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Bur n. 48 del 12 giugno 2009


Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere

AZIENDA ULSS N. 6, VICENZA

Accordo di programma

Accordo di programma per l'attuazione del piano di zona dei servizi alla persona nell'ambito territoriale dell'AULSS 6 "Vicenza". Triennio 2007-2009.

Premesso

  • che con le LL.RR. n. 56 del 14 settembre 1994 e n. 5 del 3 febbraio 1996 la Regione Veneto ha individuato nel Piano di Zona lo strumento della programmazione locale per perseguire l’integrazione tra i servizi socioassistenziali e sociosanitari nell’ambito territoriale di competenza di ciascuna AULSS;
  • che la L. n. 328 dell’8 novembre 2000 conferma il Piano di Zona quale strumento per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i principi di:
    • coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell’istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
    • concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, riconoscendo ed agevolando il ruolo degli organismi previsti dall’art. 1 comma 4;
    • sussidiarietà e condivisione delle responsabilità;
    • responsabilità ed unicità dell’amministrazione;
    • autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali;
  • che la Giunta Regionale con DGR n. 1764/2004 e successiva DGR n. 3702/2006, ha fornito le linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona emanando specifiche indicazioni rispetto alla costruzione dei documenti dei Piani di Zona 2007-2009 e ai criteri di valutabilità;
  • che il presente Accordo di Programma, che vede coinvolti i soggetti istituzionali titolari della formulazione del Piano di Zona, identificati nei Comuni ricompresi nell’ambito territoriale di competenza e l'Azienda ULSS, intende favorire - in armonia con le normative sopra richiamate – l’integrazione tra le politiche sociosanitarie, dell’istruzione, della formazione e del lavoro, e mettere a punto un assetto organizzativo ed operativo tale da garantire la qualità degli interventi, il superamento della settorialità e la possibilitàdi procedere a verifiche congiunte;

Considerato che la L.R. n. 56/94 individua nella Conferenza dei Sindaci l'organo deputato alla promozione e all’approvazione del Piano di Zona;

che la L.R. n. 5/96 assegna all’AULSS il compito di fornire il necessario supporto alla Conferenza dei Sindaci per l’elaborazione del Piano di cui trattasi, sentiti gli enti pubblici interessati ed i soggetti privati operanti nel locale sistema dei servizi, nonché di seguirne l’attuazione;

che sono stati attivati i diversi livelli di partecipazione al fine di pervenire ad un Piano che tenesse conto di tutte le istanze interessate a sviluppare e/o potenziare progetti condivisi, determinarne le scelte operative, organizzative e procedurali con il concorso delle proprie risorse, nel rispetto di ruoli e responsabilità specifici;

che ciò si è realizzato:

  • a livello istituzionale, attraverso il confronto permanente con i Sindaci dell’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci;
  • a livello operativo, attraverso:
  • i “Tavoli permanenti” istituiti dalla Conferenza dei Sindaci nella riunione del 26.5.2005, distinti per area di intervento e trasversali al territorio, composti da rappresentanti dei soggetti istituzionali e sociali, pubblici e privati della comunità locale, con il compito di rilevare i bisogni ed offrire indicazioni sulle priorità di intervento;
  • l’attivazione di gruppi tecnici paralleli, con il compito di individuare le strategie da inserire nel Piano, sviluppandone i contenuti e gli elementi costitutivi della progettazione, sulla base degli obiettivi di salute indicati dalla Conferenza dei Sindaci.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Finalità dell'Accordo

Il presente Accordo è finalizzato a:

  • realizzare il Piano di Zona dei Servizi alla Persona 2007 - 2009, come approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 17 maggio 2007;
  • garantire lo sviluppo del lavoro di rete, inteso come un insieme di soggetti che affrontano ciascuno aree particolari di un unico problema complesso, collegati da rapporti di collaborazione appositamente progettati e strutturati, allo scopo di conseguire obiettivi comuni;
  • favorire la corresponsabilità di quanti - sia soggetti istituzionali e non, che gruppi organizzati e persone – vengono coinvolti nell’organizzazione dei servizi e nella fruizione degli stessi per una gestione concertata delle risorse, anche finanziarie;
  • perseguire la valorizzazione di tutti i soggetti attivi all’interno del territorio zonale e di favorire la capacità del sistema di rispondere alle esigenze espresse e latenti presenti nella comunità stessa;
  • monitorare l’analisi dell’evoluzione qualitativa e quantitativa dei bisogni per definire e sviluppare i livelli essenziali di assistenza nel territorio.

Art. 2 - Enti interessati all'Accordo di programma

Alla   definizione del   presente Accordo di programma concorrono, 

ciascuno per la parte  dirispettiva competenza, gli enti sottoelencati:

  • Comuni di: Agugliaro, Albettone, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abradesse, Isola Vicentina, Longare, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Mossano, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Pozzoleone, Quinto Vicentino, San Germano dei Berici, Sandrigo, Sossano, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaga e Zovencedo, rappresentati dal Presidente della Conferenza dei Sindaci;
  • l’Azienda ULSS n. 6 "Vicenza", rappresentata dal Direttore Generale, che avvalendosi del Direttore dei Servizi Sociali assume, secondo gli orientamenti della Conferenza dei Sindaci come richiamato nelle premesse , il compito di coordinare e seguire l’attuazione delle azioni contenute nel Piano di Zona.

Art. 3 - Criteri generali

Gli enti firmatari, esaminato il lavoro preparatorio dei tavoli e dei gruppi tecnici che ha condotto alla costruzione del documento di Piano di Zona, nel rispetto delle norme vigenti, concordano sui seguenti criteri generali da porre alla base del presente Accordo di programma:

  • unitarietà ed omogeneità degli interventi sul territorio;
  • congruenza della attività con le linee di indirizzo contenute nel Piano di Zona per il triennio 2007-2009;
  • partecipazione e condivisione dei programmi, delle strategie ed azioni, nonché delle responsabilità nelle fasi di attuazione e di verifica;
  • efficienza e produttività;
  • razionalizzazione delle risorse;
  • stabilità e continuità dei rapporti tra i soggetti coinvolti;
  • circolarità delle informazioni;
  • ricerca di modalità organizzative dei servizi, di risorse finanziarie, strutturali e professionali, di forme di collaborazione coesa fra soggetti istituzionali, sociali e produttivi, di promozione di strategie di integrazione sociosanitaria, favorendo lo sviluppo di forme di gestione dei servizi adeguate, flessibili e creative.

Art. 4 – Piano di Zona e Programmi delle Attività Territoriali

In un quadro integrato e di insieme delle risorse sul territorio, la Conferenza dei Sindaci con l’Azienda ULSS n. 6 hanno individuato nel Piano di Zona le strategie di area da ricondurre operativamente nei Programmi delle Attività Territoriali (P.A.T.).

Nei P.A.T. vengono inoltre indicate organicamente le attività del distretto e l’organizzazione dei servizi, le risorse, la localizzazione delle unità di offerta.

Il P.A.T. “… è proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Comitato dei Sindaci d Distretto, dal Direttore di Distretto ed è approvato dal Direttore Generale, d’intesa, limitatamente alle attività sociosanitarie, con il Comitato medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a livello regionale. ….” (art. 3-quater comma 3 lett. c) D.Lgs. 229/99).

Art. 5 - Campo di applicazione dell'Accordo

L'Accordo è   finalizzato al coordinamento dei servizi sociosanitari territoriali con quelli dell’istruzione, della formazione e del lavoro.

Pertanto, lo stesso trova campo di applicazione nell'ambito:

  • dei servizi sociosanitari territoriali dell’AULSS
  • dei servizi comunali
  • della scuola
  • delle ipab
  • delle azioni territoriali promosse dal privato sociale, dal volontariato e dall’associazionismo  allargato.

Art. 6 - Contenuto e impegni dei soggetti firmatari

Le parti stipulanti si impegnano reciprocamente, nonché singolarmente e solidalmente, ad attuare le strategie contenute nel Piano di Zona, approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 17 maggio 2007 e costruito attraverso:

1.      l’adesione alle linee guida regionali;

2.      l’esame del contesto di riferimento, con particolare riguardo all’analisi dei bisogni di salute e del sistema dell’offerta dei servizi relativi alla popolazione presente sul territorio;

3.      la definizione degli obiettivi specifici, in particolare:

  • La promozione della salute.
  • Le politiche per la famiglia. Una programmazione dei servizi che abbia come riferimento la famiglia inserita nel suo contesto sociale.
  • Sviluppare una rete di comunità sensibilizzata (per individuare la famiglia fragile) con il coinvolgimento di tutto il tessuto sociale.
  • Curare l’informazione per far conoscere i servizi e le modalità di accesso;

4.      l’individuazione delle relative strategie, congruenti con le aree di intervento di seguito evidenziate:

  • anziani
  • dipendenze
  • disabilità
  • infanzia, adolescenza, famiglia
  • salute mentale
  • servizio integrazione lavorativa, trasversale alle aree per le dipendenze, disabilità e salute mentale;

5.      la definizione delle modalità di monitoraggio delle attività e di valutazione dei risultati;

6.      l’individuazione dei soggetti attuatori delle azioni selezionate;

7.      l’indicazione delle risorse da attivare, in riferimento agli interventi delineati, ai tempi di realizzazione e ai soggetti coinvolti;

8.      la definizione degli strumenti attuativi del Piano di Zona.

Le parti si impegnano ad attivare i Programmi delle Attività Territoriali a decorrere dal 2008, secondo le modalità e i tempi fissati e nel limite delle risorse messe a disposizione dagli enti medesimi per ciascun anno di attività, come indicato nel Piano di Zona.

I firmatari s'impegnano altresì all'adozione degli atti formali d'assunzione delle iniziative rientranti nel Piano di Zona e di acquisizione del budget nelle rispettive Amministrazioni.

Art. 7 - Collegio di vigilanza

Al fine di esaminare i progressi compiuti dalle parti contraenti nella realizzazione degli obblighi da essi contratti in virtù del presente accordo, nonché per esaminare e risolvere eventuali controversie, viene istituito il Collegio di vigilanza, composto da:

  • il Presidente della Conferenza dei Sindaci, o suo delegato, che lo presiede
  • i Presidenti dei Comitati dei Sindaci di Distretto e del Comitato dei Presidenti di Circoscrizione
  • il Direttore Generale dell'AULSS o suo delegato.

Art. 8 - Realizzazione dell'Accordo

Il Piano triennale si realizza attraverso l'impiego delle risorse degli enti contraenti e, tenendo conto della valorizzazione delle risorse del territorio, anche del Privato Sociale con l'attivazione di rapporti regolati da un regime convenzionale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 9 – Verifica e Valutazione

Si conviene sulla primaria importanza della verifica e della valutazione da attuarsi sia sul complesso del programma di interventi, sia sulle singole azioni in cui lo stesso si articola.

A riguardo, le indicazioni regionali per la valutazione dei documenti di Piano di Zona 2007-2009 sono di supporto al processo di realizzazione dell’attività valutativa annuale da parte dell’Azienda ULSS e della Conferenza dei Sindaci.

Art. 10 - Approvazione e durata dell'Accordo

Il presente Accordo di programma viene sottoscritto dal Presidente della Conferenza dei Sindaci e dal Direttore Generale dell’Azienda ULSS. L’Accordo viene sottoposto all’atto di recepimento delle singole Amministrazioni comunali.

La durata dell'Accordo decorre dalla datadiadozioneda parte della Conferenza dei Sindaci e del Direttore Generale dell’Azienda ULSS. Esso si concluderà ad avvenuta ultimazione delle strategie e degli interventi previsti nel Piano di Zona dei Servizi alla Persona 2007-2009 e comunque non oltre la validità del medesimo Piano.

Art.11 - Diffusione e pubblicizzazione

Saranno promossi incontri, a cura dei soggetti contraenti, finalizzati alla diffusione, alla conoscenza e alla realizzazione dei contenuti del presente Accordo, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Art.12 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma, si rinvia alla vigente disciplina dell’Accordo di Programma di cui all’art. 34 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.

Vicenza, 18 dicembre 2007

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Conferenza dei Sindaci Azienda ULSS n. 6 “Vicenza” 

(Dott. Eleutherios Prezalis)

Il Direttore Generale Azienda Ulss N. 6 “Vicenza”

(Dott. Antonio Alessandri)


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