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Bur n. 77 del 18 settembre 2009


Materia: Statuti

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO (PADOVA)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23/07/2009

Modifica dello Statuto Comunale, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23/07/2009, esecutiva.

Art. 8, comma 2

Il Comune realizza un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con la promozione e lo spazio offerto alle organizzazioni di volontariato. In tale ambito uno speciale riferimento è rivolto agli anziani, ai minori, agli invalidi, ai diversamente abili e a tutte le varie forme di povertà e di disagio.

Art. 9, comma 3

Il Comune riconosce il valore delle tradizioni venete e promuove la cultura, il costume locale e la lingua veneta quale patrimonio della collettività, al fine di suscitare, anche nei nuovi cittadini, un sentimento di rispetto e di maggior comprensione delle tradizioni della comunità in cui si trovano, fornendo inoltre solidi principi anche per le nuove generazioni.

Art. 12, comma 3

Il Comune riconosce rilevanza sociale all'attività svolta dal Centro Servizi "Anna M.M. Bonora", che accoglie e assiste ospiti anziani del territorio di Camposampiero e dei Comuni limitrofi, offrendo altresì servizi diversi alla persona, direttamente o in convenzione con altri enti del territorio.

Art. 14 – ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il Comune promuove ed attua un organico assetto urbanistico del territorio nel rispetto delle direttive dei piani regionali e provinciali, al fine di:

-       salvaguardare e valorizzare le componenti ambientali, culturali, economiche e sociali;

-       programmare gli insediamenti residenziali, produttivi, le attrezzature di pubblico interesse e commerciali e la viabilità, secondo criteri di economia e risparmio del suolo e delle sue risorse e adeguata considerazione degli spazi a verde.

Art. 23 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1.      Il Presidente del Consiglio è eletto, tra i Consiglieri comunali non componenti la Giunta comunale, nella seduta di insediamento subito dopo la convalida degli eletti, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2.      Sino all’elezione del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono svolti dal Sindaco.

3.      Salve diverse disposizioni di legge, in caso di assenza, impedimento o rifiuto a presiedere l’assemblea, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice Presidente.

4.      Nella seduta di insediamento il Consiglio comunale elegge il Vice Presidente, tra i Consiglieri comunali non componenti la Giunta comunale, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

5.      Nel caso di assenza, impedimento, vacanza o rifiuto a presiedere l’assemblea anche del Vice Presidente, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.

6.      Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica della ricevibilità delle proposte, annuncia il risultato delle votazioni con l’assistenza di tre scrutatori, di cui almeno uno scelto tra i consiglieri di minoranza, assicura l’ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l’espulsione dall’aula di consiglieri che reiteratamente violino il regolamento e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento dei lavori.

7.      Il Presidente cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell’ordine del giorno delle riunioni, coordina i rapporti del Consiglio con il Sindaco, la Giunta, i Capigruppo e le Commissioni Consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.

8.      Il Presidente convoca il Consiglio comunale fissando il giorno e l’ora della seduta o di più sedute quando i lavori siano programmati per più giorni. Egli è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

9.      Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio ovvero fino allo scioglimento del Consiglio comunale che li ha eletti.

10. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati con mozione di sfiducia, presentata con le stesse modalità di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 267/2000, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

11. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Vice Presidente, presentate al Consiglio comunale, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.

12. In sede di prima applicazione, il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo dello statuto comunale.

Art. 24, comma 3

Le Commissioni esprimono parere consultivo non vincolante.

Art. 30 - COMPOSIZIONE

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo, fissato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, di sette Assessori, tra cui un Vicesindaco.

Art. 33, comma 1

Il Sindaco nomina gli assessori e, fra questi, il Vicesindaco con decreto sottoscritto per accettazione dalle persone nominate. Le nomine hanno efficacia dal momento dell’accettazione dell’incarico.

Art. 34 – REVOCA E DECADENZA DI ASSESSORI

1.      Il Sindaco, quando venga meno il rapporto di fiducia e collaborazione, può revocare uno o più assessori o l’incarico di Vicesindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

2.      L’Assessore, che non interviene senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive di giunta, può essere dichiarato decaduto dalla carica, previa contestazione degli addebiti da parte del Sindaco e fatta salva la facoltà di accogliere le giustificazioni addotte.

Art. 39, comma 4

Il Sindaco ha facoltà di attribuire incarichi specifici a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l’espletamento di compiti di rappresentanza. Il Consigliere incaricato svolge esclusivamente una funzione di collaborazione e consulenza nei confronti del Sindaco e non può adottare atti aventi rilevanza esterna.

Art. 48, comma 4

Il Consiglio comunale può istituire il Consiglio comunale dei Ragazzi quale strumento di rappresentanza e partecipazione dei giovani alla vita politica e sociale della comunità locale. Il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Art. 49 – CONSULTA DEL SINDACO

1.      Il Sindaco può istituire una Consulta, per l’analisi di problemi locali e lo studio di soluzioni da proporre all’Amministrazione comunale.

2.      Detta Consulta è composta da cittadini scelti dal Sindaco tra esperti nelle materie economiche, giuridiche, sociali e personalità del mondo dell’imprenditoria, del lavoro, del volontariato, della cultura, dello sport e dello spettacolo.

Art. 57, comma 1

Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare strutture gestionale, si raggiungano migliori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri Comuni, con la Provincia o con altri Enti pubblici.

Art. 72, comma 2

E’ ammessa l’iniziativa popolare per proporre modificazioni allo Statuto. In tale ipotesi si applica la disciplina prevista per la commissione dei referendum di iniziativa popolare, di cui all’articolo 50 del presente Statuto.

Il Segretario Generale dott. Gerlando Gibilaro


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