Comune promuove riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investano la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. Le riunioni possono aver luogo anche sulla base della richiesta sottoscritta almeno dal dieci per cento dei cittadini aventi diritto al voto nelle elezioni amministrative.

3. Un regolamento stabilirà le modalità della richiesta e della convocazione, il coordinamento ed il funzionamento delle riunioni, assicurando il pieno rispetto del principio di partecipazione.

Art. 44 - Consultazione della popolazione

1. L'Amministrazione può avviare forme di consultazione della popolazione al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

2. La consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:

a) convocazione di appositi incontri con i cittadini interessati;

b) utilizzazione delle riunioni pubbliche di cui all'articolo precedente;

c) realizzazione di ricerche o di sondaggi presso la popolazione;

d) indizione di referendum consultivi.

Art. 45 - Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, in forma singola o associata, possono presentare istanze, petizioni e proposte su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità ed avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi. Salvo gli obblighi di legge, gli organi competenti si riservano di valutare la richiesta nelle forme ritenute più opportune e previa adeguata istruttoria e motivazione.

Art. 46 - Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti:

-    tributi locali e tariffe;

-    atti di bilancio;

-    materie soggette a potestà regolamentare;

-     disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, dotazioni organiche e relative variazioni;

-     designazione e nomine di rappresentanti comunali;

-    attività vincolate da leggi statali o regionali e materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3.Soggetti promotori del referendum possono essere il Consiglio comunale o 1/6 del corpo elettorale.

4. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione.

5. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

6. Il Consiglio comunale prende atto dell'esito dei referendum consultivi ed assume le determinazioni relative a maggioranza dei consiglieri assegnati.

7. Nel regolamento sono fissati i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 47 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. A tal fine determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve essere concluso, quando ciò non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 48 - Diritto di accesso

1. II diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli o associati, che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative e regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, che può essere disposta senza particolari formalità, deve essere motivata dall'interessato. In caso di diniego, devono essere espressamente indicate le ragioni poste a fondamento e giustificazione dello stesso.

Art. 49 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

2. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune viene effettuata all'albo pretorio del Comune che è situato presso la sede municipale nonché con mezzi di comunicazione e di pubblicità più idonei ad assicurare il loro massimo grado di conoscenza.

3. Presso le frazioni, a cura del Comune, sono installate delle bacheche con funzione divulgativa ed informativa degli atti comunali.

4. L'affissione all’albo pretorio viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 50 - Difensore civico

1. Per adempiere ai compiti attribuitigli dalla legge e al fine di garantire l'imparzialità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa, nonché un corretto rapporto con i cittadini e la tutela di interessi protetti, può essere istituito l’ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore civico è nominato a livello comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzione con altri Comuni o con la Provincia di Belluno

3. La scelta del Difensore civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, competenza giuridico- amministrativa e siano in possesso di diploma di laurea in Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia e Commercio, o equipollenti.

4. Non può essere nominato Difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri di consorzi tra comuni e delle comunità montane, i ministri di culto;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisce prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune o con il Segretario comunale.

Art. 51 - Funzioni

1. II Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. II Difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati, o per iniziativa propria, ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o i regolamenti.

3. II Difensore civico deve provvedere affinché detta violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.

4. II Difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il Difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui e deve rendersi disponibile al pubblico almeno un giorno alla settimana.

Art. 52 - Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dalle Amministrazioni comunali o provinciale.

2. Nell'esercizio del suo mandato, il Difensore civico può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. II Difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

Titolo VII : Disposizioni transitorie

Art. 53 - Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni dello statuto comunale sono deliberate dal Consiglio con la procedura indicata dalla legge.

2. I regolamenti vigenti alla data di approvazione dello statuto e delle sue modifiche restano in vigore solo in quanto compatibili e fino all'approvazione dei successivi.

Il Sindaco

Mario Zandonella Necca

Il Sindaco Mario Zandonella Necca


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