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Bur n. 87 del 23 ottobre 2009


Materia: Statuti

COMUNE DI PERAROLO DI CADORE (BELLUNO)

Statuto

Statuto.

TITOLO I°

I PRINCIPI

Capo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune di Perarolo di Cadore rappresenta ed esprime l’autonomia della propria comunità secondo i principi e con i poteri e gli istituti di cui di seguito, nell’ambito della Costituzione della Repubblica Italiana.

2. Il capoluogo del Comune è Perarolo.

Art. 2

Territorio e sede comunale

1. Il Comune riconosce le seguenti frazioni e località:

Ansogne, Belvedere, Caralte, Cima Molino, Col de Zordo, Costa, La Vara, Fontanelle, Macchietto, Peron,

Rucorvo, San Rocco, Sacco.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq 43, confinante con i Comuni di Pieve di Cadore, Valle di Cadore, Ospitale di Cadore, Cimolais, Erto Casso.

3. L’istituzione di nuove frazioni e/o località, il loro eventuale accorpamento ed il cambio di denominazione sono disposti dal Consiglio previa consultazione popolare.

4. La sede del Comune è fissata dal Consiglio Comunale. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze possono essere convocati anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La dislocazione degli uffici e dei servizi è stabilita dal Sindaco, avuto riguardo alle esigenze dei cittadini.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l’unità della Repubblica:

a) cura e rappresenta gli interessi generali della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione;

b) persegue l’equa ed equilibrata fruizione da parte di tutti i cittadini dei beni comuni ed in particolare del territorio, quale risorsa dell’intera comunità;

c) si avvale dei suoi poteri pubblici per regolare i rapporti di convivenza sociale ed economica tra i cittadini e le loro associazioni, secondo i principi della sussidiarietà, della proporzionalità, della adeguatezza e dell’interesse generale, e ne persegue il benessere sviluppando i servizi pubblici locali;

d) svolge le sue funzioni anche attraverso la collaborazione con cittadini e con le loro forme di aggregazione sociale, favorisce la partecipazione alle scelte amministrative e l’assunzione delle cariche pubbliche locali;

e) promuove la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

2. Il Comune ricerca forme di incontro e di scambio culturale, sociale ed anche economico con enti locali, anche di altre nazioni, in particolare con quelli nei quali vi sono presenze significative di oriundi perarolesi.

Art. 4

Solidarietà sociale

1. Il Comune manifesta la solidarietà della comunità nei confronti dei propri cittadini, che per disabilità o per altri impedimenti involontari non sono in grado di assicurare a se stessi e alle proprie famiglie un livello di vita consono alla civiltà della comunità stessa, nonché nei confronti di altre comunità nel caso di emergenze eccezionali e nei limiti delle proprie possibilità.

2. Gli interventi, che comportano oneri per il bilancio comunale, sono disposti in base a norme regolamentari.

Art. 5

Principi di organizzazione

1. Il Comune assicura i servizi di sua competenza ricorrendo in via preferenziale alla esternalizzazione, alla privatizzazione e alla liberalizzazione, agli istituti di associazione con altri enti, nonché alla collaborazione e alla delega alle associazioni locali e del volontariato.

2. Il Comune riconosce il principio della separazione delle funzioni di governo da quelle della gestione e vi adegua la propria organizzazione strumentale, demandandole tutte le attività e gli atti gestionali e la relativa responsabilità.

3. I provvedimenti, che comportano l’esercizio in modo inscindibile di entrambe le succitate funzioni, sono di competenza degli organi di governo.

Art. 6

Autonomia impositiva e finanziaria

1. I cittadini concorrono al finanziamento delle spese generali dell’Amministrazione comunale in ragione della loro capacità contributiva e a quello dei costi per i servizi obbligatori e a domanda in ragione della fruizione diretta.

2. I regolamenti individuano le situazioni di tutela e di agevolazione e le fonti di compensazione, nonché i casi di sospensione dei servizi a domanda per mancata contribuzione.

3. La repressione dell’evasione va improntata a criteri e forme di collaborazione con i contribuenti.

Art. 7

Programmazione, pianificazione, attività amministrativa e forme di cooperazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell’azione di governo il metodo e gli strumenti della programmazione e persegue il raccordo con gli strumenti di programmazione dei Comuni contermini, della Comunità Montana, della Provincia e della Regione.

2. I rapporti con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti pubblici sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

3. L’attività amministrativa persegue i fini stabiliti dagli organi di governo comunale nell’ambito della legge ed in attuazione dello Statuto e dei regolamenti ed è retta dai principi della partecipazione, della imparzialità, della proporzionalità, della efficienza, della efficacia, della economicità e della pubblicità.

4. La semplificazione dei procedimenti costituisce obiettivo primario degli organi di governo e dell’organizzazione ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale.

5.Il Comune intende assicurare la salvaguardia dei diritti collettivi di godimento connessi a beni immobili agro-silvo pastorali, in proprietà pubblica, collettive o private esistenti nell’ambito del territorio comunale promuovendo altresì idonee forme di gestione produttiva degli stessi.

A tal fine, onde eliminare il crescente degrado ambientale e il pericolo diffuso di incendi e consentire il ripristino di condizioni igienico/ambientali idonee all’utilizzo, in ogni sua componente, dello “spazio rurale” da decenni abbandonato, il Comune ne favorisce il suo recupero.

Pertanto tutti i terreni, pubblici o privati, ricadenti nel Censuario del suo territorio qualora alla data di entrata in vigore del presente Statuto, catastalmente e fiscalmente non abbiano subito un cambio di destinazione d’uso, possono a cura dei singoli proprietari essere riportati alla loro destinazione agraria originale (prati, seminativi, prati/pascolo ed incolti produttivi) senza oneri burocratico/amministrativi e/o costi aggiuntivi per gli stessi.

6. Il Comune salvaguarda le locali tradizioni venatorie ispirate alla migliore gestione del patrimonio disponibile.

Art. 8

Albo comunale

1. Il Sindaco individua nel palazzo civico un apposito spazio da destinare ad “albo comunale”, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il Consiglio comunale mediante regolamento stabilisce forme anche alternative di pubblicazione, utilizzando tecnologie informatiche e telematiche.

Art. 9

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome – Comune di Perarolo di Cadore – con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 825 in data 26-01-1987.

2. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, è il gonfalone sul quale campeggia lo stemma.

3. Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione del Sindaco.

Art. 10

Prevalenza dello Statuto

1. Le norme del presente Statuto, nell’ambito di cui all’articolo 4 della legge 131/2003, si intendono prevalenti rispetto alle norme di legge.

TITOLO II°

GLI ORGANI DI GOVERNO

Capo I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11

Funzioni e competenze

1. Il Consiglio Comunale esprime l’unità della Comunità Locale e la pluralità dei cittadini, esercita la funzione costitutiva attraverso l’approvazione e le modifiche dello Statuto e la funzione regolamentare generale, fissa l’ammontare complessivo della contribuzione tributaria, partecipa alla determinazione delle linee programmatiche proposte dal Sindaco, compie gli atti di amministrazione attiva riservatigli dalla legge ed esercita il controllo generale sull’attività dell’Amministrazione e sulla qualità ed economicità dei servizi pubblici locali a tutela degli utenti, attraverso l’adozione degli atti fondamentali indicati nell’art. 42 del Testo unico enti locali 267/2000.

2.Costituisce atto fondamentale ciò che nell’ambito della legislazione sulle autonomie locali abbia caratteristiche di generalità e astrattezza, ovvero di programmazione, nonché di organizzazione dei servizi e delle risorse.

Art. 12

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale viene disciplinato con apposito Regolamento.

2. Nella determinazione delle norme ad esso riservate dalla legge, il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale dovrà perseguire:

a) la separazione effettiva dei poteri e delle funzioni del Consiglio rispetto a quelle del Sindaco e della Giunta;

b) le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo dei risultati della attività amministrativa e dei suoi effetti sui cittadini, nel rispetto dell’autonomia gestionale;

c) la conduzione della attività della assemblea e delle commissioni in modo da privilegiare il dibattito e la costruzione di idee e di soluzioni;

d) la possibilità da parte di tutti i componenti di esprimere le proprie idee e soluzioni, nell’ambito delle finalità del Consiglio e delle competenze del Comune, e di disporre di idonei elementi di conoscenza ed informazione, nonché di adeguati supporti strumentali;

e) la semplificazione delle procedure in modo da mantenere tempestiva ed efficace l’attività deliberativa;

f) l’interdizione di ogni forma di impedimento all’esercizio delle funzioni consiliari e delle prerogative dei componenti.

2. Il regolamento dovrà definire le funzioni ed i poteri della Conferenza dei Capigruppo.

3. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni consiliari consultive competenti per materia o gruppi di materie affini. Esse possono essere permanenti o temporanee per lo studio di problematiche sociali e costituite in modo che sia rappresentata la minoranza.

Art. 13

Attribuzioni e diritti dei Consiglieri

1.      I Consiglieri comunali svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

2.      Per l’esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo il Consigliere ha libero accesso agli Uffici del Comune e può prendere visione di tutti gli atti e documenti necessari per espletare il proprio mandato.

3.      I Consiglieri hanno diritto di iniziativa in merito alla presentazione di proposte di deliberazioni, interpellanze, interrogazioni, mozioni. Le proposte di deliberazione, nel caso che prevedano spese debbono indicare i mezzi per farvi fronte e debbono essere depositate in segreteria per la ordinaria istruttoria e per l’acquisizione dei pareri.

4.      Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate per iscritto presso la segreteria del Comune.

Il Sindaco o l’assessore all’uopo delegato rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni, alle interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Le modalità della presentazione e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

5.      Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale utilmente successiva alla loro presentazione.

6.      Per l’esercizio dei loro diritti e poteri, i Consiglieri comunali possono chiedere l’ausilio tecnico del Segretario comunale.

7.      Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l’esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri.

Art. 14

Dimissioni dei Consiglieri

1.      Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate al protocollo dell’ente e diventano irrevocabili da tale momento.

2.      Le dimissioni possono essere presentate anche durante la seduta di Consiglio e diventano irrevocabili da tale momento. Devono essere verbalizzate.

Art. 15

Lavori del Consiglio

1.      Il Consiglio comunale viene convocato in seduta ordinaria, straordinaria o d’urgenza.

2.      Le sedute sono ordinarie per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, straordinarie negli altri casi.

3.      Il Consiglio può essere convocato d’urgenza per questioni particolari su decisioni del Sindaco.

4.      Il Consiglio viene convocato nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Art. 16

Convocazione del Consiglio comunale

1.      In caso di seduta ordinaria gli avvisi di convocazione devono essere recapitati almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la discussione, di almeno tre giorni negli altri casi.

2.      Nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato almeno 24 ore prima della seduta.

3.      Deve essere inoltre riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.

4.      Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri.

5.      Gli avvisi di convocazione possono essere recapitati a ciascun Consigliere attraverso messo comunale o altro incaricato dal Comune, tramite lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica.

6.      Gli atti del Consiglio devono essere disponibili dalla data di convocazione.

Art. 17

Ordine del giorno delle sedute  

1.      L’ordine del giorno delle sedute deve avere la massima pubblicità.

2.      L’ordine del giorno viene redatto dal Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo.

3.      Il Consiglio comunale può deliberare anche su argomenti non iscritti all’ordine del giorno in presenza di tutti i Consiglieri assegnati al Comune e con il loro accordo unanime

Art. 18

Pubblicità delle sedute

1.      Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2.      Ove la pubblicità dei lavori consiliari possa nuocere al diritto e alla riservatezza o ad altri interessi giuridicamente rilevanti, il regolamento stabilisce le misure idonee ad evitare l’evento pregiudizievole.

3.      In tale ambito vengono previsti i casi di seduta segreta e le delibere che contengono decisioni riguardanti persone fisiche o giuridiche non vengono esposte all’albo pretorio, possono essere visionate dai Consiglieri e non vengono riportate nella seduta successiva.

Art. 19

Votazione

1.      Le votazioni su argomenti iscritti all’ordine del giorno sono in genere palesi.

2.      Sono segrete le votazioni riguardanti apprezzamenti personali o gradimento e, in genere, quelle riguardanti persone fisiche o giuridiche.

Art. 20

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1.      Il numero dei Consiglieri è previsto dalla legge.

2.      Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati, in prima convocazione.

3.      Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti e, in seconda convocazione, con l’intervento di almeno 4 Consiglieri, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.

4.      Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto, che non depositi la scheda, o che non la ritiri, è computato tra i presenti.

5.      Nel caso di cui al comma precedente, i Consiglieri astenuti o che dichiarano di non prendere parte alla votazione, si computano nel numero dei votanti e in quello necessario per la validità della seduta.

6.      Il Consigliere che non vuole essere computato tra i presenti deve allontanarsi dall’aula.

7.      Il voto di astensione e la scheda bianca o nulla non viene ritenuto voto favorevole ma si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge e dallo statuto.

Art. 21

Gruppi consiliari

1.      I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppi e designano un capogruppo. In mancanza della designazione assume le funzioni di capogruppo il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell’ambito della lista di appartenenza.

2.      E’ possibile che un gruppo sia costituito da un unico Consigliere qualora unico eletto di una lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

3.      Viene istituzionalizzata la Conferenza dei capigruppo i cui poteri verranno stabiliti dal regolamento.

4.      Ciascun Consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare la propria dissociazione dal gruppo di appartenenza.

Art. 22

Commissioni consiliari

1.      Il Consiglio comunale può istituire con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, Commissioni consultive per materie o gruppi di materie.

2.      Le Commissioni sono costituite in modo che sia rappresentata la minoranza.

3.      Esse possono essere permanenti o temporanee per lo studio di problematiche sociali.    

Art. 23

Rappresentanza delle minoranze e Commissioni d’indagine

1.      Quando la legge o il regolamento prevede la rappresentanza delle minoranze, si procede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio con unica votazione e voto limitato.

2.      Il Consiglio può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, Commissioni consiliari straordinarie con compiti di indagine o di inchiesta nei casi di gravi violazioni di legge o delle norme statutarie e regolamentari da parte dell’Amministrazione e dei singoli Consiglieri.

3.      La proposta di istituzione della Commissione deve essere presentata da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e deve essere sottoposta all’esame del Consiglio entro 30 giorni dal deposito della richiesta presso la segreteria.

4.      La richiesta deve indicare in maniera circostanziata le ragioni che motivano la richiesta.

5.      Il Consiglio determina la durata dei lavori.

6.      La Commissione è presieduta dal Consigliere designato dalla Minoranza consiliare, che non ha però diritto di voto.

7.      La Commissione d’inchiesta può convocare i dipendenti e gli incaricati del Comune e può richiedere l’audizione degli amministratori.

8.      I lavori della Commissione si concludono con una relazione al Consiglio, approvata a maggioranza e redatta nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento.

Art. 24

Nomina dei rappresentanti del Consiglio

1.      La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge, viene effettuata con voto limitato.

2.      La nomina dei rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana avviene, su proposta dei Capigruppo consiliari, con votazione per schede segrete facendo ricorso al sistema della votazione con voto limitato così da assicurare alla minoranza un proprio rappresentante.

3.      In caso di inadempienza del Consiglio comunale le nomine dei rappresentanti verranno effettuate dal Sindaco, ai sensi di legge e sentiti i Capigruppo consiliari.

Art. 25

Decadenza dei Consiglieri

1. Qualora un Consigliere, senza giustificarne il motivo in forma scritta al Sindaco, risulti assente per tre sedute consecutive dell’assemblea, il Sindaco attiva la procedura di decadenza, chiedendo giustificazione all’interessato, che è tenuto a rispondere entro 10 giorni. Il procedimento è sottoposto all’esame e alla decisione del Consiglio nella seduta successiva, prima di trattare ogni altro argomento. Analoga procedura è applicata ove su 5 sedute consecutive le assenze siano più di 2. Le giustificazioni devono essere riferite a serie e circostanziate ragioni di impedimento.

2. Il Consigliere sottoposto a procedimento di decadenza può prendere parte alla discussione ma non alla votazione.

3. Il Consiglio, dichiarata la decadenza, procede immediatamente alla surroga.

Art. 26

Ineleggibilità o incompatibilità

1. Fermo restando quanto previsto dagli art. 60 e 63 del D.Lgs. 267/2000 è ammessa l’assunzione da parte degli amministratori comunali di incarichi e ruoli di amministrazione, rappresentanza e coordinamento in istituzioni, aziende speciali, società pubbliche o a prevalente capitale pubblico loro controllate, collegate o partecipate, che gestiscono servizi pubblici locali anche nell’ambito comunale, purché la partecipazione del Comune non sia prevalente.

Capo II

LA GIUNTA

Art. 27

Competenze

1. La Giunta è l’organo esecutivo del Comune. E’ competente a decidere nelle materie ad essa attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune attraverso:

a) l’esercizio del potere regolamentare e deliberativo nei casi espressamente previsti dalla legge;

d) la formulazione di proposte deliberative al Consiglio;

e) l’assistenza al Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni e poteri;

f) l’emanazione di atti programmatori delle attività gestionali e di indirizzo amministrativo ai responsabili della gestione;

g) il controllo della gestione.

3. Il Sindaco può attribuire, con proprio atto, responsabilità di uffici o servizi ad uno o più componenti della Giunta e stabilire quali funzioni debbano essere da questi esercitate, tra quelle indicate nell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 28

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non inferiore a 2 e non superiore a 4.

2. Possono essere nominati Assessori anche coloro che non rivestono la carica di Consigliere comunale. In tal caso, si applicano le norme stabilite per la nomina a Consigliere comunale.

3. Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.

Art. 29

Funzionamento

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta ed assicura la collegiale responsabilità delle decisioni.

3. La Giunta è convocata dal Sindaco, che la presiede.

4. Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Il Sindaco stabilisce l’elenco degli argomenti da trattare ed attribuisce i compiti istruttori agli Assessori, al Segretario comunale ed ai responsabili della gestione, ove convocati.

7. Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa determinazione del Sindaco.

8. Il funzionamento della Giunta per quanto qui non previsto è disciplinato dal regolamento per il funzionamento degli organi comunali.

Capo III

IL SINDACO

Art. 30

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del Comune ed è responsabile dell’amministrazione dell’ente nei confronti del Consiglio e dei cittadini, salvo per quanto demandato al Consiglio medesimo.

2. Esercita le funzioni previste dalla Legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Nomina il Segretario comunale e può attribuire ad esso le funzioni di Direttore Generale.

4. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi tra i dipendenti e può attribuire funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici con provvedimento motivato o ai componenti della Giunta con i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

5. Può partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari temporanee o permanenti qualora lo ritenga necessario.

6. Nomina e revoca gli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

7. Può delegare attività ed atti di sua competenza, nell’ambito delle funzioni comunali, agli Assessori ed ai Consiglieri. Egli può delegare anche ai responsabili della gestione l’esercizio di funzioni proprie e la rappresentanza legale del Comune in giudizio, ferma restando la sua competenza a decidere la costituzione, la resistenza e la conciliazione.

8. Determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge.

9. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio comunale, fissa gli argomenti da trattare, ne dirige i lavori ed assicura l’esercizio delle funzioni e dei diritti dei componenti.

10. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio comunale nella prima riunione dopo l’elezione, pronunciando la seguente formula: ‘Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica, lo Statuto e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini’.

Art. 31

Il Vicesindaco

1. Il Sindaco, all’atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco esercita le funzioni di Sindaco in caso di assenza, impedimento o decesso di quest’ultimo.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vicesindaco, alla sostituzione provvede l’assessore in carica nell’ordine di nomina del Sindaco, con precedenza assoluta per gli Assessori Consiglieri comunali.

4. Nel caso di reggenza, spettano al Vicesindaco tutte le funzioni ad esclusione della nomina di un altro Vicesindaco.

5. Nel caso di nomina di un Commissario per la sostituzione del Sindaco e della Giunta, la presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere in carica che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista del Sindaco.

Art. 32

Indirizzi generali di governo

1.      La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata, a cura del Sindaco, presso l’ufficio del Segretario comunale almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva alle elezioni.

2.      Ciascun Consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.

3.      Dopo l’esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con l’approvazione degli indirizzi generali di governo.

Capo IV

CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 33

Controllo sugli atti degli organi di governo

1. I provvedimenti del Sindaco sono comunicati ai Capigruppo consiliari.

2. Eventuali opposizioni agli atti degli organi di governo devono essere esaminate dagli organi medesimi per la rispettiva competenza entro dieci giorni. Nel caso di opposizione a delibere consiliari, il termine per l’esame è di 30 giorni e viene effettuato dalla Conferenza dei Capigruppo.

3. Il Segretario comunale e i responsabili della gestione sono tenuti a rispondere in forma scritta ai quesiti tecnico-legali su atti e procedimenti afferenti l’attività dell’amministrazione entro dieci giorni dalla richiesta del Sindaco, della Giunta o di un quinto dei Consiglieri comunali o di una Commissione consiliare o di almeno cinquanta cittadini maggiorenni e residenti.

4. Gli stessi funzionari hanno l’obbligo di segnalare al Sindaco e al Segretario comunale, per quanto di loro competenza, le eventuali illegittimità, illiceità e le violazioni dello Statuto e dei regolamenti relativamente agli atti da assumere o assunti dagli organi di governo o di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Capo V

disposizioni comuni

Art. 34

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco. Mozione di sfiducia

1.      In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2.      Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso, si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

3.      Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso.

4.      Nel caso previsto dal comma precedente, le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

5.      Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

6.      Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 35

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e il Segretario devono astenersi dal prendere parte a sedute in cui si discute di affari propri o del coniuge o di parenti entro il quarto grado o di affini entro il secondo grado.

2. Nel caso che l’obbligo di astensione riguardi il Segretario, le funzioni di verbalizzante sono esercitate dal Vicesegretario, se esiste, altrimenti da un componente dell’organo deliberante individuato dal Sindaco.

Art. 36

Nomine

1. Il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.

2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

TITOLO III°

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

GLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 37

L’ordinamento degli uffici e le strutture organizzative

1.      L’organizzazione degli uffici e dei servizi deve ispirarsi ai principi di flessibilità e razionalizzazione delle strutture mediante una programmazione unitaria dei vari interventi.

2.      Il processo organizzativo deve tendere al raggiungimento della massima efficienza, uniformandosi ai criteri di specializzazione e coordinamento del lavoro.

3.      La struttura organizzativa rappresenta l’elemento portante dell’organizzazione del Comune in grado di esprimere la propria potenzialità, sia all’esterno che all’interno dell’apparato amministrativo.

4.      Il settore ha compiti programmatico-organizzativi e operativi di massima dimensione e trasparenza, finalizzati all’erogazione dei servizi e alla realizzazione di interventi qualificanti.

5.      Spetta al Segretario comunale collegare le strutture con gli organi politici sia per la formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell’ente che per fornire elementi di conoscenza e valutazione tecnica per l’analisi dei risultati.

6.      L’ordinamento e le funzioni degli organi amministrativi, ai quali spettano la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Comune, sono determinati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 38

Il Segretario

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, persegue gli obiettivi e i programmi decisi dall’Amministrazione e, pertanto, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività.

3. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

4. Esprime il parere di cui all’art. 49 D.Lgsv. 267/2000, in relazione alle sue competenze, in caso si assenza o di impedimento dei responsabili dei servizi.

5. Può rogare gli atti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private o atti unilaterali nell’interesse dell’ente.

6. Svolge le funzioni di direttore generale, qualora le predette funzioni le siano conferite dal Sindaco.

7. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Sindaco o da questi delegata.

8. Promuove i procedimenti disciplinari quando necessari, avvalendosi dell’ufficio all’uopo istituito anche in forma associata.

9. Esercita azione di impulso per garantire il rispetto dei termini nei procedimenti amministrativi.

Art. 39

Il Vicesegretario

1. Il Comune può avere un Vicesegretario nominato dal Sindaco tra i dipendenti in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso per Segretario comunale.

2. Qualora nominato, il Vicesegretario sostituisce il Segretario in caso di assenza o impedimento di carattere temporaneo.

Art. 40

Responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi sono nominati dal Sindaco e preposti alla direzione dei settori di cui sono responsabili.

2. Essi organizzano il settore di competenza e, qualora incaricati di funzioni dirigenziali, adottano atti aventi rilevanza esterna.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento.

Art. 41

Il personale

1.      L’organizzazione strutturale e operativa degli uffici e dei servizi, l’ordinamento, le attribuzioni e le competenze del personale sono stabilite dal regolamento generale di organizzazione del personale comunale.

2.      Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali, mentre rimane riservata dalla legge la disciplina dell’accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali.

3.      Le procedure d’accesso al rapporto di pubblico impiego e le altre procedure concorsuali sono disciplinate dal regolamento generale dei concorsi e delle assunzioni.

4.      Il regolamento dei concorsi pubblici per l’assunzione del personale deve attuare il principio del prevalente interesse del Comune.

5.      Al personale dipendente va assicurato un trattamento economico dignitoso, strumenti ed opportunità di formazione ed aggiornamento professionale, possibilità di sviluppo professionale nonché condizioni ed ambienti di lavoro soddisfacenti e consoni alla dignità della funzione pubblica svolta.

6.      Il Segretario comunale e gli altri dipendenti del Comune non possono essere incaricati di funzioni direttive all’interno delle società a totale o prevalente capitale del Comune.

7.      I dipendenti devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura delle mansioni loro affidate.

Art. 42

Criteri generali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Compete alla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, nell’ambito dei principi di cui all’articolo precedente, stabilire i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi limitatamente a:

a) definizione della struttura essenziale dell’organizzazione;

b) statuizione delle norme sull’incompatibilità;

c) determinazione delle norme generali relative ai concorsi e all’attribuzione di incarichi di lavoro dipendente;

d) indicazione dei limiti per il ricorso alla dirigenza esterna, ferma restando la possibilità di utilizzare la facoltà prevista dal 1° comma dell’articolo 110 del Testo Unico 267/2000;

e) individuazione delle forme generali di controllo sulla e della attività gestionale;

f) indicazioni vincolanti per l’eventuale localizzazione di uffici al di fuori della sede comunale.

Art. 43

Conferimento incarichi

1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici, specificando gli ambiti gestionali e provvedimentali attribuiti.

2. Gli ambiti di competenza sono individuati con riferimento al risultato finale, ferma restando la collaborazione e la corresponsabilizzazione ove siano richieste competenze tecniche ed organizzative plurime.

3. Gli incarichi di responsabile della gestione hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti; possono essere anticipatamente revocati dal Sindaco medesimo a sua discrezione.

4. Il Sindaco, può, previo provvedimento di Giunta comunale, affidare incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di attività caratterizzate da alto contenuto di professionalità. Tali incarichi sono automaticamente risolti alla scadenza del termine indicato nel contratto o, in mancanza, alla scadenza del mandato del Sindaco per qualsiasi causa.

TITOLO IV°

L’ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Capo I

SERVIZI PUBBLICI

Art. 44

Istituzione e regolamentazione

1. Il Comune può promuove la gestione associata dei pubblici servizi in collaborazione con i Comuni e la Comunità Montana e riconosce il suo interesse pubblico per tutti i servizi che possono concorrere alla migliore qualità della vita dei propri cittadini.

2. Il Comune attua i servizi di cui al comma precedente in qualità di committente e quindi ricorrendo, in via preferenziale, allorché ciò sia economicamente ed organizzativamente possibile, agli istituti associativi nonché all’esternalizzazione e alla privatizzazione.

3. Il Comune:

a) assicura l’erogazione dei servizi locali propri con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

b) garantisce l’informazione ed i diritti dell’utenza mediante le carte dei servizi;

c) attiva forme di controllo, che permettano di misurare il grado di soddisfazione degli utenti;

d) individua l’ambito ottimale di gestione dei singoli servizi in modo da assicurare la loro economicità.

4. Ai servizi pubblici si applica il capo III del D.Lgs. 286 del 30 luglio 1999, e successive modifiche, relativo alla qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi.

5. Le forme di gestione dei servizi pubblici locali sono disciplinati dall’art. 113 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 45

Rappresentanza del Comune

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle strutture associative e nelle società di capitali è il Sindaco o una persona da esso delegata.

2. In applicazione dell’art. 67 del D.Lgs. 267/2000, agli amministratori comunali possono essere attribuiti incarichi e possono svolgere funzioni di rappresentanza, organizzazione o di coordinamento in istituzioni, aziende e società partecipate in via minoritaria dal Comune.

Capo II

FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE

Art. 46

Delega di funzioni

1. Al fine di migliorarne l’esercizio, il Consiglio comunale può attribuire funzioni proprie del Comune alla Comunità Montana, alla Provincia e alle altre istituzioni associative previste dalla legge. Il Sindaco relaziona al Consiglio comunale in sede di conto consuntivo sull’attività di controllo e sui risultati.

Art. 47

Convenzione per la gestione di servizi

1. La gestione associata tra enti pubblici di servizi non comportanti delega di funzioni o di poteri pubblici è assunta o conferita dal Sindaco mediante convenzioni indicanti l’oggetto, la durata, le modalità di calcolo del concorso economico ed i mezzi economici per fronteggiarlo.

2. Gli accordi per mere prestazioni di servizio a rimborso diretto sono di competenza dei responsabili della gestione.

Art. 48

Accordi di Programma

1.      Quando siano coinvolte attribuzioni di diversi soggetti pubblici sulla definizione e nell’attuazione di opere e di interventi o di programmi di intervento e sia necessario coordinare l’azione per la loro completa realizzazione, il Comune, in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di accordi di programma con soggetti interessati determinando i tempi e modalità dell’azione amministrativa, nonché finanziamenti e ogni altro adempimento connesso.

2.      Per le medesime finalità il Comune può chiedere che la Comunità Montana, la Provincia o la Regione promuovano la conclusione di accordi di programma con le Amministrazioni interessate, qualora nella definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento vi sia una loro competenza primaria o prevalente.

Art. 49

Unione di Comuni

1. Al fine di migliorare le strutture pubbliche, l’offerta di servizi e l’espletamento di funzioni, il Consiglio comunale, verificata l’opportunità e la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, può costituire un'unione con i Comuni contermini.

TITOLO V°

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E FORME DI TUTELA

Art. 50

Partecipazione popolare

1.      Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2.      Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture e ai servizi dell’ente.

3.      Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti. 

Art. 51

Organizzazione volontaria delle frazioni

1. Al Capoluogo ed alle frazioni, singole o anche associate, organizzate in comitati con propri regolamenti, adottati dall’assemblea degli elettori ed approvati dal Consiglio comunale, sono assicurate funzioni propositive e di collaborazione, anche mediante delega, per quanto di specifico interesse, in particolare nella gestione di edifici ed impianti comunali, nel presidio del territorio, nelle attività sociali, culturali, turistiche e ricreative

Art. 52

Partecipazione al governo

1. Tutti i cittadini singoli o associati hanno diritto a presentare osservazioni, proposte e richieste agli organi di governo per quanto di rispettiva competenza e a riceverne risposta.

2. Tutti i cittadini residenti, singoli o associati, hanno diritto di segnalare le eventuali violazioni dello statuto da parte dell’Amministrazione, nel governo e nella gestione. Le segnalazioni sono esaminate entro 60 giorni dalla Conferenza dei Capigruppo o dalla Commissione consiliare di ciò incaricata e, qualora ritenute motivate e pertinenti, sono sottoposte all’esame del Consiglio nella successiva seduta.

Art. 53

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ferme restando le norme di legge in ordine alla partecipazione dei cittadini ai procedimenti che li riguardano o per i quali hanno un interesse tutelabile, i regolamenti di settore prevedono forme di agevole conoscibilità pubblica degli atti conclusivi dei procedimenti.

Art. 54

Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni

1. Il Comune garantisce l’accesso alle informazioni richieste da qualsiasi cittadino in merito a questioni di interesse generale, senza alcuna formalità.

2. La visione degli atti pubblici amministrativi è consentita a semplice richiesta.

3. Il rilascio di copia di atti avviene su richiesta motivata ed è disposta secondo le modalità previste da apposito regolamento.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto di ricevere copia degli atti amministrativi su semplice richiesta e hanno diritto di prendere visione degli atti del Comune relativamente a procedimenti conclusi.

5. Sono sottratti all’accesso dei cittadini i documenti anagrafici e di stato civile, i documenti che riguardano procedimenti disciplinari a dipendenti e il protocollo.

6. Il diritto di accesso deve essere esercitato in modo da non compromettere il normale svolgimento delle attività d’ufficio.

Art. 55

Istanze, petizioni e proposte di cittadini o associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco, che ne da comunicazione al Consiglio e ne promuove il tempestivo esame da parte degli uffici competenti.

2. Entro trenta giorni dall'affidamento della pratica per l'esame all'ufficio competente, il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di sessanta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio comunale, in sede di comunicazioni.

Art. 56

Difensore civico

1. Il Comune può istituire il difensore civico o aderire al difensore civico istituito a livello associato, di Comunità Montana o di Provincia.

2. Il funzionamento dell’istituto del difensore civico è riservato ad apposito regolamento

Art. 57

Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune valorizza e promuove lo sviluppo delle libere forme associative operanti sul territorio comunale e organizzate democraticamente, i cui fini siano rispondenti a quelli del Comune.

2. Il Comune collabora con le associazioni del territorio costituite per scopi sociali, culturali, ricreativi.

3. Agevola gli organismi associativi con l’eventuale sostegno economico, la disponibilità di strutture e negli altri modi consentiti

4. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociali e sanitari, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero e, in ogni caso, quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

5. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di interesse pubblico o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e della peculiarità dell'associazionismo.

Art. 58

Consultazione della popolazione e assemblea dei cittadini

1. Il Comune può decidere di consultare la popolazione del Comune su questioni di rilevante interesse per l’intera comunità.

2. La consultazione può essere disposta su iniziativa comunale o su richiesta di almeno il 25% della popolazione iscritta nelle liste elettorali del Comune.

3. La consultazione è indetta dal Sindaco o da un suo delegato. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica delle operazioni.

4. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco ai competenti organi comunali per gli atti cui la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

5. Il Comune si impegna a dare collaborazione per analoghe iniziative richieste dalla Comunità Montana, su tematiche di interesse comunitario.

6. La consultazione può avvenire a mezzo di questionari o di quesiti.

7. L’esito della consultazione viene reso noto dal Sindaco mediante avvisi e manifesti entro tre giorni lavorativi dalla data di svolgimento della stessa.

Art. 59

Referendum consultivo

1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un’unica questione di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

3. Non è ammesso il referendum consultivo sul bilancio, su materia tributaria e tariffaria o su provvedimenti vincolati per disposizioni di legge.

4. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

5. Il quesito referendario può essere proposto dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati o dal 25% dei cittadini residenti nel Comune e iscritti nelle liste elettorali.

6. Nel caso di cui al comma 5 il Consiglio comunale decide sulla ammissibilità del quesito e indice il referendum con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

7. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

8. Entro trenta giorni, l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale, che dovrà fame oggetto di discussione e resoconto con adeguata pubblicità alla popolazione.

9. Lo svolgimento delle operazioni avviene con le stesse modalità di qualsiasi consultazione elettorale.

TITOLO VI°

FINANZA E CONTABILITA’

Art. 60

Finanza Locale

1.      L’ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato.
2.      La potestà impositiva si esplica nell’ambito dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.
3.      Le entrate del Comune per trasferimento erariale, regionale o provinciale, garantiscono i servizi indispensabili nonché quelli per i quali il trasferimento viene erogato.
4.      Il Comune garantisce i servizi e le prestazioni assegnatigli dallo Stato e dalla Regione, anche a prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo.
5.      Tutte le spese debbono essere preventivamente impegnate e debbono trovare completa copertura in bilancio.
6.      Con apposito regolamento verranno stabilite le procedure di contabilità.

Art. 61

Controllo di gestione

1. L'attività del Comune è soggetta al controllo interno di gestione sulla base di quanto stabilito nel regolamento di contabilità.

2. Il bilancio del Comune, redatto nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.

Art. 62

Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione; svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto, esaminando in particolare il raggiungimento di obiettivi e di standard.

2. Il Revisore dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune.

3. Il Revisore dei conti può partecipare alle sedute di Giunta e del Consiglio comunale e, se richiesto, potrà esprimere pareri.

4. Il compenso del Revisore dei conti verrà stabilito con delibera del Consiglio comunale contestualmente alla sua nomina, sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

TITOLO VII°

ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Principi generali

1.      Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2.      Lo statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.
3.      Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto della Costituzione e delle sue leggi, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 64

Regolamenti

1.      Il Comune emana regolamenti:
a)      nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto.
b)      in tutte le altre materie di competenza comunale.

2.      L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.
3.      I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 65

Norma finale

1. Gli atti e i provvedimenti di governo e quelli di gestione in contrasto con lo statuto sono illegittimi.

2. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Testo Unico degli Enti Locali.

3. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti.


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