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Bur n. 100 del 05 dicembre 2008


Materia: Agricoltura

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI, ESTE (PADOVA)

Delibera del Consiglio n. 24 del 2/10/2008

Modifiche al Regolamento per la raccolta della flora spontanea commestibile approvato con D.C. n. 3 del 03/03/1995 e successive modifiche apportate con D.C. n. 11 del 19/03/2003.

OMISSIS 

Art. 2 –
Il quinto capoverso:

“Per i residenti all’interno del Parco ma non proprietari o conduttori di terreni,la raccolta della flora spontanea in aree a coltura agricola può essere effettuata senza limitazioni, ma solo con il consenso di chi ha la disponibilità del terreno”   viene soppresso.

Il settimo capoverso viene sostituito dal seguente: “Per i cittadini non residenti nei Comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei, ai sensi del presente regolamento, è sempre vietata l’asportazione di piante o di parte di esse”.

Art. 3 -
Le seguenti parole del primo capoverso: “al di fuori delle superfici soggette ad attività agricole, già disciplinate dall’art. 2 del presente regolamento” vengono soppresse.

Art. 4 -
Viene così sostituito: “Per poter raccogliere le specie di flora spontanea, nelle quantità e nei luoghi stabiliti dal presente regolamento, i cittadini residenti nei Comuni del Parco Colli Euganei debbono essere muniti solamente di undocumento di riconoscimento valido secondo le leggi vigenti”. 

OMISSIS

IL DIRETTORE Dr. Nicola Modica

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