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Bur n. 77 del 18 settembre 2009


Materia: Statuti

COMUNE DI SALIZZOLE (VERONA)

Modifiche allo Statuto del Comune di Salizzole, approvato con deliberazione di C.C. n. 41 del 22.7.2009

Modifiche allo Statuto del Comune di Salizzole, approvate con deliberazione di C.C. n. 41 del 22.7.2009

Aggiungere art. 7 bis:

PARI OPPORTUNITA’ 

Art. 7 bis

 Il Comune, impegnandosi a superare ogni discriminazione tra i sessi, assicura pari opportunità fra uomo e donna ai sensi delle leggi vigenti, in particolare nelle modalità di accesso agli impieghi nell’Ente, nella organizzazione degli uffici e dell’orario di lavoro, nell’attribuzione degli incarichi di responsabilità.

Il Comune promuove inoltre tutte le forme idonee a garantire la presenza di entrambi i sessi negli organismi collegiali dell’Ente, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da questo dipendenti. Qualora ciò non sia in alcun modo possibile, l’organo preposto ne da’ atto nel provvedimento di nomina.

 

 Sostituire art. 15 con:

Art. 15

 Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

Esse devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione.

Qualora non siano presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

La surroga dei Consiglieri dimissionari deve avvenire, da parte del Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine cronologico risultante dal protocollo dell’Ente.

Aggiungere art. 15 bis:

 Art. 15 bis

 Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio. Qualora si verifichi l’ipotesi di cui al comma precedente, il Sindaco, d’ufficio o su istanza di un qualsiasi consigliere comunale, avvia, entro venti giorni, la procedura di decadenza. A tal fine notifica la contestazione al consigliere interessato, invitandolo a presentare, entro i successivi venti giorni, le proprie giustificazioni. Il Consiglio Comunale, come primo punto nella seduta immediatamente successiva convocata dopo la scadenza dell’ultimo termine, si pronuncia e, nel caso ritenga prive di fondamento le ragioni addotte dal consigliere, ne dichiara la decadenza, procedendo poi alla sua surrogazione.

 Integrare art. 21 con ultimo comma:

 La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, ove costituite, spetta alle minoranze consiliari.

 Sostituire artt. 25 e 26 con:

 Art. 25

 La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero minimo di quattro e massimo di sei Assessori, fra i quali un Vice Sindaco, nominati dal Sindaco.

Di tale nomina il Sindaco da’ comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Il Sindaco può in qualsiasi momento, revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 26

Il Sindaco può nominare, sempre nei limiti di cui all’articolo precedente, fino ad un massimo di due Assessori anche cittadini al di fuori dei componenti del Consiglio, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto. In nessun caso vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Essi hanno diritto, allo stesso modo dei Consiglieri, ad accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.


Integrare
art. 30 con il seguente comma:

Il Sindaco è altresì il rappresentante legale del Comune.

La rappresentanza in giudizio spetta al Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale di autorizzazione ad agire od a resistere in giudizio. In tal caso, spetta parimenti al Sindaco conferire la procura alle liti al patrocinatore legale.

 Sostituire art. 32, comma 2, con:

 Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

 


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