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Bur n. 75 del 11 settembre 2009


Materia: Statuti

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO (VERONA)

Deliberazione consiliare n. 35 del 03/08/2009

Modifiche allo statuto comunale.

Si riportano per estratto i soli articoli 15 e 52, così come modificati:

Art. 15 - Composizione della Giunta
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori nominati dal Sindaco che non deve essere superiore ad un terzo del numero dei Consiglieri comunali assegnati computando a tal fine il Sindaco.
Uno degli Assessori è delegato dallo stesso Sindaco a svolgere le funzioni di Vicesindaco. .
2.Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio. Oltre ai requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, gli Assessori esterni al Consiglio devono possedere precise e documentabili competenze. A tal fine un curriculum dei cittadini non Consiglieri nominati assessori deve essere allegato alla comunicazione del Sindaco di cui al precedente art. 12. Non sono comunque nominabili alla carica di Assessori il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
3.Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare ed essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell’adunanza .
4.Nessuno dei due sessi, di norma, può essere rappresentato in Giunta in misura superiore ai 5/6 del numero degli Assessori di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
5.In caso di nomina a Vicesindaco di Assessore non facente parte del Consiglio comunale, le sedute di detto organo che non possono per qualsiasi motivo essere presiedute dal Sindaco, sono presiedute dal Consigliere anziano.
6.E’ Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’art. 72, 4° comma, del D.P.R. 16.5.1960 n. 570, con esclusione dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell’art. 5, comma 8, della legge 25.3.1993 n. 81.

Art. 52 - Organi dell’istituzione
1.Sono organi della istituzione:
- il Consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il direttore.
2.Il Consiglio di amministrazione è composto da sei membri compreso il presidente, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale; i requisiti sono stabiliti dal regolamento della istituzione, che potrà prevedere una riserva, non superiore a due, di membri scelti all’interno di una rosa espressa dalle formazioni sociali o dalle associazioni di cittadini e di utenti.
3.Il Presidente ha la rappresentanza dell’Istituzione nei rapporti con il Comune e con le altre amministrazioni ed enti pubblici .
4.I membri del Consiglio di amministrazione e il Presidente percepiscono una indennità pari rispettivamente a quella dei consiglieri comunali e di assessore.
5.Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministra¬zione con voto unanime nella prima votazione e con la maggioranza di 3/5 dei componenti il Consiglio in quelle successive sentito il parere del Sindaco; i requisiti sono stabiliti dal regolamento della Istituzione .
6.Per l’incarico di direttore, che può essere scelto anche tra i dipendenti del Comune, si provvede mediante contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall’articolo 51, comma 5 della legge n. 142 del 1990.

Tabarelli Fabrizio


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