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Bur n. 95 del 20 novembre 2009


Materia: Statuti

COMUNE DI SILEA (TREVISO)

STATUTO COMUNALE

Revisione statuto comunale

COMUNE DI SILEA - Provincia di Treviso
STATUTO COMUNALE
approvato con deliberazione C.C.n.79/2008
TITOLO I -PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Comune di Silea
1. Il Comune di Silea, costituito ufficialmente il 1° Maggio 1816 con il nome di Melma, nel 1934 ha preso il nome di Silea dal fiume che ne bagna il territorio.
2. Il Comune di Silea è Ente autonomo nel rispetto della Costituzione, dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
3. Esercita funzioni proprie e le funzioni conferite dalle leggi statali e regionali secondo le rispettive competenze.
Art. 2 - Territorio, gonfalone, stemma
1. Il Comune di Silea è costituito dai territori del Capoluogo, delle frazioni di Cendon e Sant' Elena e delle località di Lanzago, Canton e Franceniga e dalle popolazioni ivi insediate.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Silea Capoluogo.
3. Ha personalità giuridica, può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa dei propri diritti.
4. Ha uno stemma ed un gonfalone.
Lo stemma è l'emblema del Comune e corrisponde alla seguente descrizione: di argento a tre pali di azzurro, caricati ognuno in capo da una spiga di grano d'oro con fascia d'argento trasversale.
Il gonfalone, simbolo del Comune nelle manifestazioni ufficiali, è un drappo quadrangolare, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 652 del 7.6.1943, di 1 metro x 2 , che contiene lo stemma del Comune, di colore azzurro, uguale ad uno degli smalti dello stemma stesso.
Art. 3 - Finalità
1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità, anche mediante le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. Sancisce, in conformità a principi costituzionali e alle norme internazionali, il ripudio della guerra come metodo di risoluzione delle controversie fra i popoli e, a tal fine, promuove, favorisce ed incoraggia tutte quelle iniziative culturali (di informazione, di educazione, di ricerca) atte a diffondere la cultura della pace, della solidarietà e il rispetto dei diritti umani.
3. Ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti principali obiettivi:
a) affermazione dei valori della vita umana dal suo inizio, della persona, della famiglia e dell'istruzione scolastica in generale;
b) soddisfacimento dei bisogni della comunità con particolare riferimento ai giovani, agli anziani e ai più deboli;
c) valorizzazione delle istituzioni pubbliche e private che promuovono l'istruzione e la cultura, nonché la conservazione delle tradizioni locali e l'impiego del tempo libero;
d) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale;
e) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, senza discriminazioni ideologiche, religiose o di razza.
4. Imposta la sua azione secondo i criteri di conoscenza, efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione, pubblicità e responsabilità.
Art. 4 - Tutela della famiglia
1. L’azione del Comune è tesa a riconoscere e garantire i diritti propri della famiglia, sostenendola sul piano economico, sociale ed assistenziale.
Art. 5 - Tutela della salute
1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, all'assistenza sociale riferita in particolare alle persone maggiormente bisognevoli, e attua gli strumenti idonei per renderlo effettivo, soprattutto attraverso la prevenzione.
Art.6 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio naturale, storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
Art. 7 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
1. Il Comune promuove, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, lo sviluppo del patrimonio artistico nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Il Comune pertanto favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art.10 comma 3 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati da appositi regolamenti.
Art. 8 - Assetto ed utilizzo del territorio
1. Il Comune promuove il risanamento, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio attuandone un organico assetto , nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni della popolazione residente e fluttuante, predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
Art. 9 - Sviluppo economico
1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Favorisce lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'attività industriale, stimolando l'associazionismo.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendone un'ordinata espansione.
4. Promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.
Art. 10 - Programmazione economico-sociale e territoriale
1. In conformità a quanto disposto dall'art. 5 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle forze sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
Art.11- Partecipazione, decentramento, cooperazione
1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione, dalle disposizioni contenute nell’ art. 8 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali nonché dalle disposizioni della Legge 7.8.1990 n. 241.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di informazione.
Art. 12 - Pari opportunità
1. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni l'amministrazione Comunale si impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere dei diritti di cittadinanza sociale.
2. Pertanto nella Giunta Comunale, nelle Commissioni Comunali, nelle Aziende speciali, nonché negli organi delle proprie aziende, istituzioni e società e nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna, favorirà un'adeguata presenza di entrambi i sessi. (Legge n. 81/93, art. 27).
Art.13 - Rapporti con Regione, Provincia ed altri Enti
1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri Enti pubblici territoriali, collabora con la Regione e la Provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità, secondo i principi indicati dalla Regione.
2. Il Comune opera con la Provincia in modo coordinato e con interventi complementari, pur nel rispetto della dimensione degli interessi comunali e provinciali, al fine di soddisfare le esigenze della popolazione che male si prestano ad essere frazionate.
3. Il Comune collabora inoltre con altri Comuni ed Enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali ed intercomunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.
4. Il Comune promuove forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti Locali di altri Paesi finalizzate anche al superamento delle barriere fra popoli e culture.
Art. 14 - Servizi pubblici
1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
a) la costituzione di aziende speciali;
b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o a società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria;
c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione dei servizi;
d) la concessione a terzi;
e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.
Art. 15 - Albo Pretorio e informazione
1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità degli atti.
2. Nel Municipio sono previsti appositi spazi da destinare alla pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi, e quanto altro sia soggetto a tale forma di pubblicità. Il Segretario Comunale, avvalendosi degli Uffici, cura l'affissione degli atti.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini informazione adeguata sulle attività del Comune sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.
4. Il Comune di Silea esercita i compiti conoscitivi ed informativi concernenti le proprie funzioni anche attraverso sistemi informativo- statistici automatizzati, in modo da assicurare la circolazione di informazioni e conoscenze. (Art.12 comma 1 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).
Art. 16 - Tutela dei dati personali
1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO II - CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 17 - Organi del Comune
1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
2. Sono organi del Consiglio comunale il Presidente del Consiglio Comunale ove l’amministrazione in carica eserciti la facoltà di nominarlo, i gruppi consiliari, le commissioni consiliari, la conferenza dei capigruppo.
3. Sono organi del Comune a rilevanza interna il Collegio dei revisori dei conti, le commissioni comunali ed il difensore civico.
Art. 18 -Il Consigliere Comunale
1. L’elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il loro numero e la loro posizione giuridica sono regolati dal T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
2. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune (Art.78 comma 5 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).
3. I Consiglieri comunali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli e alle commissioni la cui entità è stabilita con Decreto ministeriale ed è suscettibile di incremento o di diminuzione da parte del Consiglio comunale.
5. E’ consentito richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, commisurata alla presenza del Consigliere nelle sedute collegiali e da erogarsi entro i limiti di spesa e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 82 del T.U.E.L.
6. E' Consigliere Anziano il Consigliere che ha riportato la cifra individuale più alta costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza.
7. A parità di cifra individuale di più eletti, l'anzianità è determinata dall'ordine di precedenza nella lista.
Art. 19 - Doveri del Consigliere
1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a n. 3 sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, con provvedimento adeguatamente motivato, a seguito dell’accertamento dell’assenza non giustificata del Consigliere interessato e della contestazione della violazione, assegnandogli 10 giorni per controdedurre.
4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Art. 20 - Poteri del Consigliere
1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento sul diritto di accesso.
Art. 21 - Cessazione dei singoli componenti del Consiglio Comunale
1. I singoli Consiglieri cessano dalla carica per:
a) morte
b) dimissioni
c) decadenza
d) rimozione.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre il termine di 10 giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 comma 1 lett. a) del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
3. Quando le dimissioni riguardino metà o più dei Consiglieri Comunali assegnati, il Sindaco non può procedere alla convocazione del Consiglio Comunale per la surroga dei Consiglieri Comunali dimissionari, ma deve darne immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.
4. Nel caso di sospensione di un Consigliere Comunale, adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della Legge 19.3.1990, n. 55 come modificato dall'art.4 della Legge 13.12.1999 nr. 475 il Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.
5. I Consiglieri decadono dalla carica oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 19 c.2 del presente Statuto, in tutti i casi previsti dalla legge.
6. La decadenza è dichiarata dal Consiglio su proposta del Sindaco.
7. La rimozione può essere inflitta per i seguenti motivi:
- compimento di atti contrari alla Costituzione
- gravi e persistenti violazioni di legge
- gravi motivi di ordine pubblico
- quando il consigliere è imputato di uno dei reati previsti dalla legge 13.9.82 n° 646 e successive modificazioni e integrazioni o quando sia sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
8. La rimozione è provvedimento di competenza del Ministro dell'Interno. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere i consiglieri qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.
Art. 22 - Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:
a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco (art. 141 comma 1 lett. b) n. 1 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
2) dimissioni del Sindaco trascorsi venti giorni dalla presentazione delle stesse al Consiglio Comunale. (art. 53 comma 3 e art. 141 comma 1 lett. b) n. 2 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco (art. 141 comma 1 lett. b) n. 3 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
4) riduzione dell'organo assembleare alla metà dei componenti del Consiglio, per impossibilità di surroga (art. 141 comma 1 lett. b) n. 4 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
d) in caso di approvazione di una mozione di sfiducia (art. 52 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).
2. Nella ipotesi di cui alla lett.c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema il Prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tale caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce mediante apposito commissario, all'Amministrazione inadempiente, dando avvio alla procedura per lo scioglimento del Consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal comma 1 lett. b) n.1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso (art. 141 comma 3 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).
4. Il rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge (art. 141 comma 4 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni eventualmente loro attribuiti.
6. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il Prefetto per motivi di grave ed urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a 90 giorni, il Consiglio Comunale e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione del Comune.
CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE
Art.23 - Composizione - Elezione - Durata in carica
1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da nr. 16 Consiglieri (art. 37 comma 1 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).
2. L'elezione dei Consiglieri Comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del Sindaco.
3. Il Consiglio Comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Il Consiglio Comunale rimane altresì in carica per gli atti urgenti e improrogabili e fino all'elezione del nuovo, anche in caso di un suo scioglimento anticipato a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
Art. 24 - Il Consiglio Comunale. Poteri.
1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività insediata sul territorio comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente conferite dalle leggi statali e regionali.
3. Ha autonomia organizzativa e funzionale, impronta la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.
4. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tali indirizzi dovranno essere definiti entro un termine che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni.
5. Nomina, designa e revoca i propri rappresentanti, anche estranei al Consiglio Comunale presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente demandati dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale o entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6. Nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle commissioni e negli organismi previsti dalla legge e dagli statuti.
7. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.
8. L'esercizio delle funzioni consiliari non può essere delegato.
Art. 25 - Prima adunanza
1. Il Sindaco neoeletto convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno 5 giorni prima della seduta, che deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale è riservata:
a) alla convalida dei Consiglieri Comunali eletti e del Sindaco e alla surrogazione dei consiglieri eventualmente dichiarati ineleggibili o incompatibili;
b) alla comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco;
c) al giuramento del Sindaco.
3. La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.
4. Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti si applicano le norme previste, rispettivamente, dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri Comunali.
Art. 26 - Commissioni consiliari permanenti e temporanee
1. Il Consiglio Comunale può articolarsi in Commissioni consiliari consultive permanenti o temporanee a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi realizzata mediante voto plurimo.
2. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale demanda al provvedimento di istituzione di ciascuna Commissione la definizione delle competenze, della composizione numerica e, per quelle temporanee, la durata.
3. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
Art. 27 - Commissioni speciali d’indagine
1. Il Consiglio Comunale può istituire di volta in volta commissioni consiliari speciali per svolgere indagini conoscitive sull’attività dell’amministrazione.
2. L’istituzione ed il funzionamento di tali Commissioni sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Viene attribuita alle minoranze la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.
Art. 28 - Regolamento
1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e le modalità per la presentazione e discussione delle proposte.
3. Il Regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.
CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE
Art. 29 - Composizione e funzioni
1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e si insedia dopo la comunicazione di cui al precedente art. 25 c. 2.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta gli atti amministrativi, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.
5. Essa è composta dal Sindaco che la presiede e dagli Assessori nominati dal Sindaco, che tra di essi designa un Vice Sindaco, nel numero massimo di 6.
6. Il Sindaco comunica tali nomine al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
7. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
8. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
9. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti indicati dai singoli Assessori che sono stati oggetto di attività istruttoria e propositiva da parte degli organi competenti.
10. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Vice-Sindaco, in mancanza di questo , dall'Assessore Anziano, e in mancanza anche di questi dall'assessore più anziano di età.
Art. 30 - Incompatibilità alla carica di Assessore
1. Non possono far parte contemporaneamente dalla stessa Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.
2. Non possono far parte della Giunta Comunale, gli ascendenti e discendenti, il coniuge, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.
3. Al Sindaco nonché agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
4. Gli Assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. (art. 78 comma 3 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).
Art. 31 - Anzianità degli Assessori
1. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal Sindaco al Consiglio.
2. All'Assessore Anziano, in mancanza del Vice Sindaco, o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito.
Art. 32 - Durata in carica – Surrogazioni
1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento della nuova Giunta Comunale e all'elezione del nuovo Sindaco.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione , decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, le relative funzioni vengono provvisoriamente assunte dal Sindaco o da questi affidate ad altro Assessore.
4. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco, comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, il nominativo del nuovo assessore.
5. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco ne assume le funzioni o incarica altro Assessore.
Art. 33 - Cessazione dalla carica della Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
5. La mozione deve essere posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.
6. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto.
7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco.
8. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.
9. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario.
Art. 34 - Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni del Sindaco non comportano l'automatica decadenza della Giunta. Tuttavia esse, trascorsi venti giorni dalla presentazione comportano l’applicazione della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina di un Commissario.
2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza della Giunta.
3. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale. Il Segretario Comunale deve darne immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.
Art. 35 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta Comunale
1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca;
d) decadenza;
e) rimozione.
2. Le dimissioni da membro della Giunta, indirizzate al Sindaco, devono essere presentate personalmente e per iscritto dall’Assessore al Protocollo comunale.
Sono irrevocabili, hanno efficacia immediata e non necessitano di presa d'atto. Il Sindaco le iscrive comunque all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e comunica il nominativo del nuovo Assessore, qualora nominato.
3. Il Sindaco procede alla revoca, con proprio provvedimento motivato, dei singoli Assessori quando non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento di indirizzi generali approvato dal Consiglio Comunale oppure quando non intervengano a 5 sedute consecutive della Giunta Comunale senza giustificato motivo.
4. Per la rimozione dei singoli Assessori si rinvia ai principi esposti nell'art. 21 c. 7 e c. 8 del presente Statuto.
5. Alla sostituzione dei singoli assessori deceduti, dimissionari, revocati o decaduti, provvede il Sindaco che deve darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Avvenuta tale comunicazione i nuovi Assessori entrano immediatamente in carica.
ART. 36 - Organizzazione della Giunta
1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale.
3. Le deleghe aventi ad oggetto le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco, dopo la sua elezione.
4. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.
5. Con le stesse modalità di cui al comma 3, il Sindaco conferisce ad uno degli assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento.
6. Le deleghe di cui ai precedenti commi 3 e 5, possono essere modificate e/o revocate dal Sindaco.
7. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le deleghe degli Assessori e le successive modifiche.
8. Il Consiglio Comunale può adottare un Regolamento sul funzionamento della Giunta Comunale.
Art. 37 - Attribuzioni della Giunta
1. Attiene alla competenza della Giunta l’adozione di tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze del Sindaco.
2. Nell'esercizio dei conseguenti poteri competono in particolare alla Giunta:
a) la promozione dell'attività di indirizzo politico-amministrativo, mediante l'adozione e la sottoposizione al Consiglio delle proposte di deliberazione relative agli atti fondamentali ad esso riservati;
b) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo interno della gestione;
c) l'adozione in via d'urgenza delle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza,
d) la presentazione al Consiglio di una relazione annuale sulla propria attività, nella seduta avente all'ordine del giorno il consuntivo;
e) l'adozione delle aliquote relative a tributi, dei canoni e delle tariffe secondo la disciplina generale approvata dal Consiglio comunale per la fruizione dei beni e dei servizi comunali;
f) l’intitolazione di vie e piazze previa autorizzazione dell’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura;
g) la definizione delle manifestazioni socio-culturali, sportive e ricreative;
h) l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
i) la concessione di contributi a terzi, ove tale attribuzione non sia predeterminata da disposizioni legislative o regolamentari;
l) l’autorizzazione alla costituzione in giudizio;
m) l’approvazione degli strumenti urbanistici cosiddetti di terzo livello i quali non abbiano rilevante incidenza sull’assetto del territorio.
3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Art. 38 - Adunanze e deliberazioni
1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Alle sedute della Giunta possono partecipare, se convocati e senza diritto di voto, i revisori dei conti e tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno consultare.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisone della Giunta stessa.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
CAPO IV - SINDACO
Art. 39 - Il Sindaco
1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le modalità previste dalla legge, è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
Art. 40 - Competenze
1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:
a) ha la rappresentanza dell'Ente compresa la rappresentanza legale in giudizio;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
c) convoca e presiede il consiglio comunale nel caso in cui altro consigliere non sia stato nominato presidente del consiglio stesso; convoca e presiede la giunta comunale; determina il giorno delle rispettive adunanze;
d) nomina i componenti della Giunta Comunale, scegliendo tra loro il Vice Sindaco ed ha il potere di revocarli motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio;
e) può avvalersi di coadiutori delegando al Consigliere o ai Consiglieri comunali compiti specifici, delimitandone funzioni e termini e prevedendo, se lo ritiene opportuno, un’adeguata indennità che non dovrà comunque superare il 50% dell’indennità riconosciuta ai componenti di Giunta;
f) presenta al Consiglio entro 120 giorni dalle elezioni, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
g) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici comunali;
h) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
i) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
l) nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art.50 comma 10 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
m) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito Albo;
n) revoca il Segretario Comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale;
o) nomina e revoca il Direttore Generale con le modalità di cui agli arrtt.99 e 100 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
p) indice i referendum comunali;
q) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali conferite al Comune e ne riferisce al Consiglio;
r) promuove davanti all'Autorità Giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
s) provvede all'osservanza dei Regolamenti;t) promuove, assume iniziative e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
u) assume attività d'iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
v) coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
x) coordina e riorganizza, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
z) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.
Art. 41 - Funzioni del Sindaco
1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende :
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
3. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
4. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell’ art. 54 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.
Art. 42 - Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove, tramite il Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali degli stessi;
d) collabora con i revisori dei conti per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni;
e) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali e coordina gli interventi di protezione civile;
f) impartisce direttive al servizio di Polizia Locale vigilando sull’espletamento dell’attività dei dipendenti assegnati al servizio.
Art. 43 - Attribuzioni organizzative
1. Il Sindaco:
a) convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale nel caso in cui non sia stato nominato a presidente del consiglio altro consigliere;
b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;
c) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari. Nel caso sia stato nominato presidente del consiglio altro consigliere, la convocazione e la presidenza spettano a quest’ultimo;
d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio Comunale nel caso non sia stato nominato altro consigliere con funzioni di presidente e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.
Art. 44 - Cessazione dalla carica
1. La cessazione dalla carica di Sindaco avviene, ex legge, col compimento del quinquennio.
2. Cause di cessazione anticipata sono:
a) la morte;
b) le dimissioni;
c) la decadenza;
d) la rimozione.
3. La morte del Sindaco provoca la decadenza di tutta la Giunta.
4. Le dimissioni consistono in una dichiarazione espressa di rinuncia alla carica da presentarsi nei modi e nei termini descritti nell'art. 34 del presente Statuto.
5. Il Sindaco decade:
a) per condanna penale con sentenza divenuta irrevocabile;
b) per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge;
6. Per la rimozione del Sindaco, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 53 del T.U.E.L.
TITOLO III - LINEE PROGRAMMATICHE
Art. 45 - Linee programmatiche per il mandato amministrativo
1. L'azione amministrativa e lo sviluppo dei progetti dell' Amministrazione Comunale hanno come elementi di riferimento, in relazione a ciascun mandato amministrativo, specifiche linee programmatiche.
2. Le linee programmatiche configurano gli obiettivi generali, gli spazi di progettualità rispetto ai quali sono elaborati programmi ed i piani operativi/esecutivi di gestione per i Servizi del Comune.
Art. 46 - Formazione ed approvazione delle linee programmatiche
1. Il Sindaco, sentita la Giunta, predispone sulla base del proprio programma elettorale un documento descrittivo delle linee programmatiche da realizzare durante il mandato.
2. Il documento è impostato in modo da configurare per ogni singola area di intervento gli obiettivi stabiliti e i risultati attesi.
3. L'elaborazione delle linee programmatiche deve essere effettuata dal Sindaco entro. 90 giorni dalla data del suo insediamento.
4. Il documento contenente le linee programmatiche è comunque sottoposto al Consiglio entro 120 giorni dall'insediamento del Sindaco.
5. Il Consiglio Comunale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche con integrazioni, adeguamenti e modifiche al documento presentato dal Sindaco che all'uopo viene depositato in segreteria, per la visione da parte dei consiglieri comunali, almeno 20 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
Art. 47 - Attuazione delle linee programmatiche
1. I Responsabili di Servizio coordinati dal Segretario comunale o sotto la direzione del Direttore Generale adottano, conformemente agli atti programmatori della Giunta e del Consiglio comunale, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni atto necessario a tradurre, sotto il profilo gestionale, le linee programmatiche approvate dal consiglio comunale o dalla giunta comunale medesimi.
Art. 48 - Verifiche ed adeguamenti delle linee programmatiche
1. Il Sindaco, in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi, relaziona al Consiglio sullo sviluppo e sul grado di realizzazione complessivo delle linee programmatiche.
2. La realizzazione delle azioni e dei progetti previsti dalle linee programmatiche è posta a confronto con i risultati del controllo interno di gestione, nonché con il quadro di gestione delle risorse economiche.
Art. 49 - Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
1. Al fine di garantire al Consiglio Comunale la possibilità di attivare le forme di controllo previste dal Tit. VI° Capo I° - del T.U. delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali, vengono inviate ai Capigruppo tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale che costituiscono attuazione degli atti programmatori e d'indirizzo adottati dal Consiglio.
TITOLO IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 50- Organismi e forme associative di partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione democratica di tutta la popolazione comprendente anche i cittadini dell’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, all'attività politica, amministrativa ed economico-sociale della comunità, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa. (Art.8 comma 5 del T.U. delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali).
2. A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, quali asilo nido, scuole materne, impianti sportivi, culturali e ricreativi, case alloggio per anziani, colonie e soggiorni stagionali, mostre e simili, a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici, sociali e assistenziali.
3. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del Regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
4. I Comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.
Art. 51 - Valorizzazione dell'associazionismo
1. Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e della cooperazione (anche volontaristica e sindacale) attraverso:
a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
b) l'accesso alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi;
c) forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione;
d) l'obbligo di indicare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate;
e) la possibilità di presentare memorie, documentazione ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa, quali il bilancio di previsione, i piani urbanistici e commerciali.
2. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.
3. Concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari, tecnico-professionali, potranno essere concessi alle associazioni per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la Comunità, con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito Regolamento.
4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
Art. 52 - Albo Comunale delle Associazioni
1. Viene istituito "l'albo delle associazioni", diviso in due sezioni, ove vengono iscritti a domanda e con deliberazione della Giunta Comunale gli organismi associativi che operano nel territorio comunale.
2. Nella prima sezione sono registrate le associazioni e gli organismi aventi prevalente finalità di carattere culturale, sociale, umanitario, sportivo e ricreativo, combattentistico o d'arma. Per l'iscrizione in detta prima sezione, le associazioni devono avere i seguenti requisiti:
a) essere legalmente costituite;
b) lo statuto deve essere improntato al principio della democraticità e prevedere la possibilità di iscrizione per la generalità dei cittadini;
c) presentare all'inizio dell'anno sociale, il programma dell'attività con l'indicazione della spesa ed il resoconto dell'anno precedente.
3. Nella seconda sezione sono registrate le associazioni e gli organismi di carattere economico, operanti con strutture a base almeno provinciale, rappresentativi di interessi economici e produttivi di cittadini operanti nel territorio Comunale.
Per l'iscrizione in tale sezione, le associazioni devono avere i seguenti requisiti:
a) essere legalmente costituite;
b) lo statuto deve essere improntato al principio della democraticità e prevedere, nell'ambito degli scopi e dei requisiti statutari, la possibilità di iscrizione per la generalità dei cittadini.
4. La Giunta Comunale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all' Albo, disponendo, con propria delibera, la sospensione delle associazione e degli organismi privi dei requisiti di cui al presente articolo.
5. Si prescinde dai requisiti di cui ai precedenti commi per l'iscrizione di organismi nazionali, regionali e provinciali presenti sul territorio del capoluogo o delle frazioni.
Art. 53 - Consultazioni
1. Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini chiamandoli ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi attuativi sia attraverso appositi referendum disciplinati dal successivo art. 5, sia per il tramite degli organismi partecipativi previsti dal precedente art. 50, in modo tale da individuare il loro orientamento su problematiche riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare.
2. A tal fine, il Consiglio, le Commissioni Consiliari e la Giunta dispongono audizioni delle forze economiche e produttive e di soggetti sociali operanti nel territorio che possono contribuire con il loro apporto conoscitivo e con la loro base di esperienza, alla ricerca delle soluzioni più appropriate per profili della politica comunale nei quali i soggetti interpellati rivestano una particolare qualificazione e rappresentatività.
3.Gli organi istituzionali comunali dispongono, inoltre, forme di consultazione della popolazione o di categorie o settore di essa attraverso strumenti di carattere statistico (per esempio questionari conoscitivi o indagini demoscopiche) - avvalendosi dei servizi operanti all'interno della struttura amministrativa comunale anche con l'apporto di professionalità esterne - atte ad acquisire la migliore conoscenza possibile su problemi di particolare rilevanza.
CAPO II - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA
Art. 54 - Istanze, petizioni, proposte
1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni intese a sollecitare od a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, nonché proporre alla Giunta Comunale od al Consiglio Comunale, per quanto riguarda materie di loro competenza, l'adozione di nuove o la revoca di precedenti deliberazioni.
2. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione agli interessati secondo quanto disposto dalla Legge 241/90.
3. Se il termine previsto al comma 2 non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
4. Il Sindaco è tenuto a dare comunicazione della petizione nella prima seduta utile del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 55 - Interrogazioni
1. Le associazioni iscritte all'albo comunale di cui all'articolo 52 possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del comune o che interessano problemi generali o particolari della vita politica, amministrativa, sociale, economica e culturale della comunità.
2. Il Sindaco è tenuto a dare risposta scritta entro 60 giorni dal ricevimento dell'interrogazione.
Art. 56 - Diritto di iniziativa
1. L'iniziativa popolare per la formazione dei Regolamenti comunali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 5% dei cittadini elettori.
3. Qualora la proposta non riguardi l'intero territorio comunale può essere sottoscritta dal 5% dei cittadini elettori residenti nella frazione o nelle frazioni interessate.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) tributi comunali e bilancio di previsione;
b) espropriazioni per pubblica utilità;
c) designazioni e nomine;
d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.
5. Le firme dei proponenti devono essere autenticate ai sensi di legge.
6. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco o alla segreteria comunale collaborazione affinché il progetto o lo schema di deliberazione, siano conformi alle normative vigenti.
Art. 57 - Procedura per l'approvazione della proposta
1. Un'apposita commissione comunale speciale, istituita con le modalità fissate nel precedente art. 33, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine dallo stesso fissato.
2. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della relazione della commissione.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.
CAPO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 58 - Referendum
1. Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum:
a) le materie concernenti i tributi locali, le relative tariffe e il bilancio, il PAT, il P.I. e gli strumenti urbanistici nonché sui progetti di Opere Pubbliche;
b) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa:
a) dal Consiglio Comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
b) dal 10% dei cittadini elettori.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
Art. 59 - Effetti del referendum
1. Il referendum è valido se il 50% più uno degli elettori esprime il proprio voto. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se la risposta affermativa ottiene almeno il 50% più uno dei voti validamente espressi. In caso contrario è dichiarato respinto, ed il quesito sottoposto al referendum non potrà più essere riproposto nell'arco dei cinque anni successivi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 60 . Disciplina del referendum
1. Le norme per l'attuazione del referendum, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative, sono stabilite in apposito Regolamento.
CAPO IV-Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 61 - Diritto di partecipazione al procedimento
1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 62 - Comunicazione dell'avvio del procedimento
1. Il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
b) l'oggetto del procedimento;
c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità.
Art. 63 - Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei Regolamenti Comunali.
3. Il Comune deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, ed affissione nei luoghi pubblici consentiti, anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.
4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
Art. 64 - Diritto di accesso e di informazione
1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli Enti ed Aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento, che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.
2. Il Regolamento inoltre:
a) individua con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardano;
c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione Comunale;
d) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all' attività dell'Amministrazione Comunale.
3. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, viene istituito un idoneo ufficio presso il quale saranno fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli Enti ed aziende da esso dipendenti.
4. Sino all'istituzione di tale ufficio ogni notizia relativa all'attività del Comune sarà fornita dall'ufficio di segreteria.
Art. 65 - Azione popolare
1. Ciascun elettore del Comune può far valere, in giudizio (amministrativo, civile e penale), le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune nei casi e nei modi provvisti dalla Legge.
CAPO V - IL DIFENSORE CIVICO
Art. 66 - Istituzione
1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune e della sua efficacia è istituito l'Ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Al Difensore Civico, quale organo di sollecito dell'Amministrazione Comunale, viene riconosciuta indipendenza politica ed autonomia funzionale e pertanto non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi comunali.
Art. 67 - Attribuzioni
1. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di cittadini singoli od associati, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli Enti ed aziende dipendenti.
2. Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, accerti o abbia notizie di abusi e di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
3. I Consiglieri Comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico.
4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli Enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
5. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzione del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
6. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.
Art. 68 - Controllo di legittimità
1. Ai sensi della disposizione di cui all' art. 127 del T.U. delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali il difensore civico esercita il controllo delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta nei limiti delle illegittimità denunziate quando un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino le dotazioni organiche e relative variazioni.
2. Se il difensore civico ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Comune entro 15 giorni dalla richiesta invitandolo ad eliminare i vizi riscontrati. Se il Comune non ritiene di modificare il provvedimento, esso acquista efficacia se viene confermato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dell'organo deliberante.
Art. 69 - Nomina
1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti e a scrutinio segreto.
2. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, probità, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
3. Non può essere nominato Difensore Civico:
a) chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali e i membri delle U.L.S.S.;
c) i ministri del culto;
d) gli amministratori ed i dipendenti di Enti, Istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale, o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;
f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non farà cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla contestazione.
Art. 70 - Durata in carica, decadenza e revoca
1. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto, esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere riconfermato per una sola volta.
2. Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula:
"Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
3. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notifica giudiziale all'interessato della propria decadenza.
4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con le stesse modalità previste per la sua nomina su proposta di 1/3 dei consiglieri comunali assegnati al Comune.
Art. 71 - Mezzi e prerogative
1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Comune e si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, della collaborazione di funzionari, impiegati e personale ausiliario, provenienti dai ruoli comunali o da Enti dipendenti. Il predetto personale opera alle dipendenze funzionali del Difensore Civico.
3. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
4. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d' ufficio.
5. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
6. Acquisite tutte le informazioni utili, comunica verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
7. E' tenuto alla riservatezza sulle notizie pervenute in suo possesso per ragioni d'ufficio.
8. L'Amministrazione Comunale ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
Art. 72 - Rapporti con gli organi comunali
1. Il Difensore Civico presenta, al Consiglio Comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale nella sua prima riunione.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Sindaco.
4. A richiesta può essere sentito dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni consiliari.
Art. 73 - Indennità di funzione
1. Al Difensore Civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli Assessori Comunali.
Art. 74 - Norma finale
1. A parziale deroga delle disposizioni precedenti l'ufficio del Difensore Civico può essere istituito in Consorzio con altri Comuni della Provincia. In tal caso sarà adottato apposito Regolamento consortile.
TITOLO V - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE
Art. 75 - Il Segretario Comunale
1. La funzione di coordinamento dell'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che la esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il Segretario Comunale, dipendente dall’ Agenzia autonoma per la gestione dell’ albo dei segretari comunali e provinciali di cui all’ art. 102 del T.U. delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti locali, ed iscritto all’albo di cui all’ art. 98 del medesimo T.U., è l'organo burocratico che assicura la sovrintendenza tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.
4. Lo stesso svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. (Art.97 comma 2 del T.U. delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali).
5. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
6. Il Segretario comunale può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune.
7. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
Art. 76 - Attribuzioni
1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, persegue gli obiettivi ed i programmi dell’Amministrazione e, pertanto, svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa, anche propositiva, nei confronti degli organi di governo e degli organi burocratici.
2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da tali organi;
c) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
d) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
e) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto.
Art. 77 - Attribuzioni consultive
1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
Art. 78 - Attribuzioni di sovrintendenza Direzione – Coordinamento
1. Il Segretario Comunale esercita le funzioni dalla legge attribuite ai dirigenti.
2. Esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
3. Presenta al Sindaco idonee relazioni sull'andamento dei servizi.
4. Adotta provvedimenti di mobilità anche interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi di materia.
5. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza.
6. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi dei Responsabili di Area, con l'osservanza delle norme vigenti e del Regolamento.
Art. 79 - Attribuzioni di legalità e garanzia
1. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute degli organi collegiali e ne cura la verbalizzazione.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.
5. Vigila sul rilascio di documenti ai Consiglieri Comunali richiesti per l'esercizio del loro mandato ed ai cittadini nell'ambito del principio del diritto di accesso, di informazione e di trasparenza, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento.
6. Esprime, in relazione alle sue competenze, i pareri tecnici su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale nel caso in cui il Comune non abbia responsabili di servizi.
Art. 80 - Vicesegretario
1. In caso di assenza o di impedimento del Segretario Comunale, può essere nominato il Vicesegretario secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il Vicesegretario svolge funzioni vicarie del Segretario e lo sostituisce in tutte le attività di cui all' art.97 comma 4 del T.U. delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali.
Art. 81 - Direttore Generale
1. Il Sindaco può procedere alla nomina di un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, previa deliberazione della Giunta Comunale e previa stipula di convenzione con altro Comune o altri Comuni le cui popolazioni assommate a quella di Silea raggiungano i 15.000 abitanti.
2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall’ art. 197, c. 2 lett. a) del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali nonché la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all'art169 del medesimo T.U. e la gestione coordinata o unitaria dei servizi fra il Comune di Silea ed il Comune o i Comuni convenzionati.
3. Quando non risulti stipulata la convenzione di cui al precedente comma 2 ed in ogni altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.
4. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco. (art. 108 comma 2 del T.U. delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali).
C A P O II - GLI UFFICI COMUNALI
Art. 82 - Principi strutturali ed organizzativi
1. L'attività del Comune si attua mediante l’assegnazione di obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina la dotazione del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale agli uffici e ai servizi comunali.
Art. 83 - Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il dimensionamento della struttura è fissato dalla dotazione organica del personale.
2. Il sistema organizzativo, inteso come unità integrata all'interno della quale si compongono ed armonizzano fini diversi è articolato nell'apposito Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attraverso l'individuazione di aree di attività tra loro assimilabili.
Art. 84 - Incarichi contrattuali
1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, al di fuori della dotazione organica, in assenza di professionalità analoghe all’interno del Comune può avvenire mediante contratto a tempo determinato, di funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. (Art.110 comma 2 del T.U. delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali).
2. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell’Ente.
3. Non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.
4. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta collaborazione con il bilancio dell’Ente e non vanno imputati al costo contrattuale del personale.
TITOLO VI - SERVIZI
Art. 85 - Forme di gestione
1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, o a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria qualora si renda opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione dei comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 86 - Gestione in economia
1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da apposito Regolamento.
Art. 87 - Azienda speciale
1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. Il Presidente, il Direttore il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consigliere Comunale e di Revisore dei Conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. Anche su proposta del Consiglio Comunale, il Sindaco procede alla revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Il Sindaco inoltre procede alla sostituzione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.
Art. 88 - Istituzione
1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il Regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale annualmente, prima dell’approvazione del bilancio.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore.
Art. 89 - Il Consiglio di Amministrazione
1. Per la nomina e per la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui al successivo art. 99.
2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.
Art. 90 - Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.
Art. 91 _ Il direttore
1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
Art. 92 - Nomina e revoca
1. Gli amministratori delle Istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Non possono essere nominati i Consiglieri Comunali, i Revisori del Conto, i dipendenti del Comune e delle sue Istituzioni.
2. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Pertanto, successivamente all'insediamento il Sindaco convoca il Consiglio Comunale in tempo utile per acquisire gli indirizzi generali in materia di nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
4. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale i provvedimenti di nomina e di revoca degli Amministratori nella prima seduta successiva alla loro effettuazione.
Art. 93 - Società per azioni
1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.
2. Il Comune inoltre, per la gestione di servizi o per il raggiungimento di interessi generali, può partecipare a società di capitali, anche a capitale pubblico minoritario, con le modalità e i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
3. Lo Statuto della società deve prevedere la nomina diretta da parte del Sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale.
Art. 94 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. In applicazione dell’ art. 43 della L. 27.12.1997 nr. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni anche con soggetti privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
TITOLO VII - CONTROLLO INTERNO
Art. 95 - Principi e criteri
1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi di correzione il rapporto tra costi e risultati.
2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dalle disposizioni di cui agli art. 3 c. 1 lett. b) e c) e 14 del Decreto Legislativo 3.2.93 nr. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L’organizzazione dei controlli interni è effettuata dal Comune di Silea anche in deroga agli altri principi di cui all’ art. 1 c. 2 del Decreto Legislativo 30.7.1999 n. 286.
4. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente.
E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
5. Saranno introdotte forme di controllo economico interno della gestione, sentito il Collegio dei Revisori, con le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 96 - Revisori del conto
1. Il Collegio collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo. Può formulare proposte finalizzate a migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione nonché far rilevare eventuali irregolarità, a prescindere da quanto espresso, nella relazione sul rendiconto annuo della gestione.
Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile dell'Ente.
2. I Revisori del Conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
3. Per la revoca e per la decadenza dei Revisori del Conto si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle Società per azioni.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, i Revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle proprie competenze.
5. I Revisori hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale.
TITOLO VIII - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE
CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 97 - Organizzazione sovracomunale
1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi, propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
CAPO II - FORME COLLABORATIVE
Art. 98 - Principio di cooperazione
1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
Art. 99 - Convenzioni
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 100 - CONSORZI
1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Comuni e/o Province per realizzare e gestire in forma associata servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 99, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
5. Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto;
b) il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea. La composizione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto;
c) Il Presidente eletto dall'Assemblea con le modalità stabilite dallo statuto.
Art. 101 - Unione dei Comuni
1. In attuazione dei principi contenuti nel T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, Unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
Art. 102 - Conferenze di servizi ed accordi di programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o più soggetti pubblici, il Sindaco, ove la competenza primaria o prevalente spetti al Comune, convoca una conferenza di servizi tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per la conclusione di un accordo di programma.
2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni dei soggetti interessati, ne stabilisce tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro connesso adempimento.
3. Qualora l'assenso da rendere da parte del Comune costituisca competenza del Consiglio, il Sindaco partecipa alla Conferenza dei Servizi previo mandato vincolante dell'organo comunale competente ed esprime con riserva la posizione del Comune.
4. Qualora durante lo svolgimento della Conferenza venga proposta al voto una soluzione contraria o comunque non conforme o non prevista dal mandato vincolante del Consiglio, il Sindaco esprime voto contrario o non esprime alcun voto e chiede il rinvio della decisione ad un'ulteriore convocazione della Conferenza; in quest'ultimo caso il Sindaco convoca preventivamente il Consiglio per aggiornarlo sulla soluzione proposta ed ottenere un nuovo parere ed un nuovo mandato vincolante.
5. Successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi, l'accordo di programma eventualmente raggiunto perché abbia efficacia viene ratificato dal Consiglio.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 si applicano, anche in caso di conferenze di servizi convocate da altro soggetto pubblico, compatibilmente con tempi e procedure specifiche.
7. E' comunque garantita la partecipazione popolare sull'oggetto dell'accordo di programma, con le forme e le modalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti.
TITOLO IX - FUNZIONE NORMATIVA
Art. 103 - Statuto
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto viene approvato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie. (Art. 6 comma 4 del T.U. delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali).
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente. (Art.6 comma 5 del T.U. delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali).
4.Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio dell’ ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
5. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 10% dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
6. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
Art. 104 - Regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandati dalla legge e dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione all'albo pretorio nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
7. I Regolamenti diventano esecutivi nei termini previsti dall’art. 134 c. 3 del T.U.E.L.
Art. 105 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, e nel T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
I N D I C E
Titolo - I PRINCIPI GENERALI
Titolo II - L' ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Capo 1 - I Consiglieri Comunali
Capo 2 - Il Consiglio Comunale
Capo 3 - La Giunta Comunale
Capo 4 - Il Sindaco
Titolo III - LINEE PROGRAMMATICHE
Titolo IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo 1 - Istituti della partecipazione
Capo 2 - Partecipazione collaborativa
Capo 3 - Partecipazione popolare
Capo 4 - Partecipazione al procedimento amministrativo
Capo 5 - Difensore Civico
Titolo V ORGANI BUROCRATICI E UFFICI
Capo 1 - Il Segretario Comunale
Capo 2 - Gli Uffici Comunali
Titolo VI SERVIZI
Titolo VII CONTROLLO INTERNO
Titolo VIII ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Capo 1 - Organizzazione territoriale
Capo 2 - Forme collaborative
Titolo IX FUNZIONE NORMATIVA.

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