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Bur n. 101 del 11 dicembre 2009


Materia: Opere e lavori pubblici

COMUNE DI ADRIA (ROVIGO)

Decreto n. 114 del 02.11.2009

Approvazione accordo di programma tra il comune di Adria e l'Azienda sanitaria U.L.S.S. n. 19 di Adria per l'attuazione dell'opera relativa a "Interventi di mitigazione del rischio idraulico dell'ospedale civile di Adria mediante interventi sulla rete fognaria per acque bianche interna alla struttura ospedaliera e creazione volumi d'invaso sulle reti fognarie comunali afferenti l'impianto di depurazione di via retratto".

IL SINDACO

(omissis)

DECRETA

1.        di approvare, ai sensi dell’art. 34 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.),  l’accordo di programma sottoscritto in data 27.10.2009 tra il Comune di Adria e l’Azienda sanitaria U.L.S.S. n. 19 che definisce i ruoli, le modalità procedurali e i termini della reciproca collaborazione per dare immediata attuazione agli interventi necessari per la mitigazione del rischio idraulico dell’Ospedale Civile, di cui è detto nelle premesse;

2.        di provvedere, ai sensi dello stesso art. 34 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, alla pubblicazione dell’accordo di programma testè approvato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

IL SINDACO
(Massimo Barbujani)

ACCORDO DI PROGRAMA

L’anno 2009, il giorno 27 del mese di ottobre presso la sede del Comune di Adria, tra le parti sottonominate:

  • Comune di Adria (Rovigo), C.F. 81002900298, rappresentato dal Sindaco pro tempore Massimo Barbujani, nel seguito denominato “Comune”;
  • Azienda ULSS n. 19, C.F. 01013550296, rappresentata dal dott. Giuseppe Dal Ben in qualità di Direttore Generale, nel seguito denominata “Azienda”.

Premesso

  • Che in data 16.09.2009 il territorio comunale è stato interessato da eccezionali avversità atmosferiche che hanno prodotto l’allagamento da rigurgito fognario, in generale, di tutto l’ambito urbano del capoluogo e, in particolare, del piano seminterrato del Monoblocco Ospedaliero comprendente Pronto Soccorso, Radiologia e Accettazione;
  • Che con nota prot. gen. n.19256 in data 16.09.2009 è stato richiesto al Presidente della Giunta Regionale del Veneto di dichiarare lo Stato di crisi per eccezionale avversità atmosferica;
  • Che l’allagamento da rigurgito fognario delle strutture sanitarie ha richiesto l’attivazione del piano di emergenza ospedaliero previsto per allagamento, con trasferimento del Servizio di Pronto Soccorso ai piani superiori e differimento di alcune attività di diagnostica per immagini con conseguenti disagi e ritardi nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie;
  • Che a seguito del sopralluogo tecnico effettuato dal Comune presso l’Azienda durante l’emergenza idraulica del 16 settembre u.s. si è riscontrata una duplice criticità idraulica quale causa dell’allagamento da rigurgito fognario riguardante la rete fognaria interna all’Azienda e la rete fognaria comunale di asservimento, quest’ultima con recapito finale l’impianto di sollevamento del depuratore comunale di via Retratto, sottodimensionate per il deflusso delle acque di pioggia;
  • Che, in generale, durante gli eventi di pioggia intensi tale criticità idraulica si estende anche a tutto il bacino scolante afferente il depuratore comunale di via Retratto, con gravi danni alle unità edilizie residenziali, commerciali, direzionali e scolastiche ivi insediate;
  • Che i lavori di mitigazione della criticità idraulica dell’Ospedale Civile di Adria mediante interventi sulla rete fognaria per acque bianche interna alla struttura ospedaliera e della creazione dei volumi d’invaso sulle reti fognarie comunali afferenti l’impianto di depurazione di via Retratto, hanno la finalità di evitare il ripetersi della messa a rischio della incolumità e della salute pubblica di tutto il comprensorio sanitario interessato e dell’allagamento di parte del centro storico urbano;
  • Che risulta intenzione condivisa tra il Comune e l’Azienda di perfezionare un apposito accordo di programma allo scopo di definire i ruoli e le modalità procedurali per la immediata attuazione dell’opera, in quanto urgente ed indifferibile per garantire l’incolumità e la sicurezza sanitaria pubblica, nonché i termini della reciproca collaborazione.

Per quanto sopra premesso, tra le parti sopra indicate si conviene quanto segue:

Art. 1   Premesse

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Art. 2   Oggetto

Il presente accordo costituisce un atto di intesa fra le parti direttamente coinvolte nella risoluzione delle criticità idrauliche della struttura sanitaria intercomunale a servizio del Basso Polesine e del bacino scolante il centro urbano, ed è diretto a definire i rapporti e i termini di collaborazione fra il Comune e l’Azienda al fine della realizzazione degli “Interventi di mitigazione del rischio idraulico dell’Ospedale Civile di Adria mediante interventi sulla rete fognaria per acque bianche interna alla struttura ospedaliera e creazione volumi d’invaso sulle reti fognarie comunali afferenti l’impianto di depurazione di via Retratto”.

Art. 3   Funzioni del Comune

1.      Il Comune risulta stazione appaltante dell’opera pubblica indicata al precedente art. 2, in quanto promotore dell’iniziativa.

2.      Sono demandate al Comune le seguenti attività:

a)     Progettazione dell’opera;

b)     Acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni varie;

c)     Scelta del contraente;

d)     Stipula del contratto d’appalto;

e)     Direzione e contabilizzazione dei lavori;

f)       Collaudo dell’opera;

g)     Liquidazione delle spese riferite agli interventi sulla rete comunale, sulla base delle fatture emesse dalle ditte che dovranno riportare l’intestazione del Comune;

h)     Eventuali procedure relative alla espropriazione per pubblica utilità.

Art. 4   Funzioni dell’Azienda

1.      L’Azienda collaborerà con il Comune nell’espletamento delle procedure per l’esecuzione dell’opera pubblica; in particolare garantire il libero accesso ai professionisti individuati dal Comune in accordo con l’Azienda nell’area dell’Ospedale Civile, al fine dello svolgimento delle attività di rilievo, indagini geologiche e quanto altro necessario per l’accertamento dello stato di consistenza della rete interna.

2.      All’Azienda sono, inoltre, demandate le seguenti attività:

a)      Acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni di competenza dell’Azienda;

b)      Approvazione dei diversi livelli di progettazione entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del Comune;

c)      Approvazione degli stati di avanzamento dei lavori e, in generale, delle spese sostenute nell’ambito delle somme a disposizione del quadro economico di progetto entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del Comune;

d)      Liquidazione delle spese riferite agli interventi sulla rete di proprietà, sulla base delle fatture emesse dalle ditte che dovranno riportare l’intestazione l’Azienda.

Art. 5   Costi e copertura finanziaria

1.      Il Comune si impegna a finanziare gli interventi sulla rete comunale con propri fondi e con eventuali contributi erogati dallo Stato e/o dalla Regione del Veneto.

2.      L’Azienda si impegna a finanziare gli interventi sulla rete di proprietà con propri fondi e con eventuali contributi erogati dallo Stato e/o dalla Regione del Veneto.

3.      L’attività di progettazione ed esecuzione dei lavori verrà espletata dal Comune, eventualmente in diversi stralci funzionali, in funzione delle decisioni che il Comune e l’Azienda assumeranno autonomamente relativamente alle risorse economiche da stanziare.

4.      Le economie di spesa conseguite a qualsiasi titolo saranno accantonate e potranno essere eventualmente utilizzate nell’ambito dell’opera in oggetto solo su espresso e preventivo accordo tra il Comune e l’Azienda.

Art. 6   Progettazione delle opere

Ai sensi del disposto dell’art. 3, comma 2, lett. a) i diversi livelli di progettazione dell’opera, come le sue eventuali varianti, verranno predisposti dal Comune, il quale per la loro approvazione dovrà acquisire il parere dell’Azienda che si impegna ad esprimersi entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del Comune,così come indicato all’art. 4, comma 2, lett. a).

Art. 7   Rinvio

Per tutto quanto non definito dal presente accordo di programma e che si rendesse necessario per la puntuale realizzazione dell’opera in oggetto si fa rinvio a successivi provvedimenti da adottare in accordo fra il Comune e l’Azienda, nonché alle determinazioni già assunte al riguardo dalle Amministrazioni con precedenti provvedimenti, in quanto compatibili.

Art. 8   Vigilanza

1.      Sull’esecuzione del presente accordo di programma, verrà costituito, ai sensi del disposto dell’art. 34, comma 7, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato da:

-      Sindaco del Comune o suo delegato, con funzioni di Presidente;

-      Direttore Generale dell’Azienda o suo delegato.

2.      Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di controllare la corretta attuazione dell’accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi dettati e di risolvere le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione dell’accordo stesso.

3.      Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal Dirigente del Settore LL.PP., o suo delegato, e dal responsabile dell’area tecnica dell’Azienda o suo delegato.

Art. 9   Spese di bollo e registrazione

1.      Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi del disposto dell’art. 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell’Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss. mm. e ii.

2.      Il presente atto è esente da registrazione ai sensi del disposto dell’art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dall’art. 1 della Tabella allegata.

Art. 10 Approvazione

Il presente accordo di programma verrà approvato con atto del Sindaco del Comune, soggetto promotore.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO Massimo Barbujani


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