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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 58 del 17 luglio 2009


Materia: Statuti

UNIONE DEI COMUNI "DALL' ADIGE AL FRATTA", MINERBE (VERONA)

Deliberazione Consiglio dell'Unione n. 5 del 04-05-2009

Variazione allo Statuto dell'Unione di Comuni dall'Adige al Fratta con sede in Minerbe (VR).

VARIAZIONE ALLO STATUTO DELL’UNIONE DI COMUNI “DALL’ADIGE AL FRATTA”, con sede in Minerbe (VR) via G. Marconi n. 71, DELIBERATA DAL CONSIGLIO DELL’UNIONE CON ATTO N. 5 del 04/05/2009:

Si riportano integralmente gli articoli 6 e 13, così come modificati:

 “Art. 6 – SEDE, STEMMA E GONFALONE

1. La sede dell’Unione stessa è situata a Minerbe via G. Marconi n. 41, presso la sede comunale.

2. Gli organi possono riunirsi e gli uffici possono essere situati anche in modo diverso, purché nell’ambito del territorio dei Comuni aderenti all’Unione.

3. L’Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, la cui riproduzione ed il cui uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.”

“Art. 13 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE E SCELTA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DELL’UNIONE

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio dell'Unione che lo sceglie fra i Sindaci dei Comuni aderenti.

2. Il Presidente nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice-Presidente, previa acquisizione di formale comunicazione dei Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione relativa alla proposta di nominativo del proprio Comune; in assenza delle predette comunicazioni dei Sindaci, il Presidente procede comunque trascorsi quindici giorni dall’invio della proposta di nomina ai Sindaci.

3. Il Presidente, nella prima seduta successiva alla sua elezione, dà comunicazione al Consiglio della avvenuta nomina della Giunta, unitamente agli indirizzi generali di governo dell'Ente.

4. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente e da un numero massimo di quattro Assessori, scelti tra i Sindaci o gli Assessori dei Comuni aderenti; ogni Comune aderente all'Unione deve comunque essere rappresentato in Giunta.

5. Il Presidente e i componenti della Giunta dell'Unione durano in carica  tre anni dall'elezione e decadono per dimissioni o per decadenza dalla carica di Sindaco o Assessore o quando vi sia il rinnovo della maggioranza dei consiglieri che compongono il Consiglio dell'Unione.

6. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza anche a seguito della cessazione dalla carica di Sindaco o decesso del Presidente, il Consiglio dell'Unione entro trenta giorni si riunisce per la nomina del nuovo Presidente.

7. L'elezione del Presidente avviene con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

8. Fino all'elezione del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

9. Nell'elezione del Presidente si applica il principio dell'alternanza tra tutti i Sindaci dei Comuni dell'Unione, sentita la disponibilità del singolo sindaco ad assumere l'incarico.

10. Il Presidente può essere rieletto per una sola volta.

Il Presidente - Girlanda Valentino


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