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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 69 del 21 agosto 2009


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

ACEGAS - APS SPA, PADOVA

Estratto decreto del Direttore n. 11 del 28 luglio 2009.

Lavori di realizzazione di opere finalizzate alla salvaguardia della laguna di Venezia, a norma della L. 139/1992. II° stralcio estensione ed adeguamento delle reti fognarie nel territorio consorziale. "1° lotto - Interventi di fognatura nel Comune di Polverara e Legnaro" (Rif. SF/4102-01).

Costituzione coattiva del diritto di servitù di fognatura ai sensi dell’art. 20 comma 11 e dell’art. 23  comma 1 del D.P.R. 327/2001 (art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni).

Il Direttore AcegasAps S.p.A.

Area Territoriale di Padova - Divisione Acque-Gas

(omissis)

decreta

Art. 1 E’ costituita servitù perpetua di fognatura a favore dell’AcegasAps S.p.A. con sede a Trieste in Via del Teatro 5 c.f. e P.iva 00930530324, per quanto in premessa indicato, a carico degli immobili di seguito catastalmente identificati, limitatamente ad una striscia di larghezza mt. 4,00 (metri quattro) secondo il tracciato di progetto come indicato nell’allegata planimetria catastale che, unita al presente decreto, ne forma parte integrante:

RIF.P.P. N. 2 - Comune di Polverara – Provincia di Padova - C.T. fg 1 mapp 37 seminativo di ha 00.44.78 Porzione di area assoggettata a servitù mq. 40 - C.T. fg 1 mapp 214 seminativo di ha 05.67.15 Porzione di area assoggettata a servitù mq. 192 - Ditta Pattaro Bruno Prop 1/1

Art. 2 La servitù di fognatura così costituita comprende il diritto perpetuo di costruire e posare in qualunque tempo delle condutture di qualsiasi specie e diametro ad una profondità non minore di metri 1,00, nonché la posa in opera lungo la conduttura stessa, degli accessori relativi (idranti, saracinesche, pozzetti di ispezione, pozzetti, ecc.), comprende inoltre il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture stesse ed accessori in qualunque stagione, nonché il diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita, a piedi e con mezzi di trasporto, per l’ispezione e la manutenzione. Ogni danno arrecato verrà risarcito a misura dall’Azienda, con le modalità previste dalla legge.

Art. 3 La fascia di terreno soggetta a servitù rimane in proprietà della ditta la quale è obbligata a non porre su detta striscia piantagioni, costruzioni o quant’altro potesse ostacolare o anche solo menomare l’esercizio dei diritti acquisiti col presente decreto.

Art. 4 Sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità di servitù,non deve essere operata la ritenuta d’imposta ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 35 del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 11 della Legge 413/91 in quanto, ai sensi della Circolare Ministeriale 194/E del 24/07/1998, la ditta conserva la proprietà del cespite.

Art. 5 L’AcegasAps S.p.A. quale beneficiario provvederà senza indugio, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del presente decreto presso l’Agenzia delle Entrate e per la successiva trascrizione presso l’Agenzia del Territorio – Servizio pubblicità immobiliare.

Art. 6 Questa autorità provvederà a trasmettere, il presente decreto ai proprietari.

Art. 7 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ex art. 23 comma 5, del D.P.R. 327/2001.


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