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Bur n. 84 del 10 ottobre 2008


Materia: Opere e lavori pubblici

COMUNITA' MONTANA "LEOGRA TIMONCHIO", SCHIO (VICENZA)

Approvato con delibera Consiglio Comunitario n. 16 del 27/09/2006

Accordo di programma per l'attivazione di ripetitori televisivi tra la Comunità Montana Leogra Timonchio, l'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero delle Comunicazioni, il Comune di Schio (VI) ed il Comune di Santorso (VI) - Approvato con deliberazione di consiglio comunitario n. 16 in data 27/09/2006.

Art.1 - Dichiarazione di intenti        

La Comunità Montana Leogra e Timonchio, il Comune di Schio (VI) ed il Comune di Santorso (VI) intendono assicurare una migliore ricezione televisiva nei propri territori attraverso l'irradiazione di programmi televisivi da ripetitori posti in località Monte Raga, Comune di Schio (VI).

Art.2 - Obblighi degli enti locali

Tutte le spese per la posa ed il funzionamento dei ripetitori nella postazione di cui all'articolo 1 del presente accordo, nonché le spese per le verifiche ministeriali, saranno a carico delle emittenti per le quali la Comunità Montana Leogra e Timonchio, avrà ottenuto l’autorizzazione alla ripetizione integrale della programmazione.

La Comunità Montana Leogra e Timonchio si impegna, altresì, qualora i Comuni di Schio (VI) e Santorso (VI) dovessero installare dei ripetitori televisivi i cui segnali siano ricevuti anche nel territorio della stessa Comunità Montana senza creare interferenze, a sottoscrivere un accordo di programma alle condizioni di cui al presente accordo.

Art.3 - Obblighi dell'Ispettorato Territoriale

L'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero delle Comunicazioni provvede al controllo della regolarità dell'attivazione dei ripetitori televisivi nella suddetta località secondo le norme di legge, nonché di ogni altra competenza stabilita dalla vigente normativa.

Art. 4 - Spese per la stipula dell'accordo di programma

Le spese per la stipula del presente accordo saranno assunte dalle emittenti per le quali la Comunità Montana Leogra e Timonchio avrà ottenuto l’autorizzazione alla ripetizione integrale del programma.

Art.5 - Collegio di vigilanza

Ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000, è costituito il collegio di vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma, composto dal Presidente della Comunità Montana Leogra e Timonchio (o un assessore da lui delegato) con funzioni di Presidente, dai sindaci dei Comuni di Schio (VI) e Santorso (VI) (o assessori dal loro delegati) e dal Commissario di Governo della Regione Veneto o un funzionario da questi delegato.

La partecipazione alle sedute del collegio di vigilanza avviane a titolo gratuito.

Art.6 - Durata dell'accordo

Il presente accordo di programma ha la durata corrispondente a quella delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 16, della Legge 31 luglio 1994, n.249, ora trasfuso nell'articolo 30 del D.Lgs. 31.07.2005, n.177.

Art. 7 - Approvazione dell'accordo

Il presente accordo è approvato con provvedimento del Presidente della Comunità Montana Leogra e Timonchio e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Com. Mon. Leogra Timonchio Il Presidente Pietro Maria Collareda - Comune di Schio Il Sindaco Luigi Dalla Via - Comune di Santorso Il Sindaco Pietro Menegozzo - Ministero della Comunicazioni Il Direttore Ispettorato Territoriale Veneto


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