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Bur n. 82 del 03 ottobre 2008


Materia: Statuti

COMUNE DI ARSIE' (BELLUNO)

Statuto del Comune di Arsie' (BL)

Statuto del comune di Arsie'(BL)

INDICE SOMMARIO 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1 Elementi costitutivi e principi fondamentali 

Art.2 Caratteri distintivi 

Art.3 Principi dell'attività amministrativa 

Art.4 Programmazione e forme di collaborazione

Art.5 Statuto Comunale

Art.6 Regolamenti

Art.7 Albo Pretorio

TITOLO II

NORME FONDAMENTALI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE 

CAPO I

ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI 

Art.8    Organi di governo

Art.9    Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art.10    Funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo 

SEZIONE I – CONSIGLIO COMUNALE 

Art.11 Elezione e durata

Art.12 Diritti e doveri dei consiglieri

Art.13 Prima seduta del Consiglio

Art.14 Attribuzioni del Presidente del Consiglio

Art.15 Competenze del Consiglio Comunale

Art.16 Commissioni consiliari

Art.17 Consulte tecniche di settore

Art.18 Adunanze del Consiglio

Art.19 Funzionamento del Consiglio 

 SEZIONE - II

LA GIUNTA COMUNALE 

Art.20 Composizione

Art.21 Funzionamento e competenze

Art.22 Decadenza degli assessori 

SEZIONE III

IL SINDACO 

Art. 23 Il Sindaco

Art.24 Competenze

Art.25 Il Vice Sindaco

Art.26 Deleghe ed incarichi

Art.27 Cessazione dalla carica di Sindaco 

CAPO II

FORME DI GARANZIA E DI PARTECIPAZIONE DELLE MINORANZE  

Art.28 Prerogative dei gruppi consiliari di minoranza

Art.29 Rappresentanza dei gruppi consiliari di minoranza 

CAPO III

MODI DI ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE 

Art.30 Rappresentanza legale del Comune

Art.31 Rappresentanza in giudizio del Comune 

TITOLO III

CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

Art.32 Articolazione della struttura organizzativa

Art.33 Direzione degli uffici e dei servizi

Art.34 Modalità di esercizio delle funzioni dirigenziali

Art.35 Personale

Art.36 Organizzazione degli uffici e servizi

Art.37 Divieti generali  

TITOLO IV

FORME DI COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI 

CAPO I

FORME ASSOCIATIVE 

Art.38 Convenzioni

Art.39 Consorzi

Art.40 Unione di Comuni

Art.41 Accordi di programma 

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE, DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO D'ACCESSO 

Art.42 Valorizzazione delle forme associative

Art.43 Istanze, petizioni, proposte

Art.44 Referendum

Art.45 Referendum consultivo

Art.46 Referendum abrogativo

Art.47 Norme sul procedimento amministrativo e diritto di accesso 

TITOLO VI

IL DIFENSORE CIVICO

Art.48 Requisiti

Art.49 Nomina

Art.50 Revoca

Art.51 Funzioni

 TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

Art.52 Autonomia finanziaria

Art.53 Bilancio

Art.53 bis - Poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del bilancio

Art.54 Demanio e patrimonio

Art.55 Revisore dei conti

Art.56 Controllo di gestione e qualità

Art.57 Tesoreria

TITOLO VIII

SERVIZI PUBBLICI

Art.58 Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

Art.59 Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

Art.60 Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

Art.61 Partecipazione a società di capitali

Art.62 Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

Art.63 Rappresentanza del Comune presso società di capitalie strutture associative

Art.64 Rappresentanti comunali nelle società per azioni e nelle strutture associative 

TITOLO IX

NORME CONCLUSIVE

Art.65 Determinazioni e decreti

TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 

Art. 1

Elementi costitutivi e principi fondamentali 

  1. Il Comune di Arsiè, d'ora innanzi denominato semplicemente Comune, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è espressione della comunità locale che rappresenta in qualità di ente esponenziale degli interessi della collettività che amministra. Esso è un ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
  2. Il Comune cura gli interessi e promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della popolazione insediata nel proprio territorio.
  3. Il territorio del Comune comprende i nuclei abitativi di Arsiè, Fastro, Incino, Mellame, Rivai, Rocca, San Vito. Ad Arsiè, capoluogo, è istituita la sede legale del Comune. Presso la sede legale sono insediati gli organi istituzionali e gli uffici comunali. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 Cost. previa consultazione della popolazione comunale.
  4. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con leggi statali e regionali. Nei regolamenti comunali viene stabilita la disciplina per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti. 
  5. Per lo svolgimento di attività di interesse generale deve essere favorita l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, sulla base del principio di sussidiarietà. Il Comune pertanto esercita le funzioni mediante i propri organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti, ed anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
  6. Il Comune favorisce la più ampia, libera e democratica partecipazione della popolazione alle scelte amministrative, assicurando il libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente.
  7. Gli organi elettivi del Comune si adoperano al fine di intraprendere ogni azione positiva per le donne al fine di raggiungere gli scopi di cui all'art.1 della Legge 10.04.1991 n. 125.

 Art. 2

Caratteri distintivi 

  1. Il Comune ha come suo segno distintivo lo Stemma, riconosciuto con apposito provvedimento in data 29 gennaio 1929 dal Capo del Governo e trascritto nel libro araldico degli enti morali.
  2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone riconosciuto con D.P.R. in data 13 agosto 1969 e trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 7 ottobre 1969. L'uso del Gonfalone, salvo quanto previsto dalle vigenti norme di legge, viene autorizzato dal Sindaco.

 

Art. 3

Principi dell'attività amministrativa 

  1. Il Comune:
  • riconosce i diritti inviolabili alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione, confronto e crescita personale, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
  • preserva e valorizza il patrimonio culturale, storico, artigianale,agricolo-montano e ambientale riconoscendo la cultura popolare patrimonio dei cittadini;
  • assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario utilizzo dei servizi pubblici da parte dei cittadini, senza alcun tipo di discriminazione;
  • in attuazione del principio della valorizzazione della persona umana, disciplina, con azione coordinata con Stato e Regioni, gli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone disabili e degli anziani;
  • impronta l'attività amministrativa a criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza;
  • rende effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente, alla cultura ed all'attività fisico- motoria e sportiva.

 

Art. 4

Programmazione e forme di collaborazione 

  1. Il Comune attua e partecipa a forme di cooperazione e collaborazione tra Enti, per l'esercizio associato, in ambiti territoriali adeguati, di funzioni e servizi secondo più alti livelli di efficacia ed economicità.

 

Art. 5

Statuto Comunale 

  1. Il Comune adotta il presente Statuto, al quale devono uniformarsi i regolamenti, gli atti degli organi istituzionali, amministrativi e di gestione.
  2. Lo statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole, espresso in forma palese, dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime forme, in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
  3. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso, per trenta giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune. Alla scadenza dei trenta giorni entra in vigore. Lo Statuto viene altresì inviato dal Sindaco al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
  4. Lo statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

 

Art. 6

Regolamenti 

  1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dei principi generali di organizzazione pubblica e delle norma del presente Statuto, ha potestà regolamentare per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.
  2. I regolamenti, le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive, possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
  3. I regolamenti comunali entrano in vigore alla data di esecutività della deliberazione che li approva, salvo che la legge o il regolamento stesso dispongano diversamente.

 

Art. 7

Albo Pretorio 

  1. Presso la Sede Municipale, in luogo accessibile alla popolazione, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi prevista dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
  2. Il Messo Comunale cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

 

TITOLO II

NORME FONDAMENTALI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE 

CAPO I

ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI 

Art. 8

Organi di governo 

  1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
  2. Gli Organi di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
  3. Il Comune, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di pari opportunità tra uomo e donna, assicura ogni possibile azione tendente a promuovere nel suo ambito la presenza di componenti di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali e negli enti, istituzioni ed aziende comunali. Detta azione ha luogo compatibilmente con la disponibilità dei candidati e nel rispetto delle competenze tecniche richieste.

 

Art.9

Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 

1.      Nella prima seduta del Consiglio comunale, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2.      Il documento contenente la proposta delle linee programmatiche dell'azione amministrativa ed eventuali adeguamenti successivi, sono messi a disposizione dei consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio e sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con unica votazione palese. Tale documento, così approvato, costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa ed il riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo da parte del Consiglio Comunale.

3.      Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

4.      Dopo l'esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione delle linee programmatiche

5.      Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e della Giunta.

6.      L'azione di governo della Giunta e l'attuazione delle linee programmatiche possono essere sottoposte a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, quando lo richiedano almeno la metà dei consiglieri assegnati.

7.      È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

 

Art.10

Funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo 

1.      Il Consiglio comunale, oltre agli atti amministrativi di cui abbia competenza a norma dell’art.42 del decreto legislativo 267/2000 o di altre norme di legge statale, può emanare atti di indirizzo che riguardino le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed in genere può adottare atti di natura meramente politica, tra i quali in particolare, ed a titolo esemplificativo, ordini del giorno, mozioni e raccomandazioni.

2.      Sono senz’altro di competenza della Giunta comunale, oltre a quanto espressamente stabilito dalla legge, i seguenti atti di indirizzo e controllo politico amministrativo:

a)      Approvazione del piano esecutivo di gestione;

b)      Approvazione dotazione organica dell’ente;

c)      Approvazione del fabbisogno triennale di personale di cui all’art.91, comma II, del Dlgs.267/2000;

d)      Emanazione di direttive nei confronti del Segretario comunale in relazione all’attività di sovrintendenza e coordinamento esercitata da quest’ultimo nei confronti dei responsabili delle strutture apicali dell’ente;

e)      Individuazione degli organismi collegiali, dei quali ad essa spetta la nomina, ritenuti indispensabili, ai sensi dell’art.96 del Dlgs.267/2000;

f)        Approvazione convenzioni con altri Enti pubblici diversi da Comuni e Provincia, purché non si tratti di costituire e/o modificare forme associative;

g)      Determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi a domanda individuale nel rispetto della disciplina generale posta dal Consiglio comunale;

h)      Adozione programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici da sottoporsi all’approvazione del Consiglio comunale successivamente allo scadere del termine fissato dalla legge per la presentazione di osservazioni;

i)        Approvazione dei progetti di opere o lavori pubblici, tranne nel caso di progetto adottato in variante agli strumenti urbanistici vigenti nei casi previsti dalle disposizioni di legge ;

j)        Intitolazione di aree, spazi ed edifici pubblici;

k)      Istituzione di manifestazioni a carattere sportivo, culturale, turistico, eno - gastronomico e di feste popolari ad eccezione di quelle che la legge assegna alla competenza del Consiglio comunale;

l)        La decisione di costituirsi in giudizio e la nomina del patrocinatore legale;

m)    Erogazione dei contributi nel rispetto del relativo regolamento comunale;

n)      Assunzione di iniziative, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

o)      Accettazione o rifiuto di lasciti e donazioni tranne nel caso si tratti di beni di natura immobiliare;

p)      Approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;

q)      Fissazione, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, di parametri, standard e carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il segretario comunale;

r)       Determinazione, sentito il revisore dei conti, dei misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio.

3.    Il Sindaco oltre a svolgere tutte le funzioni espressamente a lui attribuite dalla legge, ha la competenza ad emanare, in particolare, i seguenti atti di indirizzo politico amministrativo:

a)      Emana direttive di indirizzo politico amministrativo nei confronti dei responsabili delle strutture apicali in qualità di responsabile dell’amministrazione del Comune;

b)      Promuove e stipula gli accordi di programma;

c)      Stipula le convenzioni con altri Comuni, con la Provincia, o con altri enti pubblici per l’esercizio associato di funzioni o servizi o per l’affidamento di servizi;

d)      Autorizza ogni dichiarazione alla stampa o agli altri mezzi di comunicazione pubblica che non rientri nell’ordinaria comunicazione istituzionale dell’ente o non sia soggetta alla disciplina sul diritto d’accesso agli atti o documenti amministrativi;

e)      Stabilisce l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;

f)        Sottoscrive gli atti di costituzione delle società partecipate o costituite dal Comune;

g)      Sottoscrive gli atti di gemellaggio;

h)      Presenzia alle cerimonie ufficiali.

 

SEZIONE I – CONSIGLIO COMUNALE

 

Art. 11

Elezione e durata 

  1. L'elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri,la loro durata in carica, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, sono regolate dalla legge.
  2. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza dalla carica di consigliere è pronunciata dal Consiglio, su iniziativa di qualunque consigliere comunale, negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
  3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
  4. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

 

Art. 12

 Diritti e doveri dei consiglieri 

  1. Ciascun consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
  2. I consiglieri hanno il diritto di presentare al Consiglio interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo le norme stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale; essi hanno altresì potere ispettivo sull'attività della Giunta, degli uffici e servizi del Comune.
  3. Ciascun consigliere, per l'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di ottenere dagli uffici comunali notizie ed informazioni utili ai fini del migliore espletamento del suo mandato.
  4. I consiglieri hanno il dovere istituzionale di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.
  5. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità, ne determinano l'indirizzo politico, amministrativo, economico e sociale; hanno altresì il dovere di esercitare il proprio mandato a esclusivo beneficio della collettività.
  6. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, nel rispetto della legge e del presente Statuto disciplina le prerogative, diritti e lo status dei consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni.

 

Art. 13

Prima seduta del Consiglio 

1.      La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di assenza, impedimento o rifiuto da parte del Sindaco, a presiedere la prima seduta è il consigliere con funzione di Vicesindaco o il consigliere che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale appartenente al gruppo di maggioranza.

2.      Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e se non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità procede alla convalida dei Consiglieri e del Sindaco.

3.      Nella prima seduta inoltre, il Sindaco presta giuramento e da comunicazione della composizione della Giunta.

 

Art. 14

Attribuzioni del Presidente del Consiglio 

  1. Presidente del consiglio è il Sindaco, il quale:

a)   rappresenta il Consiglio Comunale;

b)   convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;

c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo   che non intenda promuovere, sulle stesse, la decisione del Consiglio;

d)   ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

e)   sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;

f)   convoca e presiede l'eventuale conferenza dei capigruppo;

g)   insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;

h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

i)    esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente.

 2.   Il Sindaco, nella veste di Presidente del Consiglio, esercita le sue funzioni con imparzialità e nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

 

Art. 15

Competenze del Consiglio Comunale 

  1. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti ad esso attribuiti dalle vigenti disposizioni legislative ferma restando la competenza generale ad emanare atti di mero indirizzo politico così come definiti all'art.10 del presente Statuto.
  2. Le deliberazioni di competenza consiliare non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
  3. Il Consiglio impronta l'azione complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza, efficienza e legalità, ai fini di garantire il buon andamento e l'imparzialità nelle scelte amministrative conformi alle esigenze della popolazione e del territorio.

 

Art. 16

Commissioni consiliari  

  1. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, può istituire al suo interno, commissioni permanenti, straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta. Il Regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranza, le modalità di nomina od elezione dei componenti, il funzionamento, il numero e le attribuzioni, nonché le modalità d'esercizio dei poteri di loro competenza.
  2. Le commissioni, nelle materie di rispettiva competenza, hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie sottoposte a deliberazione del Consiglio.
  3. Le commissioni esercitano altresì il controllo politico-amministrativo sull'andamento delle Aziende Speciali, delle Istituzioni, delle Società di capitali partecipate dal comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici. Hanno inoltre il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, da quelli degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o sottoposte a vigilanza e di tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.
  4. Le commissioni consiliari permanenti, per l'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle materie di propria competenza, possono disporre l'audizione del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e servizi, ai quali è comunque accordato il diritto di parola e di proposta, ma non anche il diritto di voto.

Art. 17

Consulte tecniche di settore 

  1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione disciplinante composizione, funzioni e attività, consulte permanenti con la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività del Comune.
  2. Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati delle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consigliare
  3. Le Consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di previsione.

 

Art. 18

Adunanze del Consiglio 

  1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
  2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto da Sindaco, nei termini e modalità previste dal regolamento.
  3. Il Consiglio si riunisce validamente con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati.
  4. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente, per la validità, la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati.
  5. Nel computo del numero dei componenti necessari per la validità delle sedute del Consiglio non vengono considerati il Sindaco, gli Assessori non facenti parte anche del Consiglio e coloro che escono dalla sala prima della votazione.
  6. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.
  7. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze di voto qualificate, sono espressamente previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
  8. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti

.

Art.19

Funzionamento del Consiglio 

  1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
  2. Il Consiglio disciplina lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni, le modalità di esercizio delle potestà attribuitegli dalla legge, con apposito regolamento.
  3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 

 SEZIONE - II

LA GIUNTA COMUNALE 

Art.20

Composizione 

  1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero pari di assessori nominati dal Sindaco. Il numero di assessori non può essere superiore al limite massimo stabilito dalla legge. Fra gli Assessori è individuato il vicesindaco. Il Sindaco provvede a comunicare al Consiglio comunale la composizione della Giunta comunale nella prima seduta successiva alle elezioni comunali. Il Sindaco provvede altresì a comunicare al Consiglio comunale ogni modificazione intervenuta in ordine alla composizione della Giunta comunale nella prima seduta successiva e comunque entro il termine massimo di 30 giorni.
  2. Possono essere nominati assessori sia i consiglieri comunali sia i cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.
  3. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco non possono far parte della Giunta ne essere nominati rappresentanti del Comune.

 

Art.21

Funzionamento e competenze 

  1. La Giunta esercita le proprie funzioni in forma collegiale.
  2. Il Sindaco convoca, presiede e coordina i lavori della Giunta assicurandone l'unità di indirizzo politico e la collegiale responsabilità delle decisioni.
  3. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
  4. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità la proposta si intende respinta.
  5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
  6. Su richiesta del Sindaco, possono intervenire alle sedute della Giunta dirigenti e funzionari del Comune, cittadini o autorità ed esperti tecnici, al fine di acquisire ulteriori elementi valutativi sugli argomenti di discussione.
  7. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale al quale riferisce annualmente sulla propria attività; svolge inoltre attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
  8. La giunta adotta gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze che la legge o lo Statuto attribuiscono al Sindaco al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi ed uffici.
  9. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dal presente Statuto, dei principi generali in materia di organizzazione pubblica e della disciplina legislativa in materia di diritto del lavoro. Tale regolamento deve essere finalizzato al perseguimento della funzionalità, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità nell'amministrazione del Comune.
  10. I testi delle deliberazioni, comunicate in elenco ai capigruppo, restano a disposizione dei suddetti consiglieri presso l’ufficio segreteria per un periodo di 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio. Trascorso tale termine l’accesso agli atti sarà comunque garantito secondo quanto disposto dalla legge, dal presente Statuto e dall’apposito regolamento sul diritto d’accesso agli atti e documenti dell’amministrazione.

 

Art. 22

Decadenza degli assessori 

  1. La decadenza dalla carica di assessore avviene per l'accertamento di sopravvenute cause di ineleggibilità e incompatibilità, fermo restando la verifica della mancanza delle stesse in sede di nomina.
  2. L'assessore che non interviene a cinque sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dalla Giunta comunale su iniziativa del Sindaco o di un assessore comunale.
  3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Il Sindaco inoltre provvede alla surrogazione dell'assessore revocato dandone comunicazione al consiglio.
  4. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di assessore per altra causa, sono comunicate dal Sindaco al Consiglio.

 

SEZIONE III

IL SINDACO 

Art. 23

Il Sindaco 

  1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto.
  2. Il Sindaco è al vertice ed ha la responsabilità dell'amministrazione comunale, da impulso e coordina l'attività degli organi comunali.
  3. Il Sindaco assume le funzioni di ufficiale di governo nei casi e nelle materie previsti dalla legge ed esercita tali funzioni nei modi stabiliti dalla legge e dallo statuto. Per l'esercizio di tali funzioni si avvale degli Uffici comunali.
  4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica Italiana e del Comune, da portare a tracolla. 

Art. 24

Competenze  

  1. Il Sindaco esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente, dallo Statuto e dai regolamenti, sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.
  2. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le previsioni di legge e del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi.
  3. Il sindaco indice i referendum comunali.
  4. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina e all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro il termine di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali diversi termini previsti da disposizioni normative.
  5. Gli atti del Sindaco, se non diversamente denominati dalla legge, assumono la forma di decreto. 

Art. 25

Il Vice Sindaco 

  1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito, sospeso o decaduto dalla carica.
  2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano d'età. 

Art. 26

Deleghe ed incarichi 

  1.  Il Sindaco può incaricare singoli assessori di coadiuvarlo in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, riferendone allo stesso e all'organo collegiale. Può altresì delegare gli stessi a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a specifica materia o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. L'atto di delega deve essere in forma scritta e indicare: oggetto, materia, eventuali limiti del trasferimento di competenza e gli indirizzi generali d'esercizio.La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco il quale continua ad esercitare a pieno, le sue funzioni e competenze senza alcuna limitazione. Non è concessa la delega di firma. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.
  2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi lo sostituisce legalmente.

 

Art. 27

Cessazione dalla carica di Sindaco 

1.      Gli effetti conseguenti alla cessazione dalla carica di Sindaco sono disciplinati dalla legge statale.

2.      La cessazione dalla carica di Sindaco e le relative conseguenze, si verificano inoltre, all'accertamento di sopravvenute cause di ineleggibilità e incompatibilità con le procedure e nei modi stabiliti dalla legge statale.

3.      Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio comunale convocato all'uopo in seduta straordinaria. Della presentazione delle dimissioni viene dato conto nel verbale di seduta del Consiglio comunale. Decorsi venti giorni dalla data del predetto verbale senza che le dimissioni siano state revocate, con le medesime modalità previste al periodo precedente, esse diventano efficaci ed irrevocabili.

  1. Della cessazione del Sindaco e della relativa causa, il Segretario Comunale da immediata comunicazione al Prefetto.

 

CAPO II

FORME DI GARANZIA E DI PARTECIPAZIONE DELLE MINORANZE  

Art.28

Prerogative dei gruppi consiliari di minoranza 

  1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, delle istituzioni e degli Enti dipendenti.
  2. La presidenza delle commissioni di indagine spetta ai gruppi di minoranza

 

Art.29

Rappresentanza dei gruppi consiliari di minoranza 

1.    Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, a ciò provvederà il Consiglio comunale che procederà con il sistema di votazione stabilito all'uopo dalla legge.

2.    Qualora la norma non stabilisca quale sia il sistema di votazione da utilizzare per l'elezione dei rappresentanti si procederà con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, per mezzo di schede segrete, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

3.    Qualora la norma preveda che l'elezione debba avvenire con il sistema del voto limitato, si procederà con il sistema del voto limitato ad un nominativo. In tal caso la votazione è preceduta dalle designazioni effettuate da ciascun capogruppo consiliare e si attua in forma segreta.

4.    Ferma restando la prescritta rappresentanza dei gruppi di minoranza, in caso di parità di voti ottenuti tra due o più candidati alla medesima carica, è proclamato eletto quello più anziano di età.

 

CAPO III

MODI DI ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE 

Art.30

Rappresentanza legale del Comune 

1.    Il Sindaco è il legale rappresentante dell’Ente.

2.    I responsabili delle strutture apicali dell’ente, nominati, con provvedimento del Sindaco, rappresentano ed impegnano il Comune nell'ambito dell’esercizio dei propri poteri gestionali ad essi attributi dalla legge e dal presente Statuto.

3.    In ogni caso l’esercizio della rappresentanza è attribuibile a ciascun responsabile delle strutture apicali in base ad un atto di delega, generale o speciale, rilasciato dal Sindaco al soggetto individuato, per il compimento dei seguenti atti:

a)    Rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;

b)   Stipulazione di convenzioni tra i Comuni, tra Comune e Provincia e tra Comune ed altri Enti Pubblici, per l’esercizio associato di funzioni e servizi determinati;

c)    Sottoscrizione degli atti di costituzione delle società partecipate o costituite dal Comune.

 

Art.31

Rappresentanza in giudizio del Comune 

1.      La Giunta comunale, promuove e resiste alle liti, adottando allo scopo apposita deliberazione, con la quale assegna l’incarico al patrocinatore dell’ente.

2.      La deliberazione di cui al comma I, è assunta sulla base di una relazione o proposta del responsabile della struttura di massimo livello dell’ente interessata alla lite.

 

TITOLO III

CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

Art. 32

Articolazione della struttura organizzativa 

1.    A capo della struttura organizzativa del Comune è collocato il segretario comunale, dipendente dall’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali il quale svolge tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, o conferitegli dal Sindaco.

2.    Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle strutture apicali dell’ente e ne coordina l’attività.

3.    Oltre alle funzioni attributegli dalle legge il Segretario comunale:

¿     garantisce la distinzione ed il raccordo tra gli organi politici e l’amministrazione, nonché il coordinamento unitario dell’azione amministrativa per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione;

¿     riferisce al Sindaco ogni situazione di irregolarità, omissione, disfunzione con riguardo all'organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi;

¿     è responsabile della gestione del trattamento giuridico del personale dipendente e dell'ufficio per i procedimenti disciplinari e per tali competenze gli sono attribuite le funzioni ed i compiti di cui all'art.107, comma III, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i..

4.    Il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina l’articolazione delle strutture apicali dell’ente e ne stabilisce la denominazione.

5.    I responsabili delle strutture apicali dell’ente sono organi di gestione del Comune.

 

Art.33

Direzione degli uffici e dei servizi 

1.      La direzione degli uffici e dei servizi spetta ai responsabili delle relative strutture apicali i quali sono nominati con provvedimento del Sindaco, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta comunale.

2.      La copertura dei posti di responsabili delle strutture apicali può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione della Giunta comunale motivata, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato.

3.      I responsabili dirigono gli uffici ed i servizi secondo i seguenti criteri generali:

a)           organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b)          superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra tutti gli uffici comunali;

c)           l’azione amministrativa di ciascun servizio e di ciascun ufficio dovrà mirare, direttamente o indirettamente a seconda della collocazione nell’organigramma aziendale, innanzitutto a soddisfare le esigenze della collettività amministrata.

3.      In ragione della propria funzione di sovrintendenza il Segretario comunale dispone direttive nei confronti dei responsabili delle strutture di massimo livello al fine di garantire la conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti o per assciurare il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Art.34

Modalità di esercizio delle funzioni dirigenziali 

1.      E’ compito dei responsabili delle strutture apicali dell'ente raggiungere gli obiettivi contenuti nel piano esecutivo di gestione o comunque negli atti di programmazione posti in essere dagli organi di governo.

2.      Il segretario comunale riunisce periodicamente i responsabili delle strutture apicali in apposita conferenza, di cui ne presiede i lavori, al fine di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e di coordinarne l’attività.

3.      Al fine di raccordare l’attività di gestione, spettante ai responsabili, con i poteri di indirizzo e controllo politico, spettanti agli organi di governo, il regolamento di cui all'art.21, ultimo comma, prevede apposite conferenze periodiche da tenersi tra i suddetti soggetti alla presenza del Sindaco e del Segretario comunale.

4.      In relazione a quanto stabilito dall’art.107, comma III, del dlgs.267/2000 si stabilisce quanto segue:

a)      Le commissioni di gara sono presiedute dal responsabile della struttura apicale al quale è attribuito l’obiettivo dal piano esecutivo di gestione o dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

b)      Le commissioni di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da un responsabile di struttura apicale a seconda delle caratteristiche del posto da ricoprire sulla base dell'individuazione disposta dalla Giunta comunale;

c)      Alla stipulazione dei contratti provvede il responsabile della struttura apicale al quale è attribuito l’obiettivo dal piano esecutivo di gestione o dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

5.    Posto che spettano ai responsabili delle strutture apicali tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario, si specifica, anche a norma dell’art.107, comma III, lettera i) del dlgs.267/2000, che sono in ogni caso di competenza dei suddetti responsabili:

a)      le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara;

b)      le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

c)      le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all’art.50 del D.Lgs.267/2000;

d)      i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e relative sanzioni individuate dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

e)      i provvedimenti di pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e delle direttive impartite dal Sindaco o dal segretario comunale;

f)        la redazione, nei termini di cui al regolamento di contabilità, degli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione, da parte della Giunta comunale;

g)      l’autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario, delle ferie, dei recuperi, delle missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal segretario e dal Sindaco;

h)      l’espressione dei pareri di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione secondo, i tempi e le modalità indicate dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

 

Art. 35

Personale 

  1. La dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi di cui all'art.21, ultimo comma, del presente Statuto. Detto regolamento disciplina altresì i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere attribuiti, al di fuori della dotazione organica, incarichi di collaborazione ad alto contenuto di professionalità, con contratti a tempo determinato regolati dalla legislazione vigente in materia di lavoro.
  2. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali.
  3. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità professionale del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale.
  4. Il Comune garantisce la salute e la sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavor, secondo quanto previsto dal Dlgs. 626/1994 e s.m.i.

 

Art. 36

Organizzazione degli uffici e servizi 

  1. Il Comune ha autonomia nell'organizzazione degli uffici e servizi, che esercita con l'adozione dell'apposito regolamento di cui all'art.21 nono comma del presente Statuto.
  2. Il comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo inoltre il diritto ad una completa informazione.
  3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità efficienza organizzativa.
  4. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza, il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi, e comunque tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti stessi, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
  5. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini. 

 

Art. 37

Divieti generali  

  1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, al Segretario comunale ed ai responsabili delle strutture apicali, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
  2. È fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore del Comune donazioni in denaro, beni mobili ed immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
  3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare l'attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
  4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al quarto grado. Tale obbligo non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
  5. Il principio di cui al comma precedente si applica anche al Segretario comunale ed ai responsabili delle strutture apicali nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di competenza.

 

TITOLO IV

FORME DI COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI 

CAPO I

FORME ASSOCIATIVE 

Art. 38

Convenzioni

 

  1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati il Comune, con apposita delibera del Consiglio Comunale, può stipulare con altri Enti locali apposite convenzioni, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legislazione vigente.
  2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciprochi obblighi e garanzie.

 

Art. 39

Consorzi 

  1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni può partecipare alla costituzione di consorzi. Le modalità di costituzione, di partecipazione e gestione del consorzio sono regolate dalle leggi vigenti in materia di Aziende Speciali in quanto Compatibili.
  2. La convenzione di consorzio viene approvata, a maggioranza dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale, unitamente allo Statuto del Consorzio e deve prevedere al suo interno, tra le altre cose, l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

 

Art. 40

Unione di Comuni 

  1. Il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce (o partecipa), nei modi, nelle forme e per le finalità stabilite dalla legislazione vigente, l'unione di Comuni, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

 

Art. 41

Accordi di programma 

  1. L'amministrazione Comunale può concludere appositi accordi per la definizione e attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, provincia, regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

  

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE, DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO D'ACCESSO 

Art. 42

Valorizzazione delle forme associative 

  1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
  2. A tal fine il Comune:

     a)   sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse    dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo    regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate, ed altre forme di incentivazione;

     b)   definisce le forme di partecipazione delle associazioni alle attività di programmazione del  Comune e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;

     c) può affidare alle associazioni o comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo  svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico, da      gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto al Comune;

     d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di    iniziative sociali e culturali.

  1. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune e all'iscrizione, previa apposita domanda, nell'albo delle associazioni, nonché ad esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all'associazione ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

      4. L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento    amministrativo e la partecipazione.

 

Art. 43

Istanze, petizioni, proposte 

  1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio Comunale per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e dell'adozione di strumenti di pianificazione.
  2. Le procedure e le modalità di presentazione degli atti al comma precedente, gli elementi essenziali di cui gli stessi devono essere correlati, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sul ( decentramento amministrativo e ) la partecipazione popolare.
  3. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.
  4. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

 

Art. 44

Referendum  

  1. I referendum sono indetti dal Sindaco su proposta del Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati, ovvero su proposta di almeno un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali al momento di inizio della raccolta di firme.
  2. Hanno diritto di partecipare al voto referendario coloro che, al momento della consultazione popolare, risultino residenti nel territorio comunale.
  3. Il referendum può riguardare solo le materie di esclusiva competenza locale ( del Consiglio ), ad esclusione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni; delle materie di competenza concorrente con altri enti; delle proposte che contrastino con la Costituzione, le leggi dello Stato e i regolamenti, lo statuto e le leggi regionali e comunali, nonché con i principi generali dell'ordinamento, gli interessi statali, regionali e comunali; dei piani urbanistici e relative variazioni; degli oggetti di precedente consultazione svoltasi negli ultimi quattro anni; i lavori pubblici od opere per le quali è in corso o formalizzato da parte del Comune l'appalto o è stato conferito incarico di progettazione.
  4. Il Difensore Civico decide sull'ammissibilità della richiesta referendaria e, se impedito, gli subentra il Segretario Comunale.
  5. Le consultazioni referendarie non possono tenersi più di una volta all'anno.
  6. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
  7. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto di voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
  8. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure e i termini per l'indizione della consultazione referendaria, sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto nel regolamento sul ( decentramento amministrativo e )la partecipazione popolare.

Art. 45

Referendum consultivo 

  1. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro sei mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione, le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori e secondo quanto disposto dall'apposito regolamento comunale.
  1. Il Consiglio comunale emana, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, un apposito regolamento attuativo del presente articolo.

 

Art. 46

Referendum abrogativo 

  1. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina l'abrogazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
  2. Non può essere indetto referendum abrogativo per tutti gli atti e provvedimenti emanati dagli organi tecnici del Comune e ogni altro atto o provvedimento di natura gestionale; gli atti concernenti il bilancio di previsione e il relativo consuntivo adottati dal Consiglio Comunale; gli atti, anche a contenuto generale, posti in essere dal Consiglio nell'esercizio del proprio potere impositivo tributario; atti di indirizzo politico e di controllo; gli atti interni, atti riservati o consultivi endoprocedimentali.
  3. Il Consiglio comunale emana, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, un apposito regolamento attuativo del presente articolo.

 

Art. 47

Norme sul procedimento amministrativo e diritto di accesso 

  1. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale, a domanda o d'ufficio, deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto. In mancanza di termini specifici, tale termine è da ritenersi di sessanta giorni.
  2. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando a essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia d'ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
  3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
  4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.
  5. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale, devono essere motivati, comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono altresì indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui va presentato.
  6. I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dal regolamento, di partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali debbono intervenire per legge.
  7. I cittadini portatori di un interesse giuridicamente rilevante, hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
  8. Il regolamento individua le categorie di atti per le quali tale accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla privacy delle persone o in casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

 

TITOLO VI

IL DIFENSORE CIVICO 

Art. 48

Requisiti 

  1. All'ufficio del Difensore Civico è preposta persona, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o altra laurea equipollente che, per esperienza acquisita, offra garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio.
  2. Non possono essere nominati alla carica di Difensore civico coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale; abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati candidati alle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali, regionali.

 

Art. 49

Nomina 

  1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; dura in carica quattro anni decorrenti dalla data del giuramento e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.

 

  1. Ove l'ufficio non sia tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il Difensore Civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione di giuramento da parte del successore e , comunque, per un periodo non superiore a quello previsto in via generale dalla legge sul rinnovo degli organi amministrativi.
  2. Su deliberazione del consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore Civico tra Enti diversi, o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri Comuni.

 

Art. 50

Revoca 

  1. Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, adottata in seduta segreta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
  2. Ove sopravvenga, nel corso del mandato, una delle cause di ineleggibilità od incompatibilità, il Difensore Civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per il Consiglio Comunale.

 

Art. 51

Funzioni 

  1. Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante, nei confronti dei cittadini, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale, delle aziende e degli Enti dipendenti, secondo procedure approvate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
  2. Egli esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e modalità previste dalla legge.
  3. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
  4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi, copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per il perseguimento del mandato.
  5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste, nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
  6. Riferisce periodicamente al Consiglio Comunale e comunque prima della scadenza del proprio mandato, sull'attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell'amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini. Il Sindaco deve iscrivere la relazione del Difensore Civico all'ordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dalla data di richiesta.
  7. Il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico, assicurando che siano messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti.
  8. Al Difensore civico compete un'indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale all'atto del nomina in misura non superiore a quella assegnata agli assessori.

 

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA' 

Art. 52

Autonomia finanziaria 

  1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica, il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
  2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte, tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
  3. Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità.

 

Art. 53

Bilancio 

  1. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
  2. Il bilancio è corredato della relazione revisionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in materia distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
  3. Ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione, la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello quantitativo e qualitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
  4. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
  5. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
  6. La Giunta, entro il trenta giugno di ciascun anno, presenta al Consiglio, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche ed agli obiettivi definiti in sede revisionale e programmatica.
  7. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed ai soggetti di cui all'art.42 con adeguati mezzi informativi.

 

Art.53 bis

Poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del bilancio

1. Qualora non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione entro il termine stabilito dalla legge, o comunque qualora il consiglio comunale non abbia approvato entro il termine stabilito dalla legge il bilancio di previsione predisposto dalla Giunta comunale, e salva ogni diversa disposizione di legge, spetta al Segretario comunale svolgere il ruolo di commissario con poteri sostituivi, ai sensi dell’art.1, comma III, del decreto legge 22 febbraio 2002, n.13.

2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale il relativo schema, il Segretario comunale, provvede ad adottare lo schema di bilancio di previsione entro i successivi quindici giorni. Lo schema di bilancio adottato dal Segretario comunale è inviato, entro i successivi 10 giorni, al Sindaco ed a ciascun consigliere comunale, con lettera notificata in forma amministrativa, con invito ad approvarlo entro il termine perentorio di 20 giorni. In tal caso per la convocazione del Consiglio comunale, da effettuarsi a cura del Sindaco, non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

3. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine di cui al comma 2 esso decade dalla competenza ad approvare il predetto documento contabile ed il Segretario comunale provvede direttamente entro i successivi 10 giorni ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuta approvazione il Prefetto, affinché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo n.267/2000.

4. Il segretario comunale provvede altresì ad approvare direttamente il bilancio di previsione, oltre che nel caso di cui al comma 3, anche qualora il Consiglio comunale non approvi lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta comunale, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza del termine entro il quale esso deve essere approvato. Il segretario comunale in tal caso provvede all’approvazione del bilancio entro 10 giorni successivi alla scadenza del predetto termine, informando contestualmente dell'avvenuta approvazione il Prefetto, affinché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo n.267/2000.

 

Art. 54

Demanio e patrimonio 

  1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
  2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
  3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.
  4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco che ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

 

Art. 55

Revisore dei conti 

  1. Il Consiglio Comunale nomina un Revisore dei conti con compiti di vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni.
  2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il revisore dei conti, ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
  3. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni e le attribuzioni, il contenuto degli atti, i diritti, l'organizzazione ed il funzionamento di tale organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del revisore con gli organi elettivi e burocratici. Il regolamento può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi del Comune.

 

Art. 56

Controllo di gestione e qualità 

  1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione secondo le norme e con le modalità previste nel regolamento di contabilità.
  2. Per i servizi gestiti direttamente dal Comune e per quelli eventualmente erogati attraverso l'istituzione di convenzioni (o consorzi), deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica , tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e servizi.
  3. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne allo stesso o di società ed organismi specializzati.
  4. Il Comune per i servizi erogati alla collettività, definisce uno standard qualitativo e quantitativo delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
  5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti attraverso idonee forme di consultazione anche a campione ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

 

Art. 57

Tesoreria

  1. Il Comune ha un servizio di tesoreria disciplinato dalla normativa vigente.

 

TITOLO VIII

SERVIZI PUBBLICI 

Art.58

Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

  1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.                  

Art.59

Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

 

  1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
  2. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.
  3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la Segreteria del Comune.
  4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della vacanza. Tale comunicazione deve essere immediatamente data al Sindaco dal responsabile dell'azienda o dell'istituzione.
  5. Il Sindaco può revocare con atto motivato gli amministratori di aziende e istituzioni.                  

Art.60

Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

 

  1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri.
  2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
  3. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.
  4. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.
  5. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.                  

Art.61

Partecipazione a società di capitali

  1. Il Comune può partecipare a società per azioni e promuoverne la fondazione.
  2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art.2458 del Codice Civile.

 

Art.62

Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

Art.63

Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o un consigliere da esso delegato.

 

Art.64

Rappresentanti comunali nelle società per azioni e nelle strutture associative 

1. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.

 TITOLO IX

NORME CONCLUSIVE 

Art. 65

Determinazioni e decreti

  1. Gli atti dei funzionari e dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre leggi, assumono la denominazione di determinazioni e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
  2. Le determinazioni ed i decreti del Sindaco hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria. A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro cinque giorni.
  3. I decreti e le determinazioni sono pubblicati all'Albo Pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la Segreteria Comunale.
  4. Tutti gli atti del Sindaco, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

IL SINDACO FAORO IVANO


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