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Bur n. 106 del 26 dicembre 2008


Materia: Statuti

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA (VICENZA)

STATUTO COMUNALE

Statuto comunale di pove del grappa (vi)

Testo coordinato 

Approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale:

n. 48 del 22/07/1991; n. 72 del 12/12/1994; n. 2 del 27/02/1995; n. 46 del 8/07/1997; n. 67 del 4/10/1999. 

Parte iniziale

PRINCIPI GENERALI

 

Titolo I

IL COMUNE

 

Capo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art.1. (Denominazione e natura giuridica). Il Comune di Pove del Grappa è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

                Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l’organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione, delle Leggi dello Stato e della Regione e del presente Statuto. 

Art. 2 (Sede).Il Comune ha sede legale nell’edificio comunale in Via Costantina, 2 di Pove del Grappa. 

Art. 3 (Segni distintivi). Il Comune ha un proprio stemma approvato con Regio Decreto in data 2 dicembre 1937, avente le caratteristiche ed i colori di cui in appendice.

                Ha un proprio gonfalone che riproduce lo stemma del Comune.

                I colori di rappresentanza del Comune storicamente in uso sono l’azzurro e il bianco.    

Art. 4 (Finalità e compiti). Il Comune rappresenta l’intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali, con la finalità della piena realizzazione di ogni persona, obiettivo prioritario dell’azione amministrativa.

                Promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, sostiene le tradizioni e la cultura locale anche favorendo l’incontro e la collaborazione con altre comunità anche straniere.

                Attua un organico assetto del territorio promuovendone lo sviluppo nella salvaguardia ambientale finalizzata ad una migliore qualità della vita.

                L’attività amministrativa è improntata a criteri di economicità, efficacia e pubblicità. Per una più qualificata azione amministrativa il Comune può aderire ad associazioni di enti locali ed instaurare rapporti di collaborazione con Regione, Provincia, Comunità Montana, Comuni, Enti pubblici e privati, Parrocchia e con Associazioni anche fuori dal Comune. 

Art. 5 (Tutela dei diritti delle persone handicappate). Il Comune di Pove del Grappa, per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, favorisce anche mediante accordi di programma tutti gli interventi diretti a garantire il rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, favorisce l’integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività.

                Persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e si attiva per fornire servizi e prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni.

                Le modalità di attuazione di tali finalità verranno determinate mediante l’adeguamento dei regolamenti comunali, prevedendo specifiche norme. 

Art. 6 Pari opportunità. L’Amministrazione Comunale, al fine di tendere al raggiungimento delle pari opportunità tra uomo e donna secondo i principi e le disposizioni previste dalla legge 10 aprile 1991 n. 125, promuove la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e negli organi di gestione degli enti, aziende ed istituzioni.

                Le disposizioni del primo comma sono applicabili nel caso di organi collegiali composti da oltre tre membri e compatibilmente con le designazioni obbligatorie effettuate da enti, organismi, associazioni previste per legge.

                Deve essere inoltre garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro; a tal fine può essere costituito a livello sovraccomunale un Comitato per le pari opportunità. 

 

Parte strutturale

ORGANI ELETTIVI, ORGANI BUROCRATICI, UFFICI E SERVIZI 

Titolo I

GLI ORGANI ISTITUZIONALI 

Art. 7 (Organi istituzionali del Comune). Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

 

Capo I

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Art. 8 (Definizione). Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

                Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nella Sala Consiliare del Comune, salva diversa motivata richiesta del Sindaco. 

Art. 9 (Elezione, composizione e durata in carica). L’elezione, la composizione, la durata in carica e le competenze del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.               

Art. 10 (Linee programmatiche di mandato). Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

                Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo, integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

                Con cadenza annuale, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.  

Art. 11 (Presidenza del Consiglio). La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un consigliere eletto nella prima seduta del Consiglio, con le modalità stabilite dal Regolamento.

                Il Regolamento può prevedere l’organizzazione e i compiti della presidenza nonché l’attribuzione delle funzioni vicarie. 

Art. 12 (Funzionamento del Consiglio Comunale).  Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal regolamento approvato dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta, nel rispetto dei seguenti principi:

a)     Riconoscimento dell’autonomia organizzativa e funzionale del consiglio e dell’autonomia di ciascun componente nell’esercizio del proprio mandato;

b)    Previsione di idonee forme di garanzia nei confronti del diritto istruttorio dei consiglieri sulle proposte all’ordine del giorno del Consiglio.

c)     Pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

d)    Previsione di modalità di svolgimento delle sedute idonee a consentire a ciascun componente del Consiglio di esprimere il proprio pensiero.

e)     Determinazione delle modalità di convocazione delle sedute consiliari ordinarie, straordinarie ed urgenti. 

Art. 13 (Commissioni Consiliari). Per il miglior esercizio delle sue funzioni il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

                Le Commissioni, distinte in permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nell’organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito Regolamento.

                Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.                

Art. 14 - Commissione di indagine. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire nel suo seno Commissioni di controllo e garanzia, a carattere temporaneo, destinate alla verifica della regolarità dell’azione amministrativa in ordine a determinati e specifici settori di intervento.

                La presidenza di tali Commissioni è attribuita ad un consigliere di minoranza nominato dalla Commissione stessa. 

Capo II
LA GIUNTA COMUNALE 

Art. 15 - Definizione. La Giunta Comunale, organo collegiale del Comune, collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

                Collabora altresì con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.  

Art. 16 - Nomina e composizione. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 4 Assessori.

I suoi componenti sono scelti dal Sindaco tra i Consiglieri Comunali e, nel numero massimo di 2, anche tra soggetti estranei al consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità . 

Art. 17 - Vicesindaco.  Il Vicesindaco viene nominato dal Sindaco tra gli Assessori. 

Art. 18 - Revoca degli Assessori. Ogni Assessore può essere revocato dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio assieme al nominativo del nuovo assessore. 

Art. 19 - Cause di ineleggibilità e incompatibilità. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla Legge.

Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Non possono altresì far parte contemporaneamente della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, coniugi, affini di primo grado.               

Art. 20 - Competenze.  La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Sindaco e del Segretario e dei Responsabili dei servizi.               

a)     Art. 21 - Attribuzioni di governo locale. Alla Giunta vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti :

b)    assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organismi di partecipazione;

c)     formula le previsioni di bilancio e la relativa relazione previsionale e programmatica , i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo e congiuntamente a quest’ultimo la relazione annuale sulla propria attività;

d)    predispone e propone al Consiglio i Regolamenti previsti dalle Leggi, dallo Statuto o di propria iniziativa nonché loro modifiche ed integrazioni e approva quelli di sua competenza; fra questi anche il Regolamento che disciplina il funzionamento della Giunta;

e)     approva i progetti ed eventuali relative procedure di esproprio, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi e degli indirizzi deliberati dal Consiglio;

f)      delibera gli indirizzi per gli acquisti, le alienazioni, gli appalti ed in generale tutti i contratti e assegna le risorse di bilancio ai responsabili dei servizi;

g)    dal Consiglio, l’ordinamento degli uffici e dei servizi, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione e degli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;.

h)    adotta ogni iniziativa, atta a promuovere e migliorare l’immagine del Comune anche fuoridel proprio ambito territoriale;

i)      fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni presieduto dal Segretario comunale cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento in collaborazione con l’apposita Commissione con le modalità previste dal Regolamento;

j)      determina i compensi dovuti ai Responsabili dei servizi in posizione organizzativa e al Direttore, nei limiti previsti dai vigenti contratti collettivi;

k)     approva gli storni di stanziamento dai fondi di riserva e le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;

l)      provvede alla variazione e revisione delle tariffe dei servizi al fine di garantire l’equilibrio costi - ricavi, nel rispetto dei criteri e limiti contenuti in atti fondamentali del .Consiglio o nella Legge;

m)   dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili.

n)    esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione, o dalla Provincia, se non specificatamente assegnate alla competenza di altri organi;

o)    delibera la costituzione del Comune in giudizio, sia come attore, sia come convenuto, tanto nei procedimenti dinanzi al giudice ordinario, quanto in quelli dinanzi al giudice amministrativo ed approva le transazioni senza limiti di valore autorizzando il Sindaco a stare in giudizio.

p)    compie tutti gli atti che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi e dallo Statuto, del Sindaco e del Segretario Comunale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi; 

Art. 22 - Funzionamento. La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ogni qualvolta si renda necessario o il Sindaco lo giudichi opportuno. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, il revisore del Conto, esperti, tecnici e funzionari responsabili di servizio invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

Nella sua attività la Giunta Comunale si uniforma al principio della collegialità.

L’esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco a ciascun Assessore deve avvenire nel rispetto di tale principio.

Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e, individualmente, di quelli adottati nell’ambito delle materie loro rispettivamente delegate;

Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco, con apposito atto di delega.

Di ogni seduta della Giunta Comunale sono redatti a cura del Segretario del Comune i verbali delle deliberazioni assunte che sono sottoscritti dal Segretario e dal Sindaco o da chi ha legalmente presieduto la seduta. 

Capo III

IL SINDACO

 

Art. 23- Definizione. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune.

Sovrintende alla direzione unitaria, politica e amministrativa del Comune ed al coordinamento dell’attività dei suoi organi elettivi e burocratici. 

Art. 24 - Elezione e durata in carica. L’elezione e la durata in carica del Sindaco sono disciplinati dalla legge. 

Art. 25 - Competenze. Il Sindaco rappresenta il Comune , convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti. 

Art. 26 - Attribuzioni di Capo del Governo Locale.  Il Sindaco svolge in particolare i seguenti compiti:

a)     ha la rappresentanza generale dell’Ente, può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;

b)    impartisce direttive generali al Segretario Comunale e ai Responsabili dei servizi in posizione organizzativa in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

c)     può nominare il Direttore Generale e attribuire ai Responsabili dei servizi e al Segretario comunale posizioni organizzative secondo quanto previsto dal Regolamento che disciplina gli uffici e i servizi del comune,

d)    coordina e stimola l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

e)     concorda con gli eventuali Assessori interessati le dichiarazioni e le posizione che interessano l’Ente;

f)      sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

g)    convoca i Comizi per i referendum;

h)    promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

i)      esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

j)         coordina, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche e del Comune, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

k)       nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo Statuto e Regolamenti comunali;

l)        sovrintende il corpo di polizia municipale;

m)      ha facoltà di delegare agli Assessori, al segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi l’adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la Legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito;

n)       promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

o)       adotta ordinanze attribuite dalla legge alla sua competenza;

p)       rappresenta il Comune negli organi collegiali degli Enti nei quali il Comune stesso partecipa per gestione associata di uno o più servizi. Se nell’assemblea degli stessi è prevista di diritto la partecipazione del Sindaco, può partecipare personalmente o delegare un Assessore o un Consigliere;

q)       vieta con atto motivato e per il tempo strettamente necessario l’esibizione di atti dell’Amministrazione Comunale, secondo le norme del Regolamento. 

Art. 27 - Attribuzioni di vigilanza. Il Sindaco in materia di vigilanza ha i seguenti compiti :

a)     acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche rilevanti;

b)    promuove tramite il Segretario Comunale verifiche amministrative sull’intera attività del Comune ;

c)     controlla l’attività urbanistico - edilizia direttamente o tramite un Assessore delegato;

d)    compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

e)     può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni appartenenti all’Ente e presso le Società per Azioni a cui l’ente partecipa tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale se richiesto. 

Art. 28 - Attribuzioni organizzative. Il Sindaco inoltre :

a)     stabilisce, d’intesa con il Presidente del Consiglio,  gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale;

b)    partecipa di diritto alla conferenza dei Capigruppo consiliari;

c)     convoca e presiede la Giunta Comunale stabilendo l’ordine del giorno da discutere, anche sulla base delle proposte fatte pervenire dai singoli Assessori, dal Segretario Comunale  e dai Responsabili degli uffici e dei servizi;

d)    ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni al Vicesindaco;

e)     delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee, ai singoli Assessori e/o Consiglieri Comunali. Il delegato o sostituto del Sindaco, in caso di cerimonia ufficiale o in altri casi previsti dalla legge dovrà usare il distintivo di cui al successivo art. 30;

f)      delega la sottoscrizione di particolari specifici atti ad Assessori, al Segretario comunale o ai Responsabili di area o di ufficio, compatibilmente per questi ultimi con la qualifica rivestita;

g)    conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale da adottare al termine di un procedimento amministrativo svoltosi in contraddittorio con soggetti privati, così come previsto dal Regolamento; 

Per il compimento dei fini istituzionali che comportano l’assunzione di oneri finanziari, per forme di ospitalità o atti di cortesia a contenuto e valore prevalentemente simbolico da svolgere per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità in occasione di rapporti ufficiali tra organi estranei, anch’essi dotati di rappresentatività, all’ufficio del Sindaco è assegnato annualmente un fondo la cui entità è stabilita dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle risorse di bilancio. 

Art. 29 - Sostituzione e delega di funzioni. L’Assessore che ricopre la carica di Vicesindaco è competente a svolgere, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, tutte le funzioni a quest’ultimo spettanti . Con gli stessi poteri allorché anche il Vicesindaco sia assente o impedito il Sindaco viene sostituito da altro assessore in ordine di anzianità anagrafica. 

Art. 30 - Adempimenti preliminari all’investitura e distintivo. Prima di assumere le funzioni proprie della carica , il Sindaco presta giuramento di osservarelealmente la Costituzione Italiana davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento .

                Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica  e lostemma del Comuneda portarsi a tracolla. 

Capo IV

I CONSIGLIERI COMUNALI 

Art. 31 – Funzioni. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge. In particolare, nell’ambito delle funzioni di controllo assegnate al Consiglio, 1/5 dei Consiglieri può chiedere che le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale siano sottoposte a controllo di legittimità da parte dell’Organo di Controllo per le sottoindicate materie, presentando istanza presso la Segreteria comunale nel termine di 10 giorni previsto dalla legge:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture d’importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale , piante organiche e relative variazioni.

                Hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento.

                Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco anche mediante delega .

                Per l’espletamento del proprio mandato i Consiglieri con le modalità previste dal Regolamento hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso. E’ fatto salvo il potere del Sindaco di sospendere l’accesso alle informazioni richieste per motivati e temporanei impedimenti.

                Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno. 

Art. 32 - Rappresentanti presso la Comunità Montana. I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati unitariamente dal Consiglio Comunale nel proprio seno, con voto limitato e palese. 

Art. 33 - Gruppi Consiliari. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi consiliari e potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell’Ente per lo svolgimento della propria attività a norma di regolamento. 

Art. 34 - Decadenza. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere Comunale, oltre che nei casi previsti dalla legge, per mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre riunioni ordinarie consecutive del Consiglio Comunale.

                A cura del Presidente del Consiglio viene data comunicazione al consigliere interessato del verificarsi delle condizioni di decadenza e gli viene assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per produrre eventuali cause giustificative. Qualora il Presidente del Consiglio, dopo aver preso visione delle cause giustificative, ritenga permanga la causa di decadenza, inserisce la questione all’ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio Comunale. 

Titolo II

GLI ORGANI BUROCRATICI

 Capo I

SEGRETARIO COMUNALE 

Art. 35 - Definizione. Il Comune ha un Segretario titolare iscritto all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e scelto dal Sindaco.

Art. 36 – Funzioni. Per la durata del mandato del Sindaco al Segretario Comunale possono essere attribuite le funzioni di direzione generale e particolari compiti con contenuto di alta professionalità determinati dal Regolamento.

In tal caso potrà essere determinata un’indennità ad personam correlata al bilancio dell’ente e commisurata alla specifica qualificazione professionale richiesta ,nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi.

Il Segretario inoltre nella qualità di Direttore :

a)     promuove e assegna l’istruttoria ai responsabili dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi fissati dall’ente;

b)     sovrintende alle funzioni dei Responsabili degli uffici e ne coordina l’attività;

Il Segretario può rogare tutti i contratti nel quale l’ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente.

Al Segretario Comunale può essere attribuita, dal Regolamento, ogni altra funzione che si ritenga utile ai fini dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa.

Il Regolamento disciplinerà le modalità’ di svolgimento delle funzioni vicarie attribuite al Vice Segretario al fine di sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 

Art. 37 - Struttura organizzativa. La struttura organizzativa dell’ente è articolata in Aree funzionali, cui sono attribuite un insieme di funzioni, svolte anche presso più uffici e servizi e per le quali sono necessarie una programmazione ed una gestione unitarie di cui risponde un unico responsabile.

Il numero delle Aree funzionali è determinato dalla Giunta Comunale.

In assenza di specifiche professionalità o in carenza di organico possono essere assunte professionalità esterne con contratto a tempo determinato , anche al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire con l’osservanza delle modalità fissate dalla Legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Possono essere istituiti uffici e servizi di staff, speciali e per il raggiungimento di finalità di cui al programma amministrativo, individuandone il responsabile.

La dotazione organica, le attribuzioni funzionali, nonché le modalità di funzionamento di detti uffici, saranno determinate dalla Giunta Comunale nell’ambito dei suoi poteri organizzativi. 

Art. 38 - Vice Segretario. Il Comune di Pove istituisce l’ufficio di Vice Segretario. Il Vice Segretario nei casi di assenza o impedimento del Segretario è incaricato della funzione. 

Art. 39 - Attribuzioni ai responsabili di are. Ai Responsabili di area nell’ambito degli indirizzi e dell’attribuzione delle risorse deliberati dalla Giunta Comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

Art. 40 - Strumenti per l’ordinamento e l’organizzazione degli uffici e dei servizi. La Giunta Comunale, in conformità’ con quanto stabilito nel presente capo e sulla base di criteri dettati dal Consiglio Comunale, predispone uno o più regolamenti per disciplinare l’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Compete inoltre alla Giunta la determinazione della dotazione organica nonché del procedimento per l’accesso all’impiego presso l’Ente . 

Art. 41 - Servizi pubblici Locali. I Comuni provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme :

a)     in economia, quando per le modeste dimensioni   o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda;

b)    in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e/o di opportunità sociale;

c)     a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d)    a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e)     a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Il Comune può ricorrere alla collaborazione con i privati e con associazioni, anche in regime di convenzione, per l’esercizio di quei servizi in ordine ai quali le forme di gestione sopra elencate non risultino convenienti o funzionali.               

Art. 42 - Istituzione e azienda speciale.  Nel caso in cui l’Amministrazione comunale decida di avvalersi per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all’istituzione o all’azienda speciale, il Consiglio Comunale approverà i relativi statuti ai sensi di Legge. A tal fine la relativa deliberazione dovrà riportare la maggioranza assoluta dei propri componenti e prevedere le modalità’ di nomina degli amministratori dell’azienda. 

Art. 43 - Rapporti con la Comunità Montana. Se la natura e l’oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio - economica del medesimo ne consigliano l’esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio viene affidata alla medesima.                 

Art. 44 - Conferenze dei Sindaci.  Al fine di coordinare gli indirizzi del Comune su tematiche sovraccomunali, il Comune aderisce nella persona del proprio Sindaco a conferenze di Sindaci i cui indirizzi devono essere tenuti in considerazione nell’adozione dei provvedimenti da parte dell’Amministrazione Comunale. 

PARTE FUNZIONALE 

Titolo I

IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

 

Capo I

LE FORME ASSOCIATIVE

 

Art. 45 - Convenzioni. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l’Amministrazione Comunale ai sensi di Legge può stipulare apposite convenzioni con la Provincia e con altri Comuni.

La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, redatto in forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.

Preparata e definita mediante eventuali conferenze di servizio o da accordo tra le parti interessate, viene sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza semplice.

 

Art. 46 - Accordi di programma. L’Amministrazione Comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l’azione integrata e coordinata dei Comuni, Provincia, Regione, Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla Legge. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l’Amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio - economica della medesima.

 

Titolo II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

Capo I

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE 

Art. 47 - Collaborazione dei cittadini. Al fine di favorire una maggiore collaborazione dei cittadini con l’Amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa e dei processi decisionali è consentito ai cittadini singoli od associati di partecipare alla formazione di un procedimento che possa incidere nelle loro situazioni giuridiche soggettive.

Allo scopo l’Amministrazione, attraverso il responsabile d’ufficio potrà attivare direttamente o su istanza dell’interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendogli di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

Onde evitare controversie, senza tuttavia ledere interessi pubblici o di terzi, il procedimento potrà concludersi nei limiti del proprio potere discrezionale con appositi accordi, in forma scritta a pena di nullità, tra l’Amministrazione e gli interessati. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni o contratti.

I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare. 

Art. 48 - Valorizzazione delle forme associative. L’Amministrazione comunale favorisce l’attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio, sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell’ambiente naturale ed del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumenti di formazione dei cittadini.

A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell’Ente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni Consiliari, l’accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi. In ogni caso saranno attivate forme di consultazioni per l’esame dei problemi specifici interessanti una o più associazioni garantendo inoltre una consultazione annuale preventiva all’approvazione della relazione previsionale e programmatica con i direttivi delle Associazioni, Enti, Comitati.

A tale scopo viene istituito l’Albo Comunale delle Associazioni, Comitati, Enti, che operano sul territorio comunale, da aggiornare annualmente.

Modalità e disciplina d’iscrizione all’albo saranno definite con regolamento.

L’Amministrazione Comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento. 

Art. 49 - Comitati. Il Comune, al fine di farsi interprete di interessi settoriali, può promuovere organismi di partecipazione denominati Comitati ed individuati per materia, per territorio, per aggregazione di interessi. I Comitati sono istituiti con deliberazione consiliare che ne determina, di volta in volta, la composizione, l’attività e le competenze, la durata e le modalità di rapporto con l’Amministrazione Comunale. 

Art. 50 - Forme di consultazione della popolazione. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l’amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate da parte degli organi comunali forme diverse di consultazione della popolazione.

In particolare, le consultazioni potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Tali consultazioni si potranno anche indirizzare ai giovani al di sotto dei 18 anni.

La partecipazione popolare può attuarsi anche mediante la consultazione dei cittadini   residenti in una o più contrade o vie su problematiche che direttamente gli interessano.

L’organo promotore potrà avvalersi nel rispetto del Regolamento che disciplina la materia delle strutture comunali   per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile.

Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell’organo interessato.

Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni di voto. 

Art. 51 - Procedura per l’ammissione di istanze petizioni e proposte. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all’amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi locali.

Le richieste dovranno essere presentate per iscritto alla segreteria del comune che provvederà ad inoltrarla al Sindaco.

Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi del Comune competenti per materia, che, potendosi avvalere degli uffici e di eventuali contributi esterni, dovranno esprimere un parere sulla questione entro 90 giorni.

Il Sindaco, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati o al primo firmatario l’iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei 30 giorni successivi al rilascio del parere dell’organo competente sull’esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedimentali, con l’indicazione degli uffici preposti e dei funzionari responsabili.

Ove i termini sopracitati non venissero osservati, il parere dell’organo si dà per reso e le pratiche passano agli uffici competenti per l’istruttoria da farsi entro 30 giorni.

Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti o al primo firmatario entro 30 giorni successivi, mentre, nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedimentali con l’indicazione degli uffici preposti e dei funzionari responsabili.

Qualora per il numero dei destinatari o per altre motivazioni sia difficoltosa la comunicazione personale, l’Amministrazione provvede con altre forme di pubblicità ritenute idonee. 

Art. 52 - Referendum.  Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa è prevista l’indizione e l’attuazione di referendum consultivi e propositivi tra la popolazione comunale per indirizzare le scelte generali dell’Amministrazione.

Sono escluse le materie concernenti   tributi locali e disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, atti di bilancio, provvedimenti deliberativi di impegno di spesa già assunti dal Consiglio Comunale e che hanno già dato luogo a rapporti negoziali con terzi, personale, organizzazione degli uffici, iniziative comportanti l’assunzione di maggiori oneri di cui non sia prevista la copertura, tutti gli atti in ordine ai quali per legge o per decisione del Consiglio sia consentito alla generalità dei cittadini di presentare osservazioni quali ad esempio strumenti urbanistici generali e attuativi e regolamenti comunali.

Non possono inoltre essere oggetto di referendum norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum.

L’iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale a maggioranza qualificata (2/3 dei consiglieri assegnati) o da 1/3 del corpo elettorale riferito al 31 Dicembre dell’anno precedente la richiesta.

In seno al Consiglio Comunale sarà costituita allo scopo un’apposita Commissione, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all’ammissibilità per materia, considerate le limitazioni dei precedenti 1° e 2° comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario, secondo quanto previsto dal regolamento che fisserà anche le modalità operative per la consultazione referendaria.

Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50 % degli aventi diritto.

Non possono essere proposti Referendum nell’anno solare di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dell’Amministrazione, anche nel caso di scioglimento anticipato o decadenza del Consiglio Comunale, ovvero in coincidenza con altre operazioni di voto. 

Capo II

L’AZIONE POPOLARE

 

Art. 53 - La Pubblicità degli atti. Gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge, del presente statuto e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese, o il risultato dell’azione amministrativa.

La Giunta Comunale, al fine di assicurare trasparenza e pubblicità dell’attività dei propri organi, può anche in forma saltuaria, promuovere forme di comunicazione attraverso manifesti, opuscoli, notiziari, nonché altri mezzi giornalistici e radio - televisivi.

Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall’apposito regolamento che potrà prevedere anche un rimborso spese, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Il Sindaco può individuare un ufficio con il compito di fornire informazioni al cittadino al fine di favorire un suo migliore rapporto con l’Amministrazione   e facilitare il superamento di disguidi o carenze burocratiche. Detto ufficio opererà con comunicazioni scritte, verbali o telefoniche in relazione al quesito o alla segnalazione, coinvolgendo a tal fine anche gli uffici interessati.

 

Art. 54 - Difensore Civico. Per il miglioramento dell’azione amministrativa dell’ente e della sua efficacia viene istituito a livello sovracomunale, previo accordo con altri Comuni, il Difensore Civico il quale svolge un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Comunale segnalando al Sindaco, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini. Le modalità organizzative saranno definite con apposito regolamento.

 

PARTE FINANZIARIA

 

Titolo I

FINANZA E CONTABILITÀ

 

Art. 55 - Finanza locale. Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe secondo i precetti costituzionali e i principi stabiliti dalla legislazione vigente.

 

Art. 56 - Bilancio e programmazione finanziaria. Il Regolamento Comunale di contabilità, nell’ambito dei principi contabili stabiliti dalla legge, fissa le modalità organizzative del proprio sistema finanziario e contabile.

Il Bilancio e i suoi allegati devono altresì conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.

In particolare essi vanno redatti per programmi servizi ed interventi,in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile.     

 

Capo II

CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

 

Ar. 57 - Revisione economico finanziaria. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei membri assegnati il revisore del conto.

Il revisore viene scelto secondo le modalità indicate dalla legge.

Egli dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita per una sola vota.

 

Art. 58 - Funzioni e responsabilità del revisore. IL revisore, nel rispetto delle funzioni attribuitegli dalla Legge, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo.

A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e alle sedute della Giunta Comunale, se richiesto.

Al Revisore possono essere richiesti pareri per gli aspetti economici e finanziari nella gestione dei servizi comunali.

 

Art. 59 Controlli interni di gestione e di risultato. Al fine di verificare la conformità dell’azione amministrativa agli indirizzi e ai programmi stabiliti dal Consiglio Comunale e dalla Giunta sono previste le seguenti forme di controllo:

a)     controllo di gestione, avente per oggetto la verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati.

b) nucleo di valutazione, preposto allo svolgimento di funzioni di valutazione delle prestazioni del      personale posto in posizione organizzativa e della gestione delle risorse umane, con particolare riferimento agli obiettivi contenuti nella relazione previsionale e programmatica.

 L’attuazione dei controlli è disciplinata da appositi regolamenti.

CAPO III

PROPRIETÀ’ COMUNALE

 

Art. 60 - Beni Comunali. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone, organizzati al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma.

 

PARTE NORMATIVA

 

Titolo I

ORDINANZE 

 

Art. 61 - Ordinanze ordinarie. Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali e in leggi e regolamenti generali, il responsabile di area, nell’ambito della propria materia, emette ordinanze imponendo ai soggetti interessati obblighi positivi o negativi. 

Art. 62 - Ordinanze straordinarie. Al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie.

Il provvedimento dev’essere mantenuto nei limiti richiesti dall’entità e natura del pericolo a cui si intende ovviare.

L’ordinanza deve avere la forma scritta ed è portata a conoscenza dei destinatari nelle forme più idonee. 

 

Titolo II

ATTIVITÀ’ REGOLAMENTARI

Art. 63 - Regolamenti . Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ciascuno per la propria competenza, approvano i Regolamenti Comunali a maggioranza assoluta dei propri componenti.           

 

Titolo III

PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

 

Art. 64 - Pubblicazione. Sono soggetti a pubblicazione all’albo pretorio del Comune le deliberazioni degli organi collegiali; le ordinanze del Sindaco ed ogni altro atto per cui ciò sia previsto per legge.

 

Titolo IV

NORME TRANSITORIE 

 

Art. 65 – Norma Transitoria. In sede di prima applicazione l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale viene effettuata nella prima seduta dopo l’entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di attuazione.

 

Titolo V

NORMA FINALE

 

Art. 66 - Modifiche disposizioni statutarie. Eventuali modifiche allo Statuto verranno deliberate dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l’approvazione dello Statuto.

SINDACO BERTOLDI BRUNO


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