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Bur n. 51 del 20 giugno 2008


Materia: Trasporti e viabilità

COMUNE DI COLOGNA VENETA (VERONA)

Decreto Sindacale n. 4 del 24.04.2007

Approvazione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 tra il Comune di Cologna Veneta e la Provincia di Verona.

IL SINDACO

Premesso che:

  • con nota prot. n. 13.108 del 03.08.2006 il Comune di Cologna Veneta ha comunicato alla Provincia di Verona la necessità di effettuare alcuni lavori volti alla costruzione di una rotatoria ed un percorso ciclopedonale su tre lati e rispettivi attraversamenti all’incrocio delle strade provinciali n. 7 “Padovana”, n. 19 “Ronchesana”, n. 500 e la strada comunale di via Predicale, al fine di migliorare la viabilità e salvaguardare la sicurezza stradale,
  • il Consiglio Provinciale ha, con deliberazione n. 71 del 04.10.2006, destinato parte dell’avanzo di amministrazione 2005 per l’erogazione di un contributo in conto capitale di € 200.000,00.= a titolo di concorso nel finanziamento dei predetti lavori;
  • la Giunta Provinciale ha approvato, con deliberazione n. 8 del 22.02.2007, lo schema di accordo di programma per la regolamentazione delle condizioni di realizzazione della suddetta opera;
  • che il Consiglio Comunale ha, con deliberazione n. 9 del 09.03.2007, approvato il suddetto schema di accordo di programma;
  • che l’accordo di programma è stato siglato tra le parti in data 23.04.2007;

Richiamato l’articolo 34, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 ed appurato che l’accordo deve essere approvato con atto formale del Sindaco ed essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000

D E C R E T A

di approvare l’Accordo di Programma stipulato in data 23.04.2007 tra la Provincia di Verona e il Comune di Cologna Veneta per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell’opera pubblica “realizzazione di un incrocio a raso con rotatoria all’intersezione delle strade provinciali n. 7 “Padovana”, n. 19 “Ronchesana”, n. 500 e la strada comunale di via Predicale” e per l’erogazione del contributo a titolo di compartecipazione della spesa e che di seguito si riporta:

ACCORDO DI PROGRAMMA
con il Comune di Cologna Veneta
per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell’opera pubblica “realizzazione di un incrocio a raso con rotatoria all’intersezione delle strade provinciali n. 7 “Padovana”, n. 19 “Ronchesana”, n. 500 e la strada comunale di via Predicale” e per l’erogazione del contributo a titolo di compartecipazione della spesa.

L’anno duemilasette, addì ventitre del mese di aprile:

FRA

- il Comune di Cologna Veneta, di seguito denominato “Comune”, C.F: 00234140234, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Silvio Silvano Seghetto, a quanto qui di seguito autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 9 marzo 2007

E

- la Provincia di Verona, di seguito denominata “Provincia”, C.F: 00654810233, rappresentata dall’Assessore alla manutenzione e progettazione viabilistica Dott. Luca Sebastiano, a quanto qui di seguito autorizzato con delega del Presidente Prof. Elio Mosele del 28 marzo 2007, protocollo provinciale del 29 marzo 2007, n. 28610, e con deliberazione della giunta provinciale n. 23 del 22 febbraio 2007;

premesso che:

- il Comune di Cologna Veneta ha comunicato, con nota in data 3 agosto 2006, protocollo n. 13108, pervenuta al protocollo generale di questa Provincia il 7 agosto 2006 al n. 67414, che si rende necessario, per migliorare la sicurezza stradale, eliminando la situazione di pericolo esistente, realizzare una rotatoria e un percorso ciclopedonale su tre lati e rispettivi attraversamenti, all’incrocio tra la strada provinciale n. 7 “Padovana”, la strada provinciale n. 19 “Ronchesana”, la strada provinciale n. 500 e la strada comunale di via Predicale;

- il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 71 del 4 ottobre 2006 ad oggetto: “Ricognizione stato di attuazione dei programmi e controllo equilibri del bilancio. Destinazione avanzo di amministrazione 2005 e assestamento del bilancio di previsione 2006, del bilancio pluriennale 2006-2008 e relazione previsionale e programmatica 2006-2008”, ha destinato fra l’altro parte dell’avanzo di amministrazione 2005 all’erogazione di un contributo in conto capitale di 200.000,00 euro per concorso nel finanziamento del suddetto intervento nel Comune di Cologna Veneta;

si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2 (Oggetto)

1. La Provincia di Verona e il Comune di Cologna Veneta convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di programma per la realizzazione di un incrocio a raso con rotatoria all’intersezione delle strade provinciali n. 7 “Padovana”, n. 19 “Ronchesana”, n. 500 e la strada comunale di via Predicale, poi definita “opera pubblica”.

2. “Provincia” e “Comune” danno atto che il “Comune” è soggetto competente in via prevalente sull'opera pubblica sopraccitata.

3. La spesa presunta per la realizzazione dell’opera è di euro 375.806,00.

Articolo 3 (Impegni del “Comune”)

1. Il “Comune” è stazione appaltante dell’opera pubblica indicata al precedente articolo 2, in quanto soggetto competente. Se per l’opera pubblica si rendessero necessarie l’occupazione e l’espropriazione di aree di proprietà di terzi, il “Comune” è autorità espropriante.

2. Il “Comune” assume l’impegno:

a) di progettare, a sua cura e spese, l’opera pubblica, in tutte le fasi, e ad acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, nonché ad appaltare i lavori e a curarne l’esecuzione e il collaudo;

b) di presentare alla “Provincia” il progetto definitivo, entro un anno dalla stipulazione del presente accordo di programma;

c) di presentare alla “Provincia” il progetto esecutivo entro un anno dal nulla osta della Provincia sul progetto definitivo espresso anche in sede di Conferenza dei servizi;

d) di finanziare la spesa dell’opera, per la parte eccedente il contributo provinciale;

e) di ultimare i lavori entro tre anni dal loro inizio.

3. Il “Comune” si impegna ad iniziare i lavori entro sei mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo e a darne comunicazione alla Provincia - settore sviluppo del territorio.

Articolo 4 (Impegni della “Provincia”)

1. La “Provincia” si obbliga a corrispondere al “Comune” un contributo straordinario di euro 200.000,00, a titolo di concorso nella spesa per la realizzazione dell’intervento di cui all’articolo 2, comma 1.

2. La Provincia si impegna a corrispondere al “Comune”, il contributo di cui al precedente punto 1 senza variazioni, ad eccezione dell’ipotesi in cui dalla relazione acclarante finale emerga un’economia sulla spesa complessiva dell’opera. In questo caso la “Provincia” erogherà il contributo assegnato in misura proporzionalmente ridotta.

3. La Provincia si impegnerà a corrispondere il contributo al “Comune”, con le seguenti modalità:

a) acconto del 50% entro trenta giorni dalla presentazione del 1° certificato di pagamento dei lavori;

b) importo a saldo entro sessanta giorni dalla verifica da parte del settore sviluppo del territorio della “Provincia” della relazione acclarante presentata dal “Comune”.

Articolo 5 (Recesso)

1. La Provincia recederà unilateralmente dal presente accordo, mediante semplice comunicazione scritta al Comune, se nei termini indicati all’articolo 3, comma 2, lett. b), il Comune non abbia fatto pervenire al protocollo della Provincia stessa copia del progetto definitivo.

2. Analogo recesso sarà esercitato dalla Provincia se il Comune, nei termini indicati dall’articolo 3, comma 2, lettera c) non avrà fatto pervenire al protocollo della Provincia stessa copia del progetto esecutivo.

Articolo 6 (Vigilanza)

1. Sull’esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall’articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato da:

- Sindaco del comune o suo delegato, con funzioni di Presidente;

- Presidente della Provincia, o suo delegato.

2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell’accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione dell’accordo stesso.

3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del settore sviluppo del territorio della “Provincia” e dal responsabile dell’area tecnica del “Comune”.

Articolo 7 (Durata)

1. Il presente accordo ha validità fino al pagamento del saldo del contributo provinciale di cui all’articolo 4, comma 3, lett. b).

Articolo 8 (Approvazione)

1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del “Comune”.

Articolo 9 (Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo come previsto dall’articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall’articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Per il Comune di Cologna Veneta

Il Sindaco Dott. Silvio Silvano Seghetto

Per la Provincia di Verona

L’Assessore Dott. Luca Sebastiano

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

                                                              IL SINDACO

                                                      Dott. Silvio Silvano Seghetto

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