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Materia: Cultura e beni culturali
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Decreto dirigenziale generale n. 17 del 26 agosto 2009
Delega alla funzione di autorizzare, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi su beni archeologici, architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici.
Il Direttore regionale
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modifiche e integrazioni, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 concernente «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, e, in particolare, l’art. 17, comma 3, lett. e-bis);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2009, in corso di registrazione, con il quale è stato conferito all'architetto Ugo SORAGNI l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;
Rilevato che l'art. 17, comma 3, lett. e-bis) del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2008, nell'individuare le funzioni ed i compiti del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, prevede che quest'ultimo autorizzi gli interventi di demolizione e rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi su beni archeologici, architettonici, storici-artistici ed etnoantropologici ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a), b) e c) del sopraccitato D.lgs 42/2004, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l’autorizzazione è rilasciata dalla competente Soprintendenza, che ne informa contestualmente lo stesso Direttore regionale;
Rilevato altresì che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 17, comma 3, lettera e-bis) e dall'art. 18, comma 1, lettera b) del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2008, le Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici sono competenti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, con esclusione degli interventi di demolizione e rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte;
Considerato che, alla luce della legge 241/1990, che stabilisce i principi generali dell'attività amministrativa, quest'ultima deve essere retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e trasparenza;
Ritenuto che la delega dell'attività amministrativa (procedimentale e provvedimentale) volta all'autorizzazione degli interventi di demolizione e rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, ricompresi nell'art.21, comma 1, lettere a), b) e c) del D.lgs 42/04, da eseguirsi su beni archeologici, architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, ai Soprintendenti di settore per i beni archeologici, architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici risponde ai criteri di cui alla legge 241/1990 in tema di azione amministrativa, in quanto consente di completare l'attività tecnica dei predetti dirigenti periferici e tiene conto dei principi di sussidiarietà e di omogeneità, collegati ai principi della responsabilità e dell'unicità dell'azione amministrativa.
Tutto ciò premesso e richiamato
decreta
Art. 1
1. Ai Soprintendenti per i beni archeologici, architettonici storico-artistici ed etnoantropologici è delegata la funzione di autorizzare, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi su beni archeologici, architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici.
Art. 2
1. La delega di cui all'art. 1 è conferita, in via generale, per ogni attività istruttoria e procedimentale, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti finali inerenti le fattispecie di cui al precedente art. 1, in via continuativa, fatti salvi i poteri del Direttore regionale delegante di impartire direttive sulle materie delegate, di controllare l'esercizio dei poteri delegati, di avocare a sé la trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di sua inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato, di revocare la delega stessa.
Al delegato è fatto obbligo di trasmettere al Direttore regionale tutti i provvedimenti emessi in attuazione della presente delega.
Art. 3
Il presente provvedimento sarà inoltrato agli organi di controllo e pubblicato sul bollettino ufficiale (BUR) della Regione Veneto.
Il Direttore regionale Arch. Ugo Soragni
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