Home » Dettaglio Atto di Enti Vari
Materia: Statuti
COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TREVISO)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31.03.2009
Modifiche allo Statuto Comunale
Art. 3 Territorio. c. 3 Gli organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nelle sedi comunali; possono svolgerle in luoghi diversi nell’ambito del territorio comunale qualora lo ritengano opportuno o necessario. Capoluogo del Comune è l’abitato del centro di Mareno di Piave in cui si trova la sede comunale.
Art. 11 - Delegazioni e conferimenti di incarichi. c. 6 Il Sindaco può avvalersi di coadiutori affidando al Consigliere o ai Consiglieri Comunali compiti specifici, delimitandone funzioni e termini.
Art. 14 - Composizione e presidenza della Giunta. c. 2 La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a sei e non inferiore a tre, fra cui il Vice Sindaco, da lui nominati e scelti in seno al Consiglio Comunale.
Art. 18 - Competenze generali della Giunta. c. 3 La Giunta, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, deve esaminare se vi siano cause ostative e provvedere alla convalida degli assessori nominati dal Sindaco.
Art. 50 - Diritto di partecipazione al procedimento. c. 4 E’ istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi le cui finalità, funzioni e organi sono disciplinate da apposito regolamento. Il regolamento disciplina altresì il sistema elettorale.
Art. 62 – Il Revisore dei conti. c. 1 Il revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale ed esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune formulando rilievi e proposte per la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione stessa, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità generale. c. 2 Il revisore dei conti può chiedere informazioni e chiarimenti ai Responsabili degli uffici e dei servizi del Comune ed ai suoi rappresentanti in aziende, istituzioni, società ed organismi partecipati. c. 3 Il Sindaco può invitare il revisore alle riunioni della Giunta qualora siano in discussione argomenti che abbiano particolare rilevanza in relazione ai compiti da esso espletati. c. 4 Il revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale qualora il Presidente del Consiglio lo ritenga indispensabile in relazione agli argomenti previsti all’ordine del giorno della seduta consiliare. c. 5 Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di funzionamento, la decadenza, la revoca per inadempienza e la sostituzione del Revisore dei conti. c. 6 I verbali del Revisore sono pubblici.
Torna indietro