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Bur n. 98 del 28 novembre 2008


Materia: Agricoltura

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI, ESTE (PADOVA)

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 16 DEL 24 LUGLIO 2008

Regolamento per l'acceso ai contributi a titolo di indennizzo e prevenzione per i danni da fauna selvatica nel territorio dei colli euganei.

INTRODUZIONE

La Legge statale 157/1992 all’art. 26 ha previsto che le Regioni, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili, provocati alla produzione agricole e alle opere, dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria, provvedano a costituire un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti. 

La stessa norma dispone che a detto fondo regionale affluisce anche una parte dei proventi delle tasse di concessione regionale istituite per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio.

I danni presi in esame dalla Legge statale sono esclusivamente i danni all’agricoltura non altrimenti risarcibili cioè i danni per i quali non sia possibile individuare un responsabile perché rimasto sconosciuto oppure perché nessuna responsabilità può essere ascritta alla condotta attiva o omissiva di un determinato soggetto.

La Regione Veneto ha dato attuazione alla Legge statale con la legge Regionale 50/93 prevedendo la costituzione del fondo regionale (art. 28) che, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dal regolamento di attuazione del Piano Faunistico Venatorio, dovrà essere ripartito tra le Province.

Con la Legge Regionale, inoltre, l’erogazione dei contributi è stata delegata alle Province che vi provvedono mediante un Comitato Danni che dispone, entro i termini definiti, alle relative verifiche e alla liquidazione. Come ribadito dall’interpretazione autentica (Legge Regionale n. 46/1999 art. 9) dell’art. 28 della Legge Regionale 50/93 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, riguardo alle finalità del fondo, si precisa che l’indennizzo che viene riconosciuto è esclusivamente un ristoro parziale all’agricoltore che ha subito un danno non risarcibile, limitatamente alla capienza del fondo che la Regione mette a disposizione alle Province.

Per quanto concerne gli interventi per la prevenzione realizzati da parte dei proprietari/conduttori di fondi, il contributo massimo concedibile è stato fissato al 50% della spesa ammissibile a partire dal 2000 con un aumento dello stesso con l’ultima D.G.R. n. 1146 del 23/4/2004 fino al 90% della spesa ammissibile. L’orientamento della Regione è quindi di privilegiare il finanziamento di sistemi di prevenzione e di difesa delle colture destinando una quota sempre di più di minore entità all’erogazione di contributi per danni subiti.

Con l’approvazione della L.R. n. 1 del 05/01/2007 “Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2007-2012)” il comma 5 dell’art. 16 del Regolamento di attuazione stabilisce che “nel territorio soggetto alla gestione programmata dell’attività venatoria potranno essere ammessi a contribuzione, a titolo di indennizzo, i danni arrecati da tutta la fauna selvatica, cacciabile o non cacciabile.

Inoltre la D.G.R. n. 2210 del 17/07/2007 “Riparto delle risorse recate nell’esercizio 2007 dal fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica” stabilisce l’esclusione, dall’ambito di competenza e quindi di operatività del fondo regionale, sia in tema di risarcimento che di prevenzione, dei territori che ricadono nei Parchi ove provvede il relativo Ente gestore.

Ne consegue che l’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ha iniziato a raccogliere le domande direttamente, oppure tramite l’Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Padova, al fine di quantificare l’ammontare dei danni arrecati da fauna selvatica nel territorio di competenza. L’Ente Parco provvede, tramite il regolamento di seguito riportato, a disciplinare la materia relativa ai danni alle colture agricole causati da fauna selvatica all’interno del territorio di competenza.

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei i danni alle colture agricole e alle opere causati dalla fauna selvatica (così come definita dall’art. 2 della Legge n. 157 del 11/02/1992), stabilendo soggetti che possono presentare domanda, tipologie di danni ammissibili a contribuzione, criteri per la quantificazione dei danni, modalità per la richiesta dei contributi a titolo di prevenzione o di indennizzo e sistema per l’accertamento del danno.

I contributi per la prevenzione e per gli indennizzi sono ammessi nei limiti delle disponibilità annuali del bilancio dell’Ente Parco; si precisa che il contributo che viene riconosciuto è esclusivamente un ristoro parziale al richiedente che ha subito un danno non risarcibile.

Art. 2 - Tipologie di danni risarcibili e sistemi di prevenzione

Sono ammissibili a contribuzione, a titolo di indennizzo, i danni subiti dalle produzioni agro-silvo-pastorali arrecati dalla fauna selvatica, ivi compresi, in base alla normativa vigente, anche i prodotti dell’allevamento zootecnico e dell’itticoltura.

Non sono ammessi ad indennizzo danni stimati di importo inferiore ad euro 100,00.

Possono essere risarcite le seguenti tipologie di danni:

  • danni arrecati da fauna selvatica alle produzioni primarie;
  • danni arrecati da fauna selvatica su infrastrutture quali: sistemi di protezione e forzatura delle colture (serre e tunnel), opere di sostegno dei filari di colture arboree, affossature per il controllo delle acque e sistemazioni idraulico-agrarie come per esempio terrazzamenti, etc.
  • danni su animali di allevamento e sui depositi di mangime e insilati.

Sono individuate le seguenti tipologie di danni ammissibili a contribuzione:

a) colture erbacee:

  • danni a prati-pascoli (a esclusione dei vegri);
  • danni a colture foraggere, cerealicole, industriali;
  • danni a colture orticole e officinali;

b) colture arboree in attualità di coltivazione:

  • danni a frutteti, oliveti, vigneti, castagneti da frutto, etc.;
  • danni a rimboschimenti fino a tre anni dall’impianto;

c) allevamenti zootecnici (comprese attività di itticoltura):

  • danni agli animali in allevamento (con esclusione di animali allo stato brado);

d) strutture:

  • sistemi di protezione e forzatura delle colture (serre e tunnel);
  • opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree;
  • opere aziendali per la regimazione delle acque e l’irrigazione;
  • opere di sistemazione idraulico agrarie che prevedono il terrazzamento.

Vengono altresì riconosciuti, quali ammissibili a fini di prevenzione, gli oneri relativi ad acquisti di beni e servizi “ordinari” sotto i profili della qualità, della quantità, della tecnologia e del costo, atti a una efficace realizzazione degli interventi e rendicontati sulla base di idonei titoli di spesa ai sensi di legge.

Art. 3 – Soggetti richiedenti

Ai fini del presente regolamento possono presentare una richiesta di contributi a titolo di prevenzione o di indennizzo per danni causati da fauna selvatica i soggetti proprietari o conduttori di fondi agricoli all’interno del territorio di competenza del Parco Regionale dei Colli Euganei. Verrà data preferenza, in sede di liquidazione dei contributi, ai soggetti che esercitino attività agricola e che siano in possesso di relativa partita iva.

Art. 4 - Criteri per la quantificazione dei danni ammissibili a contribuzione.

La quantificazione del danno alle colture agricole è effettuata in base alla procedura estimativa delle anticipazioni colturali o frutti pendenti in relazione all’epoca in cui si verifica l’evento.

1. In caso di danno accertato alla semina che interessi una percentuale superiore al sessanta per cento della superficie investita a colture foraggere, cerealicole, industriali o prato-pascolo è ammessa, ove richiesta, la risemina. Il relativo danno è corrispondente al costo delle anticipazioni colturali necessarie al ripristino della coltivazione. Nel caso in cui non si proceda alla risemina il danno è sempre corrispondente ai frutti pendenti, considerato che il danno si è verificato all’inizio del ciclo.

2. In caso di danni accertati in fase di maturazione arrecati a colture foraggere, cerealicole e industriali viene ammessa a contributo la perdita di prodotto in fase di maturazione al netto delle spese colturali considerando:

a) valutazione economica del prodotto sul campo desunta dai mercuriali della camera di commercio con riferimento all’epoca di raccolta;

b) entità della superficie danneggiata;

c) produzione media zonale.

Nel caso di danneggiamento alla cotica erbosa è corrisposto un indennizzo equivalente al costo del lavoro occorrente per il ripristino.

3. L’ammontare del contributo a titolo di indennizzo per i danni accertati alle produzioni orticole, destinate alla vendita, è determinato sulla base dei criteri di cui al comma 2. 

4. Nel caso di danni accertati a colture arboree in produzione quali frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto l’ammontare del danno è commisurato sulla base del principio delle anticipazioni colturali o frutti pendenti ed eventualmente, in caso di danneggiamento alle piante, al costo d’impianto in proporzione dell’entità della superficie danneggiata.

5. Nel caso di danni a rimboschimenti fino a tre anni dall’impianto, che comportino la necessità di sostituzione della piantumazione danneggiata, l’ammontare del contributo per l’indennizzo è commisurato al costo della messa a dimora delle sostituzioni.

6. Nel caso di animali in allevamento il danno verrà quantificato in base al numero di capi e secondo il principio del costo di produzione o dell’utile lordo di stalla in ragione del periodo in cui si è verificato l’evento.

Art. 5 - Modalità per la richiesta dei contributi a titolo di prevenzione o di indennizzo.

Per accedere ai contributi a titolo indennizzo o di prevenzione, il proprietario o il conduttore del fondo deve inoltrare richiesta di accertamento al Parco Regionale dei Colli Euganei in via Rana Cà Mori 8 – 35042 Este (PD), utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ente stesso e scaricabile al sito www.parcocollieuganei.com

Ai sensi del comma 4, dell’articolo 28, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la domanda di contributo a titolo di indennizzo va presentata in tempo utile per consentire l’accertamento dei danni, prima del quale non dovrà essere modificato lo stato di fatto delle colture, dell’allevamento o delle opere interessate. Eventuali modifiche dovranno essere prontamente segnalate all’Ente Parco.

La raccolta del prodotto o la sostituzione della coltura prima dell’accertamento tecnico dei danni dichiarati comportano la non ammissibilità all’indennizzo.

La richiesta di contributo a titolo di prevenzione dovrà essere accompagnata da un preventivo delle tecnologie che si vogliono adottare e da una planimetria catastale con l’individuazione dell’area interessata dall’intervento di prevenzione.

La mancata o parziale realizzazione dei sistemi di prevenzione dei danni finanziati dall’Ente Parco può comportare la revoca o la risoluzione parziale del contributo.

Art. 6 - Accertamenti.

Gli accertamenti sono effettuati nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le disponibilità di personale, da un tecnico agrario dell’Ente Parco alla presenza del proprietario o conduttore del fondo o di persona dallo stesso espressamente delegata.

Art. 7 – Liquidazione del contributo

L’entità del contributo a titolo di indennizzo viene stabilita secondo i seguenti scaglioni progressivi di danno accertato e le correlate percentuali di massima contribuzione:

 

DANNO ACCERTATO:

SCAGLIONE DI VALORE

PROGRESSIVO in €

PERCENTUALE DI MASSIMA CONTRIBUZIONE

(%)

Da 100,00 a 2.500,00

80

 

Da 2.501,00 a 25.000,00

70

 

Da 25.001,00 a 100.000,00

50

 

Sopra i 100.000,00

40

Per quanto riguarda i contributi a titolo di prevenzione viene stabilita una percentuale massima del 90 % riferita alla spesa ammissibile .

Va comunque specificato che l’erogazione dei contributi potrà subire, in caso le disponibilità finanziarie del capitolo specifico del bilancio dell’Ente Parco risultino insufficienti per soddisfare le istanze ammissibili, una riduzione proporzionale sino al raggiungimento della capienza.

Sarà comunque applicata un’unica franchigia al di sotto della quale non saranno erogati contributi: in particolare non si considerano risarcibili i danni di importo inferiore a € 100,00.

Art. 8 – Modificazioni

La modulistica relativa al presente Regolamento e le percentuali di contribuzione sul danno accertato possono essere modificate, su proposta dell’Ufficio Agricolo Forestale, previa delibera di Comitato Esecutivo e della ratifica in Consiglio.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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