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Bur n. 39 del 09 maggio 2008


Materia: Servizi sociali

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (PADOVA)

Decreto del Sindaco n. 2 del 8 aprile 2008

Approvazione accordo di programma tra il Comune di Selvazzano Dentro e l'Ipab S.P.E.S. per la costruzione e la gestione di un centro d'infanzia in Comune di Selvazzano Dentro.

Il Sindaco

Visto che ai sensi dell’art. 34 del D L.vo 267/2000 il Sindaco del Comune di Selvazzano Dentro ha promosso la conclusione di un Accordo di Programma per la costruzione e la gestione di un Centro d’Infanzia in Comune di Selvazzano Dentro;

Viste le deliberazioni consiliari:

- n. 34 del 26.7.2007 con cui si provvedeva ad approvare il citato Accordo di Programma tra il Comune di Selvazzano Dentro e l’IPAB S.P.E.S. per la costruzione e la gestione di un Centro di Infanzia in Comune di Selvazzano Dentro;

- n. 59 del 21/12/2007 di modifica del citato Accordo e in specifico del primo comma dell’art. 11 - “Vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo” inerente la composizione del Collegio di Vigilanza;

Dato atto che l’accordo in oggetto è stato sottoscritto fra il Sindaco ed il legale rappresentante dell’ente SPES in data 7.3.2008, rep. n. 3084 e prot. n. 9279 del 10.3.2008;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce atto conclusivo di un modulo procedimentale per conferire efficacia esterna, ulteriore ai rapporti di reciproca obbligatorietà tra i soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma;

Visto il comma 4 dell’art. 34 del D. L.vo 267/2000 che individua nel Sindaco, per gli accordi sottoscritti dai Comuni, l’organo deputato ad approvarlo con atto formale;

Visto l’art. 73 dello Statuto Comunale;

decreta

1) è approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del D L.vo 267/2000 l’allegato Accordo di Programma sottoscritto in data 7.3.2008 tra il Comune di Selvazzano Dentro e l’ente SPES per la costruzione e la gestione di un Centro d’Infanzia in Comune di Selvazzano Dentro;

2) di disporre ai sensi dell’art 34, 4° comma, del D. L.vo n. 276/2000, la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto incluso un estratto dell’Accordo di Programma.

Accordo di Programma tra il Comune di Selvazzano Dentro e l’IPAB S.P.E.S. per la costruzione e la gestione di un Centro d’Infanzia in Comune di Selvazzano Dentro. Rep. n. 3084.

L’anno duemilaotto, addì sette del mese di marzo presso la sede municipale del Comune di Selvazzano Dentro sita in via Roma n. 25/a,

fra

-          Il dott. Paolo Fortin, nato a Padova il 18.06.1965, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Selvazzano Dentro

e

-        il prof. Dino Scantamburlo, nato a Camposampiero (PD) il 7.11.1946, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente dell’ente S.P.E.S.

Premesso che

(omissis)

Art. 1

Premesse

(omissis)

Art. 2

Oggetto dell’Accordo di Programma

2.1       Oggetto del presente Accordo sono la progettazione, la realizzazione e la successiva gestione e manutenzione, secondo le modalità descritte nel presente Accordo, di un Centro d’Infanzia nel territorio del Comune di Selvazzano Dentro, da realizzarsi in frazione Tencarola, in prossimità dell’incrocio fra via Don Bosco e viale della Repubblica.

2.2       Il presente Accordo di Programma definisce le attività funzionali alla realizzazione dell’opera, la tempistica e precisa le competenze e gli obblighi dei soggetti coinvolti.

Art. 3

Competenze e obblighi dei soggetti sottoscrittori

3.1       Il Comune si impegna a costituire, per la durata dell’Accordo, un diritto di superficie a favore di S.P.E.S. di un’area di mq. 5.000 (individuata nella allegata planimetria), di sua proprietà, idonea per destinazione urbanistica e per dimensioni e per l’uso alla realizzazione dell’intervento in oggetto.

Al diritto di superficie si riconosce un canone annuo di Euro 4.500,00= (quattromilacinquecento) da applicare nelle circostanze contemplate al successivo articolo 10, che decorrerà dalla data di avvio dell’effettiva gestione.

3.2       S.P.E.S. si impegna a provvedere, con proprie risorse, alle fasi di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) ed alla realizzazione sul terreno messo a disposizione del Comune, di un Centro d’Infanzia con la formula “chiavi in mano”, ovverosia completo di tutti gli arredamenti e le attrezzature necessarie per il funzionamento del Centro. Saranno di competenza di S.P.E.S. il reperimento delle risorse finanziarie per la costruzione del nuovo Centro, così come l’intero procedimento tecnico-amministrativo di realizzazione, dalla progettazione fino al collaudo. SPES si farà carico delle spese di frazionamento dell’area e di accatastamento del nuovo immobile.

3.3       I progetti preliminare, definitivo ed esecutivo dovranno essere approvati dall’Amministrazione Comunale.

3.4       S.P.E.S. provvederà alla gestione funzionale, con proprio personale dipendente, del servizio del nuovo Centro di Infanzia, secondo le modalità delineate nel presente accordo e definite in una apposita convenzione. Tale convenzione costituirà parte integrante del presente accordo, sarà condizione necessaria per garantire l’efficacia e dovrà essere approvata unitamente al progetto esecutivo dell’opera. La convenzione ha durata pari al presente accordo e sarà aggiornata negli aspetti economici su base triennale.

3.5       Nella stessa convenzione saranno definite le modalità con le quali il Comune, per l’intera durata dell’Accordo, si impegna a contribuire alle spese di gestione del Centro.

3.6.      S.P.E.S. durante tutto il periodo della vigenza dell’accordo, avrà l’obbligo di eseguire, a propria cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessarie per assicurare l’ottimale stato e funzionalità della struttura e dell’area concessa in diritto di superficie, provvedendo, ove necessario, al rinnovo degli impianti o parte di essi. S.P.E.S. dovrà eseguire, a propria cura e spese, le sostituzioni, le variazioni e gli adeguamenti delle attrezzature e degli arredi.

3.7       A mente del vigente Codice Civile le opere dovranno essere garantite per il primo decennio di vita senza alcun onere per il Comune di Selvazzano Dentro. Qualsiasi spesa sostenuta per detto periodo, dovuta a cattiva esecuzione delle opere, resterà a carico di SPES e non sarà rifusa in alcun modo.

Art. 4

Tempistica e crono-programma

4.1       La realizzazione dell’opera potrà avvenire in più stralci funzionali: il primo sarà comunque destinato ad ospitare fino ad 85 (ottantacinque) bambini ivi compresa almeno una sezione di materna.

4.2       Il completamento del primo stralcio dovrà avvenire entro il termine di 18 mesi dall’approvazione del progetto esecutivo.

4.3       L’ampliamento eventuale della materna sarà successivamente valutato sulla base di un’effettiva domanda e concordato con l’Amministrazione Comunale con successivo accordo integrativo.

4.4       Il seguente crono-programma individua in dettaglio i tempi d’esecuzione delle varie fasi di progetto e di realizzazione che le parti si impegnano a rispettare.

Crono-programma di Intervento

(vedasi tabella allegata al testo approvato dal C.d.A.)

Art. 5

Gestione del centro d’infanzia

5.1       Entro 60 (sessanta) giorni dalla data del collaudo provvisorio, preferibilmente con l’inizio dell’anno scolastico con settembre o dell’anno solare con gennaio, S.P.E.S. avrà l’obbligo di assumere in gestione la struttura, come risultante dal progetto esecutivo approvato, alle condizioni indicate nell’apposita convenzione gestionale di cui al punto 3.4 del presente accordo.

5.2       In particolare S.P.E.S assumerà tutti gli obblighi inerenti al buon funzionamento del Centro, in rispetto di tutte le normative vigenti. Inoltre, si impegnerà a predisporre opportuni strumenti di programmazione dell’attività, di gestione della stessa e di verifica a consuntivo, che consentano all’Amministrazione e agli utenti di concorrere alla definizione degli obiettivi da raggiungere e alla valutazione dei risultati ottenuti. Dovrà essere garantito il rapporto numerico educatore-bambini previsto dall’art. 15 della L.R. 32/1990.

5.3       Nella convenzione l’Amministrazione stabilirà in accordo con S.P.E.S.:

-        La composizione del personale educativo, garantendo il massimo di stabilità all’equipe educante;

-        I criteri per la determinazione delle tariffe per gli utenti;

-        Le graduatorie d’accesso;

-        Le modalità di partecipazione dei genitori alla gestione del Centro;

-        Il progetto tecnico-organizzativo e didattico-educativo che dovrà essere predisposto prima dell’apertura di ogni anno scolastico;

-        Le modalità di soluzione di eventuali contenziosi e inadempimenti sia da parte dell’Amministrazione comunale sia da parte di SPES.

Art. 6

Contributi

6.1       Il Comune di Selvazzano Dentro si impegna ad erogare un contributo di gestione i cui criteri e modalità di erogazione saranno stabiliti nella convenzione di cui al punto 3.4 che comprenderà anche il canone annuo corrisposto per il diritto di superficie.

6.2       Si precisa che tale contributo dovrà riguardare esclusivamente i soli costi di gestione relativi al servizio del Centro d’Infanzia, senza che vi possano essere imputati i costi relativi al fabbricato, salvo quanto riportato al precedente punto 6.1, e dovrà tener conto dei contributi ricevuti da altri soggetti e delle rette di frequenza a carico delle famiglie.

Art. 7

Varianti e migliorie

7.1       Eventuali varianti sia in fase di progettazione, sia nel corso dei lavori, saranno subordinate alla preventiva approvazione dell’Amministrazione Comunale, così pure le variazioni sostanziali della struttura in corso di gestione. Le varianti restano, in ogni caso, totalmente a carico di S.P.E.S.

Art. 8

Spese ed Oneri

8.1       Le spese tecniche e notarili relative alla costituzione del diritto di superficie sono poste a carico di S.P.E.S., mentre quelle relative all’eventuale riscatto dei beni da parte del Comune sono poste a carico di quest’ultimo. Si precisa inoltre che, ai sensi dell’articolo 17 - comma 3° - lettera c) della Legge 380/2001, non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria né il costo di costruzione così come disposto, tra l’altro, anche dall’articolo 9 lett. f) della Legge 10/1977. Resta inteso che l’IVA, in caso di riscatto dell’immobile da parte del Comune, verrà riconosciuta come spesa sostenuta da S.P.E.S.

Art. 9

Risoluzione, revoca e decadenza

A - Risoluzione e Revoca

9.1       Qualora il presente Accordo sia risolto per inadempimento del Comune, ovvero quest’ultimo revochi l’accordo per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati a S.P.E.S.:

-        il costo effettivo di progettazione e costruzione, ivi incluse le imposte, delle opere realizzate, aumentato del 20% a titolo di penale sanzionatoria e risarcitoria, ivi incluse le imposte, debitamente documentate e cerziorate, escluso il valore dell’area e le spese tecnico-contabili sostenute da S.P.E.S per l’istituzione del diritto di superficie, nonché i canoni virtuali di cui all’art. 3;

-        eventuali altre spese debitamente documentate e riconoscibili riferite all’opera realizzata nel comune di Selvazzano Dentro;

-        sono esclusi dal rimborso pre-ammortamenti e tutti gli altri importi, interessi e spese dovuti all’accensione di mutui o di prestiti agevolati;

-        le penali e le altre spese poste in capo a S.P.E.S. causate dalla risoluzione contrattuale per volontà del Comune di Selvazzano.

È in ogni caso fatto salvo, ai sensi dell’articolo 1218 Codice Civile, il diritto di SPES al risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Selvazzano Dentro, per qualsiasi inadempienza alle norme del presente contratto.

9.2       Le somme di cui al comma 9.1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori di S.P.E.S. e sono indisponibili da parte di quest’ultima fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

B - Decadenza

9.3       Il Comune potrà dichiarare la decadenza di S.P.E.S. dal presente Accordo nei seguenti casi:

a)      qualora S.P.E.S. si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti con il presente accordo o prescritti dalla legge e, dopo formale diffida del Comune a rimuovere l’inadempimento entro un congruo termine, S.P.E.S. non vi provveda;

b)      qualora S.P.E.S., nell’adempimento degli obblighi di cui al presente Accordo, dimostri grave negligenza o imperizia tale da compromettere la realizzazione dell’intervento o l’efficacia della gestione e, dopo formale diffida del Comune a rimuovere l’inadem-pimento entro un congruo termine, S.P.E.S. non vi provveda.

9.4       Ove la decadenza intervenga prima della data di ultimazione dei lavori, il Comune provvederà all’ultimazione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno e S.P.E.S. decaduta avrà diritto, per le prestazioni ed i lavori eseguiti regolarmente, ad un indennizzo pari al valore degli stessi dedotto il 20% del suddetto valore a titolo di penale sanzionatoria e risarcitoria.

9.5       Ove la decadenza intervenga dopo l’ultimazione dei lavori e durante la fase di gestione, il Comune procederà, direttamente o previa individua-zione di un soggetto gestore, alla prosecuzione del servizio, utilizzando tutte le attrezzature, macchine di servizio, impianti di pertinenza di S.P.E.S. o di terzi già usati per l’esercizio dell’impianto e S.P.E.S. decaduta avrà diritto ad un indennizzo pari al valore dell’immobile e delle attrezzature e degli arredi, dedotto il 10% del suddetto valore a titolo di penale sanzionatoria e risarcitoria.

9.6       È in ogni caso fatto salvo, ai sensi dell’articolo 1218 C.C., il diritto del Comune al risarcimento dei danni nei confronti di S.P.E.S., per qualsiasi inadempienza alle norme del presente contratto.

Art. 10

Durata, rinnovo ed estinzione dell’Accordo

10.1     La durata del presente Accordo è stabilita in anni 20 (venti), decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo.

10.2     Alla scadenza del termine, il presente Accordo verrà tacitamente prorogato per ulteriori 10 (dieci) anni, con possibilità di ampliarne consensualmente l’oggetto, e così di seguito per ogni ulteriore scadenza, a meno che il Comune, entro 180 giorni dalla scadenza, eserciti una delle seguenti opzioni:

-        acquisizione della proprietà dell’edificio, mediante il pagamento a favore di S.P.E.S. di un corrispettivo, definito a partire dal costo complessivo del Centro d’Infanzia rivalutato sulla base dell’indice nazionale del costo di costruzione medio a livello nazionale. Un indice sarà riferito alla data di collaudo e un altro alla data della formale richiesta di riscatto da parte del Comune. Il costo effettivo dell’edificio sarà desunto dal verbale di collaudo tecnico-amministrativo della struttura; collaudo che dovrà riepilogare l’intera spesa sostenuta da S.P.E.S. distinta tra capitale e imposte fiscali. Nel collaudo, o in un quadro economico a parte, allegato comunque al collaudo stesso, dovranno figurare i finanziamenti regionali e tutti gli altri eventuali contributi (relativi esclusivamente all’immobile) concessi a fondo perduto. Tali contributi dovranno essere detratti dal costo complessivo della struttura: l’importo così depurato costituirà la base per la determinazione del corrispettivo da liquidare a S.P.E.S. In merito ai finanziamenti dovrà essere appurato preliminarmente se sono vincolati e per quanto tempo, considerato che l’eventuale riscatto da parte del Comune potrebbe impedire un eventuale cambio di destinazione d’uso della struttura. Ogni miglioria e ogni nuovo acquisto, successivi al collaudo, dovranno essere adeguatamente documentati e tenuti in un registro a parte al fine di disporre in ogni momento di un inventario aggiornato sul quale effettuare le eventuali rivalutazioni di ordine economico per incrementare il corrispettivo previsto nel presente comma, tenendo conto altresì delle attrezzature e degli arredi presenti. Eventuali ammortamenti per prestiti e mutui restano in capo al mutuatario, e non potranno essere trasferiti al Comune di Selvazzano Dentro qualora il riscatto avvenga prima dell’estinzione degli stessi.

-        Adesione alla eventuale richiesta di S.P.E.S. presentata entro 180 giorni dalla scadenza dell’Accordo di acquistare la proprietà del terreno, e quindi dell’intero immobile. Quale criterio di determinazione del prezzo del terreno sarà utilizzato quello vigente per gli espropri di pubblica utilità. A titolo indicativo al terreno si attribuisce un valore attuale di 35 Euro a metro quadrato.

10.3 S.P.E.S. non potrà procedere all’alienazione del diritto di superficie per tutta la durata del presente Accordo, senza il consenso dell’Amministrazione Comunale.

10.4 Le migliorie e ogni altro incremento di valore apportato alla struttura dopo il collaudo saranno riconosciuti a parte e calcolati con il medesimo criterio adottato per il corpo iniziale, purché oggetto, di volta in volta, di specifica integrazione alla convenzione iniziale.

Art. 11 - Vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo

11.1 Ai sensi dell’art. 34, comma 7° del D. L.vo n. 267/2000, la vigilanza sull’esecuzione del presente Accordo di Programma è esercitata da un Collegio presieduto dal Sindaco di Selvazzano Dentro (o da un suo delegato) e composto da due Consiglieri comunali (uno di maggioranza ed uno di minoranza) e quattro rappresentanti indicati da S.P.E.S.

11.2 Il Collegio di Vigilanza:

-        vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Programma;

-        individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all’attuazione dell’Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

-        provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, anche riuniti in Conferenza di Servizi, per l’acquisizione di pareri in merito all’attuazione dell’Accordo di Programma;

-        dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all’interpretazione ed attuazione del presente Accordo;

-        contesta eventuali inadempienze con lettera raccomandata A.R. con diffida ad adempiere entro congruo termine;

-        dispone gli interventi in caso di inadempimento;

-        approva all’unanimità eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo di Programma.

11.3Il collegio, all’atto dell’insediamento, che avverrà su iniziativa del suo Presidente entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo di Programma, definirà l’organizzazione e le modalità per il proprio funzionamento.

11.3.1    Le funzioni di segreteria di tale collegio saranno svolte dalla struttura amministrativa del Comune.

Art. 12            Risoluzione delle controversie

12.1     Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Accordo di Programma, e non definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza, sarà devoluta all’Amministrazione giudiziaria competente.

Art. 13

Sottoscrizione ed effetti

13.1     Il presente Accordo di Programma, sottoscritto dal Sindaco e dal legale rappresentante S.P.E.S., sarà pubblicato sul Bur della Regione Veneto.

13.2     Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l’impegno di realizzarle nei tempi e nelle modalità indicate.

per l’Amministrazione Comunale

Il Sindaco dott. Paolo Fortin

per S.P.E.S.

Il Presidente prof. Dino Scantamburlo

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