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Bur n. 84 del 10 ottobre 2008


Materia: Statuti

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI (VICENZA)

STATUTO COMUNALE

Statuto comunale approvato con d.c.c. n. 48 del 20/12/2006.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 

Art. 1 – Oggetto dello Statuto

Art. 2 – Autonomia e funzioni del Comune

Art. 3 – Finalità ed obiettivi dell’azione comunale

Art. 4 – Collaborazione

Art. 5 – Stemma e gonfalone

Art. 6 - Pari opportunità

 

TITOLO II - IL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 7 - Sede Comunale

 

TITOLO III– ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Art. 8 – La presidenza del Consiglio Comunale

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 10 – Iniziativa delle proposte di deliberazione

Art. 11 – Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 12 – Decadenza per mancata partecipazione al Consiglio

Art. 13 – Gruppi consiliari

Art. 14 – Commissioni consiliari

Art. 15 – Commissione consiliare per lo Statuto e i regolamenti.

Art. 16 – Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 17 – Prima seduta del consiglio neo eletto

Art. 18 – Periodicità e termini per le convocazioni del Consiglio

Art. 19 – linee programmatiche di mandato

Art. 20 – Pubblicità dell’attività del Consiglio Comunale

Art. 21 – Maggioranze richieste per la validità delle sedute

Art. 22 – Maggioranze previste per l’approvazione delle deliberazioni

 

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 23 – Composizione della Giunta

Art. 24 – Funzionamento della Giunta

Art. 25 – Competenze della Giunta

 

CAPO III – IL SINDACO

Art. 26 – Funzioni di amministrazione del Sindaco

Art. 27 – Funzioni di vigilanza del Sindaco

Art. 28 – Funzioni di organizzazione del Sindaco

Art. 29 – Vicesindaco

 

TITOLO IV – UFFICI E PERSONALE

Art. 30 – Principi organizzativi

Art. 31 – Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 32 – Diritti e doveri dei dipendenti

Art. 33 – Direttore generale

Art. 34 – Segretario Comunale

Art. 35 – Vicesegretario Comunale

Art. 36 – Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 37 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 38 – Collaborazioni esterne

Art. 39 – Ufficio di indirizzo e di controllo

 

TITOLO V – I SERVIZI

Art. 40 – Finalità e modalità di gestione dei servizi pubblici

Art. 41 – Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

Art. 42 – Istituzione per la gestione dei servizi pubblici locali

Art. 43 – Partecipazione a società di capitali

Art. 44 – Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

Art. 45 – Rappresentanza di forme associative e di cooperazione tra amministrazione pubbliche

 

TITOLO VI – FINANZE E CONTABILITA’

 

Art. 46 – Il processo di programmazione

Art. 47 – Collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci

Art. 48 – Controllo economico interno della gestione

Art. 49 – Revisore dei conti

 

TITOLO VII – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

Art. 50 – Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

Art. 51 – Valorizzazione del libero associazionismo e volontariato

Art. 52 – promozioni di associazioni o di comitati come organismo di partecipazione

Art. 53 – Consultazione della popolazione del Comune

Art. 54 – Referendum consultivo o propositivo

Art. 55 – Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

Art. 56 – Difensore civico

 

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 57 – Norma transitoria

 

 

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Oggetto dello Statuto)

  1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l’organizzazione del Comune di Campiglia dei Berici in attuazione del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2

(Autonomia e funzioni del Comune)

  1. La comunità locale di Campiglia dei Berici , ordinata in Comune secondo i principi costituzionali e l’ordinamento del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autonoma.
  2. Il Comune di Campiglia dei Berici rappresenta la comunità insediata nel proprio territorio, ne cura tutti gli interessi e ne promuove lo sviluppo socio-economico nel contesto dell’Area Berica.
  3. Per la cura di tali interessi il comune svolge funzioni politiche, normative e di governo.
  4. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono esercitate nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e della Regione nel rispetto delle norme del presente statuto.
  5. Le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione ai comuni sono esercitate secondo le rispettive leggi statali e regionali.

Art. 3

(Finalità ed obiettivi dell’azione comunale)

  1. Il Comune di Campiglia dei Berici , nel rispetto delle Leggi statali e regionali, svolge ogni funzione di interesse della comunità, al fine di valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.

2.      Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

  1. Il Comune di Campiglia dei Berici si propone, in particolare, di valorizzare e perseguire le seguenti finalità:

a)      favorire la formazione morale e civile dei giovani, nella famiglia, nella scuola, nelle istituzioni religiose, nella formazione professionale, negli scambi culturali, nelle iniziative di educazione permanente, nel cammino verso una società europea e interetnica;

b)      valorizzare il ruolo della persona, giovani, donna e anziani in particolare, nella casa, nel lavoro, nel tempo libero, nello sport e negli impegni sociali;

c)      sviluppare i servizi di assistenza anche attraverso gli interventi delle associazioni e sostenendo i gruppi di volontariato;

d)      secondare l’innovazione dello sviluppo economico nel rispetto delle arti e dei mestieri tradizionali e in particolare dell’agricoltura;

e)      sostenere l’insediamento di attività produttive che coinvolgano in modo significativo le figure qualificate presenti sul territorio e che tendano a valorizzarne la professionalità;

f)        incoraggiare la conservazione e diffusione del patrimonio culturale della comunità anche attraverso la Biblioteca, la Pro Loco, le istituzioni scolastiche ed altre associazioni del paese;

g)      vigilare sulla salvaguardia dei beni culturali presenti nel territorio anche ai fini dello sviluppo turistico;

h)      assicurare con la guida e l’intervento diretto del Comune, l’uso razionale del territorio,

i)        perseguire la tutela dell’ambiente e del territorio, tenendo presenti le necessità di vita e di sviluppo dell’agricoltura;

j)        esercitare attività di prevenzione, sostenendo l’insediamento di quanto non rappresenta reale o potenziale danno o disagio per l’ambiente o per le persone;

k)      migliorare i servizi e le infrastrutture viarie e di trasporto per una politica di integrazione delle comunità;

l)        dare sviluppo alla collaborazione sovracomunale.

Art. 4

(Collaborazione)

  1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l’esercizio di funzioni o di servizi pubblici di fondamentale interesse, valuta l’opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell’omogeneità dell’area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.
  2. Il Comune a tale scopo promuove forme permanenti di consultazione con i Comuni contermini.

Art. 5

(Stemma e gonfalone)

  1. Lo stemma del Comune è stato riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 05 febbraio 1987, n. 1061 ed è così costituito:

d’azzurro,alla cortina di muro rosso, mattonata d’argento,munita di sei merli e di due semimerli alla guelfa, accompagnata in capo dalla crocetta greca patente di rosso;la cortina di mura caricata di due spighe di grano gambute, fogliate e fruttate d’oro decussate.

Ornamenti esteriori del Comune  

  1. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo troncato di rosso e d’azzurro, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune.
  2. L’uso dei simboli comunali è disciplinato dal regolamento.

 

Art. 6

(Pari opportunità)

1.      L’Amministrazione Comunale assicura pari opportunità tra uomo e donna e opera in modo conforme ai criteri di uguaglianza sostanziale nell’accesso al lavoro e nel suo svolgimento, nell’istruzione e formazione professionale, nella valorizzazione di attività culturali, sociali e del tempo libero.

 

TITOLO II

IL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 7

(Sede comunale)

  1. Il Comune ha sede nel capoluogo di Campiglia dei Berici.
  2. Gli uffici comunali sono ivi ubicati.
  3. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in sedi diverse dal Palazzo Municipale.

 

TITOLO III

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

La presidenza del Consiglio Comunale

 

  1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, il quale assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, nelle forme previste dal regolamento.
  2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio Comunale è presieduto dal vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall’assessore più anziano di età, purchè sia l’uno che l’altro siano componenti del Consiglio.
  3. Qualora non siano presenti in aula il Sindaco e gli altri assessori, il Consiglio Comunale è presieduto dal consigliere anziano tale per età.
  4. Oltre alla convocazione del Consiglio Comunale e alla predisposizione dell’ordine del giorno, al presidente spettano tutte le altre funzioni previste dal regolamento.

Art. 9

Funzionamento del Consiglio Comunale

  1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  2. Il regolamento deve attenersi ai principi sul funzionamento del Consiglio previsti dallo Statuto e, in particolare, dagli articoli seguenti.

Art. 10

Iniziativa delle proposte di deliberazione

  1. L’iniziativa delle proposte di deliberazione spetta alla giunta comunale , al sindaco, a ciascun consigliere nonché ai cittadini ai sensi dell’art. 55.
  2. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani, i programmi sono proposti al Consiglio Comunale dalla Giunta comunale.
  3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto all’Amministrazione dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per fare fronte alle spese eventualmente previste e ogni altro requisito richiesto dalla legge, dallo statuto o dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 11

Diritti e doveri dei Consiglieri

  1. I Consiglieri hanno il diritto di presentare, singolarmente o in gruppo, interrogazioni, interpellanze o mozioni.
  2. Ciascun Consigliere ha altresì il diritto di presentare proposte di deliberazione, nei limiti previsti dal precedente articolo.
  3. Le modalità e le forme di esercizio dei diritti e degli atti di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.
  4. I Consiglieri hanno diritto di accesso a tutte le informazioni e a tutti gli atti utili all’espletamento del loro mandato.
  5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune, presso il quale gli verranno recapitati gli avvisi di convocazione e le altre comunicazioni dovutegli.

Art. 12

Decadenza per mancata partecipazione al Consiglio

  1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
  2. In caso di impedimento, il Consigliere Comunale deve far pervenire le proprie giustificazioni al Sindaco prima della seduta consiliare o, successivamente, purchè prima della nuova seduta consiliare.
  3. La mancata partecipazione a tre sedute consiliari consecutive per le quali non siano pervenute giustificazioni entro i termini indicati al comma precedente, comporta l’avvio della procedura di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.

4.      Il Sindaco a tal fine contesta per iscritto al Consigliere Comunale le assenze che, in base al comma precedente, comportano l’avvio della procedura di decadenza dalla carica, assegnandogli un termine, non inferiore a 15 giorni, per la presentazione di giustificazioni o memorie.

  1. Scaduto il termine previsto dal precedente comma 4, il Consiglio Comunale esamina le eventuali giustificazioni addotte dal Consigliere sottoposto a procedimento di decadenza e, ove le ritenga non adeguate, delibera la decadenza del consigliere in carica.
  2. Il Consigliere sottoposto a procedimento di decadenza conserva tutte le prerogative e i diritti inerenti alla carica. Conseguentemente può partecipare sia alla discussione che alla votazione relativa alla proposta di decadenza sottoposta all’esame del Consiglio.

Art. 13

Gruppi consiliari

  1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, anche misti, secondo le norme del regolamento interno.
  2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento.
  3. Ai gruppi consiliari saranno assicurati i supporti necessari per l’espletamento del loro mandato.
  4. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 14

Commissioni consiliari

  1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni permanenti per materie determinate, con compiti istruttori consultivi.
  2. Il Consiglio Comunale può istituire altresì commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio. Scaduto il predetto termine la Commissione è automaticamente sciolta, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è scaduto, di rinnovare l’incarico.
  3. Il Consiglio Comunale può istituire, infine, commissioni d’indagine sull’attività dell’amministrazione.
  4. Le deliberazioni con le quali vengono istituite le commissioni previste dai commi precedenti devono essere approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  5. Le commissioni previste dai commi precedenti sono costituite da soli Consiglieri comunali, nel rispetto del criterio proporzionale.
  6. Le commissioni d’indagine, previste dal comma 3, e le altre commissioni di garanzia e controllo sono presiedute da un Consigliere di minoranza.
  7. L’organizzazione, il funzionamento e i poteri di accesso agli atti e alle informazioni da riconoscere alle commissioni per il corretto svolgimento delle proprie funzioni sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 15

Commissione consiliare per lo statuto

  1. Il Consiglio Comunale istituisce una commissione consiliare permanente per l’aggiornamento dello Statuto.

Art. 16

Convocazione del Consiglio Comunale

  1. Il Consiglio Comunale viene convocato dal Sindaco, in seduta ordinaria o d’urgenza, con avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno.
  2. Nel caso di convocazione in seduta ordinaria l’avviso di convocazione dev’essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
  3. Nel caso di convocazione d’urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a 24 ore.
  4. Devono essere messe a disposizione dei Consiglieri , nei tempi e modi previsti dal regolamento, le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
  5. E’ sempre ammessa l’integrazione della documentazione e degli argomenti all’ordine del giorno, purchè i documenti o gli argomenti aggiunti vengano messi a disposizione dei consiglieri con un preavviso di almeno 24 ore.
  6. L’avviso può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno a 48 ore di distanza dalla prima risultata deserta, per tutti o solo per alcuni degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.  

Art. 17

Prima seduta del consiglio neo eletto

  1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
  2. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco, con il seguente ordine del giorno:

-         convalida degli eletti

-         giuramento del Sindaco

-         comunicazione dei componenti della Giunta

  1. All’ordine del giorno della prima seduta possono essere iscritti anche altri argomenti, ma la loro trattazione può avvenire solo dopo l’esame degli argomenti indicati al comma 2.
  2. Il Sindaco subito dopo la convalida degli eletti presta il giuramento davanti al Consiglio, indossando la fascia tricolore, con la seguente formula:”Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”.

Art. 18

Periodicità e termini per le convocazioni del Consiglio

  1. Il Consiglio dev’essere convocato almeno due volte all’anno per l’esame e l’approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.
  2. Il Consiglio dev’essere riunito entro venti giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri.
  3. Quando un Consigliere eserciti un diritto di iniziativa o presenti una mozione o un’interrogazione, con richiesta di esame innanzi al Consiglio Comunale, la convocazione dev’essere disposta entro venti giorni.
  4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 spetta al Consiglio valutare se le questioni iscritte all’ordine del giorno rientrino nella sua competenza.

Art. 19

Linee programmatiche di mandato

  1. Entro 120 (centoventi) giorni dalla seduta di insediamento, di cui al precedente art. 17, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
  2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di partecipare alla definizione delle linee programmatiche di mandato, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante emendamenti presentati con le modalità previste dal regolamento del Consiglio.
  3. Per consentire la presentazione degli emendamenti previsti dal precedente comma 2, le linee programmatiche di mandato elaborate dal Sindaco, sono messe a disposizione dei consiglieri almeno venti giorni prima della seduta del Consiglio in cui dovranno essere esaminate.
  4. Con cadenza almeno semestrale si procede, in Consiglio Comunale, alla verifica delle stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato. Durante tali verifiche si procede agli eventuali adeguamenti delle linee programmatiche inizialmente elaborate.
  5. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio il rendiconto generale sull’attuazione delle linee programmatiche inizialmente deliberate.

Art. 20

Pubblicità dell’attività del Consiglio Comunale

 

  1. L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno redatto dal Sindaco, dev’essere pubblicato all’albo pretorio e adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia partecipazione dei cittadini.
  2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 21

Maggioranze richieste per la validità delle sedute

  1. Il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute è previsto dal regolamento del Consiglio Comunale, in misura non inferiore alla metà dei componenti, per le sedute di prima convocazione, e di un terzo dei componenti, per le sedute di seconda convocazione, senza computare ai suindicati fini il Sindaco.

Art. 22

Maggioranze previste per l’approvazione delle deliberazioni

  1. Le votazioni di regola sono palesi, salvi i casi in cui il regolamento preveda che la votazione avvenga per scrutinio segreto.

2.      Il regolamento definisce anche le maggioranze necessarie per l’approvazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale, disciplinando anche il valore delle schede bianche e dei voti nulli nelle votazioni segrete.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 23

Composizione della Giunta

1.      La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori che va da un minimo di due al numero massimo previsto dalla legge.

2.      Il Sindaco, a sua discrezione, entro i limiti indicati al comma precedente, decide il numero di assessori da nominare e procede alla loro nomina, affidando ad uno di essi anche la carica di vicesindaco.

3.      Ad ogni fine previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, l’anzianità degli assessori è determinata dall’età.

4.      Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

5.      Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

6.      In nessun caso gli assessori esterni vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta del Consiglio Comunale.

7.      Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 24

Funzionamento della Giunta

1.      La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2.      Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite, anche in modo informale, dalla stessa Giunta.

3.      Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti, compreso il Sindaco, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 25

Competenze della Giunta

1.      La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi della legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio o al Sindaco.

2.      La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3.      Spetta alla Giunta l’autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio e la nomina del legale difensore del Comune.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 26

Funzioni di amministrazione del Sindaco

1.      Il Sindaco svolge le sue funzioni quale capo dell’Amministrazione comunale e quale Ufficiale di Governo.

2.      Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.

3.      Il Sindaco coordina l’attività politica e amministrativa del comune, esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, ai responsabili dei servizi e degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti e delle decisioni degli organi di governo dell’Ente.

Art. 27

Funzioni di vigilanza del Sindaco

1.      Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’ente.

2.      Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario e del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3.      Il Sindaco promuove tutte le iniziative necessarie ad assicurare che, uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 28

Funzioni di organizzazione del Sindaco

1.      Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a)      stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;

b)      esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, nei limiti previsti dalla legge;

c)      propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

Art. 29

Vicesindaco

1.      Il Sindaco, all’atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vicesindaco, che, in caso di assenza o impedimento temporaneo, lo sostituisce in via generale in tutte le sue funzioni.

2.      In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del vicesindaco, ne assume temporaneamente tutte le funzioni l’assessore più anziano di età.

TITOLO IV

UFFICI E PERSONALE

Art. 30

Principi organizzativi

 

1.      L’amministrazione organizza gli uffici e i servizi comunali nel rispetto dei seguenti principi:

a)      organizzazione dell’attività degli uffici e dei servizi in base alle esigenze dei cittadini, con adeguamento costante dell’azione amministrativa e dei servizi offerti in modo da conseguire il rapporto ottimale tra i bisogni degli utenti e l’economicità della gestione.

b)      Organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

c)      superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale, nonché della massima collaborazione tra gli uffici.

2.      Il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 31

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

1.      Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi si uniforma al principio secondo il quale agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo dei risultati della gestione alle direttive impartite, mentre al direttore, se nominato, e ai responsabili dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

2.      Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3.      L’organizzazione comunale si articola in aree organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l’individuazione delle relative responsabilità come disposto dal regolamento.

4.      Con le modalità previste dal regolamento, le aree organizzative, coordinate dal Segretario o direttore, se nominato, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

5.      Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, altresì, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.

Art. 32

Diritti e doveri dei dipendenti

1.      I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2.      Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso l’amministrazione e il responsabile del servizio degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3.      Il Comune recepisce e applica i contratti nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali in vigore.

4.      Le informazioni delle quali i dipendenti o i collaboratori dell’Amministrazione Comunale siano a conoscenza per ragioni inerenti all’incarico ricoperto non possono essere utilizzate per utilità personale o in violazione delle norme che tutelano la riservatezza.

Art. 33

Direttore Generale

1.      Il direttore generale, se nominato, provvede ad attuare gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo, predispone, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale, la proposta di piano esecutivo di gestione (PEG) e il piano dettagliato degli obiettivi (PDO), svolge tutte le altre funzioni di coordinamento, direzione e gestione previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici, al fine di perseguire livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità tra i responsabili di servizio, che a lui rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

2.      Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale.

3.      Il Sindaco può, altresì, previa delibera della Giunta comunale, nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15 mila abitanti o diverso limite stabilito dalla normativa vigente.

4.      In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

5.      La durata dell’incarico di direttore generale non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, il quale può procedere alla revoca dell’incarico nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.

Art. 34

Segretario Comunale

1.      Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito albo.

2.      Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio del segretario comunale.

3.      Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4.      Il segretario comunale,nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

5.      Il segretario comunale svolge le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di organizzazione, nonché, qualora gli vengano conferite dal Sindaco, le funzioni di direttore generale.

Art. 35

Vicesegretario comunale.

1.      Il comune può avere un vicesegretario scelto per pubblico concorso o nominato dal Sindaco tra i dipendenti dell’Ente in possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di segretario comunale.

2.      Il vicesegretario comunale, se nominato, collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 36

Responsabili degli uffici e dei servizi

1.      I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2.      I responsabili provvedono ad organizzare e gestire gli uffici e i servizi ad essi assegnati nel rispetto delle direttive del Sindaco e degli assessori di riferimento e sulla base delle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario, al fine di conseguire gli obiettivi programmati.

3.      Spettano ai responsabili dei servizi tutte le funzioni ad essi assegnate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, salva la facoltà del Sindaco di assegnare talune di dette funzioni al segretario comunale.

Art. 37

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1.      Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, incaricato con contratto di lavoro autonomo, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2.      Nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può altresì conferire, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento, incarichi dirigenziali o di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, fermi restando i requisisti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3.      Salvo diverse e apposite disposizioni di legge, i contratti a tempo determinato previsti dal presente articolo non possono esser trasformati in contratti a tempo indeterminato.

Art. 38

Collaborazioni esterne

1.      Per obiettivi o programmi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità.

2.      Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilire i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico, nonché la durata dell’incarico, che, in relazione all’obiettivo o al programma da realizzare, non potrà essere superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Art. 39

Ufficio di indirizzo e di controllo

1.      Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale e degli assessori, per le funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purchè l’Ente non sia dissestato e non versi in situazione strutturalmente deficitaria.

TITOLO V

 I SERVIZI

Art. 40

Finalità e modalità di gestione dei servizi pubblici

1.      Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

2.      Il Comune, nella scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici, privilegia quelle che assicurano una migliore efficienza, in relazione alla natura e alle caratteristiche di ciascun servizio.

3.      La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione del servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

Art. 41

Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

1.      Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

 

Art. 42

Istituzione per la gestione dei servizi pubblici locali

1.      L’istituzione è retta da un Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due Consiglieri.

2.      Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.

3.      Agli Amministratori dell’istituzione si applicano le norme sull’incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.

4.      Al direttore dell’istituzione competono le responsabilità gestionali. E’ nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.

5.      Il Consiglio Comunale, all’atto della costituzione dell’istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 43

Partecipazione a società di capitali

1.      Il Comune può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la costituzione.

2.      Qualora la partecipazione del Comune alla società sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell’art. 2458 del Codice Civile.

Art. 44

Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

1.      Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia, e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un’azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.

Art. 45

Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

1.      Il Rappresentante del Comune nell’assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il Sindaco o un assessore o consigliere da lui delegato.

2.      Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull’andamento delle società di capitali.

TITOLO VI

FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 46

Il processo di programmazione

1.      Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.

2.      Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali, nonché progetti.

3.      Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento dei responsabili dei servizi nel processo di programmazione.

Art. 47

Collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci

1.      Per garantire che l’effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l’attuazione delle previsioni di bilancio annuale e pluriennale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.

2.      Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione revisionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi.

3.      Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci, il regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i dati consuntivi.

Art. 48

Controllo economico interno della gestione

1.      Il controllo economico interno è svolto dal revisore dei conti.

2.      Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.

3.      I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l’espletamento del controllo economico della gestione.

Art. 49

Revisore dei conti

1.      Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2.      Esercita il controllo di gestione, esaminando, in particolare, il raggiungimento di obiettivi e di standard.

3.      Il revisore dei conti si avvale della collaborazione del segretario comunale e dei responsabili dei servizi, che provvedono a fornire informazioni e dati disponibili.

4.      Il revisore dei conti nell’esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune.

5.      Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società od altri organismi.

6.      Il Sindaco invita periodicamente il revisore dei conti alle riunioni del Consiglio e ogniqualvolta lo ritenga necessario alle riunioni della Giunta Comunale. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.

7.      Il revisore dei conti può domandare al Sindaco di effettuare comunicazioni al Consiglio e alla Giunta.

TITOLO VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 50

Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

1.      Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2.      Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3.      La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi e modi stabiliti da apposito regolamento.

4.      Tutti gli atti dell’Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

Art. 51

Valorizzazione del libero associazionismo e volontariato

1.      Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all’azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione, valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini.

2.      Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti, secondo le norme dell’apposito regolamento.

3.      La consultazione degli organismi associativi, anche ai fini della pianificazione e programmazione delle scelte dell’Amministrazione, può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.

4.      Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e prevede, ove possibile, la presenza di rappresentanze dell’associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura altresì l’accesso alle strutture e ai servizi.

5.      Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, religioso, dell’ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali di volontariato e della cooperazione.

6.      Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell’associazionismo.

7.      Il Consiglio comunale, ai fini sopraindicati, stabilisce che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che ne disciplini i fini e le funzioni, siano iscritte in un Albo dell’Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune.

8.      Il Comune può prevedere la costituzione di una Consulta delle Associazioni, al fine di programmare e realizzare gli interventi proposti.

9.      Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile, culturale e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

Art. 52

Promozione di associazioni o di comitati come organismo di partecipazione

1.      Il Comune può, altresì, promuovere la formazione di associazioni o comitati, anche su base di frazione o di quartiere, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell’assistenza, della cultura e della gestione del territorio.

2.      Tali organismi di partecipazione collaborano, nell’ambito della propria competenza, definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all’Amministrazione.

3.      Il comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.

4.      La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

Art. 53

Consultazione della popolazione del Comune

1.      La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

2.      La consultazione diviene obbligatoria quando è richiesta da almeno il 15 (quindici) per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3.      La consultazione riguarda o l’intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di una frazione o di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.

4.      La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell’assemblea.

5.      Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce.

Art. 54

Referendum consultivo o propositivo

1.      Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2.      Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale

            b) Regolamento del Consiglio Comunale

            c) Strumento urbanistico generale e strumenti urbanistici attuativi

3.      Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4.      Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5.      Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Art. 55

Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati.

1.      Le istanze,petizioni, interrogazioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta comunale, ai Capigruppo consiliari e alle apposite Commissioni consiliari e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2.      Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell’istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3.      Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull’esito di tali forme di partecipazione alla prima riunione utile del Consiglio Comunale.

Art. 56

Difensore civico

1.      Ai fini di garantire l’imparzialità e l’efficienza dell’amministrazione e per un corretto rapporto con i cittadini nonché per la tutela di interessi protetti, il Comune di Campiglia dei Berici può accordarsi con i Comuni vicini per nominare un’unica persona che svolga le funzioni di Difensore Civico per tutti i Comuni interessati.

2.      Il candidato è designato con voto unanime dall’assemblea dei Sindaci interessati.

3.      I rapporti tra i Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione che stabilirà la durata, i doveri, i compiti, gli strumenti operativi e i requisiti del Difensore civico.

4.      Qualora non sia possibile la nomina del Difensore Civico pluricomunale, il Consiglio Comunale di Campiglia dei Berici può nominare, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, il proprio Difensore Civico.

5.      La durata, i doveri, i compiti, gli strumenti operativi e i requisiti del Difensore Civico comunale saranno fissati dall’apposito regolamento.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 57

Norma transitoria

1.      I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non siano incompatibili con esso, fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti.


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