Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 63 del 01 agosto 2008


Materia: Acque

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Deliberazione della Giunta provinciale n. 1709 del 3 luglio 2008

Art. 1 bis 1, comma 15 quater della legge provinciale 6 marzo 1998 n. 4 e s.m.. condizioni per la proroga della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico relativa agli impianti di val schener e di moline.

Art. 1 bis 1, comma 15 quater della legge provinciale 6 marzo 1998 n. 4 e s.m.. Condizioni per la proroga della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico relativa agli impianti di Val Schener e di Moline assentita con R.D. 8 dicembre 1927, n. 4580, R.D. 5 settembre 1929, n. 7265 e R.D. 24 luglio 1931, n. 5308, Dm 25 agosto 1930, n. 7963, D.I. 27 gennaio 1957, n. 423, D.I. 27 novembre 1957, n. 4277, D.I. 22 giugno 1968, n. 1146, D.I. 19 aprile 1971, n. 1312/70, D.I. 17 ottobre 1986, n. 1791, Dm 9 luglio 1988, n. 955 e determinazioni del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche 28 gennaio 2002, n. 13, 27 maggio 2005, n. 95 e 29 febbraio 2008, n. 37 (codice concessione GDI 14 BR).

Il giorno 3 luglio 2008 ad ore 08:45 nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

La Giunta provinciale

(omissis)

delibera

1)   di fissare per l’invaso artificiale di Val Schener, ubicato nei comuni di Imer, Canal San Bovo (TN) e Sovramonte (BL), afferente la concessione di Schener-Moline, le seguenti quote di regolazione dei livelli delle acque ivi invasate ed i relativi periodi:

Quota (m s.l.m.) minima di regolazione e relativo periodo

Quota (m s.l.m.) massima di regolazione e relativo periodo

Quota (m s.l.m.) di massimo invaso

552,00

1 gen - 31 dic

565,00

1 gen - 31 dic

566,00

2)   di dare atto che per regolazione dei livelli delle acque invasate si intende la possibilità di modifica dei livelli da parte del concessionario intervenendo con i dispositivi e l’esercizio della derivazione; sono escluse quindi le cause di forza maggiore o indipendenti dalle normali possibilità di intervento da parte del concessionario, ivi comprese le condizioni idrologiche e climatiche straordinarie;

3)   di dare atto che allo scopo di consentire la verifica del rispetto dei livelli riportati al punto 1), il concessionario è tenuto a fornire in tempo reale alla Provincia le rilevazioni dei dati dei livelli di invaso con cadenza non superiore a 30 minuti, secondo le modalità già in uso presso la Provincia, permettendone alla stessa e alla Regione del Veneto l’utilizzo per fini istituzionali;

4)   di fissare, a causa dei fenomeni naturali insistenti sugli invasi, quali l’inerzia delle masse d’acqua ed il moto ondoso, e gli errori addotti dai sistemi di misurazione dei livelli in relazione alle condizioni ambientali in cui questi sono valutati, una tolleranza pari a ± 10 cm e che i valori a cui far riferimento per la verifica dei vincoli ai livelli di regolazione sono quelli calcolati come media oraria delle rilevazioni effettuate almeno ogni 30 minuti;

5)   di dare atto che, qualora il concessionario abbia l’esigenza di raggiungere livelli diversi da quelli di cui al punto 1) dovrà ottenere specifica autorizzazione da parte del Servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche che si esprimerà entro 90 giorni dalla richiesta. Rimane inoltre salva la possibilità per le autorità competenti di imporre quote diverse per esigenze di protezione civile, di sicurezza degli invasi, di gestione degli stati di carenza idrica o siccità nonché di salvaguardia e ripristino ambientale ai sensi delle norme vigenti;

6)   di stabilire per la concessione di Schener-Moline le seguenti modalità e termini di presentazione del programma degli interventi di cui all’articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lett. b) della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e s.m.:

A. Contenuti del programma.

Il programma deve riportare espressamente l’elenco degli interventi proposti, riferiti ai c.d. beni gratuitamente devolvibili richiamati all’art. 1 bis 1, comma 15 quater, lett. h) della l.p. n. 4/1998 e s.m., con la specifica indicazione se si tratti di interventi di manutenzione oppure di miglioramento tecnologico e strutturale anche con riferimento al complesso delle concessioni di grande derivazione idroelettrica in capo allo stesso concessionario. L’elenco dovrà essere accompagnato da una relazione tecnica per ciascuno degli interventi da effettuarsi durante il periodo di proroga comprendente la stima dei relativi oneri; inoltre per tali interventi dovrà esser specificato se essi ricadono nel territorio della Regione del Veneto o in quello della Provincia autonoma di Trento. Ai fini del rispetto della misura minima di tali oneri (30,00 Euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione) dovrà farsi riferimento alla potenza di concessione, risultante a seguito dell’applicazione delle norme di legge e del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, alla data di presentazione del programma. Sono escluse dai predetti oneri spese e costi necessari per effettuare gli interventi derivanti dalle prescrizioni assunte in sede di collaudo e gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti. Qualora le condizioni impiantistiche dei beni di cui alla all’art. 1 bis 1, comma 15 quater, lett. h) della l.p. n. 4/1998 e s.m. siano tali da non richiedere interventi corrispondenti all’importo minimo previsto, è data facoltà al concessionario di indicare nel programma su quali impianti idroelettrici, inerenti al complesso delle concessioni di grande derivazione idroelettrica in capo al medesimo, promuovere gli interventi con gli importi dovuti.

B. Cronoprogramma.

Unitamente al programma degli interventi devono essere indicate per ciascuno di essi le scadenze temporali di inizio e fine lavori la cui conclusione dovrà avvenire improrogabilmente entro il periodo di proroga.

C. Termini di presentazione del programma.

Il programma degli investimenti dovrà essere presentato entro il 31 dicembre 2009.

D. Modalità di presentazione del programma.

Il programma dovrà essere presentato al Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento e gli allegati tecnici dovranno essere redatti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico nel formato da concordare con il Servizio.

E. Variazioni del programma.

Per le variazioni del programma si applica quanto previsto dall’articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lett. b) della l.p. 6 marzo 1998, n. 4 e s.m.;

7)   di stabilire che, per la concessione di Schener-Moline, i canoni aggiuntivi, dovuti dal concessionario alla Provincia ai sensi dell’art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera a) e lettera e) della legge provinciale n. 4 del 1998 e s.m., sono ripartiti tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto secondo quanto indicato nella seguente tabella:

 

Canone aggiuntivo di cui dell’art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera a) della l.p. n. 4/1998 e s.m.

Canone aggiuntivo di cui dell’art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e) della l.p. n. 4/1998 e s.m.

Provincia autonoma di Trento

54,0%

54,0%

Regione del Veneto

46,0%

46,0%

8) di stabilite che i canoni aggiuntivi dovuti ai sensi dell’art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera a) e lettera e) della legge provinciale n. 4 del 1998 e s.m. saranno richiesti al concessionario dalla Provincia, disponendo che i pagamenti siano effettuati direttamente dallo stesso concessionario a ciascun Ente, per la parte di rispettiva competenza, secondo i criteri di riparto stabilito nel punto 7);

9)   di dare atto che oltre, agli obblighi previsti ai punti precedenti, rimane salvo ogni altro obbligo e vincolo gravante sul concessionario ai sensi della vigente normativa, ivi compreso quello di rispetto del deflusso minimo vitale a valle delle derivazioni, nonchè quelli contenuti nella concessione in essere, nei relativi atti e nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione della diga di Val Schener;

10) di stabilire, oltre a quanto espressamente previsto ai punti precedenti, che dove l’articolo 1 bis 1 della l.p. 4/1998 prevede approvazioni, autorizzazioni o richieste della Provincia e queste riguardino interventi da effettuarsi sul territorio della Regione del Veneto o che producono effetti su di esso, i relativi provvedimenti sono assunti da parte della Provincia autonoma di Trento previo assenso, da rilasciarsi entro 30 giorni, o richiesta della Regione;

11) di stabilire che il presente provvedimento ed il relativo allegato sub 1 vengano pubblicati integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e su quello della Regione del Veneto;

12) di prendere atto che il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di proroga decorre dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

13) di stabilire che la domanda di proroga debba essere formulata esclusivamente secondo il fac-simile, allegato sub 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

14) di dare atto che a seguito della presentazione della domanda prevista dall’articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 e nel rispetto di questa deliberazione consegue la proroga della concessione di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico relativa agli impianti idroelettrici di Val Schener e di Moline (codice concessione GDI 14 BR) fino al 31 dicembre 2020 e cessa di produrre effetti la nota prot. n. 5779 del 5 novembre 2007 del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche;

15) di dare atto che in caso di cessione dell'utenza ricadono sul subentrante tutti gli obblighi assunti dal concessionario ai sensi del presente provvedimento ai fini dell'ottenimento della proroga della concessione.

Torna indietro