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Bur n. 50 del 19 giugno 2009


Materia: Statuti

COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TREVISO)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31.03.2009

Modifiche allo Statuto Comunale

Art. 3 Territorio.
c. 3 Gli organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nelle sedi comunali; possono svolgerle in luoghi diversi nell’ambito del territorio comunale qualora lo ritengano opportuno o necessario.
Capoluogo del Comune è l’abitato del centro di Mareno di Piave in cui si trova la sede comunale.

Art. 11 - Delegazioni e conferimenti di incarichi.
c. 6 Il Sindaco può avvalersi di coadiutori affidando al Consigliere o ai Consiglieri Comunali compiti specifici, delimitandone funzioni e termini.

Art. 14 - Composizione e presidenza della Giunta.
c. 2 La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a sei e non inferiore a tre, fra cui il Vice Sindaco, da lui nominati e scelti in seno al Consiglio Comunale.

Art. 18 - Competenze generali della Giunta.
c. 3 La Giunta, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, deve esaminare se vi siano cause ostative e provvedere alla convalida degli assessori nominati dal Sindaco.

Art. 50 - Diritto di partecipazione al procedimento.
c. 4   E’ istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi le cui finalità, funzioni e organi sono disciplinate da apposito regolamento. Il regolamento disciplina altresì il sistema elettorale.

Art. 62 – Il Revisore dei conti.
c. 1    Il revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale ed esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune formulando rilievi e proposte per la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione stessa, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità generale.
c. 2     Il revisore dei conti può chiedere informazioni e chiarimenti ai Responsabili degli uffici e dei servizi del Comune ed ai suoi rappresentanti in aziende, istituzioni, società ed organismi partecipati.
c. 3    Il Sindaco può invitare il revisore alle riunioni della Giunta qualora siano in discussione argomenti che abbiano particolare rilevanza in relazione ai compiti da esso espletati.
c. 4   Il revisore può partecipare alle   riunioni del Consiglio Comunale qualora il Presidente del Consiglio lo ritenga indispensabile in relazione agli argomenti previsti all’ordine del giorno della seduta consiliare.
c. 5   Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di funzionamento, la decadenza, la revoca per inadempienza e la sostituzione del Revisore dei conti.
c. 6      I verbali del Revisore sono pubblici.

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