Home » Dettaglio Atto di Enti Vari
Materia: Statuti
COMUNE DI ALBETTONE (VICENZA)
Statuto comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 53 del 15.10.2009
Statuto comunale
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Oggetto dello Statuto
Art. 2 – Autonomia e funzioni del Comune
Art. 3 – Finalità ed obiettivi dell’azione comunale
Art. 4 – Collaborazione
Art. 5 – Stemma e gonfalone
Art. 6 - Pari opportunità
TITOLO II - IL TERRITORIO DEL COMUNE
Art. 7 - Sede Comunale
TITOLO III– ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 8 – La presidenza del Consiglio Comunale
Art. 9 - Funzionamento del Consiglio Comunale
Art. 10 – Iniziativa delle proposte di deliberazione
Art. 11 – Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 12 – Decadenza per mancata partecipazione al Consiglio
Art. 13 – Gruppi consiliari
Art. 14 – Commissioni consiliari
Art. 15 – Commissione consiliare per lo Statuto e i regolamenti.
Art. 16 – Convocazione del Consiglio Comunale
Art. 17 – Prima seduta del consiglio neo eletto
Art. 18 – Periodicità e termini per le convocazioni del Consiglio
Art. 19 – linee programmatiche di mandato
Art. 20 – Pubblicità dell’attività del Consiglio Comunale
Art. 21 – Maggioranze richieste per la validità delle sedute
Art. 22 – Maggioranze previste per l’approvazione delle deliberazioni
CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE
Art. 23 – Composizione della Giunta
Art. 24 – Funzionamento della Giunta
Art. 25 – Competenze della Giunta
CAPO III – IL SINDACO
Art. 26 – Funzioni di amministrazione del Sindaco
Art. 27 – Funzioni di vigilanza del Sindaco
Art. 28 – Funzioni di organizzazione del Sindaco
Art. 29 – Vicesindaco
TITOLO IV – UFFICI E PERSONALE
Art. 30 – Principi organizzativi
Art. 31 – Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 32 – Diritti e doveri dei dipendenti
Art. 33 – Direttore generale
Art. 34 – Segretario Comunale
Art. 35 – Vicesegretario Comunale
Art. 36 – Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 37 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 38 – Collaborazioni esterne
Art. 39 – Ufficio di indirizzo e di controllo
TITOLO V – I SERVIZI
Art. 40 – Finalità e modalità di gestione dei servizi pubblici
Art. 41 – Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni
Art. 42 – Istituzione per la gestione dei servizi pubblici locali
Art. 43 – Partecipazione a società di capitali
Art. 44 – Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche
Art. 45 – Rappresentanza di forme associative e di cooperazione tra amministrazione pubbliche
TITOLO VI – FINANZE E CONTABILITA’
Art. 46 – Il processo di programmazione
Art. 47 – Collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci
Art. 48 – Controllo economico interno della gestione
Art. 49 – Revisore dei conti
TITOLO VII – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 50 – Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune
Art. 51 – Valorizzazione del libero associazionismo e volontariato
Art. 52 – promozioni di associazioni o di comitati come organismo di partecipazione
Art. 53 – Consultazione della popolazione del Comune
Art. 54 – Referendum consultivo o propositivo
Art. 55 – Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati
Art. 56 – Difensore civico
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 57 – Norma transitoria
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Oggetto dello Statuto)
Art. 2
(Autonomia e funzioni del Comune)
Art. 3
(Finalità ed obiettivi dell’azione comunale)
Art. 4
(Collaborazione)
Art. 5
(Stemma e gonfalone)
Ornamenti esteriori di Comune.”
Art. 6
(Pari opportunità)
TITOLO II
IL TERRITORIO DEL COMUNE
Art. 7
(Sede comunale)
TITOLO III
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 8
La presidenza del Consiglio Comunale
Art. 9
Funzionamento del Consiglio Comunale
Art. 10
Iniziativa delle proposte di deliberazione
Art. 11
Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 12
Decadenza per mancata partecipazione al Consiglio
Art. 13
Gruppi consiliari
Art. 14
Commissioni consiliari
Art. 15
Commissione consiliare per lo statuto
Art. 16
Convocazione del Consiglio Comunale
Art. 17
Prima seduta del consiglio neo eletto
Art. 18
Periodicità e termini per le convocazioni del Consiglio
Art. 19
Linee programmatiche di mandato
Art. 20
Pubblicità dell’attività del Consiglio Comunale
Art. 21
Maggioranze richieste per la validità delle sedute
Art. 22
Maggioranze previste per l’approvazione delle deliberazioni
CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 23
Composizione della Giunta
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori che va da un minimo di due al numero massimo previsto dalla legge.
2. Il Sindaco, a sua discrezione, entro i limiti indicati al comma precedente, decide il numero di assessori da nominare e procede alla loro nomina, affidando ad uno di essi anche la carica di Vicesindaco.
3. Ad ogni fine previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, l’anzianità degli assessori è determinata dall’età.
4. Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
5. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
6. In nessun caso gli assessori esterni vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta del Consiglio Comunale.
7. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
Art. 24
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite, anche in modo informale, dalla stessa Giunta.
3. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti, compreso il Sindaco, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 25
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi della legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio o al Sindaco.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Spetta alla Giunta l’autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio e la nomina del legale difensore del Comune.
CAPO III
IL SINDACO
Art. 26
Funzioni di amministrazione del Sindaco
1. Il Sindaco svolge le sue funzioni quale capo dell’Amministrazione comunale e quale Ufficiale di Governo.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.
3. Il Sindaco coordina l’attività politica e amministrativa del comune, esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, ai responsabili dei servizi e degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti e delle decisioni degli organi di governo dell’Ente.
Art. 27
Funzioni di vigilanza del Sindaco
1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’ente.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario e del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove tutte le iniziative necessarie ad assicurare che, uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 28
Funzioni di organizzazione del Sindaco
1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, nei limiti previsti dalla legge;
c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.
Art. 29
Vicesindaco
1. Il Sindaco, all’atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vicesindaco, che, in caso di assenza o impedimento temporaneo, lo sostituisce in via generale in tutte le sue funzioni.
2. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco, ne assume temporaneamente tutte le funzioni l’assessore più anziano di età.
TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE
Art. 30
Principi organizzativi
1. L’amministrazione organizza gli uffici e i servizi comunali nel rispetto dei seguenti principi:
a) organizzazione dell’attività degli uffici e dei servizi in base alle esigenze dei cittadini, con adeguamento costante dell’azione amministrativa e dei servizi offerti in modo da conseguire il rapporto ottimale tra i bisogni degli utenti e l’economicità della gestione.
b) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale, nonché della massima collaborazione tra gli uffici.
2. Il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
Art. 31
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi si uniforma al principio secondo il quale agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo dei risultati della gestione alle direttive impartite, mentre al direttore, se nominato, e ai responsabili dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. L’organizzazione comunale si articola in aree organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l’individuazione delle relative responsabilità come disposto dal regolamento.
4. Con le modalità previste dal regolamento, le aree organizzative, coordinate dal Segretario o direttore, se nominato, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni.
5. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, altresì, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.
Art. 32
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso l’amministrazione e il responsabile del servizio degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Comune recepisce e applica i contratti nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali in vigore.
4. Le informazioni delle quali i dipendenti o i collaboratori dell’Amministrazione Comunale siano a conoscenza per ragioni inerenti all’incarico ricoperto non possono essere utilizzate per utilità personale o in violazione delle norme che tutelano la riservatezza.
Art. 33
Direttore Generale
1. Il direttore generale, se nominato, provvede ad attuare gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo, predispone, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale, la proposta di piano esecutivo di gestione (PEG) e il piano dettagliato degli obiettivi (PDO), svolge tutte le altre funzioni di coordinamento, direzione e gestione previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici, al fine di perseguire livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità tra i responsabili di servizio, che a lui rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.
2. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale.
3. Il Sindaco può, altresì, previa delibera della Giunta comunale, nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15 mila abitanti o diverso limite stabilito dalla normativa vigente.
4. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
5. La durata dell’incarico di direttore generale non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, il quale può procedere alla revoca dell’incarico nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.
Art. 34
Segretario Comunale
1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale,nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
5. Il segretario comunale svolge le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di organizzazione, nonché, qualora gli vengano conferite dal Sindaco, le funzioni di direttore generale.
Art. 35
Vicesegretario comunale.
1. Il comune può avere un vicesegretario scelto per pubblico concorso o nominato dal Sindaco tra i dipendenti dell’Ente in possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di segretario comunale.
2. Il vicesegretario comunale, se nominato, collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Art. 36
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili provvedono ad organizzare e gestire gli uffici e i servizi ad essi assegnati nel rispetto delle direttive del Sindaco e degli assessori di riferimento e sulla base delle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario, al fine di conseguire gli obiettivi programmati.
3. Spettano ai responsabili dei servizi tutte le funzioni ad essi assegnate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, salva la facoltà del Sindaco di assegnare talune di dette funzioni al segretario comunale.
Art. 37
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, incaricato con contratto di lavoro autonomo, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può altresì conferire, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento, incarichi dirigenziali o di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, fermi restando i requisisti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. Salvo diverse e apposite disposizioni di legge, i contratti a tempo determinato previsti dal presente articolo non possono esser trasformati in contratti a tempo indeterminato.
Art. 38
Collaborazioni esterne
1. Per obiettivi o programmi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilire i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico, nonché la durata dell’incarico, che, in relazione all’obiettivo o al programma da realizzare, non potrà essere superiore al mandato elettivo del Sindaco.
Art. 39
Ufficio di indirizzo e di controllo
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale e degli assessori, per le funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purchè l’Ente non sia dissestato e non versi in situazione strutturalmente deficitaria.
TITOLO V
I SERVIZI
Art. 40
Finalità e modalità di gestione dei servizi pubblici
1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. Il Comune, nella scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici, privilegia quelle che assicurano una migliore efficienza, in relazione alla natura e alle caratteristiche di ciascun servizio.
3. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione del servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.
Art. 41
Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni
1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
Art. 42
Istituzione per la gestione dei servizi pubblici locali
1. L’istituzione è retta da un Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due Consiglieri.
2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
3. Agli Amministratori dell’istituzione si applicano le norme sull’incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
4. Al direttore dell’istituzione competono le responsabilità gestionali. E’ nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.
5. Il Consiglio Comunale, all’atto della costituzione dell’istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.
Art. 43
Partecipazione a società di capitali
1. Il Comune può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la costituzione.
2. Qualora la partecipazione del Comune alla società sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell’art. 2458 del Codice Civile.
Art. 44
Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche
1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia, e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un’azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.
Art. 45
Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative
1. Il Rappresentante del Comune nell’assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il Sindaco o un assessore o consigliere da lui delegato.
2. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull’andamento delle società di capitali.
TITOLO VI
FINANZE E CONTABILITÀ
Art. 46
Il processo di programmazione
1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali, nonché progetti.
3. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento dei responsabili dei servizi nel processo di programmazione.
Art. 47
Collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci
1. Per garantire che l’effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l’attuazione delle previsioni di bilancio annuale e pluriennale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.
2. Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione revisionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi.
3. Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci, il regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i dati consuntivi.
Art. 48
Controllo economico interno della gestione
1. Il controllo economico interno è svolto dal revisore dei conti.
2. Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.
3. I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l’espletamento del controllo economico della gestione.
Art. 49
Revisore dei conti
1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Esercita il controllo di gestione, esaminando, in particolare, il raggiungimento di obiettivi e di standard.
3. Il revisore dei conti si avvale della collaborazione del segretario comunale e dei responsabili dei servizi, che provvedono a fornire informazioni e dati disponibili.
4. Il revisore dei conti nell’esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune.
5. Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società od altri organismi.
6. Il Sindaco invita periodicamente il revisore dei conti alle riunioni del Consiglio e ogniqualvolta lo ritenga necessario alle riunioni della Giunta Comunale. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.
7. Il revisore dei conti può domandare al Sindaco di effettuare comunicazioni al Consiglio e alla Giunta.
TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 50
Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi e modi stabiliti da apposito regolamento.
4. Tutti gli atti dell’Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
Art. 51
Valorizzazione del libero associazionismo e volontariato
1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all’azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione, valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti, secondo le norme dell’apposito regolamento.
3. La consultazione degli organismi associativi, anche ai fini della pianificazione e programmazione delle scelte dell’Amministrazione, può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e prevede, ove possibile, la presenza di rappresentanze dell’associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura altresì l’accesso alle strutture e ai servizi.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, religioso, dell’ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali di volontariato e della cooperazione.
6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell’associazionismo.
7. Il Consiglio comunale, ai fini sopraindicati, stabilisce che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che ne disciplini i fini e le funzioni, siano iscritte in un Albo dell’Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune.
8. Il Comune può prevedere la costituzione di una Consulta delle Associazioni, al fine di programmare e realizzare gli interventi proposti.
9. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile, culturale e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.
Art. 52
Promozione di associazioni o di comitati come organismo di partecipazione
1. Il Comune può, altresì, promuovere la formazione di associazioni o comitati, anche su base di frazione o di quartiere, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell’assistenza, della cultura e della gestione del territorio.
2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell’ambito della propria competenza, definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all’Amministrazione.
3. Il comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.
4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.
Art. 53
Consultazione della popolazione del Comune
1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione diviene obbligatoria quando è richiesta da almeno il 25 (venticinque) per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. La consultazione riguarda o l’intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di una frazione o di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.
4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell’assemblea.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce.
Art. 54
Referendum consultivo o propositivo
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) Statuto comunale
b) Regolamento del Consiglio Comunale
c) Strumento urbanistico generale e strumenti urbanistici attuativi
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
Art. 55
Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati.
1. Le istanze,petizioni, interrogazioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta comunale, ai Capigruppo consiliari e alle apposite Commissioni consiliari e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell’istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull’esito di tali forme di partecipazione alla prima riunione utile del Consiglio Comunale.
Art. 56
Difensore civico
1. Ai fini di garantire l’imparzialità e l’efficienza dell’amministrazione e per un corretto rapporto con i cittadini nonché per la tutela di interessi protetti, il Comune di Albettone può accordarsi con i Comuni vicini per nominare un’unica persona che svolga le funzioni di Difensore Civico per tutti i Comuni interessati.
2. Il candidato è designato con voto unanime dall’assemblea dei Sindaci interessati.
3. I rapporti tra i Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione che stabilirà la durata, i doveri, i compiti, gli strumenti operativi e i requisiti del Difensore civico.
4. Qualora non sia possibile la nomina del Difensore Civico pluricomunale, il Consiglio Comunale di Albettone può nominare, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, il proprio Difensore Civico.
5. La durata, i doveri, i compiti, gli strumenti operativi e i requisiti del Difensore Civico comunale saranno fissati dall’apposito regolamento.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 57
Norma transitoria
1. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non siano incompatibili con esso, fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
Il Responsabile del Servizio Dott. Germano Comparin
(seguono allegati)
Torna indietro