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Bur n. 33 del 18 aprile 2008


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO (BELLUNO)

Decreto di indennità provvisoria n. 639 in data 21 marzo 2008

Lavori di realizzazione strada forestale "Domadore - Sedolada" -Determinazione di indennità provvisoria di esproprio - Direzione Servizio Appalti della provincia di Belluno.

Legge 25.06.1865, n. 2359.

Legge 22.10.1971, n. 865.

Legge 08.08.1992, n. 359.

D.P.R. 08.06.2001, n. 327.

Legge Regionale 07.11.2003, n. 27.

Determinazione indennità provvisoria di esproprio.

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI, ESPROPRI

IL FUNZIONARIO

PREMESSO   che con deliberazione n. 55 del 18.06.2003, la Giunta Comunale di Voltago Agordino approvava il progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione della strada forestale “Domadore-Sedolada”, contestualmente dichiarando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge n. 1/78 e 14, comma 13, della legge 109/1994, l’opera di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e fissando in anni 1 (uno) ed in anni 5 (cinque) i termini entro i quali dare inizio e compimento sia ai lavori, sia alla procedura espropriativa;

          - che, con la medesima deliberazione, la Giunta Municipale provvedeva altresì a rigettare le osservazioni pervenute;

VISTA  l'istanza del Comune di Voltago Agordino n. 306 di protocollo in data 16.01.2008, tesa ad ottenere l’indicazione dell’indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto per l'esproprio delle aree occorrenti alla realizzazione dell’opera suindicata;

CONSIDERATO           che, in sede  di pubblicazione  degli atti espropriativi, avvenuta ai sensi dell'art. 10 della legge 22.10.1971, n. 865, giusta certificazione del Responsabile del Procedimento del Comune di Voltago Agordino datata 16.01.2008, oltre il termine previsto sono state presentate osservazioni da parte della ditta Della Lucia Vittorio;

RILEVATO che dette osservazioni riflettono meramente l'indicazione di una diversa consistenza proprietaria relativamente ad uno dei terreni oggetto di procedura e, precisamente, la particella n. 144 del foglio 17;

RITENUTO di prendere atto di quanto comunicato dalla ditta Della Lucia Vittorio e, pertanto, accertato in tal senso la modificata situazione catastale, di proseguire l'intrapresa procedura nei confronti della ditta intestataria;

VISTI    i verbali di accertamento degli stati di consistenza dei terreni interessati dall'esecuzione dei lavori di cui al presente provvedimento;

RILEVATO      che, esaminati anche i vigenti strumenti urbanistici comunali, le aree  espropriande risultano agricole, ovvero non classificabili come edificabili;

RITENUTO per quanto sopra, di dover procedere alla determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio in parola, applicando i criteri previsti dalla Legge 22 ottobre 1971, n. 865;

RILEVATO          che il provvedimento con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità risulta assunto in data anteriore al 30.06.2003;

DATO ATTO  che con delega n. 17052/2008 di prot. del 20.03.2008 il Direttore Generale ha delegato il signor Cesare De Zolt Sappadina alla firma del presente decreto di determinazione indennità provvisoria;

VISTA          la legge 25.06.1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA          la legge 22.10.1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO          il D.P.R. 15.01.1972, n. 8;

VISTA         la legge regionale 10.12.1973, n. 27;

VISTA         la legge 27.6.1974 n. 247;

VISTA         la legge 28.1.1977 n. 10;

VISTA         la legge regionale 13.09.1978, n. 57;

VISTA         la legge 08.08.1992, n. 359;

VISTO         il D. Lgs 30.12.1992, n. 504;

VISTO         il D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTO         il D. Lgs. 12.04.2006, n°163 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO         il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA         la legge regionale 07.11.2003 n. 27 e successive modifiche ed           integrazioni;

VISTO          il provvedimento in data 31.01.2007 con il quale la Commissione Provinciale per gli Espropri ha determinato i valori agricoli medi per tipo di coltura dei terreni compresi nelle regioni agrarie della Provincia di Belluno a valere per l’anno 2007;

D E C R E T A

ART. 1           L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'esproprio di parte dei beni immobili siti nel Comune di Voltago Agordino ed occorrenti per l’esecuzione dei lavori di realizzazione strada forestale “Domadore-Sedolada”, è stabilita come dall'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto.

L’indennità aggiuntiva di esproprio di cui all’art. 17 della Legge 865/71 sarà corrisposta, in quanto spetti, al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante:

- all’atto della cessione volontaria, se convenuta;

- con ordinanza di pagamento diretto, nel caso di accettazione dell’indennità provvisoria;

- nei termini del pagamento dell’indennità definitiva nel caso di non accettazione dell’indennità provvisoria;

- nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell’ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell’art. 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria, con esclusione della maggiorazione prevista dal suddetto articolo.

Alle ditte suddette spetterà il rimborso delle somme pagate per qualsiasi imposta relativa all’ultimo trasferimento degli immobili precedente all’espropriazione, in rapporto alla superficie da espropriare, nonché, se dovuto, il rimborso delle somme eventualmente corrisposte per dette aree fino alla data dell'esproprio a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili di cui alla legge 5.3.1963, n. 246.

ART. 2        Il Comune di Voltago Agordino è incaricato della notifica del presente decreto alle ditte espropriande ed agli eventuali terzi titolari di diritti reali, con l'osservanza delle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

ART. 3        Ai sensi dell'art. 12 della legge 22.10.1971, n. 865, modificata dall'art. 14 della legge 28.1.1977,  n. 10,  i proprietari, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, hanno la facoltà di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo non superiore del 50% dell’indennità provvisoria ovvero comunicare, all’Ente espropriante e al Presidente della Provincia di Belluno se intendono accettare l'indennità provvisoria, con l’avvertenza che, in caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata.

ART.  4        Il presente decreto sarà comunicato d’ufficio alla Regione Veneto e pubblicato per estratto, a cura dell’Ente espropriante, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

ART.  5       Si prende atto che al presente decreto vengono allegati n. 13 (tredici) prospetti individuali di determinazione dell'indennità di esproprio.

IL FUNZIONARIO

-  Cesare De Zolt Sappadina  -

Il Funzionario Cesare De Zolt

(seguono allegati)

ELENCO DITTE INDENNITA' PROVVISORIA_204980.doc

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