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Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere
AZIENDA ULSS N. 6, VICENZA
Accordo di programma
Accordo di programma per l'attuazione del piano di zona dei servizi alla persona nell'ambito territoriale dell'AULSS 6 "Vicenza". Triennio 2007-2009.
Premesso
Considerato che la L.R. n. 56/94 individua nella Conferenza dei Sindaci l'organo deputato alla promozione e all’approvazione del Piano di Zona;
che la L.R. n. 5/96 assegna all’AULSS il compito di fornire il necessario supporto alla Conferenza dei Sindaci per l’elaborazione del Piano di cui trattasi, sentiti gli enti pubblici interessati ed i soggetti privati operanti nel locale sistema dei servizi, nonché di seguirne l’attuazione;
che sono stati attivati i diversi livelli di partecipazione al fine di pervenire ad un Piano che tenesse conto di tutte le istanze interessate a sviluppare e/o potenziare progetti condivisi, determinarne le scelte operative, organizzative e procedurali con il concorso delle proprie risorse, nel rispetto di ruoli e responsabilità specifici;
che ciò si è realizzato:
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Finalità dell'Accordo
Il presente Accordo è finalizzato a:
Art. 2 - Enti interessati all'Accordo di programma
Alla definizione del presente Accordo di programma concorrono,
ciascuno per la parte dirispettiva competenza, gli enti sottoelencati:
Art. 3 - Criteri generali
Gli enti firmatari, esaminato il lavoro preparatorio dei tavoli e dei gruppi tecnici che ha condotto alla costruzione del documento di Piano di Zona, nel rispetto delle norme vigenti, concordano sui seguenti criteri generali da porre alla base del presente Accordo di programma:
Art. 4 – Piano di Zona e Programmi delle Attività Territoriali
In un quadro integrato e di insieme delle risorse sul territorio, la Conferenza dei Sindaci con l’Azienda ULSS n. 6 hanno individuato nel Piano di Zona le strategie di area da ricondurre operativamente nei Programmi delle Attività Territoriali (P.A.T.).
Nei P.A.T. vengono inoltre indicate organicamente le attività del distretto e l’organizzazione dei servizi, le risorse, la localizzazione delle unità di offerta.
Il P.A.T. “… è proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Comitato dei Sindaci d Distretto, dal Direttore di Distretto ed è approvato dal Direttore Generale, d’intesa, limitatamente alle attività sociosanitarie, con il Comitato medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a livello regionale. ….” (art. 3-quater comma 3 lett. c) D.Lgs. 229/99).
Art. 5 - Campo di applicazione dell'Accordo
L'Accordo è finalizzato al coordinamento dei servizi sociosanitari territoriali con quelli dell’istruzione, della formazione e del lavoro.
Pertanto, lo stesso trova campo di applicazione nell'ambito:
Art. 6 - Contenuto e impegni dei soggetti firmatari
Le parti stipulanti si impegnano reciprocamente, nonché singolarmente e solidalmente, ad attuare le strategie contenute nel Piano di Zona, approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 17 maggio 2007 e costruito attraverso:
1. l’adesione alle linee guida regionali;
2. l’esame del contesto di riferimento, con particolare riguardo all’analisi dei bisogni di salute e del sistema dell’offerta dei servizi relativi alla popolazione presente sul territorio;
3. la definizione degli obiettivi specifici, in particolare:
4. l’individuazione delle relative strategie, congruenti con le aree di intervento di seguito evidenziate:
5. la definizione delle modalità di monitoraggio delle attività e di valutazione dei risultati;
6. l’individuazione dei soggetti attuatori delle azioni selezionate;
7. l’indicazione delle risorse da attivare, in riferimento agli interventi delineati, ai tempi di realizzazione e ai soggetti coinvolti;
8. la definizione degli strumenti attuativi del Piano di Zona.
Le parti si impegnano ad attivare i Programmi delle Attività Territoriali a decorrere dal 2008, secondo le modalità e i tempi fissati e nel limite delle risorse messe a disposizione dagli enti medesimi per ciascun anno di attività, come indicato nel Piano di Zona.
I firmatari s'impegnano altresì all'adozione degli atti formali d'assunzione delle iniziative rientranti nel Piano di Zona e di acquisizione del budget nelle rispettive Amministrazioni.
Art. 7 - Collegio di vigilanza
Al fine di esaminare i progressi compiuti dalle parti contraenti nella realizzazione degli obblighi da essi contratti in virtù del presente accordo, nonché per esaminare e risolvere eventuali controversie, viene istituito il Collegio di vigilanza, composto da:
Art. 8 - Realizzazione dell'Accordo
Il Piano triennale si realizza attraverso l'impiego delle risorse degli enti contraenti e, tenendo conto della valorizzazione delle risorse del territorio, anche del Privato Sociale con l'attivazione di rapporti regolati da un regime convenzionale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Art. 9 – Verifica e Valutazione
Si conviene sulla primaria importanza della verifica e della valutazione da attuarsi sia sul complesso del programma di interventi, sia sulle singole azioni in cui lo stesso si articola.
A riguardo, le indicazioni regionali per la valutazione dei documenti di Piano di Zona 2007-2009 sono di supporto al processo di realizzazione dell’attività valutativa annuale da parte dell’Azienda ULSS e della Conferenza dei Sindaci.
Art. 10 - Approvazione e durata dell'Accordo
Il presente Accordo di programma viene sottoscritto dal Presidente della Conferenza dei Sindaci e dal Direttore Generale dell’Azienda ULSS. L’Accordo viene sottoposto all’atto di recepimento delle singole Amministrazioni comunali.
La durata dell'Accordo decorre dalla datadiadozioneda parte della Conferenza dei Sindaci e del Direttore Generale dell’Azienda ULSS. Esso si concluderà ad avvenuta ultimazione delle strategie e degli interventi previsti nel Piano di Zona dei Servizi alla Persona 2007-2009 e comunque non oltre la validità del medesimo Piano.
Art.11 - Diffusione e pubblicizzazione
Saranno promossi incontri, a cura dei soggetti contraenti, finalizzati alla diffusione, alla conoscenza e alla realizzazione dei contenuti del presente Accordo, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Art.12 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma, si rinvia alla vigente disciplina dell’Accordo di Programma di cui all’art. 34 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.
Vicenza, 18 dicembre 2007
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Conferenza dei Sindaci Azienda ULSS n. 6 “Vicenza”
(Dott. Eleutherios Prezalis)
Il Direttore Generale Azienda Ulss N. 6 “Vicenza”
(Dott. Antonio Alessandri)
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