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Bur n. 1 del 02 gennaio 2009


Materia: Statuti

COMUNE DI CASALSERUGO (PADOVA)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in data 8 novembre 2008

Unione dei comuni "pratiarcati" - comuni di Albignasego e Casalserugo. Statuto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in data 8 novembre 2008, esecutiva il 22 novembre 2008.

TITOLO I

Obiettivi dell’Unione e partecipazione

Articolo 1 – Unione dei Comuni “Pratiarcati”

1. Ispirato dalla volontà dei cittadini e dei Comuni di perseguire l’autogoverno, di accrescere la coesione sociale e di promuovere lo sviluppo sostenibile delle loro comunità, il presente Statuto istituisce l’Unione dei Comuni “Pratiarcati”, alla quale i Comuni membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi condivisi. 

2. L’Unione dei Comuni “Pratiarcati”, costituita dai Comuni di Albignasego e Casalserugo, è aperta a tutti Comuni contermini, che ne condividono l’obiettivo di rafforzare l’autogoverno dei cittadini attraverso una Comunità intercomunale. 

3. Lo Statuto disciplina, ai sensi delle leggi statali e regionali e dell’atto costitutivo, l’organizzazione e il funzionamento dell’Unione di Comuni, ne individua le funzioni e le corrispondenti risorse. 

 

Articolo 2 – Valori dell’Unione 

1. L’Unione dei Comuni “Pratiarcati”, nel concorrere al rinnovamento della società e della Repubblica, afferma il valore dell’autogoverno, esercitato nello spirito e con gli strumenti contenuti negli Statuti dei Comuni membri, nella Costituzione italiana e nel Trattato costituzionale europeo. 

2. L’Unione esercita le proprie attribuzioni secondo i valori di sussidiarietà e solidarietà, che applica ai rapporti sia con i Comuni membri sia con i propri abitanti e le loro aggregazioni. 

 

Articolo 3 - Finalità dell’Unione 

1. L’Unione esercita una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni che la costituiscono al fine di gestirli con efficienza ed efficacia e mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all’esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità. 

2. Attraverso l’esercizio di funzioni e servizi delegati l’Unione si propone le seguenti finalità prioritarie:

a) favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

b) armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo ed economico delle risorse;

c) esercitare un’efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell’Unione o dei Comuni;

d) ampliare il numero delle funzioni e servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone migliore qualità, efficienza, efficacia e maggiore economicità a vantaggio della collettività. 

3. L’Unione promuove la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali. 

 

Articolo 4 – L’Unione e i cittadini 

1. Ai cittadini e ai residenti, l'Unione dei Comuni “Pratiarcati” assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dal regolamento. 

2. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti dell'Unione. 

3. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti dal regolamento. 

 

Articolo 5 - Criteri generali per la partecipazione 

1. L’Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell’Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del presidente che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dalla specifico regolamento, da adottare e disciplinante anche il diritto di accesso agli atti amministrativi. 

2. A tal fine l’Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti. 

3. L’Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità compatibili con le funzioni esercitate, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale. 

4. Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti dell’Unione.

 

Articolo 6 - Istanze, osservazioni, proposte 

1. I cittadini, gli organi dei Comuni componenti l’Unione e della Provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all’Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell’Unione stessa. 

2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all’organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni. 

3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte - o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto - possono essere sentiti dall’organo dell’Unione, che è tenuto ad esprimersi. 

 


TITOLO II

Natura dell’Unione 

Articolo 7 – Personalità dell’Unione

 

1. L’Unione è Ente pubblico locale dotato di personalità giuridica. 

2. L’Unione dei Comuni “Pratiarcati” si identifica con lo stemma ed il sigillo. Spetta al Consiglio approvare lo stemma dell’Unione. Il sigillo viene tratto dallo stemma. 

3. L’Unione rappresenta le comunità che risiedono nel suo ambito territoriale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, tenendo conto delle loro vocazioni e peculiarità. 

 

Articolo 8 – Ambito territoriale, popolazione, sede 

1. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dell’insieme dei Comuni che la costituiscono. 

2. La popolazione di riferimento dell’Unione e dei singoli Comuni associati è determinata sul numero di abitanti rilevato al 31 dicembre di ogni anno. 

3. L’Unione ha sede in Albignasego. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi o essere situati anche in luogo diverso, preferibilmente nell’ambito territoriale dell’Unione. 

4. Presso la sede, la Giunta dell’Unione individua apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente. 

 

Articolo 9 – Competenze dell’Unione 

1. I Comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta di servizi pubblici locali per i quali la legge non obblighi a forme diverse. 

2. L’Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, intercomunali e metropolitani e nei piani e programmi della Provincia di Padova, della Regione Veneto, dello Stato e dell’Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro determinazione ed attuazione. 

3. L’Unione può esercitare la propria attività per conto di altri Enti Pubblici, previa stipula di apposita convenzione, approvata di volta in volta. 

 

Articolo 10 - Forme di gestione 

1. Nell’esercizio delle funzioni proprie ed attribuite, l’Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione raccordandoli con quelli dei Comuni aderenti e degli altri Enti pubblici operanti nell’ambito territoriale e informando i rapporti con essi al principio della leale collaborazione; organizza l’apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; promuove la semplificazione dell’attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tasse, tariffe e contributi sui servizi ad essa affidati. 

2. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire le funzioni ed i servizi pubblici locali direttamente ed in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica, anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dalle normative di settore. 

 

Articolo 11 – Competenze trasferite 

1. I Comuni membri affidano all’Unione di Comuni le competenze amministrative concernenti la gestione unitaria delle funzioni ed i servizi sotto indicati:

- Polizia locale e amministrativa;

- Videosorveglianza territoriale;

- Servizio notificazioni;

- Protezione civile.

 

2. L’Unione può gestire ulteriori funzioni trasferite da singoli Comuni aderenti all’Unione, previa regolazione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Unione e tali Comuni conferenti le funzioni. I Comuni facenti parte dell’Unione possono pertanto trasferire all’Unione funzioni e/o servizi indipendentemente dagli altri enti aderenti. 

3. Il trasferimento delle competenze si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte dell’Unione. La deliberazione, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie previste dagli atti comunali, indica le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possano determinarsi forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e dei servizi che ne derivano. 

4. A seguito del trasferimento delle competenze, l’Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. 

5. Il Sindaco di ciascun Comune costituente l’Unione si avvale della Polizia Locale per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di governo, ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

6. I Comuni aderenti possono revocare con apposita deliberazione del Consiglio Comunale il conferimento dei servizi e/o funzioni già attribuiti all’Unione a condizione che rimanga affidato a quest’ultima almeno una funzione o servizio. Il provvedimento di revoca dovrà essere preceduto dalla regolazione dei rapporti giuridici ed economici tra il Comune interessato e l’Unione. 

 

Articolo 12 – Allargamento territoriale e funzionale dell’Unione 

1. L’Unione promuove l’adesione di altri Comuni contermini con lo scopo di rafforzare le proprie finalità e di migliorare le proprie competenze. 

2. L’adesione all’Unione di nuovi Comuni è preceduta dall’approvazione del presente Statuto da parte dei rispettivi Consigli Comunali. Spetta comunque al Consiglio dell’Unione accettare l’adesione dei nuovi Comuni con l’approvazione di un’apposita deliberazione. 

3. L’allargamento dell’Unione ad altri Comuni o il trasferimento di nuove funzioni e servizi da parte dei Comuni già aderenti all’Unione, è subordinato alla regolazione di eventuali profili successori e alla modifica di ogni deliberazione assunta dall’Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione dell’Unione o del trasferimento di nuove funzioni e servizi ed ha effetto dalla data di esecutività dell’atto con cui l’Unione ammette l’inclusione o il trasferimento di nuove funzioni e servizi. 

4. Per il Comune incluso successivamente alla prima adesione e per quelli già aderenti all’Unione che trasferiscono nuove funzioni e servizi il calcolo della quota parte di attività o passività decorre dal giorno in cui ha effetto l’inclusione o trasferimento. Nei suoi confronti la Giunta stabilisce preventivamente se debba o meno accollarsi inizialmente talune spese generali e quota parte delle passività relative a spese per avviamento recente e similari, delle funzioni e servizi trasferiti all’Unione.  

Articolo 13 – Durata 

1. La durata dell’Unione è a tempo indeterminato. 

2. Lo scioglimento anticipato dell’Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni che ne fanno parte o da tutti i Comuni meno uno, con le procedure e le maggioranze richieste per l’approvazione dello Statuto Comunale o con deliberazione del Consiglio dell’Unione sempre con le procedure e le maggioranze richieste per l’approvazione dello Statuto Comunale. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all’Unione. 

3. Con lo scioglimento dell’Unione, le attività e le passività, distinte per spese generali e per ciascuna funzione e servizio trasferito, saranno ripartite tra i singoli Comuni in proporzione alle corrispondenti quote di partecipazione complessive. 

4. Nell’assumere rapporti obbligatori verso terzi, con particolare attenzione ai rapporti di lavoro, gli organi dell’Unione hanno cura di prevedere espressamente le evenienze dello scioglimento dell’Unione e del recesso, di uno o più Comuni, dall’Unione o dalla singola funzione o servizio. 

5. In caso di scioglimento la gestione dei suddetti rapporti, in linea di principio, è devoluta ai singoli Comuni. Entro dieci giorni dalla esecutività dell’ultima delibera consiliare che viene a integrare il caso di scioglimento, la Giunta nomina un commissario liquidatore il quale nei sessanta giorni successivi dovrà depositare la proposta del bilancio e il piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun Comune. La Giunta approva la proposta del liquidatore anche con modifiche.  

Articolo 14 – Recesso e scioglimento 

1. Ogni Comune partecipante all’Unione può recedere in toto da essa unilateralmente, con deliberazione consiliare, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, accollandosi contestualmente la propria quota parte delle eventuali passività, determinate come per il caso di scioglimento dell’Unione. 

2. Il recesso, se deliberato entro il mese di settembre, produce effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, altrimenti li produce dal 1° gennaio del secondo anno successivo. 

3. In caso di recesso, scioglimento dell’Unione o revoca dei servizi trasferiti, il personale già dipendente dei Comuni aderenti rientra in servizio negli enti di provenienza, mentre al personale assunto ex-novo dall’Unione viene comunque assicurata la continuità del rapporto di lavoro all’interno di una delle Amministrazioni interessate. 

4. Nel caso in cui il Comune recedente sia assegnatario di beni di qualunque tipo e natura acquistati con contributi regionali o nazionali, l’Ente dovrà restituire all’Unione il relativo contributo in proporzione al tempo mancante al compimento di un quinquennio dalla data di acquisto del bene medesimo.

5. Nell’ipotesi che il Presidente dell’Unione sia il Sindaco del Comune interessato, lo stesso decade dalla carica di Presidente dalla data di presentazione della richiesta di recesso e la carica di Presidente viene assunta dal Sindaco che segue nell’ordine di turnazione stabilito dalla Giunta. 

Articolo 15- Controversie 

1. Le controversie che insorgano tra Unione e un Comune membro saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell’Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Padova.

 

Titolo III

Organizzazione di governo 

Articolo 16 - Organi dell’Unione 

1. Sono organi di governo dell’Unione: il Consiglio, la Giunta, il Presidente. 

2. La decadenza e le dimissioni da sindaco, assessore, consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dagli organi dell’Unione appena divenute efficaci. 

3. Nell’ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale di un Comune appartenente all’Unione, il consigliere rimane in carica in regime di proroga fino alla sua sostituzione, fatte salve le eventuali altre ipotesi previste dalla legge. 

4. Gli organi collegiali sono validamente convocati con avviso unico, trasmesso a ciascun componente mediante uno qualsiasi dei seguenti sistemi: notificazione, posta elettronica e telefax con conferma di ricezione, telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento. Di ogni convocazione si dà notizia ai Comuni associati. 

Articolo 17 – Composizione e competenze del Consiglio 

1. Il Consiglio dell’Unione è composto dai Sindaci dei Comuni aderenti e da un numero di consiglieri eletti al loro interno dai Consigli Comunali dei Comuni membri dell’Unione, così determinato:

- ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti spetta nominare due consiglieri di cui almeno uno di minoranza;

- ai Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti spetta nominare tre consiglieri di cui almeno uno di minoranza;

- ai Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti spetta nominare quattro consiglieri di cui almeno uno di minoranza;

- ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti spetta nominare cinque consiglieri di cui almeno uno di minoranza. 

 2. I consiglieri rappresentanti dei gruppi di minoranza sono comunque garantiti all’interno del Consiglio dell’Unione. A tal fine si intende in ogni caso eletto il più votato dei consiglieri di minoranza, anche se uno o più consiglieri di maggioranza dovessero ottenere più voti. 

3. Al Consiglio partecipano, senza diritto di voto, gli assessori dell’Unione che non ricoprono nei Comuni aderenti la carica di Sindaco.

 4. Il Sindaco di un Comune aderente può delegare, in via temporanea o permanente, un assessore a partecipare al Consiglio dell’Unione. 

5. Il Consiglio determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale e non incompatibili con il presente statuto. 

6. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell’Unione. 

Articolo 18 – Attività del Consiglio e dei Consiglieri 

1. Le sedute del Consiglio sono valide, in prima convocazione, quando risulti presente almeno la metà dei componenti assegnati; in seconda convocazione, quando risultino presenti consiglieri che rappresentino almeno un terzo dei componenti assegnati, senza computare a tal fine il Presidente. 

2. Gli atti sono assunti validamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei consiglieri presenti compreso il Presidente. 

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. 

4. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. 

5. Il Consiglio Comunale, cui il Consigliere dimesso o decaduto appartiene, provvede ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell’Unione, mantenendo l’originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell’Unione. 

6. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. 

7. Nelle sedute del Consiglio in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. 

8. Spetta ai Consiglieri dell’Unione un gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio e ad eventuali Commissioni conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Enti locali. 

 

Articolo 19 – La Giunta dell’Unione 

1. La Giunta dell’Unione è composta dal Presidente, che la presiede, e da un numero di assessori fissato dal Presidente, nel rispetto del successivo comma 2, nel limite massimo di un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri dell’Unione, computando a tal fine anche il Presidente. 

2. Il numero di componenti la Giunta che spetta di diritto a ciascun Comune viene fissato nel seguente modo:

- Prima fascia - Comuni fino a 10.000 abitanti – un componente – il Sindaco;

- Seconda fascia – Comuni oltre i 10.000 abitanti oltre al Sindaco spetta un assessore in più per ogni 10.000 abitanti che si aggiungono a quelli della prima fascia.

Il calcolo degli abitanti viene effettuato al 31.12 dell’anno precedente rispetto a quello di nomina della Giunta. 

3. Per i Comuni di seconda fascia a cui spettano assessori aggiuntivi oltre al Sindaco, il Presidente dell’Unione li nomina su indicazione dei Sindaci di tali Comuni. 

4. Gli assessori aggiuntivi per i Comuni di seconda fascia devono essere scelti fra gli Assessori del Comune di riferimento. 

5. Il Presidente dà comunicazione della Giunta al Consiglio dell’Unione nella prima seduta successiva alla nomina. 

6. Gli assessori dell'Unione decadono con il Presidente e possono essere rinominati. In caso di dimissioni o di decadenza di un assessore, il Presidente provvede alla surroga con un rappresentante dello stesso Comune del dimissionario. 

7. L’indennità di funzione corrisposta al Sindaco o all’Assessore di un Comune aderente non si cumula con quella di Presidente o Assessore dell’Unione. 

Articolo 20 - Competenze e attività della Giunta 

1. La Giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione dell’Unione. 

2. Il Presidente può affidare ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti. 

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione o responsabilità di servizio. 

4. Le deliberazioni della Giunta sono valide se alla seduta partecipano almeno metà dei componenti. 

 

Articolo 21 - Il Presidente 

1. La Presidenza dell’Unione è esercitata a turno da ciascuno dei Sindaci dei Comuni associati per un anno. La Giunta dell’Unione stabilisce il calendario delle Presidenze, tenendo conto della durata del mandato delle Amministrazioni comunali associate. 

2. Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all’Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti. Svolge altresì le altre funzioni attribuite dalla legge ai Sindaci, compatibili con la natura dell’Unione. 

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. 

4. Entro sessanta giorni dall’assunzione della carica il Presidente, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 

 

Articolo 22 – Il Vicepresidente 

1. La Vicepresidenza dell’Unione è esercitata dal Sindaco che assumerà la Presidenza successiva a quella in esercizio. 

2. Il Vicepresidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di decadenza. 

3. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dal componente la Giunta più anziano di età.

 

Articolo 23 – Normativa applicabile 

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell’Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità, stabilite dalla legge per gli enti locali. 

Titolo IV

Organizzazione amministrativa 

Articolo 24 - Principi

 1. Gli organi dell’Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all’efficienza nell’uso delle risorse. 

2. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dei Comuni aderenti. 

3. L'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico. 

4. L’informatizzazione dell’attività dell’Unione è funzionale a consentire l'accesso anche agli uffici dei Comuni membri e ai cittadini dell’Unione. 

5. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, l’Unione provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con le persone dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. 

Articolo 25 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

1. L'Unione dispone di uffici propri o si avvale di quelli dei Comuni membri. 

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi. 

3. Anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure. 

4. La Giunta disciplina con regolamento, approvato nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmatici. 

5. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alte specializzazioni possono avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 

Articolo 26 - Direzione dell’Unione 

1. La Giunta può istituire la Direzione generale dell’Unione. 

2. Il Presidente dell'Unione nomina il Direttore generale, scegliendolo anche tra dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione. 

3. Le norme che regolano il rapporto del Direttore generale con l’Unione, comprese le modalità per la nomina e la revoca, sono stabilite dal regolamento degli uffici e dei servizi. 

4. Il Direttore generale dell’Unione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all’organizzazione degli uffici e dei servizi, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente, ed inoltre sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, rispondendo direttamente dei risultati conseguiti. 

5. Compete in particolare al Direttore generale, oltre alle competenze previste dall’art. 108 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall’art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione previsto dal predetto decreto. 

6. Il Direttore generale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell’Unione, tra cui anche la direzione gestionale di uno o più settori organizzativi dell’Unione. 

 

Articolo 27 – Segretario dell’Unione 

1. Il Segretario dell’Unione è nominato dal Presidente scegliendolo tra i segretari comunali dei Comuni aderenti all’Unione o i funzionari dei Comuni aderenti all’Unione che siano in possesso degli stessi requisiti per l’accesso al corso propedeutico all’ammissione al corso per l’iscrizione all’albo dei segretari comunali o provinciali. 

2. Il Segretario svolge le funzioni previste per i Comuni dall’art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

 

Articolo 28 - Collaborazione fra Unione e Comuni membri 

1. L'Unione ricerca con le Amministrazioni comunali associate ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A questo fine, anche avvalendosi dei risultati dei carichi di lavori e dei dati del controllo della gestione, la Giunta dell’Unione può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e di personale a tempo pieno o parziale. 

2. L'Unione indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni. 

3. Previa intesa tra gli organi di vertice di uno o più Comuni aderenti e l’Unione è possibile, al fine di conseguire una economica gestione delle risorse, utilizzare uffici in comune. 

4. Su richiesta dell’Unione, i Comuni aderenti possono, sulla scorta di un’apposita convenzione, erogare a favore dell’Unione stessa servizi generali come ad esempio servizi di contabilità e ragioneria, servizi informatici, servizi di segreteria, controllo di gestione, servizi contratti ed appalti, etc.. In questo caso la convenzione dovrà contenere la disciplina relativa alle modalità e ai tempi di erogazione dei servizi nonché il corrispettivo da versare al Comune erogatore.

 

 

Titolo V

Le Finanze dell’Unione 

Articolo 29 – Il finanziamento dell’Unione 

1. L'Unione ha un proprio patrimonio ed autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. 

2. All’Unione competono:

- gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e da altre entrate afferenti sui servizi ad essa affidati;

- le quote di contributi che lo Stato e la Regione eroghino o assegnino a favore dell’Unione. 

3. I Comuni sono tenuti a versare all’Unione la quota relativa alla copertura del reperimento delle risorse dell’Unione per la gestione corrente e per gli investimenti. 

4. La compartecipazione finanziaria dei singoli Comuni è determinata entro il 31 luglio dell’anno precedente l’esercizio finanziario di impegno, sulla base di parametri costituiti dal numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio finanziario in cui si redige il bilancio. 

Articolo 30 - Programmazione finanziaria e Bilancio 

1. Entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta dell’Unione elabora il Documento Programmatico e Finanziario per i tre anni successivi e lo sottopone per la codecisione alle Giunte dei Comuni membri. 

2. Sulla base del Documento Programmatico e Finanziario e della codecisione dei Comuni, l’Unione delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo con i termini e le modalità previsti per i Comuni. 

3. L’attività economico-finanziaria dell’Unione è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli Enti Locali. 

4. Il regolamento di contabilità disciplinerà le modalità organizzative per lo svolgimento dell’attività economico-finanziaria. 

 

Articolo 31 - Controllo di gestione e Revisione economica e finanziaria 

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentono la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati. 

2. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore eletto dal Consiglio dell’Unione e scelto tra i soggetti di cui al Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 – art. 234, comma 2.

Nell’espletamento delle sue funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell’Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti. 

 

Articolo 32 – Servizio di Tesoreria 

  1. Il servizio di tesoreria dell’Ente è svolto e affidato secondo la disciplina prevista dal Titolo V della parte seconda del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

 

Disposizioni transitorie e finali 

Il primo Presidente dell’Unione è il Sindaco del Comune ove ha sede l’Unione.

II 

Nella fase di primo trasferimento delle competenze dai Comuni associati all’Unione, il servizio di tesoreria è affidato, mediante estensione dell’affidamento in corso, al tesoriere del Comune sede dell’Unione. 

III 

  1. Il presente Statuto, approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, affisso all’Albo Pretorio dei Comuni membri per trenta giorni consecutivi, trasmesso al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti ed inviato all’Amministrazione Provinciale.
  2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dei Comuni partecipi.
  3. La presente disposizione si applica anche alle modifiche statutarie.

 

IV 

I Regolamenti sono approvati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.

La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

I Regolamenti, dopo l’esecutività del provvedimento di adozione, sono ripubblicati per 15 giorni all’Albo Pretorio dell’Unione e dei Comuni aderenti ed entrano in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione, salvo diversa determinazione contenuta nel regolamento.

Ove necessario, sino all’emanazione di propri atti regolamentari, possono essere adottati provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l’Unione. Fino all’adozione del proprio regolamento interno, l’Unione applica, in materia di convocazione e funzionamento del Consiglio dell’Unione, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Albignasego. 

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